Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2126
CASS
Sentenza 14 febbraio 2001

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Massime1

In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva - essendo stata introdotta dall'AEC 18 dicembre 1974 e conservata dagli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale- ed è pertanto dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga "ad iniziativa della casa mandante"(art. 14 dell'AEC 24 giugno 1981).

Commentario1

  • 1Circolare del 08/11/2013 n. 33 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 8 novembre 2013

    INDICE 1 Premessa 2 Quadro normativo 2.1 Periodi d\'imposta anteriori al 1\° gennaio 1993 2.2 Periodi d\'imposta successivi al 1\° gennaio 1993 3 Giurisprudenza della Corte di Cassazione 3.1 Periodi d\'imposta anteriori al 1\° gennaio 1993 3.2 Periodi d\'imposta successivi al 1\° gennaio 1993 4 Prassi dell\'Agenzia delle entrate 5 Gestione del contenzioso 1 Premessa Alcune Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito alla gestione delle controversie nelle quali siano in discussione rilievi fondati sulla indeducibilit\à, per competenza, degli accantonamenti ai fondi per indennit\à suppletiva di clientela, spettante ai sensi dell\'art. 1751 del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2126
Data del deposito : 14 febbraio 2001

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