Art. 2.
Le disposizioni previste dall' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall' articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma , della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.
Restano in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell' articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B. ((1))
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 1985 n. 243 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1985 n. 261) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984 , nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.
Le disposizioni previste dall' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall' articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma , della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.
Restano in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell' articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B. ((1))
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 1985 n. 243 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1985 n. 261) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984 , nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.