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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2703/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2703 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Aversa (CE) alla via Raffaello n. 23, presso lo studio dell'avv.
ED AV, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2025, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 03.07.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in Casalnuovo di Napoli il 10.11.2006, in regime di separazione dei beni, in costanza del quale nascevano due figli, il 29.09.2006 a Napoli- e il Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 23.06.2011 a Caserta- e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 27.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note congiunte sostitutive di udienza in data 17.11.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
indi, il Presidente relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare la casa familiare in Teverola (CE) alla via Mazzini n. 15, condotta in locazione dal sig. Per_
, alla sig.ra che la abiterà con i due figli: e . Parte_2 Parte_1 Per_1
Nelle more della definizione del giudizio il sig. comunicherà al locatore del Parte_2 predetto immobile il cambio del nominativo del conduttore;
Per_ 3) Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, atteso che il padre si sposterà fuori regione in cerca di lavoro. Fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore saranno adottate da entrambi i genitori, la madre assumerà le decisioni nell'interesse della minore relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Il padre cui non è affidata la figlia ha, comunque, il diritto
e il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione. Il domicilio privilegiato della minore verrà stabilito presso la madre in Teverola (CE) alla via Mazzini n. 15.
4) Porre a carico del padre, sig. , la somma di Euro 400,00 mensile a titolo di Parte_2
pagina 2 di 4 assegno di mantenimento ordinario per entrambi i figli da versare entro il giorno 30 di ogni mese alla madre, sig.ra mediante bonifico alla stessa. Il predetto assegno sarà adeguato Parte_1 in modo automatico annualmente sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie e sanitarie in favore dei figli saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, purché siano concordate preventivamente tra i coniugi e purché siano adeguatamente documentate ai fini del rimborso della quota di spettanza. Le spese per attività ludiche, sportive, ricreative e in genere voluttuarie, andranno previamente concordate tra i genitori e poi documentate dal genitore che provvede ad anticiparle;
5) Il sig. dà il proprio consenso affinché la moglie percepisca per intero l'assegno unico Parte_2 per i figli;
6) Stabilire che il padre trascorra con la figlia minore: un week-end a settimane alterne dalla mattina del Sabato alla sera della Domenica con pernotto, due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi di volta in volta tenuto conto degli impegni scolastici della minore e degli impegni lavorativi del padre.
Inoltre, ad anni alterni le festività Natalizie (24 dicembre o 25 dicembre – 31 gennaio o 1 gennaio) e le festività Pasquali (Domenica di Pasqua o Lunedì in Albis). Infine quindici giorni consecutivi nel mese di Agosto da comunicare all'altro coniuge entro la metà del mese di Giugno. La minore trascorrerà ad anni alterni il giorno del suo compleanno con ciascun genitore e ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno. Fatti salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, Per_ purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della figlia minore;
7) Entrambi i genitori si impegnano a far conservare alla figlia minore rapporti continuativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi;
8) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento e rinunciano espressamente sin da ora a formulare richiesta di mantenimento all'altro coniuge;
9) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei propri passaporti;
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 12.10.1981 (C.F. ), e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
27.11.1974 (C.F. ), ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le C.F._2 condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 30, Parte I- Anno 2006);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2703 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Aversa (CE) alla via Raffaello n. 23, presso lo studio dell'avv.
ED AV, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2025, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM, apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 03.07.2025, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in Casalnuovo di Napoli il 10.11.2006, in regime di separazione dei beni, in costanza del quale nascevano due figli, il 29.09.2006 a Napoli- e il Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 23.06.2011 a Caserta- e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 27.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note congiunte sostitutive di udienza in data 17.11.2025, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
indi, il Presidente relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare la casa familiare in Teverola (CE) alla via Mazzini n. 15, condotta in locazione dal sig. Per_
, alla sig.ra che la abiterà con i due figli: e . Parte_2 Parte_1 Per_1
Nelle more della definizione del giudizio il sig. comunicherà al locatore del Parte_2 predetto immobile il cambio del nominativo del conduttore;
Per_ 3) Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, atteso che il padre si sposterà fuori regione in cerca di lavoro. Fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore saranno adottate da entrambi i genitori, la madre assumerà le decisioni nell'interesse della minore relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Il padre cui non è affidata la figlia ha, comunque, il diritto
e il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione. Il domicilio privilegiato della minore verrà stabilito presso la madre in Teverola (CE) alla via Mazzini n. 15.
4) Porre a carico del padre, sig. , la somma di Euro 400,00 mensile a titolo di Parte_2
pagina 2 di 4 assegno di mantenimento ordinario per entrambi i figli da versare entro il giorno 30 di ogni mese alla madre, sig.ra mediante bonifico alla stessa. Il predetto assegno sarà adeguato Parte_1 in modo automatico annualmente sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie e sanitarie in favore dei figli saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, purché siano concordate preventivamente tra i coniugi e purché siano adeguatamente documentate ai fini del rimborso della quota di spettanza. Le spese per attività ludiche, sportive, ricreative e in genere voluttuarie, andranno previamente concordate tra i genitori e poi documentate dal genitore che provvede ad anticiparle;
5) Il sig. dà il proprio consenso affinché la moglie percepisca per intero l'assegno unico Parte_2 per i figli;
6) Stabilire che il padre trascorra con la figlia minore: un week-end a settimane alterne dalla mattina del Sabato alla sera della Domenica con pernotto, due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi di volta in volta tenuto conto degli impegni scolastici della minore e degli impegni lavorativi del padre.
Inoltre, ad anni alterni le festività Natalizie (24 dicembre o 25 dicembre – 31 gennaio o 1 gennaio) e le festività Pasquali (Domenica di Pasqua o Lunedì in Albis). Infine quindici giorni consecutivi nel mese di Agosto da comunicare all'altro coniuge entro la metà del mese di Giugno. La minore trascorrerà ad anni alterni il giorno del suo compleanno con ciascun genitore e ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno. Fatti salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, Per_ purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della figlia minore;
7) Entrambi i genitori si impegnano a far conservare alla figlia minore rapporti continuativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi;
8) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento e rinunciano espressamente sin da ora a formulare richiesta di mantenimento all'altro coniuge;
9) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei propri passaporti;
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: pagina 3 di 4 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 12.10.1981 (C.F. ), e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
27.11.1974 (C.F. ), ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le C.F._2 condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 30, Parte I- Anno 2006);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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