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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Stefano Greco Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 78 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da
in persona dell'amministratore in carica, Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Monti n. 31, presso lo studio degli avv.ti
CA NA e CO IX, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente in virtù di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio appellante contro
nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1 residente in [...] e nato a Controparte_2
Cagliari il 20.02.1983, c.f. residente in [...]
n.25, elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Sonnino n.195, presso lo studio dell'Avv. Cecilia Onnis, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello appellati
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata Voglia: 1) Accertare i fatti descritti in premessa;
2) In totale riforma della sentenza appellata rigettare la domanda di declaratoria di nullità e/o annullamento
1 delle delibere assembleari del del 12.02.2020, Controparte_3
01.02.2021, 02.03.2021, 05.05.2021, 24.06.2021, 22.09.2021, 08.11.2021; Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse degli appellati: “L'Ecc.ma Corte D'Appello, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia:
- in via principale respingere l'appello proposto dal Parte_2 perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di I° appellata;
[...]
-con vittoria di spese e competenze professionali della presente causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e quali nudi CP_1 Controparte_2 proprietari per quote indivise di un'unità immobiliare compresa nel fabbricato di
[...]
in Cagliari, identificata al Foglio 19, particella 3555, Mappale n.1715, sub 11 Parte_1
e sub 5, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il relativo condominio al fine di sentir accertare l'invalidità di sette delibere, specificamente indicate nelle conclusioni, assunte dall'assemblea a partire dal mese di febbraio 2020 sino al mese di novembre 2021.
A fondamento dell'impugnazione, gli attori esposero di non esser mai stati convocati a dette riunioni e di non aver mai ricevuto copia dei relativi verbali. A tal proposito, osservarono che la mancata convocazione era derivata dall'irregolare tenuta dell'anagrafe condominiale, in violazione dell'art. 1130, comma 1, n. 6), c.c. e, in particolare, dal suo mancato aggiornamento, in quanto le convocazioni di pertinenza erano state inviate alla loro madre , erroneamente individuata quale comproprietaria Controparte_4 dell'immobile ma, in realtà, semplice usufruttuaria, malgrado la situazione fosse stata rappresentata in un'autocertificazione redatta da quest'ultima in data 30.06.2013.
2. Il , nel costituirsi in giudizio, rilevò che in forza di una prassi decennale, Parte_1 avviata a partire da una dichiarazione sottoscritta dai nudi comproprietari nel 30.06.2013, consegnata alla precedente amministrazione, le convocazioni assembleari per l'appartamento in erano state indirizzate alla usufruttuaria Parte_1 CP_4
, con loro convivente, in quanto dagli stessi delegata a rappresentarli in assemblea
[...] in via continuativa e permanente;
di talché, gli attori avevano sempre ricevuto notizia delle assemblee e dei relativi verbali, considerata la comune residenza con la madre e l'assenza di contestazioni per tutte le delibere antecedenti al 2020.
Da ultimo, il convenuto eccepì il difetto di legittimazione attiva dei nudi comproprietari con riferimento alle delibere aventi ad oggetto spese o attività inerenti alla gestione
2 ordinaria, rappresentando al riguardo la pendenza di procedimenti paralleli introdotti dall'usufruttuaria ed aventi ad oggetto l'impugnazione delle medesime determinazioni condominiali.
Solamente in occasione del deposito della comparsa conclusionale, il eccepì Parte_1 la carenza di interesse all'impugnazione in capo agli attori, deducendo la mancata allegazione di un concreto pregiudizio derivante dall'attuazione delle delibere impugnate, mai prodotte e, quindi, potenzialmente inesistenti.
3. Istruita la causa mediante produzioni documentali, con sentenza n. 2762/2023 depositata il 17.11.2023, il Tribunale accolse la domanda, annullando tutte le delibere impugnate in forza del censurato difetto di convocazione dei condomini aventi diritto, evidenziando, al riguardo, l'irrilevanza di una eventuale dichiarazione degli stessi – non documentata, per quanto incontestata - volta a conferire il potere di rappresentanza in assemblea in capo all'usufruttuaria, che non sarebbe stata idonea ad elidere, a monte, il diritto dei comproprietari di essere convocati per ciascuna assemblea sancito dall'art. 66 disp. att. c.c..
Le eccezioni avente carattere preliminare, affrontate successivamente al merito, furono invece disattese dal giudice sulla scorta del rilievo secondo cui, per un verso, la contestazione circa la sussistenza della legittimazione attiva era genericamente formulata e, in ogni caso, sfornita di adeguata prova;
per altro verso, l'interesse ad agire, comunque verificabile d'ufficio, era presupposto dalla stessa legge alla luce della previsione contenuta nell'art. 66 disp. att. c.c., che, in combinato disposto con l'art. 1136, comma 6,
c.c., riconosce l'annullabilità delle delibere in base alla semplice ricorrenza del vizio formale per la lesione del diritto alla partecipazione, senza necessità di alcun ulteriore requisito.
Quanto, poi, alla tardiva allegazione inerente alla “eventuale inesistenza” delle delibere,
i cui verbali non erano stati prodotti dagli attori in coerenza con l'assunto di non averli mai ricevuti, il giudice di prime cure ne sottolineò la inammissibilità e, comunque,
l'indimostrazione per mancata produzione del registro dei verbali di cui agli artt. 1130, comma 1, n. 7 e 1136, comma 7, c.c., oltre alla contraddittorietà in ragione del comportamento processuale tenuto dal convenuto, che, in sede di costituzione, aveva richiesto il rigetto della domanda di annullamento, presupponendo l'interesse alla conservazione delle delibere e, nel corso del processo, aveva accettato la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., che contemplava “l'annullamento in autotutela” della delibere impugnate, evidentemente ritenute esistenti.
3 4. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello il , il quale ha Parte_1 incentrato le proprie doglianze sulla carenza delle condizioni dell'azione, sull'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e sull'omessa valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze di causa e delle relative implicazioni in ordine all'infondatezza della domanda.
5. e si sono costituiti anche nel presente grado di giudizio per CP_1 Controparte_2 resistere al gravame e chiedere la conferma della sentenza impugnata.
6. All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe, senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
7. Con un primo motivo d'appello il ha dedotto nuovamente il difetto di Parte_1 interesse ad agire in capo ai ribadendo che l'impugnazione non era stata CP_2 corredata dalla produzione delle delibere né, soprattutto, dalla allegazione del loro oggetto e della loro natura. Pertanto, non essendo possibile conoscere l'effettiva incidenza delle decisioni assunte dell'organo assembleare rispetto alla posizione degli odierni appellati, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la carenza di un interesse ad impugnare, in accordo con l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità che esclude, anche in caso di omessa convocazione, l'ammissibilità dell'azione sulla base di un semplice interesse astratto alla legalità e correttezza della gestione comune.
8. Con una seconda censura, l'appellante ha reiterato la questione relativa alla carenza della legittimazione ad agire dei nudi comproprietari rispetto all'impugnazione di delibere aventi ad oggetto spese e/o attività afferenti alla gestione ordinaria, trattandosi di argomenti per i quali il diritto di voto spetta, in base all'art. 67 disp. att. c.c., all'usufruttario di un piano o porzione di piano. Di conseguenza, poiché l'onere della prova della legittimazione ad agire, in caso di contestazione, incombe sulla parte che propone la domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i CP_2 avrebbero dovuto fornire la relativa prova attraverso la dimostrazione del contenuto delle delibere assembleari.
9. I motivi, esaminabili congiuntamente, non meritano accoglimento.
9.1. In limine, preme sottolineare che le sette delibere oggetto di impugnazione devono considerarsi giuridicamente esistenti nei loro elementi strutturali, espressivi di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa, posto che non risultano mosse specifiche doglianze in ordine al triplice passaggio motivazionale con cui il giudice di prime cure ha disatteso le contrarie allegazioni difensive svolte dal sul Parte_1
4 punto (si vedano le argomentazioni riportate a pag. 6 della sentenza e riepilogate al precedente paragrafo n. 3).
9.2. Prendendo, dunque, le mosse dalla prima delle condizioni dell'azione, prevista dall'art. 100 c.p.c., giova ricordare che essa consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non diversamente conseguibile senza il ricorso all'autorità giurisdizionale. L'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare, a prescindere dal merito della controversia, se attraverso lo strumento processuale l'istante possa ottenere l'utilità concreta auspicata in ragione della situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto invocato, escludendo di riflesso la risoluzione di questioni soltanto teoriche tramite pronunce astratte e congetturali (ex multis, Cass. n.
12532/2024).
Nello specifico, l'interesse ad agire in tema di impugnazione di delibere assembleari, ricostruito nella prospettiva dell'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta, è stato declinato dalla giurisprudenza secondo due direttrici complementari, che, ad un'attenta analisi dei casi esaminati, si rivelano fondate sulla distinzione tra vizi formali e sostanziali. Infatti, laddove la contestazione attenga a violazioni sostanziali – come, ad esempio, nell'ipotesi di contestazioni sul riparto delle spese condominiali -, è richiesto che la parte sia portatrice di un interesse diretto al conseguimento di un vantaggio effettivo e ulteriore rispetto alla semplice rimozione della delibera colpita dal vizio denunciato, che postula una lesione individuale di rilievo patrimoniale da essa dipendente, atta a determinare il mutamento della posizione giuridica cui il provvedimento giurisdizionale è chiamato a porre rimedio (cfr. Cass. n. 15377/2000, Cass
n. 6128/2017, Cass. n. 7484/2019, Cass. n. 9387/2023 e Cass. n. 1367/2023, le ultime tre richiamate da Cass. n. 5129/2024). Per converso, in caso di violazioni formali, l'indirizzo della giurisprudenza maggioritaria, cui questa Corte ritiene di dover dar seguito, è orientato nel senso che “la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod. civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo
l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni” (in questi termini, fra le tante, Cass. n. 4270/2001, Cass. n.
2999/2010, Cass. n. 21227/2018, Cass. n. 17294/2020, Cass. n. 15434/2020 e Cass. n.
24041/2020): l'azione di annullamento di una delibera assembleare per un vizio di carattere meramente formale, quale è quello derivante dall'omessa convocazione, può
5 essere, dunque, proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando la stessa non abbia “ex se” un'incidenza diretta sul patrimonio dell'istante, posto che, sulla base di una valutazione già compiuta dal legislatore, l'utilità del è strettamente Parte_1 correlata all'interesse alla corretta formazione della volontà assembleare e all'esercizio del diritto personale alla partecipazione nella gestione della cosa comune, che non coincide, per ciò solo, con un'astratta pretesa di assoluta conformità della delibera al modello legale. In linea con tale impostazione è stata esclusa la sussistenza dell'interesse alla impugnazione, almeno in via di massima, quando il condomino regolarmente convocato impugni la delibera per difetto di convocazione di un altro condomino (così
Cass. n. 18546/2022), il condomino non convocato risulti aver comunque partecipato all'assemblea (Cass. n. 18503/2020), ovvero difetti del tutto un diritto alla partecipazione attiva alla decisione per l'esistenza di un conflitto di interessi con riferimento al tema oggetto di discussione (Cass. n. 3192/2023).
9.3. Calando i principi ora richiamati al caso in esame, deve dunque confermarsi la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla ricorrenza dell'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, in capo agli odierni appellati.
L'incidenza del vizio denunciato sulla posizione giuridica dei nudi comproprietari è, infatti, intrinseca nella omessa convocazione, cui l'intervento dell'autorità giurisdizionale
è chiamata porre rimedio, consentendo di restaurare il diritto dei condomini pretermessi di partecipare alla gestione della cosa comune e, quindi, di influenzare ed orientare la discussione assembleare sulle questioni dibattute. L'interesse preconfigurato dalla legge, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 1136, comma 6, c.c. e 66 disp. att. c.c., sussiste, pertanto, a prescindere da valutazioni involgenti particolari pregiudizi derivanti dall'attuazione della volontà assembleare;
peraltro, poiché il difetto di interesse ad agire rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio, ma sulla scorta delle circostanze di fatto ritualmente acquisite agli atti, deve evidenziarsi che la natura meramente programmatica delle delibere impugnate – di per sé inverosimile per il numero delle stesse - è stata adombrata dal solo ipoteticamente e tardivamente nelle note conclusive, oltre Parte_1 ad essere insanabilmente contraddetta dal comportamento processuale già evidenziato dal giudice di prime cure, che ha escluso la paventata inesistenza di vere e proprie deliberazioni, e dalle precedenti allegazioni dell'ente di gestione, che, al momento della costituzione in giudizio, aveva indicato l'adozione di “delibere aventi ad oggetto spese
e/o attività afferenti alla gestione ordinaria”, rispetto alle quali aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dei rappresentando, al contempo, di aver formulato CP_2
6 analoga eccezione nei procedimenti di impugnazione promossi dalla in relazione CP_4 alle delibere aventi ad oggetto l'approvazione di lavorazioni straordinarie (delibere il cui oggetto sarebbe, dunque, idoneo ad integrare una specifica incidenza sulla sfera giuridico- patrimoniale dei condomini pretermessi).
A tal proposito, si noti che, pur a fronte della incontestata e acclarata mancata ricezione da parte dei nudi comproprietari dei relativi verbali, nonché del vantaggio derivante al in forza del criterio di vicinitas alla fonte di prova, quest'ultimo si è limitato Parte_1 ad introdurre contestazioni generiche ed ambigue in ordine al difetto di legittimazione ad agire, indistintamente esteso ad ogni singola delibera, nonché tardive quanto alla carenza di interesse, al solo scopo di far ricadere sulla controparte le conseguenze della mancata produzione documentale, per poi produrre gli ordini del giorno ed i verbali di alcune delle delibere impugnate unitamente alle proprie memorie di replica (documentazione che, se utilizzata in materia di prova contraria rispetto alle eccezioni formulate, arriverebbe anche a smentire quanto eccepito).
9.4. La considerazione svolta al paragrafo che precede reca in sé anche la prima delle due ragioni fondanti il rigetto della seconda censura.
Se è vero, in linea generale, che spetta all'attore dimostrare la propria legittimazione attiva o la titolarità attiva del rapporto, rispettivamente condizione dell'azione ed elemento costitutivo della domanda, l'estensione dell'onere della prova riflette, però, la natura e la pertinenza della contestazione mossa dal convenuto che neghi la relativa sussistenza.
Nel caso concreto, avendo i impugnato le delibere senza sollevare vizi CP_2 sostanziali, allegando e provando tempestivamente il loro status di condomini – e, cioè, di “aventi diritto” a partecipare all'assemblea ex artt. 66 disp. att. c.c., legittimati ex lege, in quanto pretermessi, all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. -, il condominio avrebbe dovuto specificare la propria eccezione in relazione all'oggetto delle singole delibere assembleari, anche mediante produzione dei relativi verbali, anziché avanzare, in termini astratti e contraddittori, la possibilità che le stesse avessero contenuti legati alla gestione ordinaria o straordinaria dell'attività condominiale a seconda del diretto contraddittore processuale, per poi arrivare a prospettarne l'eventuale natura meramente programmatica.
A ciò si aggiunga che, pur contemplando la ripartizione del diritto di voto tra usufruttario e nudo proprietario, l'art. 67 disp. att. c.c. è stato profondamente inciso dalla riforma del
2012, che, all'ultimo comma, ha introdotto il principio della solidarietà tra gli stessi per l'attività vincolante compiuta dal condominio, senza operare alcuna distinzione tra contributi ordinari e straordinari. A fronte di tale regola, che postula che le decisioni
7 assembleari siano direttamente ed immediatamente azionabili contro entrambi i soggetti,
è logico ritenere che, qualora le stesse abbiano ad oggetto spese di ordinaria amministrazione, anche al nudo proprietario vada riconosciuta la pari facoltà di agire per farne dichiarare l'invalidità.
10. Passando all'ultimo motivo, l'appellante ha dedotto, nel merito, l'erronea applicazione da parte del Tribunale del principio sancito dall'art. 115 c.p.c., nonché
l'erronea valutazione delle emergenze processuali.
Sotto il primo profilo, ha rappresentato che non vi era stata contestazione da parte degli attori non solo con riguardo alla allegata esistenza di una delega permanente, benché non prodotta, ma anche con riferimento alla questione inerente all'attribuzione all'usufruttuaria della gestione di tutti i rapporti con il condominio, compresa la ricezione degli avvisi di convocazione e la notifica dei verbali di assemblea. Sotto il secondo profilo, ha sottolineato la dedotta convivenza dei figli con la madre usufruttuaria, destinataria delle convocazioni, assumendo la rilevanza di tale dato di fatto rispetto alla presunzione di conoscenza delle stesse, in accordo con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza in caso di avviso indirizzato ad uno solo dei comproprietari conviventi.
10.1. Neppure tale motivo è fondato.
10.1.1. Quanto alla sua prima articolazione, difettano, anzitutto, i requisiti di operatività del principio invocato, atteso che solamente nel presente grado di giudizio l'appellante ha puntualizzato nei termini sopra indicati il contenuto della presunta delega, avendo esso riferito inizialmente il conferimento della “gestione dei rapporti con il ” al Parte_1 potere di rappresentanza assembleare (v. pagg. 2 della comparsa di costituzione in primo grado), che, come correttamente osservato dal primo giudice e non specificamente censurato con il presente gravame, quand'anche esistente, presupporrebbe e non escluderebbe il diritto del condomino nudo proprietario ad essere ritualmente convocato ed informato.
Ad ogni modo, si osserva che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, disp. att. c.c., per come modificato dalla legge n. 220 del 2012, la delega dei condomini richiede comunque necessariamente la forma scritta, di talché è comunque necessaria la sua produzione in causa al fine di appurarne l'effettiva esistenza ed evincerne il contenuto (cfr. Cass. n.
22958/2022; Cass. n. 22685/2014).
10.1.2. Quanto al secondo profilo oggetto di doglianza, giova invece evidenziare che, pur non essendo stata tempestivamente contestata, la convivenza tra i comproprietari e
8 l'usufruttuaria risulta irrilevante ai fini del decidere, posto che ai fini della presunzione di conoscenza, che opera nella fase di ricevimento della comunicazione, è comunque necessario che l'avviso sia correttamente indirizzato in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 66 disp. att. c.c. e, quindi, sia effettivamente rivolto agli aventi diritto.
Per converso, nel caso in esame, è pacifico sin dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado e non smentito dal condominio onerato (che ha prodotto i relativi documenti in allegato alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.) che le convocazioni relative alle delibere oggetto di impugnazione fossero state indirizzate personalmente ed esclusivamente alla e non ai nudi comproprietari, con eventuale recapito ad uno CP_4 di essi, in continuità con quanto effettuato in passato, allorquando il era solito Parte_1 inoltrare la comunicazione a quest'ultima, qualificandola come comproprietaria, evidentemente a causa del mancato aggiornamento del registro anagrafico di cui all'art. 1130, n. 6, c.c. (v. doc. 5 allegato all'atto di citazione in primo grado). La questione attinente agli oneri e alla responsabilità in ordine alla tenuta di detto registro non risulta, tuttavia, investita da uno specifico motivo di impugnazione avente i crismi di cui all'art. 342 c.p.c., cosicché è preclusa qualsiasi indagine in questa sede con riguardo alla prova della comunicazione e alla conoscibilità delle avvenute variazioni sulla base delle originarie allegazioni e produzioni documentali effettuate nel corso del primo grado di giudizio, la cui valutazione è stata omessa dal Tribunale.
11. Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa - da comprendersi, contrariamente a quello indicato nella nota di iscrizione a ruolo, nello scaglione indeterminabile di bassa complessità -, secondo parametri medi per le prime due fasi e minimi per la fase decisionale, avuto riguardo alle difese svolte in sede di costituzione e alla sostanziale ripetitività degli scritti conclusivi, con esclusione della fase istruttoria, assente quale fase autonoma.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002, comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
9 1) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_2
2762/2023, pubblicata il 17.11.2023, del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante, in persona dell'amministratore pro tempore, alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.211,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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