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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 6191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6191 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11986/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 105, presso lo studio degli avv.ti GIOVANDO CRISTINA e GAIDANO
CLAUDIA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 18, presso lo studio dell'avv. NAGGAR MAGDA N. che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 04/11/2024 e da parte resistente in data 31/10/2024
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in TORINO il 22/07/1992 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 821 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/05/1995, il 13/11/1996 e il 17/06/1999. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 03/07/2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava altresì di accertare e dichiarare l'indipendenza economica dei figli e , ovvero, accertata la parziale indipendenza economica della figlia , Per_1 Per_2 Per_3 Per_3 disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia, la somma ritenuta di giustizia, in ogni caso non superiore a euro 300,00.
Con comparsa del 31/10/2024 si costituiva ritualmente la sig.ra Controparte_1 depositando istanza congiunta per la definizione consensuale della separazione
[...] giudiziale e richiesta di conversione dell'udienza di comparazione in udienza a trattazione scritta.
Con decreto del 05/11/2024, il Giudice delegato, preso atto dell'istanza congiunta, revocava il precedente decreto di fissazione udienza e assegnava alle parti termine ex 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle ulteriori questioni
Il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo. Invero, l'accordo risponde all'interesse della prole maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 i sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DISPONE che il sig. corrisponda alla signora l'importo mensile di euro 600,00 Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , entro il giorno 5 di ogni mese e su un conto Per_3 corrente bancario alla stessa figlia intestato, con decorrenza dal mese novembre 2024 e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 100% delle spese extra, come da Protocollo del Tribunale di Torino, del 15.3.2016.
DÀ ATTO che ciascun coniuge sosterrà le spese del proprio legale.
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2024.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel./Est. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11986/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 105, presso lo studio degli avv.ti GIOVANDO CRISTINA e GAIDANO
CLAUDIA, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 18, presso lo studio dell'avv. NAGGAR MAGDA N. che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 04/11/2024 e da parte resistente in data 31/10/2024
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in TORINO il 22/07/1992 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 821 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 25/05/1995, il 13/11/1996 e il 17/06/1999. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 03/07/2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava altresì di accertare e dichiarare l'indipendenza economica dei figli e , ovvero, accertata la parziale indipendenza economica della figlia , Per_1 Per_2 Per_3 Per_3 disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP_1 della figlia, la somma ritenuta di giustizia, in ogni caso non superiore a euro 300,00.
Con comparsa del 31/10/2024 si costituiva ritualmente la sig.ra Controparte_1 depositando istanza congiunta per la definizione consensuale della separazione
[...] giudiziale e richiesta di conversione dell'udienza di comparazione in udienza a trattazione scritta.
Con decreto del 05/11/2024, il Giudice delegato, preso atto dell'istanza congiunta, revocava il precedente decreto di fissazione udienza e assegnava alle parti termine ex 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle ulteriori questioni
Il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo. Invero, l'accordo risponde all'interesse della prole maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 i sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
pagina 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DISPONE che il sig. corrisponda alla signora l'importo mensile di euro 600,00 Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , entro il giorno 5 di ogni mese e su un conto Per_3 corrente bancario alla stessa figlia intestato, con decorrenza dal mese novembre 2024 e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 100% delle spese extra, come da Protocollo del Tribunale di Torino, del 15.3.2016.
DÀ ATTO che ciascun coniuge sosterrà le spese del proprio legale.
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2024.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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