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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 20 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1358/2020 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via Kennedy n. 133, presso lo studio dell'avv. Sergio Alfano, che lo rappresenta e difende, attore, contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore della società amministratrice del complesso, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Fabio Martorana il quale ha dichiarato di volere ricevere le notificazioni e le comunicazioni ai seguenti recapiti: fax
091-584598; pec Email_1 convenuto,
e nei confronti di
(C.F.: P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
), in persona del suo procuratore ad negotia dott. P.IVA_3 [...]
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura CP_4 speciale del 25/9/2018 in Notaio dott. di Bologna Persona_1 ai nn. 90642/9417 di rep./racc., elettivamente domiciliata in Messina via Ugo Bassi is. 81 n. 159, presso lo studio degli avv.ti Stefano
Principato (pec: e Manuela Email_2
Licordari (pec: dello “ Email_3 [...]
(P. IVA , tel. 0902938932, Controparte_5 P.IVA_4 fax 090296526) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, terza chiamata, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Sergio Alfano, l'avv. Maria Rita Mondello in sostituzione dell'avv. Fabio Martorana e l'avv. Antonino Araca in sostituzione degli avv.ti Stefano Principato e Manuela Licordari, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2020, ha convenuto in giudizio il Parte_1
per chiedere la condanna dello Controparte_1 stesso al risarcimento del danno subito e quantificato in euro 25.000,00
o nell'altra minore o maggiore somma di giustizia, per le lesioni riportate a causa di una caduta verificatesi in data 28 giugno 2018, nel campo di calcetto della struttura del , a causa di CP_1 un'anomalia del manto erboso, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 31 dicembre 2020, si
è costituito il chiedendo, previa Controparte_1 autorizzazione di chiamata in causa della Controparte_3
il rigetto delle domande dell'attore per assenza di propria
[...] responsabilità e, in subordine, la riduzione degli importi richiesti a titolo risarcitorio, ovvero la condanna della Controparte_3
in forza della copertura assicurativa, a tenerlo indenne dalle
[...] pretese attrici, con vittoria di spese e compensi.
Autorizzata la chiamata in causa della Controparte_3
la stessa si è costituita con comparsa di risposta depositata in
[...] data 20 maggio 2021 chiedendo il rigetto delle domande dell'attore ovvero la riduzione delle somme richieste per concorso del danneggiato, nonché il rigetto della domanda di rimborso delle spese di assistenza giudiziale richieste dalla struttura assicurata con vittoria di spese e compensi.
A seguito dell'espletamento delle prove orali e della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza odierna la causa viene decisa. Preliminarmente, si osserva, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che “il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi” (Cass. n. 19998/2013; conf. Cass., n. 37708/2021).
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c.
(Cass., n. 4476/2011). Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass., n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass., n. 5808/2019;
Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11225/2017).
Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass., n.
30775/2017; Cass., n. 11526/17; Cass., n. 2660/2013; Cass., n.
15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass., n. 10938/2018 e n. 23919/2013).
La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa
(Cass., n. 1725/2019).
Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite. La teste , escussa all'udienza del 12 Testimone_1 aprile 2023, ha riferito: “Ricordo che in un giorno di fine giugno del
2018 eravamo stati invitati, insieme ad altri colleghi, da Parte_1
a trascorrere una giornata presso il
[...] CP_1
e nel pomeriggio siamo entrati tutti nel campetto del
[...] condominio ed i ragazzi si sono messi a giocare;
ricordo che erano già presenti altri ragazzi che già giocavano;
confermo che in quell'occasione il , mentre calciava il pallone, è caduto a _1 terra, noi ci siamo avvicinati per vedere cosa fosse successo e abbiamo notato che nel punto in cui il nostro amico è caduto nell'aria di rigore c'era un rigonfiamento del manto erboso, dove l'ho visto inciampare. Io mi trovavo ad una distanza di circa due / tre metri dal punto in cui è caduto, nello specifico entrando dal cancello sulla sinistra, lato campo da tennis”. La teste ha confermato le altre circostanze articolate dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. (r) le fotografie di cui all'all. 15 della produzione documentale di parte attrice, che mi vengono mostrate, raffigurano il campo ove è occorso l'infortunio del
alla data del 28.06.2018; s) l'incidente occorso al NO _1
, si è verificato nel lato sinistro Parte_1 entrando dal cancello di ingresso del campo (quindi lato campo da tennis), in prossimità della linea che delimita l'area di rigore;
t) la predetta parte del campo, presentava un rigonfiamento;
u) il rigonfiamento è quello raffigurato nelle foto di cui all'allegato n. 15 della produzione documentale di parte attrice).
Il teste , escusso all'udienza del 23 novembre Testimone_2
2022 ha riferito: “confermo la circostanza di cui alla lettera c) del capitolato dell'atto di citazione;
stavo partecipando alla medesima partita e mi trovavo dalla parte opposta del campo ma frontale rispetto al mio amico, quando ho visto il in procinto di _1 calciare il pallone e senza che vi fosse alcuno accanto a lui o alcun contrasto, cadere a terra. Posso confermare la circostanza di cui alla lettera D) dell'atto di citazione e ricordo che in molti ci siamo avvicinati per vedere cosa fosse successo al sig. , che _1 lamentava forti dolori al ginocchio…. Confermo le circostanze di cui alla lettera 7) del capitolato di cui alle note ex art. 183 VI co n. 2 cpc di parte attrice;
confermo le circostanze di cui alle lettere s) t) u).
Quanto alla circostanza di cui alla lettera z) ricordo di avere parlato con il , che mi confermava tale circostanza”. _1
Non appare rilevante la testimonianza dell'ing. perito Tes_3 della compagnia il quale ha precisato di avere effettuato il CP_3 sopralluogo il 14 dicembre 2018, pertanto, a distanza di mesi dall'incidente. Nulla ha saputo riferire sulle condizioni del campo di gioco all'epoca dell'incidente. Tra l'altro, le foto allegate alla perizia dell'Ing. riprendono le condizioni attraverso una prospettiva Tes_3 generica, che non permettono di verificare le condizioni del manto neanche nel momento in cui le stesse sono state scattate.
Il teste , escusso all'udienza del 23 novembre Testimone_4
2022, ha riferito sulle modalità di fruizione del campetto “… è usufruibile solo dietro prenotazione. Se ci sono più prenotazioni consecutive, il cancello tra le varie partite resta aperto per consentire l'avvicendamento dei giocatori”, ma nulla è stato dedotto in ordine all'abusivo accesso dell'attore al campetto, in quanto tutti i testi hanno confermato che il campetto, seppure recintato, presentava il cancello aperto. Il teste, inoltre, nulla ha saputo specificare sulla regolare manutenzione del campo: “Posso dire che il campetto viene sottoposto periodicamente a manutenzione, ma non so dire con quale cadenza né a cura di quale ditta”. Nei casi particolari in cui la cosa non sia dotata di dinamismo interno, ma risulti di per sé statica e inerte tale per cui richieda la necessaria cooperazione dell'uomo, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità la prova del nesso causale è particolarmente rilevante sicché il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., sez. VI, sent. n. 21212 del 20 ottobre 2015) a nulla rilevando la diligenza del custode (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Sul punto, si precisa che secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la sussistenza di nesso causale non può escludersi solo perché non vi sono testi che abbiano assistito direttamente alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), dovendo valutare l'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto
(causa della caduta) da quello noto (presenza di manto dissestato con buca e tombini sopraelevati) alla luce delle nozioni di fatto di comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio (in caso analogo, v. Cass., n. 9140/2013).
Nella specie, i testimoni hanno assistito all'incidente specificando che l'attore era caduto senza alcuno scontro con altri ed una delle testi ( ha, altresì, precisato che la caduta era avvenuta in Tes_1 prossimità del rigonfiamento del manto erboso. I testi di parte attrice hanno, inoltre, riconosciuto i luoghi di causa in quelli risultanti dalle foto allegate nel fascicolo di parte attrice (all. 15 a, b, c), dove è raffigurato il difetto del campo di calcetto.
Alla luce delle risultanze probatorie, deve, quindi, riconoscersi che l'attore ha adempiuto all'onere probatorio di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del convenuto che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dal convenuto, con CP_1 riferimento al dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene.
Peraltro, l'eventuale mancata prenotazione, da parte dell'attore, del campetto non elide il rapporto di causalità né determina un concorso di colpa in capo al danneggiato, considerato che, secondo le testimonianze, il campetto era aperto ed accessibile a chiunque e che in ogni caso, l'attore si è aggiunto ad altri giocatori che si trovavano già sui luoghi.
Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode;
né è stata fornita prova del concorso colposo eccepito dal e dall'Assicurazione, eccezione che va, pertanto, CP_1 rigettata.
Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019).
Applicando tali princìpi al caso di specie, il sinistro è verificato in orario serale, in luogo con cancello aperto e frequentato per la prima volta nella stagione, non potendosi riconoscere alcun concorso di responsabilità o di colpa in capo al danneggiato.
Ne consegue che il convenuto va ritenuto e dichiarato CP_1 responsabile della causazione del sinistro occorso all'attore, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato quanto segue: “il Sig. nel corso dell'incidente del Parte_1
28/06/2018 ha subito “Trauma contusivo - distorsivo al ginocchio sinistro”. Tali lesioni sono guarite in 90 giorni di cui 10 gg di I.T.A. , 20 di I.T.P. al 75%, 30 di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25%.
Residuano in atto postumi a carattere permanente consistenti in
“lassità articolare di lieve entità conseguente a lesione legamentosa del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro trattata chirurgicamente”. Tali postumi, da ritenersi in atto stabilizzati, possono essere quantificati dal punto di vista medico legale in una invalidità permanente del 4% (quattro per cento) come danno alla salute, tenuto conto dell'età e dell'attività svolta dal Paziente. Per la presente valutazione lo Scrivente ha utilizzato le tabelle del
Ministero della Salute D.M. del 3 luglio 2003”. Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato vanno interamente condivise;
nei confronti delle stesse, inoltre, le parti non hanno formulato rilievi nel termine loro assegnato per la presentazione delle rispettive osservazioni.
Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e
26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass.
n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato).
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità, non rilevate nel caso di specie,
– che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n.
20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Esso è, dunque, pari ad euro 11.484,50, di cui euro 6.022,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 19 anni, ed euro 5.462,50 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari ad euro 115,00. Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano aggiornate al 2024, nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad euro 115,00, distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale, dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore.
Nella specie, tuttavia, nessuna voce specifica può riconoscersi per il danno morale o da patema d'animo considerato che tale danno va presunto ove ricorrano fatti illeciti di particolare gravità per le condizioni di svolgimento degli eventi, oppure in ipotesi di lesioni particolarmente invalidanti con percentuali di danno biologico maggiori al 9%. Mentre, nel caso in esame, la semplice caduta in un campetto, con un danno permanente accertato del 4%, con la considerazione dell'immediato soccorso del ragazzo, fa escludere, in assenza di allegazioni precise e circostanziate al riguardo, la sussistenza di un pregiudizio morale transeunte da patema d'animo, legato proprio al momento del sinistro, tale dovendosi considerare il c.d. danno non patrimoniale sub specie morale.
Il danno morale è collegato alla commissione di un reato ovvero alla violazione di diritti costituzionalmente tutelati con effetti che superino il filtro delle normali conseguenze comuni e tali da fare ritenere la serietà del pregiudizio allegato. Tali circostanze non appaiono ricorrere nella specie. La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., SS.UU., n. 26972/08). Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei ritmi propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la cui allegazione, idonea a determinare l'inversione probatoria propria tipica delle presunzioni, peraltro, va adempiuta in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16).
Né può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che, a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib. Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136).
In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale
e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018).
Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste. La sommatoria degli importi sopra indicati appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro, già comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale per il cambiamento di abitudini allegato.
La liquidazione compiuta alla luce delle vigenti Tabelle di Milano del 2024 risulta essere effettuate secondo valori monetari attualizzati all'anno 2024, sicché appare equa un'ulteriore rivalutazione monetaria dal mese di giugno 2024 ad oggi, per un importo totale di euro
11.633,80.
Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo
(Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07).
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023; conf. Cass.,
n. 4938/2023 e Cass., n. 36878/2021).
Nella specie, manca la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria. Va riconosciuto, poi, l'importo di euro 276,80, per gli esborsi affrontati per le spese mediche, come ritenute compatibili con l'evento dal c.t.u. incaricato, nei limiti di quelle risultanti dalla documentazione depositata tempestivamente nel fascicolo telematico, dovendosi escludere la possibile liquidazione di somme risultanti da documentazione acquisita senza il rispetto del contraddittorio e con elusione dei termini preclusivi istruttori.
Né rileva se trattasi di spese successive allo scadere dei termini perché, in ogni caso, la documentazione non risulta presente nel fascicolo;
non è stata proposta alcuna istanza di autorizzazione al deposito tardivo ed il giudice non ha potuto visionarla.
Anche per il rimborso delle spese mediche, va riconosciuta la rivalutazione dalle singole ricevute in atti ad oggi e così la somma di euro 327,71, senza applicazione degli interessi compensativi in assenza della prova presuntiva della non sufficienza della rivalutazione riconosciuta (Cass., cit. n. 19063/2023).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, va accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto CP_1 per i danni riportati dall'attore. Per quanto esposto, il
[...] va condannato al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 11.633,80, nonché al pagamento, in favore dell'attore di euro 327,71, per il rimborso delle spese mediche documentate.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. Il Condominio ha proposto domanda di rivalsa nei confronti dell'Assicurazione terza chiamata in causa. La domanda va accolta.
La terza chiamata nulla ha opposto alla domanda di manleva limitandosi a negare la rivalsa con riferimento alle spese di assistenza giudiziale del condominio assicurato.
Pertanto, nel caso in esame, va considerata operante la polizza, con la conseguenza che va condannata a Controparte_3 tenere indenne e manlevare il , Controparte_1 per quanto lo stesso sarà tenuto a corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, all'attore in virtù della presente sentenza.
Per quanto attiene alle spese di lite sostenute dalla società convenuta, la compagnia assicurativa ha eccepito di non essere tenuta al loro rimborso nei confronti del assicurato. CP_1
Occorre distinguere, al riguardo, le spese che il condominio sarà tenuto a pagare all'attore che possono costituire oggetto di rivalsa da quelle proprie del convenuto per l'assistenza giudiziale CP_1 nel rapporto con il danneggiato.
Il rimborso di queste ultime, a prescindere dalle condizioni contrattuali sul punto, va escluso.
Invero, tali spese non risultano documentate dal CP_1 mediante produzione delle fatture e dei pagamenti in favore del procuratore dello stesso, con conseguente rigetto della domanda per carenza della prova dell'effettivo esborso. Nel rapporto tra l'attore ed il convenuto, le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in base al decisum, parametri minimi, attesa la riduzione degli importi richiesti, con istruttoria), seguono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate come da atto separato, vanno poste a carico del soccombente. Nei rapporti tra il CP_1 convenuto e la terza chiamata, attesa la mancata opposizione all'operatività della polizza ed il rigetto della domanda del di pagamento delle proprie spese di assistenza giudiziale, CP_1 vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1358/2020
R.G.A.C., così provvede:
- accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto per i danni riportati dall'attore;
- condanna il al Controparte_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 11.633,80, nonché al pagamento, in favore dell'attore di euro 327,71, per il rimborso delle spese mediche, oltre eventuali interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
- condanna la a tenere indenne Controparte_3
e manlevare il , per quanto Controparte_1 lo stesso sarà tenuto a corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, all'attore in virtù della presente sentenza;
- rigetta la domanda del di pagamento da parte CP_1 dell'Assicurazione delle sue proprie spese sostenute per l'assistenza giudiziale;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite liquidate in euro 283,78 per esborsi ed euro
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Nei rapporti tra le parti, pone le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, a carico del convenuto. Compensa le spese di lite nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata. CP_1
Patti, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 20 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 1358/2020 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via Kennedy n. 133, presso lo studio dell'avv. Sergio Alfano, che lo rappresenta e difende, attore, contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore della società amministratrice del complesso, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Fabio Martorana il quale ha dichiarato di volere ricevere le notificazioni e le comunicazioni ai seguenti recapiti: fax
091-584598; pec Email_1 convenuto,
e nei confronti di
(C.F.: P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
), in persona del suo procuratore ad negotia dott. P.IVA_3 [...]
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura CP_4 speciale del 25/9/2018 in Notaio dott. di Bologna Persona_1 ai nn. 90642/9417 di rep./racc., elettivamente domiciliata in Messina via Ugo Bassi is. 81 n. 159, presso lo studio degli avv.ti Stefano
Principato (pec: e Manuela Email_2
Licordari (pec: dello “ Email_3 [...]
(P. IVA , tel. 0902938932, Controparte_5 P.IVA_4 fax 090296526) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, terza chiamata, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Sergio Alfano, l'avv. Maria Rita Mondello in sostituzione dell'avv. Fabio Martorana e l'avv. Antonino Araca in sostituzione degli avv.ti Stefano Principato e Manuela Licordari, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2020, ha convenuto in giudizio il Parte_1
per chiedere la condanna dello Controparte_1 stesso al risarcimento del danno subito e quantificato in euro 25.000,00
o nell'altra minore o maggiore somma di giustizia, per le lesioni riportate a causa di una caduta verificatesi in data 28 giugno 2018, nel campo di calcetto della struttura del , a causa di CP_1 un'anomalia del manto erboso, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 31 dicembre 2020, si
è costituito il chiedendo, previa Controparte_1 autorizzazione di chiamata in causa della Controparte_3
il rigetto delle domande dell'attore per assenza di propria
[...] responsabilità e, in subordine, la riduzione degli importi richiesti a titolo risarcitorio, ovvero la condanna della Controparte_3
in forza della copertura assicurativa, a tenerlo indenne dalle
[...] pretese attrici, con vittoria di spese e compensi.
Autorizzata la chiamata in causa della Controparte_3
la stessa si è costituita con comparsa di risposta depositata in
[...] data 20 maggio 2021 chiedendo il rigetto delle domande dell'attore ovvero la riduzione delle somme richieste per concorso del danneggiato, nonché il rigetto della domanda di rimborso delle spese di assistenza giudiziale richieste dalla struttura assicurata con vittoria di spese e compensi.
A seguito dell'espletamento delle prove orali e della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza odierna la causa viene decisa. Preliminarmente, si osserva, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che “il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi” (Cass. n. 19998/2013; conf. Cass., n. 37708/2021).
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c.
(Cass., n. 4476/2011). Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass., n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass., n. 5808/2019;
Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11225/2017).
Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass., n.
30775/2017; Cass., n. 11526/17; Cass., n. 2660/2013; Cass., n.
15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass., n. 10938/2018 e n. 23919/2013).
La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa
(Cass., n. 1725/2019).
Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite. La teste , escussa all'udienza del 12 Testimone_1 aprile 2023, ha riferito: “Ricordo che in un giorno di fine giugno del
2018 eravamo stati invitati, insieme ad altri colleghi, da Parte_1
a trascorrere una giornata presso il
[...] CP_1
e nel pomeriggio siamo entrati tutti nel campetto del
[...] condominio ed i ragazzi si sono messi a giocare;
ricordo che erano già presenti altri ragazzi che già giocavano;
confermo che in quell'occasione il , mentre calciava il pallone, è caduto a _1 terra, noi ci siamo avvicinati per vedere cosa fosse successo e abbiamo notato che nel punto in cui il nostro amico è caduto nell'aria di rigore c'era un rigonfiamento del manto erboso, dove l'ho visto inciampare. Io mi trovavo ad una distanza di circa due / tre metri dal punto in cui è caduto, nello specifico entrando dal cancello sulla sinistra, lato campo da tennis”. La teste ha confermato le altre circostanze articolate dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. (r) le fotografie di cui all'all. 15 della produzione documentale di parte attrice, che mi vengono mostrate, raffigurano il campo ove è occorso l'infortunio del
alla data del 28.06.2018; s) l'incidente occorso al NO _1
, si è verificato nel lato sinistro Parte_1 entrando dal cancello di ingresso del campo (quindi lato campo da tennis), in prossimità della linea che delimita l'area di rigore;
t) la predetta parte del campo, presentava un rigonfiamento;
u) il rigonfiamento è quello raffigurato nelle foto di cui all'allegato n. 15 della produzione documentale di parte attrice).
Il teste , escusso all'udienza del 23 novembre Testimone_2
2022 ha riferito: “confermo la circostanza di cui alla lettera c) del capitolato dell'atto di citazione;
stavo partecipando alla medesima partita e mi trovavo dalla parte opposta del campo ma frontale rispetto al mio amico, quando ho visto il in procinto di _1 calciare il pallone e senza che vi fosse alcuno accanto a lui o alcun contrasto, cadere a terra. Posso confermare la circostanza di cui alla lettera D) dell'atto di citazione e ricordo che in molti ci siamo avvicinati per vedere cosa fosse successo al sig. , che _1 lamentava forti dolori al ginocchio…. Confermo le circostanze di cui alla lettera 7) del capitolato di cui alle note ex art. 183 VI co n. 2 cpc di parte attrice;
confermo le circostanze di cui alle lettere s) t) u).
Quanto alla circostanza di cui alla lettera z) ricordo di avere parlato con il , che mi confermava tale circostanza”. _1
Non appare rilevante la testimonianza dell'ing. perito Tes_3 della compagnia il quale ha precisato di avere effettuato il CP_3 sopralluogo il 14 dicembre 2018, pertanto, a distanza di mesi dall'incidente. Nulla ha saputo riferire sulle condizioni del campo di gioco all'epoca dell'incidente. Tra l'altro, le foto allegate alla perizia dell'Ing. riprendono le condizioni attraverso una prospettiva Tes_3 generica, che non permettono di verificare le condizioni del manto neanche nel momento in cui le stesse sono state scattate.
Il teste , escusso all'udienza del 23 novembre Testimone_4
2022, ha riferito sulle modalità di fruizione del campetto “… è usufruibile solo dietro prenotazione. Se ci sono più prenotazioni consecutive, il cancello tra le varie partite resta aperto per consentire l'avvicendamento dei giocatori”, ma nulla è stato dedotto in ordine all'abusivo accesso dell'attore al campetto, in quanto tutti i testi hanno confermato che il campetto, seppure recintato, presentava il cancello aperto. Il teste, inoltre, nulla ha saputo specificare sulla regolare manutenzione del campo: “Posso dire che il campetto viene sottoposto periodicamente a manutenzione, ma non so dire con quale cadenza né a cura di quale ditta”. Nei casi particolari in cui la cosa non sia dotata di dinamismo interno, ma risulti di per sé statica e inerte tale per cui richieda la necessaria cooperazione dell'uomo, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità la prova del nesso causale è particolarmente rilevante sicché il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., sez. VI, sent. n. 21212 del 20 ottobre 2015) a nulla rilevando la diligenza del custode (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Sul punto, si precisa che secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la sussistenza di nesso causale non può escludersi solo perché non vi sono testi che abbiano assistito direttamente alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), dovendo valutare l'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto
(causa della caduta) da quello noto (presenza di manto dissestato con buca e tombini sopraelevati) alla luce delle nozioni di fatto di comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio (in caso analogo, v. Cass., n. 9140/2013).
Nella specie, i testimoni hanno assistito all'incidente specificando che l'attore era caduto senza alcuno scontro con altri ed una delle testi ( ha, altresì, precisato che la caduta era avvenuta in Tes_1 prossimità del rigonfiamento del manto erboso. I testi di parte attrice hanno, inoltre, riconosciuto i luoghi di causa in quelli risultanti dalle foto allegate nel fascicolo di parte attrice (all. 15 a, b, c), dove è raffigurato il difetto del campo di calcetto.
Alla luce delle risultanze probatorie, deve, quindi, riconoscersi che l'attore ha adempiuto all'onere probatorio di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del convenuto che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dal convenuto, con CP_1 riferimento al dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene.
Peraltro, l'eventuale mancata prenotazione, da parte dell'attore, del campetto non elide il rapporto di causalità né determina un concorso di colpa in capo al danneggiato, considerato che, secondo le testimonianze, il campetto era aperto ed accessibile a chiunque e che in ogni caso, l'attore si è aggiunto ad altri giocatori che si trovavano già sui luoghi.
Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode;
né è stata fornita prova del concorso colposo eccepito dal e dall'Assicurazione, eccezione che va, pertanto, CP_1 rigettata.
Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019).
Applicando tali princìpi al caso di specie, il sinistro è verificato in orario serale, in luogo con cancello aperto e frequentato per la prima volta nella stagione, non potendosi riconoscere alcun concorso di responsabilità o di colpa in capo al danneggiato.
Ne consegue che il convenuto va ritenuto e dichiarato CP_1 responsabile della causazione del sinistro occorso all'attore, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato quanto segue: “il Sig. nel corso dell'incidente del Parte_1
28/06/2018 ha subito “Trauma contusivo - distorsivo al ginocchio sinistro”. Tali lesioni sono guarite in 90 giorni di cui 10 gg di I.T.A. , 20 di I.T.P. al 75%, 30 di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25%.
Residuano in atto postumi a carattere permanente consistenti in
“lassità articolare di lieve entità conseguente a lesione legamentosa del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro trattata chirurgicamente”. Tali postumi, da ritenersi in atto stabilizzati, possono essere quantificati dal punto di vista medico legale in una invalidità permanente del 4% (quattro per cento) come danno alla salute, tenuto conto dell'età e dell'attività svolta dal Paziente. Per la presente valutazione lo Scrivente ha utilizzato le tabelle del
Ministero della Salute D.M. del 3 luglio 2003”. Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato vanno interamente condivise;
nei confronti delle stesse, inoltre, le parti non hanno formulato rilievi nel termine loro assegnato per la presentazione delle rispettive osservazioni.
Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e
26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass.
n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato).
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità, non rilevate nel caso di specie,
– che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n.
20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Esso è, dunque, pari ad euro 11.484,50, di cui euro 6.022,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 19 anni, ed euro 5.462,50 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari ad euro 115,00. Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano aggiornate al 2024, nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad euro 115,00, distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale, dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore.
Nella specie, tuttavia, nessuna voce specifica può riconoscersi per il danno morale o da patema d'animo considerato che tale danno va presunto ove ricorrano fatti illeciti di particolare gravità per le condizioni di svolgimento degli eventi, oppure in ipotesi di lesioni particolarmente invalidanti con percentuali di danno biologico maggiori al 9%. Mentre, nel caso in esame, la semplice caduta in un campetto, con un danno permanente accertato del 4%, con la considerazione dell'immediato soccorso del ragazzo, fa escludere, in assenza di allegazioni precise e circostanziate al riguardo, la sussistenza di un pregiudizio morale transeunte da patema d'animo, legato proprio al momento del sinistro, tale dovendosi considerare il c.d. danno non patrimoniale sub specie morale.
Il danno morale è collegato alla commissione di un reato ovvero alla violazione di diritti costituzionalmente tutelati con effetti che superino il filtro delle normali conseguenze comuni e tali da fare ritenere la serietà del pregiudizio allegato. Tali circostanze non appaiono ricorrere nella specie. La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., SS.UU., n. 26972/08). Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei ritmi propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la cui allegazione, idonea a determinare l'inversione probatoria propria tipica delle presunzioni, peraltro, va adempiuta in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16).
Né può essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che, a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib. Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136).
In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale
e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018).
Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste. La sommatoria degli importi sopra indicati appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro, già comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale per il cambiamento di abitudini allegato.
La liquidazione compiuta alla luce delle vigenti Tabelle di Milano del 2024 risulta essere effettuate secondo valori monetari attualizzati all'anno 2024, sicché appare equa un'ulteriore rivalutazione monetaria dal mese di giugno 2024 ad oggi, per un importo totale di euro
11.633,80.
Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo
(Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07).
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023; conf. Cass.,
n. 4938/2023 e Cass., n. 36878/2021).
Nella specie, manca la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria. Va riconosciuto, poi, l'importo di euro 276,80, per gli esborsi affrontati per le spese mediche, come ritenute compatibili con l'evento dal c.t.u. incaricato, nei limiti di quelle risultanti dalla documentazione depositata tempestivamente nel fascicolo telematico, dovendosi escludere la possibile liquidazione di somme risultanti da documentazione acquisita senza il rispetto del contraddittorio e con elusione dei termini preclusivi istruttori.
Né rileva se trattasi di spese successive allo scadere dei termini perché, in ogni caso, la documentazione non risulta presente nel fascicolo;
non è stata proposta alcuna istanza di autorizzazione al deposito tardivo ed il giudice non ha potuto visionarla.
Anche per il rimborso delle spese mediche, va riconosciuta la rivalutazione dalle singole ricevute in atti ad oggi e così la somma di euro 327,71, senza applicazione degli interessi compensativi in assenza della prova presuntiva della non sufficienza della rivalutazione riconosciuta (Cass., cit. n. 19063/2023).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, va accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto CP_1 per i danni riportati dall'attore. Per quanto esposto, il
[...] va condannato al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 11.633,80, nonché al pagamento, in favore dell'attore di euro 327,71, per il rimborso delle spese mediche documentate.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. Il Condominio ha proposto domanda di rivalsa nei confronti dell'Assicurazione terza chiamata in causa. La domanda va accolta.
La terza chiamata nulla ha opposto alla domanda di manleva limitandosi a negare la rivalsa con riferimento alle spese di assistenza giudiziale del condominio assicurato.
Pertanto, nel caso in esame, va considerata operante la polizza, con la conseguenza che va condannata a Controparte_3 tenere indenne e manlevare il , Controparte_1 per quanto lo stesso sarà tenuto a corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, all'attore in virtù della presente sentenza.
Per quanto attiene alle spese di lite sostenute dalla società convenuta, la compagnia assicurativa ha eccepito di non essere tenuta al loro rimborso nei confronti del assicurato. CP_1
Occorre distinguere, al riguardo, le spese che il condominio sarà tenuto a pagare all'attore che possono costituire oggetto di rivalsa da quelle proprie del convenuto per l'assistenza giudiziale CP_1 nel rapporto con il danneggiato.
Il rimborso di queste ultime, a prescindere dalle condizioni contrattuali sul punto, va escluso.
Invero, tali spese non risultano documentate dal CP_1 mediante produzione delle fatture e dei pagamenti in favore del procuratore dello stesso, con conseguente rigetto della domanda per carenza della prova dell'effettivo esborso. Nel rapporto tra l'attore ed il convenuto, le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in base al decisum, parametri minimi, attesa la riduzione degli importi richiesti, con istruttoria), seguono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate come da atto separato, vanno poste a carico del soccombente. Nei rapporti tra il CP_1 convenuto e la terza chiamata, attesa la mancata opposizione all'operatività della polizza ed il rigetto della domanda del di pagamento delle proprie spese di assistenza giudiziale, CP_1 vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1358/2020
R.G.A.C., così provvede:
- accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto per i danni riportati dall'attore;
- condanna il al Controparte_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore dell'attore, della somma pari ad euro 11.633,80, nonché al pagamento, in favore dell'attore di euro 327,71, per il rimborso delle spese mediche, oltre eventuali interessi legali dalla data della decisione al soddisfo;
- condanna la a tenere indenne Controparte_3
e manlevare il , per quanto Controparte_1 lo stesso sarà tenuto a corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, all'attore in virtù della presente sentenza;
- rigetta la domanda del di pagamento da parte CP_1 dell'Assicurazione delle sue proprie spese sostenute per l'assistenza giudiziale;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite liquidate in euro 283,78 per esborsi ed euro
2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Nei rapporti tra le parti, pone le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, a carico del convenuto. Compensa le spese di lite nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata. CP_1
Patti, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)