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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 07/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 298/2022 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in Aosta, Via Losanna 5, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. PELLISSIER PAOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elett.te dom.to in Aosta, Via Challand 30, presso lo studio dell'avv. BALDUCCI
ANDREA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note depositate in data 09/11/2024 ha così precisato le conclusioni: Parte_1
“- nel merito, in via principale: visti gli artt. 2051 c.c. o in subordine l'art. 2043 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della in relazione all'evento per cui è causa e per Controparte_1
l'effetto dichiarare tenuta e condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a risarcire tutti i danni biologici e non patrimoniali, patiti in conseguenza dal sig. oltre al rimborso delle spese mediche, così come documentate, e quindi a Parte_1
corrispondergli la somma capitale di euro 17.359,24, o la diversa somma accertanda in corso di
pagina 1 di 7 causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
-in ogni caso: con il favore di spese, diritti, onorari di causa”.
Con note depositate in data 11/11/2024 ha così Controparte_1
precisato le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atti, mandando assolta la da qualsivoglia pretesa nei suoi confronti. Controparte_1
Con vittoria di spese.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ricondurre il risarcimento spettante al signor in considerazione del suo concorso colposo nella Parte_1 produzione dell'evento di danno ex art. 1227 c.1 c.c. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava in giudizio (di seguito Parte_1 Controparte_1
) chiedendone la condanna al risarcimento del danno – quantificato in € 17.359,24 – CP_2
derivante dall'evento come di seguito descritto: “in data 14.09.2020 alle ore 9.30 circa il sig.
[...]
come in epigrafe generalizzato, alla guida del proprio motoveicolo targato CX37095 Pt_1
marca Suzuki Burgman 400, e trasportando il proprio figlio , percorreva, in senso Per_1
discendente, la strada regionale n. 25 della Valgrisenche, allorché nella galleria al Km 5, giunto alla metà circa della stessa, pur scendendo a velocità moderata, causa un avvallamento del fondo stradale e la superficie asfaltata resa viscida dal logorio causato dal passaggio delle auto, sbandava intraversandosi verso il centro della careggiata, ove posava istintivamente la gamba sinistra con l'intento di non cadere, e pur riuscendo a rimanere sulle due ruote, si procurava una distorsione del ginocchio sinistro con conseguente frattura del piatto tibiale”.
si costituiva in data 07/06/2022 chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, CP_2
la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c. per la violazione da parte dell'attore dell'art. 141, c. 2 c.d.s.; in particolare, riteneva che la controparte non avesse assolto l'onere di provare il nesso causale tra la res e l'evento dannoso. Contestava inoltre la perizia di CP_3
pagina 2 di 7 richiamata dall'attore (doc. 3 di parte attrice), sostenendo che: “1) l'area meno illuminata della galleria non era quella ove si è verificato il sinistro;
2) l'area ove si è verificato l'evento non presenta dissesti e si presenta sufficientemente illuminata;
3) la causa del sinistro parrebbe riconducibile ad uno sversamento di olio da parte di veicolo non identificato”.
All'esito dell'udienza del 28/06/2022 il giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., a seguito dei quali con provvedimento del 21/10/2022 il doc. 1 prodotto da parte attrice contenente il video della galleria dove è avvenuto l'evento oggetto di causa veniva dichiarato inutilizzabile, in quanto “girato in data imprecisata e comunque non accertabile ed accompagnato da commento audio di tenore apertamente valutativo”. Con il medesimo provvedimento veniva altresì respinta l'istanza di CTU sulla dinamica dell'evento e ammessa la prova per testi dedotta dalle parti limitatamente ai capitoli ivi indicati. Detta prova veniva assunta alle udienze del 23/02/2023 e del 13/06/2023.
Con provvedimento del 13/06/2023 il giudice disponeva CTU sul seguente quesito: esaminati gli atti ed i documenti di causa ritenuti pertinenti, visitato il periziando Parte_1
compiuti i necessari accertamenti specialistici, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui agli artt. 194 co. 2 c.p.c. e 90 e segg. disp. att. c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio con le parti ed i rispettivi c.t.p. (ove nominati):
1) dica se sussista nesso di causalità tra l'evento dedotto in causa e le lesioni lamentate;
2) accerti e descriva:
• i postumi causalmente collegati alle lesioni;
• gli eventuali precedenti morbosi del soggetto;
• la concorrenza o coesistenza dei precedenti stati morbosi;
3) indichi la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa;
4) dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto permanentemente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (cioè l'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), distinguendoli dalle eventuali naturali limitazioni biologiche connesse all'età del periziato;
precisi come sia pervenuto a determinare tale valore percentuale;
5) dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il periziato abbia allegato di svolgere, le quali per frequenza, tempo e rilevanza oggettiva esulino dalle normali attività esistenziali;
6) dica l'eventuale incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto;
pagina 3 di 7 7) indichi, se del caso, il livello di sofferenza del soggetto in relazione ai fatti di causa;
8) valuti la congruità delle spese mediche eventualmente già documentate da parte attrice, indicando altresì – ove possibile – eventuali spese future da sostenere e la loro eventuale copertura da parte del Servizio Sanitario Pubblico>>. All'udienza del 07/11/2024 l'incarico veniva conferito
2023 al dott. il quale in data 11/02/2024 depositava l'elaborato peritale. Persona_2
All'esito dell'udienza del 21/03/2024, svoltasi dinanzi a questo Giudice – al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo – veniva fissata l'udienza del 12/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 14/11/2024 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo evidenziato che in materia di responsabilità per la custodia di strade occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.); in tale seconda evenienza “la responsabilità non è imputabile oggettivamente all'ente pubblico per il solo fatto della presenza dell'ostacolo, ma occorre che risulti che l'intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene;
oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla” (cfr. Cass. civ., sez. III, 18/12/2024, n. 33136). In riferimento ad ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode di beni demaniali destinati all'uso pubblico, quest'ultimo è infatti esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni;
da ciò discende che, per quei beni, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno
(v. Cass. civ., 16/05/2008, n. 12449). La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15042 del
06/06/2008, ha anche chiarito che le peculiarità dell'ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art.
pagina 4 di 7 2051 c.c. vanno individuate "piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura
o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili ne' eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
(perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso - prosegue la sentenza - è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso
l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., grava sull'ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3,
01/10/ 2004 n. 19653)".
2. Ebbene, nel caso di specie l'attore prospetta che l'evento per cui causa è avvenuto a causa di un “avvallamento del fondo stradale e della superficie asfaltata resa viscida dal logorio causato dal passaggio delle auto”, precisando, poi, la mancanza di segnalazione circa la presenza di olio sulla careggiata scarsamente illuminata. L'attore sembra allegare una pluralità di cause, rispetto alle quali soltanto l'avvallamento del fondo stradale e le sue alterazioni possono dirsi cause pagina 5 di 7 intrinseche alla struttura della strada. La perdita di olio – o di altra sostanza ad opera di precedenti veicoli – rientra invece tra i fattori di rischio di cui l'ente convenuto non può essere per ciò solo tenuto a rispondere, in conformità dei principi di diritto sopra esposti.
Poste tali premesse, la domanda di parte attrice non può essere accolta, poiché, da un lato, non risulta provato che la sostanza oleosa si trovasse sulla careggiata da un certo lasso di tempo e che l'ente convenuto, nonostante avesse avuto notizia di tale circostanza, non si fosse tempestivamente attivato per il relativo intervento tecnico. Dall'altro lato, non vi sono elementi per ritenere che l'evento per cui è causa sia in concreto derivato dall'avvallamento o dall'alterazione del fondo stradale;
l'attore deduce che detto evento si è verificato a metà della galleria posta al km 5 della strada regionale n. 25 della Valgrisenche, ma non fornisce elementi idonei a dimostrare quantomeno che l'avvallamento e/o l'alterazione del fondo stradale lamentati si trovassero nel punto dove vi è stata la perdita di controllo del mezzo. Sul punto si osserva che: i) la perizia redatta da e prodotta da parte attrice al doc. 3 costituisce una semplice allegazione difensiva CP_3
di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Corte appello Roma, sez. VI,
25/08/2023, n. 5543); ii) la circostanza che sia stato sentito come testimone e abbia CP_3
dichiarato, con riferimento alle fotografie scattate il 14/10/2021 allegate alla perizia, “che la situazione era la medesima anche il giorno del sinistro, risalente al 14/09/2020”, non è sufficiente a fornire la prova di cui sopra, trattandosi in ogni caso di dichiarazioni de relato actoris e pertanto anch'esse prive di valore probatorio autonomo (cfr. Cass. civ., sez. II, 07/10/2020, n. 21568; Corte appello Brescia sez. III, 05/05/2023, n. 769; Trib. Napoli, sez. IV, 21/09/2023, n. 8591); iii) neppure possono essere considerate dirimenti le dichiarazioni di in ordine alle Parte_2 segnalazioni relative ad un “ondulamento del fondo stradale” pervenute nei primi mesi del suo mandato di Sindaco del di Valgrisenche, considerato che – anche a prescindere che CP_4
l'evento per cui è causa risale al 14/09/2020 e la teste ha dichiarato di avere assunto il mandato a fine settembre – ha riferito di segnalazioni che hanno riguardato le “gallerie della Parte_2 zona”, senza pertanto che tale dichiarazione possa rilevare in termini di prova dell'evento concreto verificatosi nel punto della galleria di cui alla prospettazione di parte attrice. In ogni caso, posto che l'attore nulla prova in ordine alla presenza di uno specifico avvallamento o altro alterazione della superficie stradale a metà della galleria – dove l'attore ha perso il controllo del mezzo –, la prova che l'evento sia causalmente derivato da siffatte condizioni del fondo stradale neppure può raggiungersi in via presuntiva, non essendo provato che tutta l'estensione della careggiata fosse pagina 6 di 7 interessata dagli avvallamenti o dalle alterazioni lamentate dall'attore; né tale circostanza, contestata da parte convenuta, risulta tra l'altro prospettata dal perito di parte attrice.
La mancanza di prova in ordine al rapporto causale tra le condizioni del fondo stradale e l'evento dannoso privano di rilievo la questione dell'illuminazione della galleria.
Non essendo dato evincere la sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso – né l'elemento oggettivo presupposto anche dalla fattispecie ex art. 2043 c.c. –, la domanda di parte attrice va respinta.
3. Le spese seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00). Su dette spese, considerato il numero, la natura e la difficoltà delle questioni trattate, nonché i risultati conseguiti, appare congruo applicare la riduzione del 30% rispetto ai valori medi tabellari previsti dal DM 55/2014. Dette spese sono così liquidate in € 3.553,9.
Le spese di CTU liquidate con provvedimento del 05/03/2024 restano a carico di parte attrice, in quanto soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Respinge la domanda di parte attrice;
2. Condanna al pagamento in favore di parte convenuta di € 3.553,9 per Parte_1
compensi, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
3. Pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Aosta, 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 298/2022 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in Aosta, Via Losanna 5, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. PELLISSIER PAOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elett.te dom.to in Aosta, Via Challand 30, presso lo studio dell'avv. BALDUCCI
ANDREA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note depositate in data 09/11/2024 ha così precisato le conclusioni: Parte_1
“- nel merito, in via principale: visti gli artt. 2051 c.c. o in subordine l'art. 2043 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della in relazione all'evento per cui è causa e per Controparte_1
l'effetto dichiarare tenuta e condannare la , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a risarcire tutti i danni biologici e non patrimoniali, patiti in conseguenza dal sig. oltre al rimborso delle spese mediche, così come documentate, e quindi a Parte_1
corrispondergli la somma capitale di euro 17.359,24, o la diversa somma accertanda in corso di
pagina 1 di 7 causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
-in ogni caso: con il favore di spese, diritti, onorari di causa”.
Con note depositate in data 11/11/2024 ha così Controparte_1
precisato le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atti, mandando assolta la da qualsivoglia pretesa nei suoi confronti. Controparte_1
Con vittoria di spese.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ricondurre il risarcimento spettante al signor in considerazione del suo concorso colposo nella Parte_1 produzione dell'evento di danno ex art. 1227 c.1 c.c. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava in giudizio (di seguito Parte_1 Controparte_1
) chiedendone la condanna al risarcimento del danno – quantificato in € 17.359,24 – CP_2
derivante dall'evento come di seguito descritto: “in data 14.09.2020 alle ore 9.30 circa il sig.
[...]
come in epigrafe generalizzato, alla guida del proprio motoveicolo targato CX37095 Pt_1
marca Suzuki Burgman 400, e trasportando il proprio figlio , percorreva, in senso Per_1
discendente, la strada regionale n. 25 della Valgrisenche, allorché nella galleria al Km 5, giunto alla metà circa della stessa, pur scendendo a velocità moderata, causa un avvallamento del fondo stradale e la superficie asfaltata resa viscida dal logorio causato dal passaggio delle auto, sbandava intraversandosi verso il centro della careggiata, ove posava istintivamente la gamba sinistra con l'intento di non cadere, e pur riuscendo a rimanere sulle due ruote, si procurava una distorsione del ginocchio sinistro con conseguente frattura del piatto tibiale”.
si costituiva in data 07/06/2022 chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, CP_2
la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c. per la violazione da parte dell'attore dell'art. 141, c. 2 c.d.s.; in particolare, riteneva che la controparte non avesse assolto l'onere di provare il nesso causale tra la res e l'evento dannoso. Contestava inoltre la perizia di CP_3
pagina 2 di 7 richiamata dall'attore (doc. 3 di parte attrice), sostenendo che: “1) l'area meno illuminata della galleria non era quella ove si è verificato il sinistro;
2) l'area ove si è verificato l'evento non presenta dissesti e si presenta sufficientemente illuminata;
3) la causa del sinistro parrebbe riconducibile ad uno sversamento di olio da parte di veicolo non identificato”.
All'esito dell'udienza del 28/06/2022 il giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., a seguito dei quali con provvedimento del 21/10/2022 il doc. 1 prodotto da parte attrice contenente il video della galleria dove è avvenuto l'evento oggetto di causa veniva dichiarato inutilizzabile, in quanto “girato in data imprecisata e comunque non accertabile ed accompagnato da commento audio di tenore apertamente valutativo”. Con il medesimo provvedimento veniva altresì respinta l'istanza di CTU sulla dinamica dell'evento e ammessa la prova per testi dedotta dalle parti limitatamente ai capitoli ivi indicati. Detta prova veniva assunta alle udienze del 23/02/2023 e del 13/06/2023.
Con provvedimento del 13/06/2023 il giudice disponeva CTU sul seguente quesito: esaminati gli atti ed i documenti di causa ritenuti pertinenti, visitato il periziando Parte_1
compiuti i necessari accertamenti specialistici, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui agli artt. 194 co. 2 c.p.c. e 90 e segg. disp. att. c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio con le parti ed i rispettivi c.t.p. (ove nominati):
1) dica se sussista nesso di causalità tra l'evento dedotto in causa e le lesioni lamentate;
2) accerti e descriva:
• i postumi causalmente collegati alle lesioni;
• gli eventuali precedenti morbosi del soggetto;
• la concorrenza o coesistenza dei precedenti stati morbosi;
3) indichi la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa;
4) dica in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto permanentemente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (cioè l'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), distinguendoli dalle eventuali naturali limitazioni biologiche connesse all'età del periziato;
precisi come sia pervenuto a determinare tale valore percentuale;
5) dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il periziato abbia allegato di svolgere, le quali per frequenza, tempo e rilevanza oggettiva esulino dalle normali attività esistenziali;
6) dica l'eventuale incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto;
pagina 3 di 7 7) indichi, se del caso, il livello di sofferenza del soggetto in relazione ai fatti di causa;
8) valuti la congruità delle spese mediche eventualmente già documentate da parte attrice, indicando altresì – ove possibile – eventuali spese future da sostenere e la loro eventuale copertura da parte del Servizio Sanitario Pubblico>>. All'udienza del 07/11/2024 l'incarico veniva conferito
2023 al dott. il quale in data 11/02/2024 depositava l'elaborato peritale. Persona_2
All'esito dell'udienza del 21/03/2024, svoltasi dinanzi a questo Giudice – al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo – veniva fissata l'udienza del 12/11/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 14/11/2024 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo evidenziato che in materia di responsabilità per la custodia di strade occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.); in tale seconda evenienza “la responsabilità non è imputabile oggettivamente all'ente pubblico per il solo fatto della presenza dell'ostacolo, ma occorre che risulti che l'intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene;
oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla” (cfr. Cass. civ., sez. III, 18/12/2024, n. 33136). In riferimento ad ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode di beni demaniali destinati all'uso pubblico, quest'ultimo è infatti esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni;
da ciò discende che, per quei beni, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno
(v. Cass. civ., 16/05/2008, n. 12449). La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15042 del
06/06/2008, ha anche chiarito che le peculiarità dell'ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art.
pagina 4 di 7 2051 c.c. vanno individuate "piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura
o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili ne' eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione
(perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso - prosegue la sentenza - è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso
l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., grava sull'ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3,
01/10/ 2004 n. 19653)".
2. Ebbene, nel caso di specie l'attore prospetta che l'evento per cui causa è avvenuto a causa di un “avvallamento del fondo stradale e della superficie asfaltata resa viscida dal logorio causato dal passaggio delle auto”, precisando, poi, la mancanza di segnalazione circa la presenza di olio sulla careggiata scarsamente illuminata. L'attore sembra allegare una pluralità di cause, rispetto alle quali soltanto l'avvallamento del fondo stradale e le sue alterazioni possono dirsi cause pagina 5 di 7 intrinseche alla struttura della strada. La perdita di olio – o di altra sostanza ad opera di precedenti veicoli – rientra invece tra i fattori di rischio di cui l'ente convenuto non può essere per ciò solo tenuto a rispondere, in conformità dei principi di diritto sopra esposti.
Poste tali premesse, la domanda di parte attrice non può essere accolta, poiché, da un lato, non risulta provato che la sostanza oleosa si trovasse sulla careggiata da un certo lasso di tempo e che l'ente convenuto, nonostante avesse avuto notizia di tale circostanza, non si fosse tempestivamente attivato per il relativo intervento tecnico. Dall'altro lato, non vi sono elementi per ritenere che l'evento per cui è causa sia in concreto derivato dall'avvallamento o dall'alterazione del fondo stradale;
l'attore deduce che detto evento si è verificato a metà della galleria posta al km 5 della strada regionale n. 25 della Valgrisenche, ma non fornisce elementi idonei a dimostrare quantomeno che l'avvallamento e/o l'alterazione del fondo stradale lamentati si trovassero nel punto dove vi è stata la perdita di controllo del mezzo. Sul punto si osserva che: i) la perizia redatta da e prodotta da parte attrice al doc. 3 costituisce una semplice allegazione difensiva CP_3
di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Corte appello Roma, sez. VI,
25/08/2023, n. 5543); ii) la circostanza che sia stato sentito come testimone e abbia CP_3
dichiarato, con riferimento alle fotografie scattate il 14/10/2021 allegate alla perizia, “che la situazione era la medesima anche il giorno del sinistro, risalente al 14/09/2020”, non è sufficiente a fornire la prova di cui sopra, trattandosi in ogni caso di dichiarazioni de relato actoris e pertanto anch'esse prive di valore probatorio autonomo (cfr. Cass. civ., sez. II, 07/10/2020, n. 21568; Corte appello Brescia sez. III, 05/05/2023, n. 769; Trib. Napoli, sez. IV, 21/09/2023, n. 8591); iii) neppure possono essere considerate dirimenti le dichiarazioni di in ordine alle Parte_2 segnalazioni relative ad un “ondulamento del fondo stradale” pervenute nei primi mesi del suo mandato di Sindaco del di Valgrisenche, considerato che – anche a prescindere che CP_4
l'evento per cui è causa risale al 14/09/2020 e la teste ha dichiarato di avere assunto il mandato a fine settembre – ha riferito di segnalazioni che hanno riguardato le “gallerie della Parte_2 zona”, senza pertanto che tale dichiarazione possa rilevare in termini di prova dell'evento concreto verificatosi nel punto della galleria di cui alla prospettazione di parte attrice. In ogni caso, posto che l'attore nulla prova in ordine alla presenza di uno specifico avvallamento o altro alterazione della superficie stradale a metà della galleria – dove l'attore ha perso il controllo del mezzo –, la prova che l'evento sia causalmente derivato da siffatte condizioni del fondo stradale neppure può raggiungersi in via presuntiva, non essendo provato che tutta l'estensione della careggiata fosse pagina 6 di 7 interessata dagli avvallamenti o dalle alterazioni lamentate dall'attore; né tale circostanza, contestata da parte convenuta, risulta tra l'altro prospettata dal perito di parte attrice.
La mancanza di prova in ordine al rapporto causale tra le condizioni del fondo stradale e l'evento dannoso privano di rilievo la questione dell'illuminazione della galleria.
Non essendo dato evincere la sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso – né l'elemento oggettivo presupposto anche dalla fattispecie ex art. 2043 c.c. –, la domanda di parte attrice va respinta.
3. Le spese seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00). Su dette spese, considerato il numero, la natura e la difficoltà delle questioni trattate, nonché i risultati conseguiti, appare congruo applicare la riduzione del 30% rispetto ai valori medi tabellari previsti dal DM 55/2014. Dette spese sono così liquidate in € 3.553,9.
Le spese di CTU liquidate con provvedimento del 05/03/2024 restano a carico di parte attrice, in quanto soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Respinge la domanda di parte attrice;
2. Condanna al pagamento in favore di parte convenuta di € 3.553,9 per Parte_1
compensi, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
3. Pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Aosta, 07/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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