Accoglimento
Sentenza breve 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 13/05/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04116/2025REG.PROV.COLL.
N. 03108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3108 del 2025, proposto dal Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Iossa, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Ugo De Carlo, nessuno è comparso per le parti e vista la domanda di passaggio in decisione dell’appellata;
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso della signora -OMISSIS- in relazione al provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 3763 allievi Carabinieri per ragioni mediche.
2. L’appellata aveva fatto domanda di partecipazione al concorso suindicato, ma in occasione delle visite mediche veniva riscontrato un ipotiroidismo congenito in terapia farmacologica valutato come causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.
Nel corso del giudizio veniva effettuata una verificazione presso la Commissione sanitaria d’appello dell’Aereonautica militare che dava atto dell’attuale stato di buona salute della candidata.
3. La sentenza impugnata accoglieva il ricorso in conseguenza delle risultanze della verificazione per il buono stato di salute dell’interessata garantito dalla regolare assunzione del farmaco che fa sì che l’assenza congenita della tiroide non abbia alcun sensibile effetto negativo sulle quotidiane
performances psico-fisiche, compensando integralmente l’assenza dell’organo attraverso una terapia ben tollerata.
4. L’appello si fonda su due motivi.
4.1. Il primo contesta che si possa disporre una verificazione quando non si debba sopperire ad un giudizio dell’Amministrazione che sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile.
La verificazione, inoltre, ha dato atto dell’attuale buono stato di salute della candidata, ma non vi è certezza che tale situazione di compensazione con il farmaco rimanga inalterata nel corso della carriera. La relazione finale dell’organo investito dal T.a.r. non ha specificato quale coefficiente sia eventualmente da attribuire al candidato nell’apparato AV. Poiché il motivo d’inidoneità consisteva,
in un’infermità dovuta alla mancanza di un organo, e non in un deficit della funzione tiroidea, la Commissione avrebbe dovuto specificare se l’appellata, oltre a non presentare un disturbo causa d’inidoneità al servizio militare nella caratteristica somato-funzionale AV, fosse in possesso o meno di un coefficiente compatibile con il profilo sanitario minimo prescritto dall’art. 10, comma 3, del bando di concorso.
4.2. Il secondo motivo contesta la violazione delle norme che stabiliscono i requisiti fisici necessari per essere ritenuti idonei al concorso per l’ingresso in una forza armata alla luce delle norme richiamate nel punto 2 della sentenza.
5. L’appellata si è costituita in giudizio richiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza di trattazione in Camera di consiglio il Collegio, ravvisata la sussisatenza dei presupposti per poter procedere ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione per il merito.
7. L’appello è fondato.
Si può prescindere da qualunque valutazione circa la legittimità o meno della decisione di disporre una verificazione per riscontare l’operato delle commissioni di concorso per l’arruolamento di militari, fermo restando che non esistono paticolari limiti per il giudice amministrativo, salvo quelli inerenti alla coerenza di quanto oggetto di verificazione con il thema decidendum, nell’avvalersi di uno strumento di valutazione della prova.
La fondatezza dell’appello deriva dalla circostanza che la mancanza per ragioni genetiche della tiroide costituisce un difetto organico che di per sé porta all’esclusione dal concorso, prescindendo dalla circostanza che un’opportuna terapia farmacologica riesca nell’attualità ad evitare conseguenza negative sul piano funzionale.
L’art. 582 d.P.R. 90/2010 indica tra le cause di non idoneità al servizio militare le endocrinopatie che ricomprendono le malattie della tiroide.
La direttiva tecnica contenuta nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 precisa che tra le endocrinopatie sono ricomprese le malattie della tiroide e quindi anche l’ipotiroidismo generato dall’assenza della ghiandola, con la conseguente necessità di produrre gli ormoni normalmente secreti da tale ghiandola chimicamente attraverso un farmaco.
Il bando di concorso all’art. 10, comma 3, richiede per gli apparati vari (AV) un coefficiente 2 ed al comma 6 prevede che le imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 - o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3, rendono inidoneo il candidato. E tale prescrizione non appare irragionevole alla luce dei particolari e delicati compiti che il candidato, una volta arruolato, andrà a svolgere nel corso della propria carriera.
La patologia da cui è affetta l’appellata sicuramente rientra tra quelle che prevedono la non idoneità secondo la direttiva tecnica alla lettera “B – punto 3” ed in ogni caso neanche la verificazione ha valutato se l’infermità consenta di assegnare un coefficiente 2 per gli apparati vari.
A fronte di questi dati incontrovertibili, la circostanza che l’assunzione permanente di un farmaco consenta attualmente una buona compensazione sul piano dell’efficienza fisica non è dirimente rispetto alle ragioni ostative finora illustrate, in quanto non vi è nessuna certezza che questa compensazione sarà garantita per il futuro, mentre, invece, le norme che riguardano l’idoneità fisica per l’arruolamento in ambito militare vogliono evitare di assumere persone che presentino delle anomalie sul piano fisico che mettono a repentaglio anche in prospettiva l’utile impiego in servizio.
8. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
Le spese del doppio grado possono essere compensate in considerazione della particolarità della vicenda e dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale presso il T.a.r. Lazio favorevole in casi analoghi. Le spese della verificazione, come liquidate nella sentenza impugnata, vanno poste a carico dell’appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.
Spese compensate, ad eccezione delle spese per la verificazione poste a carico dell’appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.