CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente
FALCONIERI WALTER, EL
GILIBERTI FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1429/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250009654950000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13/06/2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale evidenziata in epigrafe, con la quale l'AdE-R, nell'interesse dell'AdE di Lecce, ha richiesto il pagamento della somma di €. 29.899,33 iscritta a ruolo per “Controllo tasse e imposte indirette anno 2021 - Registro imp. valore aggiunto – imposta, interessi, sanzioni pecuniarie e spese”.
Il ricorrente ha evidenziato che l'indicata Cartella di pagamento opposta è stata preceduta da Avviso di accertamento/liquidazione n. 2021IT015981000 del 19/07/2024, notificatogli il 09/10/2024, con il quale l'Ufficio ha contestato la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" e richiesto il pagamento della maggiore IVA con aliquota ordinaria (10% anziché 4%), per un importo complessivo di euro 21.000,78; ha dichiarato che tale avviso di accertamento è stato oggetto di impugnazione innanzi a questa Corte ed è stato iscritto al RG dell'Ufficio al n. 745/2025, tutt'ora pendente. Ha contestato il diritto dell'Agenzia Entrate Riscossione di richiedere tali somme per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 68 del D.lgs. n° 546/1992 poiché, in pendenza di giudizio di primo grado, la riscossione non poteva essere richiesta per la somma totale e comunque superiore al terzo del valore di quanto dovuto;
2. l'omessa notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010, che pregiudica la validità della pretesa esattiva, determinando un vizio radicale del procedimento di riscossione;
3. nullità della cartella per carenza di motivazione, con riferimento alle modalità di calcolo delle somme richieste ivi indicate, in assenza di un precedente atto che riprendesse le stesse o le sanzioni in essa rappresentate
4. illegittimità della pretesa per non debenza delle somme richieste.
L'AdE-R si è costituita in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, ha controdedotto in merito all'eccepito difetto di motivazione, ha chiesto che questo giudice voglia disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente titolare del credito Agenzia delle Entrate- DP di Lecce, ovvero differire la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini normativamente previsti, in applicazione dell'art. 39 del D.Lgs.n 112/99.
Si sottolinea che, comunque, l'AdE-R ha notificato all'AdE invito ad intervenire volontariamente in giudizio, così rendendo edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, e che ciò nonostante l'indicato ufficio non ha ritenuto opportuno intervenire volontariamente nel giudizio in corso.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si sottolinea che la chiamata in causa dell'ente creditore è esclusivamente preordinata a rendere edotto l'ente medesimo della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenesse opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto, al medesimo imputabili. La fattispecie processuale è quindi una semplice denuncia della lite, ovvero di “litis denuntiatio”, istituto di natura meramente sostanziale, già previsto in specifiche disposizioni di legge, che ha lo scopo di mettere il terzo in condizioni di poter intervenire.
Dalla natura meramente sostanziale della “litis denuntiatio” consegue che la chiamata in causa dell'ente creditore può avvenire con qualunque modalità (raccomandata a.r.; notifica tramite ufficiale giudiziario, ecc.), liberamente scelta dall'agente della riscossione, idoneo a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite, pertanto, l'agente della riscossione non abbisogna di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente creditore, tenuto conto peraltro che l'art. 269, c. 3 c.p.c. impone solo all'attore, che intenda chiamare un terzo, l'onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice, mentre l'agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione processuale di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione. Attendere, dunque, l'udienza di trattazione del merito del ricorso per chiedere e ottenere l'autorizzazione a chiamare in causa l'ente creditore appare, oltre che sommamente inutile, lesivo della posizione del contribuente e dei principi che sorreggono l'intero sistema processuale. In ogni caso l'ente impositore è già stato reso edotto dell'impugnazione de quo e, ciò nonostante, non ha ritenuto di intervenire in giudizio.
Premesso quanto innanzi, si sottolinea che le censure del ricorrente, a parte quella meramente generica formulata al n. 4 (non debenza delle somme richieste), del tutto ininfluente ai fini del decidendum, riguardano l'agente di riscossione;
non è pertanto applicabile l'art. 14 D.Lgs. 546/1992. Le restanti censure sono rimaste incontestate dall'ente di riscossione ed appaiono fondate.
Dal combinato disposto dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 (riscossione frazionata dei tributi) emerge che gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di tempestiva proposizione del ricorso tributario, sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio, per un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. La cartella impugnata contiene l'intero importo richiesto al contribuente per imposte, sanzioni ed interessi. Inoltre non vi è alcuna menzione al presupposto avviso di accertamento, né all'esistenza di un'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010. Ciò rende illegittima la cartella esattoriale impugnata che, pertanto, deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - sez. 3^ - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata cartella di pagamento. Condanna l'ufficio resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.200,00 oltre al CUT ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione in favore del suo difensore, avv. Difensore_1, che si è dichiarato distrattario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente
FALCONIERI WALTER, EL
GILIBERTI FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1429/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250009654950000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13/06/2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale evidenziata in epigrafe, con la quale l'AdE-R, nell'interesse dell'AdE di Lecce, ha richiesto il pagamento della somma di €. 29.899,33 iscritta a ruolo per “Controllo tasse e imposte indirette anno 2021 - Registro imp. valore aggiunto – imposta, interessi, sanzioni pecuniarie e spese”.
Il ricorrente ha evidenziato che l'indicata Cartella di pagamento opposta è stata preceduta da Avviso di accertamento/liquidazione n. 2021IT015981000 del 19/07/2024, notificatogli il 09/10/2024, con il quale l'Ufficio ha contestato la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" e richiesto il pagamento della maggiore IVA con aliquota ordinaria (10% anziché 4%), per un importo complessivo di euro 21.000,78; ha dichiarato che tale avviso di accertamento è stato oggetto di impugnazione innanzi a questa Corte ed è stato iscritto al RG dell'Ufficio al n. 745/2025, tutt'ora pendente. Ha contestato il diritto dell'Agenzia Entrate Riscossione di richiedere tali somme per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 68 del D.lgs. n° 546/1992 poiché, in pendenza di giudizio di primo grado, la riscossione non poteva essere richiesta per la somma totale e comunque superiore al terzo del valore di quanto dovuto;
2. l'omessa notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010, che pregiudica la validità della pretesa esattiva, determinando un vizio radicale del procedimento di riscossione;
3. nullità della cartella per carenza di motivazione, con riferimento alle modalità di calcolo delle somme richieste ivi indicate, in assenza di un precedente atto che riprendesse le stesse o le sanzioni in essa rappresentate
4. illegittimità della pretesa per non debenza delle somme richieste.
L'AdE-R si è costituita in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, ha controdedotto in merito all'eccepito difetto di motivazione, ha chiesto che questo giudice voglia disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente titolare del credito Agenzia delle Entrate- DP di Lecce, ovvero differire la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini normativamente previsti, in applicazione dell'art. 39 del D.Lgs.n 112/99.
Si sottolinea che, comunque, l'AdE-R ha notificato all'AdE invito ad intervenire volontariamente in giudizio, così rendendo edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, e che ciò nonostante l'indicato ufficio non ha ritenuto opportuno intervenire volontariamente nel giudizio in corso.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si sottolinea che la chiamata in causa dell'ente creditore è esclusivamente preordinata a rendere edotto l'ente medesimo della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenesse opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto, al medesimo imputabili. La fattispecie processuale è quindi una semplice denuncia della lite, ovvero di “litis denuntiatio”, istituto di natura meramente sostanziale, già previsto in specifiche disposizioni di legge, che ha lo scopo di mettere il terzo in condizioni di poter intervenire.
Dalla natura meramente sostanziale della “litis denuntiatio” consegue che la chiamata in causa dell'ente creditore può avvenire con qualunque modalità (raccomandata a.r.; notifica tramite ufficiale giudiziario, ecc.), liberamente scelta dall'agente della riscossione, idoneo a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite, pertanto, l'agente della riscossione non abbisogna di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente creditore, tenuto conto peraltro che l'art. 269, c. 3 c.p.c. impone solo all'attore, che intenda chiamare un terzo, l'onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice, mentre l'agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione processuale di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione. Attendere, dunque, l'udienza di trattazione del merito del ricorso per chiedere e ottenere l'autorizzazione a chiamare in causa l'ente creditore appare, oltre che sommamente inutile, lesivo della posizione del contribuente e dei principi che sorreggono l'intero sistema processuale. In ogni caso l'ente impositore è già stato reso edotto dell'impugnazione de quo e, ciò nonostante, non ha ritenuto di intervenire in giudizio.
Premesso quanto innanzi, si sottolinea che le censure del ricorrente, a parte quella meramente generica formulata al n. 4 (non debenza delle somme richieste), del tutto ininfluente ai fini del decidendum, riguardano l'agente di riscossione;
non è pertanto applicabile l'art. 14 D.Lgs. 546/1992. Le restanti censure sono rimaste incontestate dall'ente di riscossione ed appaiono fondate.
Dal combinato disposto dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 (riscossione frazionata dei tributi) emerge che gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di tempestiva proposizione del ricorso tributario, sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio, per un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. La cartella impugnata contiene l'intero importo richiesto al contribuente per imposte, sanzioni ed interessi. Inoltre non vi è alcuna menzione al presupposto avviso di accertamento, né all'esistenza di un'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 78/2010. Ciò rende illegittima la cartella esattoriale impugnata che, pertanto, deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - sez. 3^ - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata cartella di pagamento. Condanna l'ufficio resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.200,00 oltre al CUT ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione in favore del suo difensore, avv. Difensore_1, che si è dichiarato distrattario.