Versione
30 ottobre 1984
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7 novembre 1985
7 novembre 1985
Art. 2.
Le disposizioni previste dall' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall' articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma , della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.
Restano in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell' articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B. ((1))
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 1985 n. 243 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1985 n. 261) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984 , nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.
Le disposizioni previste dall' articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall' articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma , della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.
Restano in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell' articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 .
Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B. ((1))
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 1985 n. 243 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1985 n. 261) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, quarto comma, della legge n. 720 del 1984 , nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 05/11/2007 n. 309 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 5 novembre 2007 · 4.5241675
[…] in termini di valuta rispetto all\'utilizzo del modello unificato F24. Al citato art. 3, secondo comma, lett. h-bis), del d.P.R. n. 602 del 1973, si collega l\'art. 2, comma 4, della legge n. 720 del 1984, secondo cui "Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni
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Giurisprudenza • 22
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 05/07/2019, n. 594Provvedimento: […] Secondo una corretta interpretazione della norma contenuta negli artt. 1 e 2 della legge n. 720/1984, il presupposto per l'inclusione nella tabella A e l'applicazione del relativo regime sarebbero connessi non a qualsiasi attribuzione di risorse pubbliche, ma al “trasferimento” di risorse statali per obbligo di legge, secondo criteri di continuità e sostanzialità necessari ad assicurare l'esistenza e l'operatività dell'ente.Leggi di più...
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