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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
SInori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1231 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. nata ad [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CELADON ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: concordemente i ricorrenti chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) Disporsi l'affidamento condiviso della LI in modo da consentire l'esercizio Persona_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
1 naturale e delle aspirazioni della LI. Ciascun genitore, quando terrà con sé la LI, eserciterà separatamente ed in via esclusiva, la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) Collocarsi la LI NO, presso la residenza che verrà fissata, in AR (VI) Via
Fiume n. 24/A. I genitori si alterneranno nei tempi presso l'abitazione di AR (VI) Via
Fiume n. 24/A e negli impegni e le attività quotidiane della NO alla scuola, Persona_1 al percorso educativo, alle attività extrascolastiche e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale indicato ed in ogni caso:
- LUNEDÌ: VI verrà accompagnata presso la Scuola materna/primaria dal genitore che dormirà con lei la domenica sera per poi rimanere con la madre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente.
- MARTEDÌ: VI verrà accompagnata presso la Scuola materna/primaria dalla madre per poi rimanere con il padre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente.
- MERCOLEDÌ: VI verrà accompagnata presso Scuola materna/primaria dal padre per poi rimanere sempre con il padre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente.
- GIOVEDÌ: VI verrà accompagnata presso la Scuola materna/primaria dal padre per poi rimanere con la madre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente.
- VENERDÌ: VI verrà accompagnata presso la Scuola materna/primaria dalla madre per poi rimanere con il padre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente;
Fermo restando che le parti si rendono disponibili ad intercambiarsi tutte le giornate come sopra specificate in caso di impegni personali.
- SABATO E DOMENICA alternati tra i genitori e quindi: Per_ Week end con il padre: rimarrà con il padre nell'abitazione familiare di Via Fiume 24/A fino alla domenica sera alle ore 19:00 quando sarà affidata alla madre che alternerà il padre nell'abitazione familiare di Fiume n. 24/A. Per_ Week end con la madre: rimarrà con la madre nell'abitazione familiare di Via Fiume
24/A e ciò entro le ore 12 e fino alla domenica sera alle ore 19:00 quando sarà affidata al padre che alternerà la madre nell'abitazione familiare di Fiume n. 24/A. Per_ I genitori di si impegnano a trascorrere insieme almeno tre giorni al mese e ove possibile anche il giorno di Natale e quello di Pasqua, oltre che il compleanno della LI;
concorderanno di trascorrere insieme anche ulteriori feste organizzate o da organizzare,
2 dandosi la più ampia disponibilità/flessibilità di ulteriori visite e/o alternanze secondo gli impegni lavorativi e non, reciproci.
I SIg.ri e trascorreranno individualmente con la LI Controparte_1 CP_2
almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, previa Persona_1 indicazione del periodo con almeno tre settimane di anticipo.
3) I SIg.ri e concordano nel mantenimento ordinario diretto Controparte_1 CP_2 della LI ognuno per il proprio tempo di esercizio genitoriale mentre relativamente alle spese straordinarie di cui all'art 34 del Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza i genitori concordano che il padre provveda al pagamento nella misura del 100% dell'intero Per_ abbigliamento di (comprensivi cambi di stagione etc.), delle spese inerenti all'Asilo ora Per_ frequentato da , del materiale scolastico (tranne del corredo di inizio anno che sarà suddiviso nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre), della totalità delle spese per uscite/gite didattiche (anche se superiori ad 10,00 €uro) oltre che al 100% di tutti i medicinali “da Banco” (senza prescrizione).
Il SI. inoltre, si farà carico nella misura del 60% della retta scolastica e Controparte_1
Per_ della mensa scolastica allorquando inizierà la scuola primaria.
Relativamente agli artt. 35 e 36 del Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza le spese saranno suddivise nella misura del 60% a carico del SI. e del 40% a carico della Controparte_1
SI.ra , con rispettivo rimborso in base a chi anticiperà la somma. CP_2
Ciascuna delle parti inoltre provvederà al totale pagamento/mantenimento della LI allorquando la stessa trascorrerà le vacanze con il rispettivo genitore.
4) I SIg.ri e concordano che tutte le spese relative alle utenze Controparte_1 CP_2 dell'abitazione familiare sita in AR (VI) Via Fiume n. 24/A, saranno suddivise tra i ricorrenti nella misura del 70% a carico del SI. e del 30% a carico della SI.ra P_
, con rispettivo rimborso in base all'intestazione/pagamento della stessa. CP_2
5) Disporsi che la somma elargita a titolo di Assegno Unico sia percepita nella misura del
100% dalla SI.ra . CP_2
6) I genitori si obbligano a prestare il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto personale e/o di altro documento di identità valido per sé stessi e per l'espatrio della LI Per_ NO, precisando che l'eventuale soggiorno all'estero di per un periodo superiore a quindici giorni con uno dei due genitori, per motivo di studio, di svago e/o per qualsiasi altra
3 ragione dovrà essere previamente comunicato all'altro genitore per il consenso, stante le modalità di affido.
7) Spese del presente procedimento suddivise a metà tra i ricorrenti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della loro
[...] LI NO . Per_1
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, dinanzi al Giudice Relatore, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI NO , alla collocazione della stessa presso l'abitazione familiare Per_1 con modalità paritaria per ciascun genitore secondo i tempi di permanenza alternata presso la casa da parte del padre e della madre, così come concordato tra le parti.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della LI . Per_1
Le spese straordinarie relative alla LI NO, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori secondo le percentuali concordate tra le parti, differenziate per tipologia di spesa.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto personale e/o di altro documento di identità valido per sé stessi e per l'espatrio della LI NO, con le precisazioni concordate tra le parti e di cui in epigrafe.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della NO sia Persona_1 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati e da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
SInori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1231 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. nata ad [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CELADON ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: concordemente i ricorrenti chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) Disporsi l'affidamento condiviso della LI in modo da consentire l'esercizio Persona_1 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
1 naturale e delle aspirazioni della LI. Ciascun genitore, quando terrà con sé la LI, eserciterà separatamente ed in via esclusiva, la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) Collocarsi la LI NO, presso la residenza che verrà fissata, in AR (VI) Via
Fiume n. 24/A. I genitori si alterneranno nei tempi presso l'abitazione di AR (VI) Via
Fiume n. 24/A e negli impegni e le attività quotidiane della NO alla scuola, Persona_1 al percorso educativo, alle attività extrascolastiche e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale indicato ed in ogni caso:
- LUNEDÌ: VI verrà accompagnata presso la Scuola materna/primaria dal genitore che dormirà con lei la domenica sera per poi rimanere con la madre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente.
- MARTEDÌ: VI verrà accompagnata presso la Scuola materna/primaria dalla madre per poi rimanere con il padre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente.
- MERCOLEDÌ: VI verrà accompagnata presso Scuola materna/primaria dal padre per poi rimanere sempre con il padre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente.
- GIOVEDÌ: VI verrà accompagnata presso la Scuola materna/primaria dal padre per poi rimanere con la madre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente.
- VENERDÌ: VI verrà accompagnata presso la Scuola materna/primaria dalla madre per poi rimanere con il padre dall'uscita da scuola fino al mattino seguente;
Fermo restando che le parti si rendono disponibili ad intercambiarsi tutte le giornate come sopra specificate in caso di impegni personali.
- SABATO E DOMENICA alternati tra i genitori e quindi: Per_ Week end con il padre: rimarrà con il padre nell'abitazione familiare di Via Fiume 24/A fino alla domenica sera alle ore 19:00 quando sarà affidata alla madre che alternerà il padre nell'abitazione familiare di Fiume n. 24/A. Per_ Week end con la madre: rimarrà con la madre nell'abitazione familiare di Via Fiume
24/A e ciò entro le ore 12 e fino alla domenica sera alle ore 19:00 quando sarà affidata al padre che alternerà la madre nell'abitazione familiare di Fiume n. 24/A. Per_ I genitori di si impegnano a trascorrere insieme almeno tre giorni al mese e ove possibile anche il giorno di Natale e quello di Pasqua, oltre che il compleanno della LI;
concorderanno di trascorrere insieme anche ulteriori feste organizzate o da organizzare,
2 dandosi la più ampia disponibilità/flessibilità di ulteriori visite e/o alternanze secondo gli impegni lavorativi e non, reciproci.
I SIg.ri e trascorreranno individualmente con la LI Controparte_1 CP_2
almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, previa Persona_1 indicazione del periodo con almeno tre settimane di anticipo.
3) I SIg.ri e concordano nel mantenimento ordinario diretto Controparte_1 CP_2 della LI ognuno per il proprio tempo di esercizio genitoriale mentre relativamente alle spese straordinarie di cui all'art 34 del Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza i genitori concordano che il padre provveda al pagamento nella misura del 100% dell'intero Per_ abbigliamento di (comprensivi cambi di stagione etc.), delle spese inerenti all'Asilo ora Per_ frequentato da , del materiale scolastico (tranne del corredo di inizio anno che sarà suddiviso nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre), della totalità delle spese per uscite/gite didattiche (anche se superiori ad 10,00 €uro) oltre che al 100% di tutti i medicinali “da Banco” (senza prescrizione).
Il SI. inoltre, si farà carico nella misura del 60% della retta scolastica e Controparte_1
Per_ della mensa scolastica allorquando inizierà la scuola primaria.
Relativamente agli artt. 35 e 36 del Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza le spese saranno suddivise nella misura del 60% a carico del SI. e del 40% a carico della Controparte_1
SI.ra , con rispettivo rimborso in base a chi anticiperà la somma. CP_2
Ciascuna delle parti inoltre provvederà al totale pagamento/mantenimento della LI allorquando la stessa trascorrerà le vacanze con il rispettivo genitore.
4) I SIg.ri e concordano che tutte le spese relative alle utenze Controparte_1 CP_2 dell'abitazione familiare sita in AR (VI) Via Fiume n. 24/A, saranno suddivise tra i ricorrenti nella misura del 70% a carico del SI. e del 30% a carico della SI.ra P_
, con rispettivo rimborso in base all'intestazione/pagamento della stessa. CP_2
5) Disporsi che la somma elargita a titolo di Assegno Unico sia percepita nella misura del
100% dalla SI.ra . CP_2
6) I genitori si obbligano a prestare il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto personale e/o di altro documento di identità valido per sé stessi e per l'espatrio della LI Per_ NO, precisando che l'eventuale soggiorno all'estero di per un periodo superiore a quindici giorni con uno dei due genitori, per motivo di studio, di svago e/o per qualsiasi altra
3 ragione dovrà essere previamente comunicato all'altro genitore per il consenso, stante le modalità di affido.
7) Spese del presente procedimento suddivise a metà tra i ricorrenti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della loro
[...] LI NO . Per_1
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, dinanzi al Giudice Relatore, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI NO , alla collocazione della stessa presso l'abitazione familiare Per_1 con modalità paritaria per ciascun genitore secondo i tempi di permanenza alternata presso la casa da parte del padre e della madre, così come concordato tra le parti.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della LI . Per_1
Le spese straordinarie relative alla LI NO, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori secondo le percentuali concordate tra le parti, differenziate per tipologia di spesa.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto personale e/o di altro documento di identità valido per sé stessi e per l'espatrio della LI NO, con le precisazioni concordate tra le parti e di cui in epigrafe.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della NO sia Persona_1 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati e da intendersi qui integralmente trascritti;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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