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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2025, n. 10860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10860 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/09/2024 del TRIBUNALE' di RAGUSA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 6 settembre 2024 il Tribunale di Ragusa, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di AL IO, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, con il quale era stata disposto il sequestro preventivo della somma di euro 30.000,00 nei confronti del AL, sottoposto ad indagine per il delitto di truffa in concorso, per avere lo stesso, in qualità di procuratore speciale di BO CE, stipulato con le parti offese, promittenti acquirenti che nell'occasione avevano versato nelle mani del AL la somma di euro 30.000,00 a titolo di caparra confirnnatoria, un 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10860 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 15/01/2025 contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile che in realtà, successivamente, era risultato essere di proprietà di MB GU, fratello di MB CE, ciò che era stato di ostacolo alla stipula del contratto definitivo. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione AL IO, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di truffa e carenza di motivazione, assumendo che il provvedimento impugnato non aveva argomentato in alcun modo in ordine alla sussistenza degli artifici o dei raggiri nonché dell'ingiusto profitto, elementi caratterizzanti il delitto di truffa, e che al momento della stipula del contratto preliminare le parti offese erano ben consapevoli del fatto che il bene immobile non era di proprietà esclusiva di MB CE. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in punto di sussistenza del funnus commissi delicti, assumendo che, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, in tema di sequestro preventivo il funnus commissi delicti, pur non richiedendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessitava comunque della sussistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, tali da ricondurre il fatto di reato alla condotta dell'agente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. Nel caso di specie, invero, il Tribunale ha individuato il raggiro caratterizzante la contestata truffa nella dichiarazione mendace versata, ad opera del ricorrente, nel contratto preliminare di compravendita, in relazione alla proprietà del bene oggetto della pattuizione, che a tenore della dichiarazione del AL, in qualità di procuratore speciale del promittente venditore, figurava essere di proprietà di BO CE, ma che in realtà era risultato essere di proprietà altro soggetto, MB GU, fratello di CE, il quale, dal canto suo, aveva dichiarato alle parti offese di essere all'oscuro dell'esistenza del contratto preliminare. 2 L'ingiusto profitto, d'altra parte, è stato individuato dal Tribunale nella caparra confirnnatoria, per un importo pari a euro 30.000,00, versata dalle parti offese in favore del medesimo AL e dallo stesso incamerata per intero. 2. Parimenti infondato è il secondo motivo, se si considera che il Tribunale ha in realtà individuato concreti e persuasivi elementi di fatto, aventi valenza indiziaria, tali da consentire di ricondurre la condotta del AR nel paradigma del delitto di truffa. Tali elementi, in particolare, sono stati individuati nella citata dichiarazione mendace del ricorrente in ordine alla proprietà del bene promesso in vendita, nonché nel fatto che la somma di euro 30.000,00 versata dalle parti offese era stata interamente incamerata dal AL. Il Tribunale, trattando ancora del funnus del reato contestato, ha osservato che il ricorrente aveva solo affermato la consapevolezza in capo alle persone offese del reale assetto proprietario dell'immobile oggetto del contratto, senza tuttavia fornire alcun elemento a conforto di tale assunto, e ha anche evidenziato che il AL, pur avendo affermato di aver versato parte della somma incamerata al promittente venditore MB CE, aveva prodotto, a supporto di tale affermazione, certificazione attestante l'effettuazione di bonifici per somme che non corrispondevano alla cifra versata dalle parti offese, e rispetto ai quali era rimasto ignoto il buon fine dei trasferimenti di denaro. Il Giudice della cautela ha, pertanto, ritenuto che tali elementi fossero sufficienti ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato, in quanto connotati da una valenza indiziaria indicativa della riconducibilità al ricorrente della condotta di truffa contestata (in argomento v. Sez. 4 n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il "fumus comnnissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali). 3. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato e in conseguenza il ricorrente AL IO deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/01/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 6 settembre 2024 il Tribunale di Ragusa, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di AL IO, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, con il quale era stata disposto il sequestro preventivo della somma di euro 30.000,00 nei confronti del AL, sottoposto ad indagine per il delitto di truffa in concorso, per avere lo stesso, in qualità di procuratore speciale di BO CE, stipulato con le parti offese, promittenti acquirenti che nell'occasione avevano versato nelle mani del AL la somma di euro 30.000,00 a titolo di caparra confirnnatoria, un 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10860 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 15/01/2025 contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile che in realtà, successivamente, era risultato essere di proprietà di MB GU, fratello di MB CE, ciò che era stato di ostacolo alla stipula del contratto definitivo. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione AL IO, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di truffa e carenza di motivazione, assumendo che il provvedimento impugnato non aveva argomentato in alcun modo in ordine alla sussistenza degli artifici o dei raggiri nonché dell'ingiusto profitto, elementi caratterizzanti il delitto di truffa, e che al momento della stipula del contratto preliminare le parti offese erano ben consapevoli del fatto che il bene immobile non era di proprietà esclusiva di MB CE. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in punto di sussistenza del funnus commissi delicti, assumendo che, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, in tema di sequestro preventivo il funnus commissi delicti, pur non richiedendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessitava comunque della sussistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, tali da ricondurre il fatto di reato alla condotta dell'agente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. Nel caso di specie, invero, il Tribunale ha individuato il raggiro caratterizzante la contestata truffa nella dichiarazione mendace versata, ad opera del ricorrente, nel contratto preliminare di compravendita, in relazione alla proprietà del bene oggetto della pattuizione, che a tenore della dichiarazione del AL, in qualità di procuratore speciale del promittente venditore, figurava essere di proprietà di BO CE, ma che in realtà era risultato essere di proprietà altro soggetto, MB GU, fratello di CE, il quale, dal canto suo, aveva dichiarato alle parti offese di essere all'oscuro dell'esistenza del contratto preliminare. 2 L'ingiusto profitto, d'altra parte, è stato individuato dal Tribunale nella caparra confirnnatoria, per un importo pari a euro 30.000,00, versata dalle parti offese in favore del medesimo AL e dallo stesso incamerata per intero. 2. Parimenti infondato è il secondo motivo, se si considera che il Tribunale ha in realtà individuato concreti e persuasivi elementi di fatto, aventi valenza indiziaria, tali da consentire di ricondurre la condotta del AR nel paradigma del delitto di truffa. Tali elementi, in particolare, sono stati individuati nella citata dichiarazione mendace del ricorrente in ordine alla proprietà del bene promesso in vendita, nonché nel fatto che la somma di euro 30.000,00 versata dalle parti offese era stata interamente incamerata dal AL. Il Tribunale, trattando ancora del funnus del reato contestato, ha osservato che il ricorrente aveva solo affermato la consapevolezza in capo alle persone offese del reale assetto proprietario dell'immobile oggetto del contratto, senza tuttavia fornire alcun elemento a conforto di tale assunto, e ha anche evidenziato che il AL, pur avendo affermato di aver versato parte della somma incamerata al promittente venditore MB CE, aveva prodotto, a supporto di tale affermazione, certificazione attestante l'effettuazione di bonifici per somme che non corrispondevano alla cifra versata dalle parti offese, e rispetto ai quali era rimasto ignoto il buon fine dei trasferimenti di denaro. Il Giudice della cautela ha, pertanto, ritenuto che tali elementi fossero sufficienti ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato, in quanto connotati da una valenza indiziaria indicativa della riconducibilità al ricorrente della condotta di truffa contestata (in argomento v. Sez. 4 n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il "fumus comnnissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali). 3. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato e in conseguenza il ricorrente AL IO deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/01/2025