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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1434/2023 R.G.
da
, con l'avv. ARCARO JLENIA, come da procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
contro
OP
- resistente contumace -
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni parte ricorrente:
“insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
il 11.01.14 presso il Comune di GG (PD), dandone OP
comunicazione agli Uffici di Stato civile per le relative trascrizioni;
2
-disporsi l'affidamento super-esclusivo del figlio minore Persona_1
alla sig.ra , la quale potrà assumere da sola ogni decisione relativa Parte_1
al figlio, anche afferente la salute e l'istruzione, con impianto di vita stabile presso
l'abitazione della madre sita in IO SE (PD) Via Ostiglia 4/2, con diritto del
padre di vederlo previo accordo con la madre.
-porre a carico del sig. un assegno mensile di € OP
500,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di concorso al
mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, entro il giorno 10 di
ogni mese. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e
competenze di giudizio. In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze dedotte nella parte
narrativa del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ritrascritte e
precedute dalla dizione “Vero che”, salva la loro successiva formulazione in distinti
capitoli di prova nei concedendi termini.
Si indicano a teste fin da ora i sig. , tutti di Testimone_1 Testimone_2
GG (PD).
Con riserva di meglio dedurre e precisare nel merito ed in via istruttoria a norma
dell'art. 183, c. 6, n. 1),2),3), c.p.c.”.
Conclusioni del pubblico ministero:
“Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 01.03.2023, conveniva in giudizio Parte_1
allegando che in data 11.01.2014 avevano contratto OP
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matrimonio, con rito civile, in regime di separazione dei beni, in GG (PD) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto comune al n. 1, parte I, anno 2014;
- riferiva che dalla loro unione coniugale era nato un figlio: nato a Persona_1
Vicenza in data 11.11.2014;
- rappresentava che il marito, militare di ferma dell'esercito americano presso la
Caserma Ederle di Vicenza, aveva convissuto con la stessa dal mese di febbraio 2014
al mese di ottobre 2014, e che in data 31.10.2014 veniva trasferito in Texas (El Paso)
non facendo più ritorno in Italia;
- riferiva che il figlio della coppia nasceva a novembre 2014 e che non aveva mai visto il padre, il quale sin da subito si disinteressava totalmente sia del figlio che del coniuge, non versando alcun contributo economico alla ricorrente;
- preso atto del deteriorarsi dell'affectio coniugalis la ricorrente, in data 08.06.2016,
depositava ricorso per la separazione giudiziale, iscritto al n. 5170/2016 R.G.,
procedimento che si definiva con la sentenza n. 92/2019, pubblicata in data
16.01.2019, e passata in giudicato in data 16.07.2019, in seno alla quale veniva dichiarata: - la separazione delle coniugi, - disposto all'affido super-esclusivo del minore alla madre con facoltà del padre di incontrare il minore previo Persona_1
accordo con la madre;
- posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
- riferiva parte ricorrente di lavorare come operaia presso la Società Nuova Ompi Srl
Unipersonale di IO SE (PD) e di percepire una retribuzione mensile di circa €
1.500,00;
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- rappresentava di non avere notizie del resistente ormai da anni e che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente delegato del 28.10.2016 non vi era stata tra le parti alcuna riconciliazione;
pertanto, ricorrendo i requisiti di legge, formulava le seguenti conclusioni:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
il 11.01.14 presso il Comune di GG (PD), OP
-disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla Persona_1
sig.ra , con impianto di vita stabile presso l'abitazione della madre Parte_1
sita in IO SE (PD) Via Ostiglia 4/2, con diritto del padre di vederlo qualora
facesse ritorno in Italia e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del
minore.
-porre a carico del sig. un assegno mensile di € OP
500,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese
straordinarie, entro il giorno 10 di ogni mese.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese competenze e
onorari di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze dedotte nella parte
narrativa del ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ritrascritte e
precedute dalla dizione “Vero che”, salva la loro successiva formulazione in distinti
capitoli di prova nei concedendi termini.
Si indicano a teste fin da ora i sig. , tutti di Testimone_1 Testimone_2
GG (PD).
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Con riserva di meglio dedurre e precisare nel merito ed in via istruttoria a norma
dell'art. 183, c. 6, n. 1),2),3),c.p.c.” .
- All'udienza di comparizione delle parti del 15.09.2023, dinnanzi al Presidente
delegato, compariva soltanto parte ricorrente, la quale a mezzo difensore riferiva di aver provveduto a depositare, telematicamente, documentazione attestante il perfezionamento della notifica, svolta ai sensi dell'art. 6 della Convenzione dell'Aja
del 15.11.1965, e si riportava alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
il
Presidente delegato si riservava .
- Con ordinanza resa in pari data il Presidente delegato, esaminata la documentazione in atti e constatata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e,
rilevato che non erano sopraggiunte circostanze nuove, rispetto a quelle vigenti all'epoca della separazione, confermava le condizioni della separazione.
- Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata in data 12.03.2024, parte ricorrente riferiva che la situazione non era mutata e nonostante la notifica degli atti giudiziari al resistente, questi non si era mai messo in contatto con la stessa;
pertanto,
insisteva nella richiesta di conferma dell'affido super-esclusivo disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti e nelle altre domande formulate .
- All'udienza dell'11.09.2024, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente precisava le conclusioni come riportate in epigrafe e il Giudice istruttore, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
Preliminarmente, va precisato che parte resistente è cittadino americano;
appare, quindi, necessario, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità, verificare per ogni domanda proposta la sussistenza della
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competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile alla medesima.
Con riferimento, quindi, alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale sulla base del Regolamento CE n. 1111/2019 del Consiglio, del 25.06.2019 che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez.
III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che precisa Parte_2
che il Regolamento in questione "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri"
giurisprudenza riferita al precedente regolamento c.d. Bruxelles 2-bis da ritenersi però
applicabile anche a quello sopra citato in quanto le relative norme di riferimento sono state integralmente riportate nel nuovo testo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo
32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo I, lett. A, ii) del suddetto regolamento è, infatti,
competente a decidete l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”. Va
ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e
familiare” (CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A.); nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato di risiedere in IO SE (PD) (cfr. doc. 8 deposito ricorso introduttivo).
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Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio, l'art. 8, lettera d) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, si applichino i fori ivi indicati che devono ritenersi alternativi sicché, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dei fori indicati nelle lettere a), b) e c) di tale norma, dovrà applicarsi quello previsto nella lettera d) per il quale si applica la legge dello stato “in cui è adita
l'autorità giurisdizionale”, ovvero quella italiana .
Passando, quindi, all'esame delle ulteriori domande formulate, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale in quanto in base all'art. 7 del Regolamento CE n.
1111/2019 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le
domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede
abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.”.
Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e
familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni
del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza
scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del
minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17
HR) .
Nel caso in esame, il figlio minore della coppia risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento
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conducendo in Italia la sua vita scolastica e sociale (cfr. doc. 8, fascicolo parte ricorrente).
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti della prole minorenne, opera la convenzione dell'Aja del 5
ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass.
Sez. un.
9.1.2001 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità diretta a partire dal 2016. Ne
consegue che nel caso concreto, essendo il minore residente in modo stabile in Italia,
trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, inoltre,
sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009 che, in base all'art. 1, si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela. In particolare, l'art. 3, lett. b), del suddetto regolamento, prevede che sia competente “l'autorità giurisdizionale del
luogo in cui il creditore risiede abitualmente” che, nel caso di specie, è l'Italia
essendo ivi residenti sia la madre che il minore.
Con riferimento, infine, alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, va applicato l'art.15 del
Regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni
alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo
alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale
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strumento”. Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di
residenza abituale del creditore” e nel caso di specie, essedo sia la madre che il minore residenti in Italia, si applica la legge italiana.
Passando, quindi, all'esame delle singole domande proposte, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898
e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale del 28.10.2016. Ciò comprova,
all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riguardo alle ulteriori domande, rilevato che non sono intervenute nuove circostanze nelle more del procedimento, si conferma, in questa sede, quanto disposto con ordinanza del 15.09.2023 che ha confermato le condizioni di separazione che di seguito si riportano:
“- Affida il minore in via super-esclusiva alla madre, la quale Persona_1
potrà assumere da sola ogni decisione relativa al figlio, anche afferente la salute e
l'istruzione;
-Dispone che il padre potrà incontrare il figlio previo accordo con la madre;
-Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a OP [...]
, entro i 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Pt_1
somma di euro 500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova”.
Quanto alle spese di lite, stante la contumacia del resistente che, pertanto, non si è opposto alle domande svolte, le stesse vanno compensate .
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 11.01.2014 a GG
[...] OP
(PD) e trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al n. 1, parte
I, anno 2014;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto anno;
3. conferma quanto disposto con ordinanza del 15.09.2023, ovvero:
“- Affida il minore in via super-esclusiva alla madre, la Persona_1
quale potrà assumere da sola ogni decisione relativa al figlio, anche afferente
la salute e l'istruzione;
-Dispone che il padre potrà incontrare il figlio previo accordo con la madre;
-Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a OP
, entro i 10 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio, la somma di euro 500,00 rivalutabile annualmente in
base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova”
4. spese compensate
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.02.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
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