Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5476/2021
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 26 marzo 2025, alle ore 9:59, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 5476/2021 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Dario Bonuso, in sostituzione dell'avv. Ermanno Zancla, per l'attore, e l'avv. Anna Maria Sutera, in sostituzione dell'avv. Santo
Spagnolo, per la terza chiamata CP_1
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e alle note conclusive.
L'avv. Bonuso, in particolare, contesta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata
Con dalla , non essendo sufficiente la dedotta mancata consegna dell'elenco delle strade, afferma la sussistenza del nesso causale tra le lesioni e la dinamica del sinistro, come comprovato dalle risultanze della c.t.u., afferma altresì la piena attendibilità del teste il quale ha riferito del Tes_1
sinistro con dovizia di particolari, rileva che il verbale di P.S. non fa fede con riferimento alle attestazioni della anamnesi (di caduta per disattenzione, peraltro smentita dalle prove testimoniali), contesta il concorso di colpa dedotto da controparte perché è assolutamente indimostrata la disattenzione ed anzi esclusa proprio per le caratteristiche e l'ubicazione della buca.
L'avv. Sutera contesta quanto dedotto da parte attrice. Rileva che l'attore non ha legittimazione
Con per contestare l'eccezione di legittimazione passiva della inerendo questa al rapporto contrattuale con il Comune e in ogni caso la contestazione è tardiva. Per il resto, si riporta alle proprie note conclusive e sottolinea che il verbale del P.S. fa fede fino a querela di falso, perché
vengono raccolte dichiarazioni rese dalla parte interessata.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
1
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5476/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il Palermo il 25.03.1965, elettivamente domiciliato ai fini Parte_1
del giudizio in Palermo, via Pignatelli Aragona n. 86, presso lo studio dell'avv. Ermanno Zancla,
dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale rilasciata su foglio separato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso Controparte_2
gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n.39, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bellomo per procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
E
3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo, CP_3
piazzetta Benedetto Cairoli, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, via Massimo
D'Azeglio n. 5, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DAL Controparte_2
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_2
in favore di della somma di € 50.665,39, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_2
in favore di delle spese di lite dallo stesso sostenute che liquida in € Parte_1
8.421,67, di cui € 805,67 (€ 759,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo + € 19,67 per spese di notifica)
per spese vive ed € 7.616,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. per intero a carico del convenuto;
CP_2
Con 4) rigetta la domanda di manleva proposta dal contro la;
Controparte_2
Con 5) condanna il al pagamento in favore della delle spese di lite Controparte_2
da quest'ultima sostenute, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 aprile 2021, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, il Controparte_2 Controparte_4
, il , nonché il , per
[...] Controparte_5 Controparte_6
4 sentirli condannare, ai sensi dell'art. 2051 o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., ciascuno in proporzione alla propria quota e comunque tutti i Condomini solidalmente tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali (da invalidità permanente, inabilità temporanea e morale,
con personalizzazione) e patrimoniali (per spese di c.t.p.) da lui subiti, quantificati nella somma complessiva di € 98.626,62 o nella maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Assumeva, infatti, di avere subito un infortunio a Palermo, il giorno 26.03.2019, quando, mentre si trovava ad attraversare a piedi la carreggiata stradale di sulle strisce pedonali site CP_4
all'altezza dello sportello bancomat dell'agenzia giunto quasi al termine CP_7
dell'attraversamento, era caduto rovinosamente al suolo a causa di una piccola depressione del manto stradale, finendo per urtare con il viso contro uno dei telai in ferro che delimitavano l'area privata adiacente allo spazio pubblico, rappresentato dal marciapiede.
Il , ritualmente costituitosi, nel merito, deduceva l'inapplicabilità dell'art. Controparte_2
2051 c.c. nel caso di specie e, comunque, il difetto delle condizioni per l'addebito di responsabilità
sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art.2043 c.c., anche in ragione del comportamento negligente e imprudente del danneggiato, al quale doveva ascriversi la responsabilità esclusiva o, quanto meno,
preponderante del sinistro, atteso che non prestava la dovuta attenzione nell'incedere, tenuto conto della facile visibilità del dissesto.
Deduceva, inoltre, l'assenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni, in quanto le stesse dovevano imputarsi alla sola presenza dei telai in ferro posizionati sul marciapiede di , i CP_4
quali appartenevano ai rospicenti e non all'Amministrazione comunale. CP_8
Chiedeva, comunque, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di chiamare in causa per essere manlevato la (d'ora innanzi denominata Controparte_9
Con soltanto ), in quanto soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dalle anomalie della rete stradale in forza degli obblighi di manutenzione e sorveglianza delle strade
5 cittadine e dei relativi manufatti assunti con il contratto di servizio stipulato con il il CP_2
6.08.2014.
Con Chiedeva, pertanto, in via graduata: differire l'udienza per chiamare in causa la;
rigettare la
Con domanda attorea o ridurla in applicazione dell'art.1227 c.c.; in ogni caso, condannare la a tenere indenne il delle somme che fosse stato condannato a pagare in favore dell'attore. CP_2
Con La , chiamata in giudizio, si costituiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere lo stato di dissesto imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni da essa assunte con il contratto di servizio.
Sosteneva, infatti, che il tratto di strada teatro dell'asserito sinistro non rientrava tra quelli demandati al proprio controllo e monitoraggio, dovendosi quindi ritenere la sua estraneità rispetto al rapporto controverso e la conseguente infondatezza della domanda di manleva proposta dal nei suoi confronti. CP_2
Quanto alla domanda attorea, evidenziava l'infondatezza della stessa, chiedendone conseguentemente il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c..
I Condomini convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della proprietà aliena del marciapiede e dei dissuasori ivi collocati, e chiedevano comunque di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie assicurative e nonché il CP_10 Controparte_11 Controparte_12
terzi Controparte_13
che si costituivano a seguito della rituale chiamata autorizzata
All'udienza del 06.04.2022, l'attore chiedeva, a seguito delle difese dei Condomini convenuti di e e di Viale Campania n.47, di essere autorizzato a chiamare in Controparte_4 Controparte_5
causa gli eredi di , costruttore degli edifici in Condominio, quale soggetto Persona_1
proprietario dell'area in cui erano collocati i dissuasori.
6 Si costituiva quindi in giudizio n.q., la quale eccepiva, a propria volta, il Parte_2
difetto di legittimazione passiva, per avere il costruttore venduto, in vita, tutti gli Per_1
immobili realizzati negli edifici di e Via Emilia 43 e 47, compresi i locali Controparte_6
seminterrati, sottostanti agli spazi di arretramento dalle predette vie ed i locali di pianoterra prospicienti dette vie.
Con ordinanza del 26 marzo 2024, veniva rigettata, in quanto tardiva, la richiesta - formulata all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori – con cui l'attore chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Cassa Centrale di Risparmio (individuata da ultimo quale titolare del diritto di proprietà dell'area privata su cui erano collocati i dissuasori), e ritenuto che la causa poteva essere definita parzialmente tra alcune parti del giudizio (in quanto litisconsorti facoltativi) veniva formulata la seguente proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c.:
- rinuncia agli atti e al giudizio da parte dell'attore contro i convenuti, CP_8
contro il terzo chiamato e contro CP_13 Parte_2
- pagamento da parte dell'attore della somma di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese in favore del Condominio Viale Emilia n.47/Condominio di viale Campania n.47, nonché
della somma di € 1.000,00 allo stesso titolo in favore del Condominio di Viale Emilia n.43;
- rinuncia del e del Controparte_6 Controparte_14
alla domanda proposta contro il
[...] Controparte_15
beni comuni, con compensazione integrale delle spese di lite;
[...]
- rinuncia alle domande di garanzia proposte dai Condomini convenuti verso le rispettive compagnie assicurative chiamate in causa, con compensazione integrale delle spese di lite;
- rinuncia da parte del alla domanda di manleva nei confronti Controparte_2
della con compensazione integrale delle spese di lite;
CP_3
7 - pagamento da parte dell'attore in favore della chiamata in causa Parte_2
della somma onnicomprensiva di € 2.000,00 a titolo di contribuzione alle spese legali, con distrazione in favore del difensore avv. Mario Milone.
Tutte le parti, tranne il aderivano alla proposta conciliativa, sicché, Controparte_2
all'udienza del 10 luglio 2024, veniva disposta la separazione della causa relativa ai rapporti processuali tra l'attore, i Condomini convenuti e i terzi chiamati Supercondominio di Via Emilia
n.43, Via Emilia n.47 e viale Campania n.47, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Generali Italia
s.p.a. e che veniva conciliata. Parte_2
Veniva disposta, contestualmente, la prosecuzione della causa separata tra l'attore, il
[...]
e la CP_2 CP_1
Quindi, all'udienza odierna del 26 marzo 2025, la causa così separata, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti all'esito della discussione orale.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art.2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto)
connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c..
E' dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice
– secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle
strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla
responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
8 estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente
attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di
pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode..”( in termini la massima della recentissima Cass. n.
16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013,
21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008,
n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere CP_2
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente
C.d.S..
Ne deriva che il in quanto custode, deve rispondere, nei confronti di Controparte_2
per i danni da costui subiti. Controparte_16
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto
9 dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ.
n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana,
dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ciò posto, il fatto storico della caduta dell'attore nonché la ricostruzione della dinamica dell'incidente riferita dallo stesso, hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni dei testi e , i quali hanno reso dichiarazioni Testimone_2 Testimone_3
concordanti e scevre da contraddizioni.
Il teste , infatti, ha dichiarato: Testimone_2
10 “DR Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho assistito al sinistro
Par Mi trovavo a piedi sul marciapiede tra via Campania e dinanzi alla Banca Unicredit, che si CP_4
trova ad angolo tra le due strade
Par Non ricordo l'epoca di verificazione del sinistro
Par Vedevo l'attore che cadeva urtando lo zigomo sul paletto presente sul dissuasore posto sul
marciapiede e letteralmente gli si apriva lo zigomo
Par Se non erro, o io o il mio collega abbiamo chiamato l'ambulanza
DR Riconosco nelle foto il luogo dove si è verificato il sinistro
Par l'attore saliva sul marciapiede come per recarsi alla Banca e nel modo di salire è inciampato sul
marciapiede ed è volato in avanti sbattendo con lo zigomo sullo spigolo della barra di ferro dei dissuasori che
sono riprodotti nelle foto
Par In quel momento non abbiamo verificato il marciapiede dove aveva inciampato perché ci siamo
preoccupati delle condizioni dell'incidentato
Par Ricordo che aveva sbattuto il piede contro il marciapiede e che ha cercato di riprendere l'equilibrio
non ricordo se nel punto in cui è inciampato il marciapiede fosse più alto o più allineato con il piano stradale
Par Sul capitolo 2, ricordo soltanto che ero davanti ai locali della banca
Par Ricordo perfettamente che l'incidentato perdeva molto sangue dal viso e le chiazze di sangue sul
marciapiede erano appunto derivate dalla ferita riportata dal danneggiato
Par Sul capitolo n.4 non ricordo
Par Io ricordo che l'attore ha inciampato nella parte iniziale del marciapiede ossia in corrispondenza delle
basole di pietra prospicienti sulla strada, ma non ricordo il punto preciso
che stesse attraversando sulle strisce ma non lo ricordo con certezza Pt_4
Par Io ho aspettato i soccorsi ma non ricordo se l'incidentato sia stato accompagnato all'ospedale in
ambulanza o da familiari
Par Ricordo di avere lasciato il mio nominativo e un numero di telefono ad un parente, non ricordo altro”
(vedi verbale di udienza del 6.11.2024).
11 Il teste riconosceva nelle foto esibitegli (allegate all'atto di citazione) il luogo teatro del sinistro e, in particolare, i telai in ferro contro i quali si era concretizzato il violento urto dell'attore.
Il teste , a sua volta, ha riferito: Testimone_3
Par
“ Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ero presente al momento del sinistro come operatore della
Save The Children e stavo appunto lavorando
fortunio si è verificato nel 2019 (lo ricordo perché ho lavorato soltanto per circa 6 mesi per la Pt_5
società SWAG che collaborava anche con Save The Children). Ricordo che era marzo/aprile, di pomeriggio,
sicuramente dopo le 15 (perché ero tornato da un po' dalla pausa pranzo)
mi trovavo sul marciapiede senza banchetto antistante la Banca e ho visto l'infortunio proprio Pt_6
davanti ai miei occhi
Par Il sig. stava attraversando sulle strisce pedonali e poco prima dell'inizio del Pt_1
marciapiede c'era una pozzanghera che nascondeva una buca dove il sig. è inciampato e Pt_1
non riuscendo a recuperare l'equilibrio si è proiettato in avanti, sbattendo violentemente il viso
contro lo spigolo di un dissuasore in ferro piantato sul marciapiede
dalla pozzanghera vi era un dislivello, un avvallamento del manto stradale Parte_7
Par Subito dopo non vi era un rialzo del marciapiede ma il passaggio delle carrozzine per
disabili
Par Il non avrebbe mai potuto inciampare se non ci fosse stato questo Pt_1
sprofondamento del manto stradale con successivo rialzo
Par Io ero con altri colleghi ed sono rimasto l'unico lucido e insieme ad altri passanti abbiamo chiamato i
soccorsi
Par Il aveva la mascella completamente aperta e c'era sangue dappertutto, uno spettacolo Pt_1
impressionante
Par Ricordo che una amica dell'incidentato ha chiamato gli altri familiari;
non riesco a ricordare se il
è andato via con l'ambulanza o con questa amica Pt_1
Par dopo una decina di minuti io e i miei colleghi ci siamo allontanati
12 Par Riconosco nelle riproduzioni che mi vengono mostrate i luoghi dove si è verificato il
sinistro
Par riconosco nella foto n. 1 la buca con la pozzanghera dove il ha inciampato, è Pt_1
evidente che si trova sulle strisce pedonali in corrispondenza dello scivolo per disabili.
DR Il D'AM si è proiettato sul dissuasore in corrispondenza delle strisce.
Si dà atto che viene segnata con una freccia in biro la buca coperta dalla pozzanghera dove ha inciampato
il Parte_8
La distanza tra la buca e il dissuasore poteva essere di circa 2/3 metri
[...]
Par Nella caduta il ha preso velocità non riuscendo a recuperare l'equilibrio e si è Pt_1
proiettato in avanti
Par Io ho lasciato tutti i miei dati sia alla ragazza che al come testimone dell'accaduto Pt_1
Par Io non ho misurato la profondità dell'avvallamento ma ho visto chiaramente che il
è finito con il piede dentro la pozzanghera inciampando e perdendo l'equilibrio” (vedi Pt_1
verbale d'udienza del 26.02.2025).
Ora, come si evince dalle deposizioni sopra riportate, il teste , Testimone_2
nonostante abbia fornito una deposizione pienamente attendibile in ordine alla effettiva verificazione del fatto storico della caduta dell'attore e del violento urto dello stesso contro i telai in ferro presenti sul marciapiede della (lo stesso ha anche indicato nelle foto esibitegli la CP_4
porzione di telaio nel quale l'attore andava ad urtare), non è stato in grado, tuttavia, di descrivere con precisione la dinamica della caduta dell'attore, non riuscendo ad individuare l'esatta insidia che determinava la stessa (“DR Ricordo che aveva sbattuto il piede contro il marciapiede e che ha cercato
di riprendere l'equilibrio non ricordo se nel punto in cui è inciampato il marciapiede fosse più alto o più
allineato con il piano stradale” “DR Io ricordo che l'attore ha inciampato nella parte iniziale del marciapiede
ossia in corrispondenza delle basole di pietra prospicienti sulla strada, ma non ricordo il punto preciso”
[...]
che stesse attraversando sulle strisce ma non lo ricordo con certezza”). Pt_4
Detta lacuna in ordine alla dinamica della caduta, però, è stata colmata dalla deposizione del teste , il quale ha confermato che il mentre era intento ad Testimone_3 Pt_1
13 attraversare la carreggiata stradale di sulle strisce pedonali, giunto in prossimità CP_4
dell'inizio del marciapiede (laddove era presente uno scivolo per disabili che consentiva l'accesso alla zona pedonale), inciampava a causa di un dislivello/avvallamento del manto stradale coperto da una pozzanghera d'acqua e, nel tentativo (infruttuoso) di riprendere l'equilibrio, si proiettava verso i telai in ferro distanti circa 2-3 metri, finendo per urtarvi violentemente con il viso (vedi deposizione del 26.02.2025).
Il teste, in particolare, riconosceva nelle foto esibitegli l'avvallamento del manto stradale che determinava la caduta dell'attore e le conseguenti lesioni.
Dette foto confermano, invero, lo stato dei luoghi e la presenza del dislivello descritto dal teste proprio in vicinanza dello scivolo per disabili che consentiva l'accesso al marciapiede di CP_4
(vedi riproduzioni fotografiche allegate all'atto di citazione, doc. 1, 1a e 1b).
Con Del resto, a differenza di quanto sostenuto dalla terza chiamata nei proprio scritti difensivi,
non possono considerarsi in contrasto con la dinamica fin qui ricostruita le informazioni contenute nel verbale del pronto soccorso dell'Ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo e nella scheda medica di bordo della centrale operativa del 118 (vedi doc. n. 3 allegato all'atto di citazione).
In particolare, tanto nel verbale n. 027429 del pronto soccorso, sezioni denominati “sintomo” ed
“anamnesi”, quanto nella scheda medica di bordo del 118, sezione denominata “lesioni riportate”,
sono riportate le diciture “riferisce trauma facciale […] in seguito a caduta accidentale” e “riferisce caduta
accidentale per strada”, le quali ben si conciliano con la verificazione di una caduta improvvisa derivante dalla presenza di un'insidia sul manto stradale.
La diversa dicitura “riferisce di essere inciampato a seguito di distrazione in strada”, è contenuta unicamente all'interno della sezione denominata “dinamica incidente” della predetta scheda medica di bordo del 118, la quale, tuttavia, non è, da sola, sufficiente a smentire la ricostruzione della dinamica fin qui ricostruita, in quanto costituisce una dichiarazione riportata dall'operatore del
118 intervenuto e, anche qualora configurabile come confessione stragiudiziale rilasciata ad un terzo, sarebbe liberamente apprezzabile ai sensi dell'art. 2735 c.c..
14 Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata raggiunta, infatti, la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Sul punto, deve evidenziarsi come la presenza del telaio in ferro posto sopra il marciapiede della non costituisce una causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento e, CP_4
dunque, tale da elidere il nesso di causalità con il dislivello del manto stradale, atteso che proprio tale dislivello costituisce l'indispensabile antecedente causale che ha determinato la caduta dell'attore da cui sono poi derivate le gravi lesioni (vedi, in proposito, Cass. civ. n. 17959/2005,
secondo cui “il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio di equivalenza delle
condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia
contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto
nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un
fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici
occasioni”).
Tuttavia, la presenza dei detti dissuasori in ferro ha di certo comportato un aggravamento del danno riportato dall'attore.
I dissuasori, infatti, come si evince dalle riproduzioni fotografiche prodotte in giudizio (vedi doc. n. 1a allegato all'atto di citazione), si presentano come delle strutture verticali realizzate con profilati metallici scatolari a sezione quadrata con estremità spigolose che - come condivisibilmente evidenziato nella c.t.u. tecnica allegata all'atto di citazione (vedi doc. n. 6) -, non erano conformi alle normative vigenti.
L'aggravamento del danno derivato dalla presenza dei telai in ferro può, dunque,
equitativamente determinarsi nella misura del 30%.
15 Contr Da ultimo, non può condividersi la tesi sostenuta dal e dalla secondo Controparte_2
cui sussisterebbe un concorso di colpa dell'attore per non aver prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada teatro del sinistro, poiché, come affermato dal teste il Tes_1
dissesto del manto stradale era nascosto da una pozzanghera d'acqua, il che, associato al fatto che l'insidia risultava di piccole dimensioni (vedasi riproduzioni fotografiche allegate all'atto di citazione), non permetteva una sua facile individuazione da parte dell'attore mediante l'utilizzo dell'ordinaria diligenza che può essere richiesta agli utenti della strada.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il CP_2
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attore dei danni
[...]
sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 70% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, dott.
, ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, non Persona_2
contestate dalle parti e condivise da questo giudice - che l'attore ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte “un politrauma contusivo-fratturativo al volto i cui postumi, in virtù del
tempo già trascorso, possono ormai ritenersi stabilizzati” (vedi pag. 6 della relazione di consulenza).
In ordine al nesso causale il c.t.u. ha, altresì, ritenuto che “Riguardo il caso specifico la valutazione
della dinamica, sulla scorta dei dati documentali contenuti nel fascicolo in atti, sembra compatibile con una
vis lesiva sufficiente alla determinazione di validi trauma fratturativo a carico del massiccio faciale” (vedi pag. 6 della relazione di consulenza).
Inoltre, il c.t.u. ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea assoluta pari a gg. 10,
un'inabilità temporanea relativa calcolata al 75% pari a gg. 20, al 50% pari a gg. 30 ed al 25% pari ad ulteriori gg. 30, nonché, tenuto conto dei postumi permanenti consistenti in una “sindrome
algico-disfunzionale a carico del massiccio faciale associato a sintomatologia cefalalgia e disestesie”, un danno di natura biologica permanente del 13% in riferimento ai baremes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, il tutto oltre un ulteriore danno biologico permanente di tipo odontoiatrico quantificato nella misura del 3,5%.
16 In proposito al danno odontoiatrico, infatti, il c.t.u. ha affermato che “Quanto al danno biologico
permanente odontoiatrico, si precisa che lo stesso è pari al 3,5% da ridurre di 2/3 qualora vengano rimborsate
le spese odontoiatriche, come da preventivo del dott. per i dispositivi protesici mobili e Persona_3
fissi con ausilio di impianti osteointegrati” (vedi pag. 7 della relazione di consulenza).
Non può dunque condividersi la tesi difensiva sostenuta dal , secondo la Controparte_2
quale la percentuale del 3,5% a titolo di danno biologico odontoiatrico deve ritenersi ricompresa nella più ampia percentuale del 13% accertata dal c.t.u. a titolo di danno biologico permanete, in quanto il danno biologico permanente quantificato nella misura del 13% tiene conto dei soli postumi permanenti consistiti nella “sindrome algico-disfunzionale a carico del massiccio faciale
associato a sintomatologia cefalalgia e disestesie”, e non anche degli ulteriori postumi di natura odontoiatrica che a tale percentuale devono quindi sommarsi.
Ora, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138
e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione,- che si condivide – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del
risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il
17 sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente
alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e
peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le
quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che
costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno
esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre
non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla
sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non
18 patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
Non trova applicazione, invece, ratione temporis, la recente “tabella unica nazionale” pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025, atteso che l'operatività della stessa è limitata - per espressa previsione normativa - alle sole controversie introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore del 5.03.2025.
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 5.462,50 (1.150,00 + 1.725,00 +
1.725,00 + 862,50) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 16% (13%
+ 3,5%, arrotondato per difetto) e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (54 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 51.705,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno non patrimoniale” di € 4.396,67 (comprensivo dell'incremento del 32% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (16%) e per il coefficiente (0,735)
corrispondente all'età della persona danneggiata.
19 Si ritiene, infatti, di riconoscere l'incremento per il danno morale previsto dalla Tabelle di
Milano, in base alla allegazione e prova presuntiva della sofferenza determinata nell'attore dal lungo iter clinico derivato dall'esecuzione dell'intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura facciale con placche e viti, nonché riduzione e ricostruzione del pavimento dell'orbita, con successiva riabilitazione ed accertamenti medici, quali, in particolare, le visite odontoiatriche di riabilitazione della masticazione.
Parimenti, si ritiene di applicare un aumento del 20% pari ad € 7.834,00 (all'interno del range massimo del 43%), calcolato sul solo danno biologico permanente di € 39.170,00, per la personalizzazione del danno, in considerazione dell'incidenza delle lesioni sulla sfera dinamico –
relazionale dell'attore, così come affermato dai testi e , i quali Testimone_4 Testimone_5
hanno confermato il drastico mutamento della qualità della vita del dichiarando Pt_1
Par rispettivamente che Sono a conoscenza del fatto che l'attore dopo il sinistro non è uscito da casa per
molto tempo (certamente non parliamo di giorni e nemmeno di settimane). Ne sono a conoscenza perché mia
Par moglie, cugina dell'attore, si sente regolarmente telefonicamente con l'attore e la sua compagna Prima
del sinistro, vedevo abitualmente l'attore perché si recava presso la mia galleria d'arte a vedere mostre ed
Par Par eventi Dopo il sinistro, l'attore non è più venuto presso la mia galleria” e Io avevo aperto proprio
da poco tempo un'attività in bed and breakfast a Marsala quando si è poi verificato il sinistro DR Avevamo
aperto e il mio compagno mi aveva dato una mano a sistemare e a ricevere i primi ospiti. Peraltro, lui ha
Par lavorato nel settore del turismo per venti anni e mi era stato di grande aiuto Dopo il sinistro è stata una
“catastrofe” perché lui è cambiato radicalmente, non aveva voglia di uscire di parlare e di relazionarsi con
Par nessuno, non soltanto con la clientela, non voleva neppure mangiare in presenza di altri Aveva perso
Par tutti i denti davanti e non poteva masticare, da allora è cambiato Il bed and breakfast è di titolarità di
una società srls di cui siamo soci io ed i miei figli” (vedi verbale di udienza del 6.11.2024).
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 65.001,5 (€ 5.462,50 per danno biologico temporaneo + €
51.705,00 per danno biologico permanente + € 7.834,00 per personalizzazione), in valori attuali, il
20 quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
Il danno patrimoniale emergente ascende, invece, ad € 924,12 per spese di c.t.p. medico legale,
psicologica e tecnica.
Per stabilire l'importo dovuto dall'ente convenuto bisogna operare una riduzione delle predette somme del 30%, per tenere conto del concorso causale dei dissuasori nella causazione del danno riportato, per giungere così ad € 45.501,05 per danno non patrimoniale ed € 646,88 per spese mediche.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 26.03.2019), e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. In
21 assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali già decurtato del 30% (€ 45.501,05) si determina il “danno iniziale”,
inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 26.03.2019 (€ 38.527,56),
quindi il capitale di € 38.527,56 si somma alle spese di c.t.p. anch'esse già decurtate del 30% (€
646,88) ed il risultato (€ 39.174,44) viene rivalutato dal 26.03.2019 alla data della odierna sentenza
(€ 46.265,01) al contempo calcolando gli interessi (€ 4.400,38) come sopra indicato.
In conclusione, la somma spettante all'attore, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi,
ascende ad € 50.665,39 (di cui € 4.400,38 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il convenuto – Controparte_2
sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Con Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal contro la , questa CP_2
appare infondata.
La responsabilità del fatto non può ascriversi in capo alla società terza chiamata, quale affidataria del servizio di manutenzione delle strade comunali, neppure nel rapporto interno
(Comune/RAP).
Con La , infatti, ha - condivisibilmente - osservato in comparsa che, stando al tenore degli accordi intercorsi col (cfr., in particolare, l'art. 11 del contratto), l'obbligo di RAP di curare CP_2
la manutenzione di strade e marciapiedi non si estende indiscriminatamente su tutto il territorio cittadino ma deve intendersi circoscritto alle strade ed ai marciapiedi “…che l'Amministrazione
Comunale consegnerà all'atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente” (cfr. all. B
Con del contatto, prodotto dalla ).
22 Era, dunque, onere del - proprio alla luce di quanto convenuto con RAP, all'atto della CP_2
stipula del contratto - dedurre anzitutto e, soprattutto, provare che la strada teatro dell'evento fosse ricompresa tra quelle per le quali era valido ed operante l'obbligo giuridico della affidataria di curarne la manutenzione.
Detto onere non è stato assolto dal (neppure a seguito della specifica difesa all'uopo CP_2
svolta dalla terza chiamata).
Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va respinta.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il CP_2
convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio
(studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda accolta (da € 26.001,00 a € 52.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Con Per quanto attiene alle spese di lite tra il e la , anche queste seguono la CP_2
soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, tenuto conto del valore della domanda di manleva e dell'attività in concreto svolta.
Così deciso in Palermo il 26 marzo 2025.
Il Giudice
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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