Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva - essendo stata introdotta dall'AEC 18 dicembre 1974 e conservata dagli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale- ed è pertanto dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o "per relationem", da detti accordi e per la sola ipotesi che il contratto si sciolga "ad iniziativa della casa mandante"(art. 14 dell'AEC 24 giugno 1981).
Commentario • 1
- 1. Circolare del 08/11/2013 n. 33 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 8 novembre 2013
INDICE 1 Premessa 2 Quadro normativo 2.1 Periodi d\'imposta anteriori al 1\° gennaio 1993 2.2 Periodi d\'imposta successivi al 1\° gennaio 1993 3 Giurisprudenza della Corte di Cassazione 3.1 Periodi d\'imposta anteriori al 1\° gennaio 1993 3.2 Periodi d\'imposta successivi al 1\° gennaio 1993 4 Prassi dell\'Agenzia delle entrate 5 Gestione del contenzioso 1 Premessa Alcune Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito alla gestione delle controversie nelle quali siano in discussione rilievi fondati sulla indeducibilit\à, per competenza, degli accantonamenti ai fondi per indennit\à suppletiva di clientela, spettante ai sensi dell\'art. 1751 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso (R.G.N. 20456/1998) proposto da
CA DI, elett. dom. in Roma, Lungo Tevere dei Mellini n. 10, presso l'avv. Giovanni Ozzo che, unitamente agli avv. Emilio De Pol e Giuseppe Maestrello, lo rappresenta e difende, per procura speciale per notaio Franco Rossi di Parabiago del 17 settembre 1998, repertorio n. 38205;
- RICORRENTE -
CONTRO
S.p.a. EUROPAG, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- INTIMATA -
NONCHÉ
Sul ricorso (R.G.N.167/1999) proposto
Da
S.p.a. EUROPAG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via Caroncini n. 27, presso l'avv. Marina Wongher che, unitamente agli avv. Italo Melchiori e Giuseppe Sbaiz, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE -
CONTRO
CA DI, rappresentato e difeso come sopra;
- CONTRORICORRENTE -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 31 gennaio 1998, n. 934 (R.G.N.84/1997);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 6/12/2000, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Marina Wongher;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 luglio 1996, n. 17, il Pretore del lavoro di Legnano, in accoglimento della domanda di AR OL e di AR AI, agenti della s.p.a. Europag, condannava detta società al pagamento di somme dovute a titolo di provvigioni dirette, di indennità di mancato preavviso, FIRR e di indennità suppletiva di clientela.
La decisione, su gravame del AI e della s.p.a. Europag, veniva parzialmente riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 31 gennaio 1998, condannava la preponente al pagamento della somma di lire 36.453.590, a titolo di provvigioni indirette oltre interessi e rivalutazione, rigettando le domande del OL relative alla indennità di preavviso e suppletiva di clientela. Osservava, in particolare, il Tribunale che: il documento del 9 settembre 1986 con cui il AI si era impegnato "a svolgere l'attività di agente in via esclusiva per determinate zone alle condizioni ... successivamente concordate" aveva previsto tutti gli elementi costitutivi del rapporto di agenzia, salva la determinazione del compenso che era stata rimessa dalle parti ad un momento successivo;
il detto contratto non era stato modificato ed il AI, avendo svolto l'attività di agente in conformità dei patti, anzi quale monomandatario della preponente, aveva diritto alla corresponsione delle provvigioni indirette sugli affari conclusi direttamente dalla Europag nella zona assegnatagli in esclusiva;
il recesso operato dalla società era comunque ingiustificato onde l'obbligo della stessa di corresponsione della indennità di preavviso all'agente che aveva anche diritto a quella suppletiva di clientela;
era anche infondata la domanda di risarcimento danni formulata nei confronti del AI.
Il AI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito la società proponendo a sua volta ricorso incidentale con sei motivi.
Il ricorrente principale ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono riunirsi i due ricorsi avverso la stessa sentenza in un sol processo, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il cui esame va anticipato per connessione nel profilo logico e giuridico delle censure esposte, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1748, comma 2, c.c. con riferimento all'interpretazione del patto parasociale di cui al documento del 9 settembre 1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere affermato che le parti avevano disciplinato gli elementi essenziali del contratto di agenzia e che la previsione in quella sede di accordi successivi non aveva altro significato che il rinvio della sola determinazione del compenso.
Il giudizio espresso è invece contraddittorio perché non ha tenuto conto di tutte le espressioni usate dal AI che aveva manifestato chiaramente che il rapporto intercorso sarebbe stato regolato da accordi verbali successivi.
Egli aveva infatti dichiarato al punto 3) "di impegnarsi ad inserire nel contratto di agenzia che verrà stipulato valida clausola di non concorrenza per un periodo di anni 1 con decorrenza dalla cessazione, per qualsiasi causa, del detto rapporto". Del resto i testi escussi avevano inequivocabilmente confermato che la volontà delle parti, così come espressa il 9 settembre 1986, era quella di addivenire in futuro alla conclusione di un contratto di agenzia senza esclusiva di zona.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Dispone l'art. 1742 c.c.: "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione dei contratti in una zona determinata".
Il detto rapporto è quindi caratterizzato dai due requisiti della stabilità dell'incarico e della determinazione della zona (fra le tante, Cass., 13 maggio 1977, n. 1917) mentre per l'individuazione del momento e del luogo di perfezionamento è rilevante il tempo ed il luogo di definizione dell'oggetto della pattuizione (Cass, 28 ottobre 1977, n. 4661). Orbene il Tribunale ha interpretato l'atto del 9 settembre 1986 nel senso che le parti avevano inteso stipulare un contratto di agenzia poiché, in applicazione dei su indicati principi e del primo criterio ermeneutico della lettera delle espressioni usate (cfr, Cass, 27 ottobre 1992, n. 11652), ne ha identificato gli elementi costitutivi quali l'obbligo di promozione degli affari, la determinazione della zona, il diritto di esclusiva. Quindi il Tribunale ha precisato che: nel contesto delle clausole che avevano consentito l'individuazione dei requisiti essenziali, il riferimento ad altre condizioni da concordare non poteva avere assunto altro significato che la volontà di determinazione del compenso in un tempo successivo al perfezionamento del vincolo;
le parti avevano anche dato esecuzione al contratto che non aveva ricevuto modifica alcuna;
a tal proposito non era stato prodotto alcun documento attestante la stipula di un patto temporalmente posteriore, ne' era risultata la sottrazione di zone assegnate all agente, secondo quanto riferito dallo stesso consulente tecnico d'ufficio; in ordine alla pretesa modifica con accordi verbali del patto di esclusiva, erano inattendibili e comunque inconferenti le dichiarazioni rese dai testi escussi i quali avevano relazionato soprattutto sul rapporto personale intercorso con la società.
Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure formulate hanno carattere assiomatico o si presentano non connotate da decisività.
Il punto 3) su richiamato, riguardante l'inserimento nello stipulando contratto di agenzia di clausola di non concorrenza per un anno dalla cessazione dal rapporto, non involge, infatti, l'esistenza degli elementi peculiari del rapporto all'esame ma rappresenta soltanto la specificazione di obblighi riconducibili all'eventuale violazione dei reciproci diritti e doveri delle parti. Con il secondo motivo, denunciandosi omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa la valutazione delle prove testimoniali inerenti la mancata concessione di un'esclusiva di zona, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere non attendibili le dichiarazioni assunte sulla modifica con accordi verbali del patto di esclusiva sul rilievo che i testi, agenti della società, avevano riferito in modo impreciso sul loro rapporto, più che su quello intercorso col AI. Il motivo va rigettato perché infondato.
Richiamandosi quanto già esposto in ordine al primo motivo, va subito detto che il Tribunale, a norma dell'art. 116 c.p.c., nel sovrano apprezzamento delle prove, ha attinto il proprio convincimento dagli elementi di prova che ha ritenuto più attendibili ed idonei per la risoluzione della causa attribuendo rilevanza ad un elemento a preferenza di altro.
Nè era tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, avendo invece indicato, previo un vaglio complessivo, gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento (vedi Cass., 3 febbraio 1968, n. 344;Cass., 4 maggio 1977, n. 1677). Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori, rispetto al quale le censure finiscono con il contrapporre soltanto una diversa valutazione della prova che inammissibile in questa sede. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 1742 c.c. nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla modifica verbale del contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel ritenere l'insussistenza di qualsiasi patto modificativo stipulato in forma scritta, ha chiaramente presupposto un onere di forma, senza considerare che, anteriormente alla entrata in vigore del citato D.lgs. n. 303, vale a dire fino al 1^ gennaio 1994 per i contratti già in corso alla data del 1^ gennaio 1990, quale il contratto in questione, non era richiesta la forma scritta nè ad probationem ne' ad substantiam.
In ogni caso, anche a volere ravvisare nel patto parasociale del 9 settembre 1996 il conferimento di una esclusiva di zona, il Tribunale, nel negare l'esistenza di accordi verbali modoficativi volti ad escludere detta concessione, è incorso in vizio di motivazione perché si è posto in aperto contrasto con le deposizioni dei testi escussi.
Il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna al pagamento delle provvigioni indirette, deve quindi essere cassato senza rinvio con conseguente rigetto del ricorso principale del AI.
Il motivo va rigettato.
Nel primo profilo, è appena il caso di ricordare che il Tribunale, il quale nello svolgimento della sua attività di interpretazione ha valutato non solo la fase iniziale di formazione del vincolo ma anche il comportamento successivo delle parti, ha soltanto accertato che non era stato prodotto alcuno scritto di modifica dell'originario contratto e che neppure era emerso ala stregua delle altre risultanze acquisite un patto di tale tipo. Per quanto riguarda la valutazione delle prove da parte del Tribunale non resta che chiaramente i principi ricordati nell'esame del secondo motivo.
Con il quarto motivo, denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento al capo che ha rigettato il motivo di appello circa la detraibilità degli scnti non autorizzati dalle provvigioni, si deduce che il Tribunale, nel confermare sul punto la statuizione pretorile, non ha considerato che la prova di quell'accordo era stata fornita sia con documenti sia con le disposizioni dei testi escussi.
Il motivo va rigettato perché infondato.
L'impugnata sentenza, nel confermare sul punto la pronuncia pretorile, ha accertato che la detraibilità degli sconti non autorizzati costituiva una modifica unilaterale delle precedenti condizioni che non aveva quindi alcun valore.
La società non aveva, infatti, dimostrato che prima di tale modifica le provvigioni fossero state riconosciute agli agenti in base al prezzo praticato con le riduzioni concesse ai clienti. Trattasi di giudizio congruo e corretto, come tale incensurabile, rispetto al quale le doglianze esposte manifestano carattere assiomatico ed involgo aspetti non decisivi della vicenda. Con il quinto, denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto illegittimo il recesso intimato per giusta causa della preponente e rigettato la richiesta di risarcimento danni che le sarebbero derivati dalla violazione da parte dell'agente degli obblighi del contratto di agenzia.
Anche tale motivo va rigettato perché infondato.
Il Tribunale ha accertato che:la preponente non aveva provato l'addebito della tardiva comunicazione di affari promossi di cui alla lettera del 16 settembre 1991 poiché era al contrario emerso il compimento di molti senza contestazione alcuna;
il comportamento della preponente che, ancora prima di comunicare il recesso in tronco, aveva inviato ai clienti la comunicazione dell'intervenuta sostituzione dell'agente e la modestia del ritardo di questi nell'adempimento contestato costituivano invece elementi tali da fare decisamente presumere che la società aveva inteso reagire alle dimissioni con preavviso comunicate dal AI;
l'agente aveva infatti fondatamente lamentato l'inadempimento della società agli obblighi relativi all'invio degli estratti conto e liquidazioni provvigioni dando mandato alla propria associazione sindacale di tentare una soluzione bonaria della controversia;
il recesso in tronco era perciò ingiustificato onde l'obbligo di corresponsione per i mesi residui della indennità di preavviso.
Trattasi di giudizio congruo e corretto nel profilo logico- giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità. Le censure d'altro canto hanno sollecitano una diversa ed inammissibile valutazione degli elementi probatori acquisiti. Con il sesto motivo, denunciandosi omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., si deduce che il Tribunale ha erroneamente motivato il capo della decisione che ha accertato il diritto del AI alla indennità suppletiva di clientela.
Ha infatti omesso di considerare che il recesso in tronco per giusta causa del rapporto era stato comunicato dopo che il AI si era dimesso con lettera 29 luglio 1991 onde questi non poteva dolersi della perdita della indennità suppletiva di clientela. Il motivo va accolto perché fondato.
In tema di contratto di agenzia, l'indennità suppletiva di clientela ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, essendo stata introdotta dall'AEC 18 dicembre 1974 e conservata dagli accordi successivi, tutti con natura ed efficacia meramente negoziale, ed è pertanto dovuta solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o per relationem, dai detti accordi (Cass., 4/2/1998, n. 1153), per la sola ipotesi che il contratto si sciolga ad iniziativa della casa mandante (Cass., 23 novembre 1990, n. 11282). Siffatti principi sono stati violati dall'impugnata sentenza che avrebbe dovuto accertare la natura collettiva o meno degli accordi che regolavano il rapporto de quo ed apprezzare l'incidenza, a fini della erogazione dell'indennità suppletiva di clientela, delle dimissioni dell'agente che sarebbero intervenute prima della comunicazione del recesso da parte della preponente. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C. nonché omissione, insufficiente motivazione sulla mancata integrazione della perizia contabile, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha condannato la società al pagamento delle provvigioni indirette dal 17 maggio 1990 al 7 ottobre 1991, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato poiché non ha considerato che analoga richiesta era stata formulata a partire dal 1^ gennaio 1987 e che in tale profilo era stata sollecitata l'integrazione della consulenza per accertare l'esatto ammontare delle provvigioni indirette per quegli anni pure maturate. Il motivo va accolto perché fondato.
Effettivamente il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non ha esaminato e deciso la richiesta che il AI aveva ritualmente avanzato di riconoscimento del diritto alle provvigioni indirette per il periodo dal 1 gennaio 1987 al 17 maggio 1990.
Alla stregua delle considerazioni svolte vanno perciò accolti il ricorso principale e il sesto motivo di quello incidentale, rigettati tutti gli altri motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano che si uniformerà ai principi e criteri enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e il sesto motivo dell'incidentale, rigettati gli altri motivi;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001