Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/01/2026, n. 824
CS
Decreto cautelare 8 luglio 2024
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CS
Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
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TAR
Sentenza 14 novembre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 31 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa verifica di assoggettabilità a VAS

    Il TAR ha accolto la censura, ritenendo che le modifiche alle destinazioni d'uso e alle norme tecniche di attuazione, così come la trasformazione di aree verdi in parcheggi e zone ospedaliere, richiedessero la VAS. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali circostanze non fossero state adeguatamente allegate dai ricorrenti nel giudizio di primo grado, ma emerse solo dalla verificazione, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • Rigettato
    Mancanza di coordinamento tra i progetti dell'Azienda Ospedaliera e della Kintel

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché la verificazione ha accertato che, dopo opportune modifiche, i due progetti risultano compatibili e complementari dal punto di vista funzionale. La lamentata sproporzione del parcheggio è stata considerata una questione di merito non adeguatamente argomentata.

  • Rigettato
    Violazione della normativa sui parcheggi (L. 122/1989, D.Lgs. 285/1992)

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, affermando che gli strumenti di pianificazione del traffico (PUT) non rivestono un'efficacia prodromica necessaria per la realizzazione dei parcheggi e non sono vincolanti in tal senso.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché la variante contiene la motivazione della scelta urbanistica, correlando la modificazione delle scelte pianificatorie alla necessità di realizzare opere pubbliche connesse al potenziamento della struttura ospedaliera.

  • Rigettato
    Violazione Art. 41 Cost. per finalità di lucro del Comune e agevolazione dipendenti AO

    Il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo, affermando che la scelta di una gestione pubblica del parcheggio è discrezionale e non viola l'art. 41 Cost. La giurisprudenza citata a supporto dai ricorrenti, se correttamente interpretata, conferma la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta della modalità di gestione.

  • Rigettato
    Mancata previsione di indennizzo per reiterazione del vincolo

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché ai sensi dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo è dovuto solo in caso di 'danno effettivamente prodotto', e tale danno non è stato né dedotto né comprovato dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Approvazione variante senza progetto definitivo

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché la verificazione ha accertato che i progetti presentati avevano il grado di elaborazione e gli allegati necessari per essere considerati idonei all'approvazione della variante, conformemente all'art. 19 d.P.R. n. 327/2001.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento e vizi delle comunicazioni

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, affermando che la partecipazione dei privati non avrebbe comportato un esito diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, Legge n. 241/1990, data l'impossibilità oggettiva di individuare aree alternative. Inoltre, sono state effettuate comunicazioni individuali e le parti erano a conoscenza dello svolgimento dei procedimenti.

  • Rigettato
    Violazione art. 42 D.Lgs. 267/2000: incompetenza del Consiglio Comunale a dichiarare la pubblica utilità

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché la dichiarazione di pubblica utilità discende dall'approvazione della variante 'semplificata' ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 327/2001, che è atto di competenza del Consiglio Comunale.

  • Rigettato
    Violazione art. 10, ultimo comma, Legge n. 1150/1942: mancata adozione delle modifiche alle NTA del PRG

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché il quadro normativo regionale e l'art. 10, ultimo comma, Legge n. 1150/1942 non prevedono tale obbligo in modo tassativo come dedotto dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Illegittimità delle delibere dell'Azienda Ospedaliera per falso presupposto (approvazione variante CC n. 94/17)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato. Solo una delle delibere dell'AO menzionava erroneamente l'approvazione della variante da parte del CC n. 94/17. Le altre delibere non contenevano tale presupposto, e anche per quella che lo conteneva, l'errore non inficiava la legittimità dell'atto in relazione al suo scopo.

  • Rigettato
    Adozione anomala del piano particellare di esproprio da parte dell'AO

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità e infondato nel merito. La procedura seguita è stata quella dell'art. 19 d.P.R. n. 327/2001, dove l'individuazione dei proprietari e dei beni avviene antecedentemente all'avvio del procedimento, come avvenuto con la delibera n. 196/2019.

  • Rigettato
    Violazione del Regolamento Regionale n. 5/2011: mancata pubblicazione della deliberazione n. 59/2020 sul BURC

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché per varianti puntuali la partecipazione è garantita da comunicazioni individuali, non dalla pubblicazione generale. La mancata pubblicazione non inficia di per sé la legittimità della variante puntuale, in assenza di prova della mancata comunicazione o conoscenza.

  • Inammissibile
    Approvazione progetto preliminare/definitivo non conforme alla normativa

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità, violando l'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

  • Inammissibile
    Accadimento processuale neutro: rinuncia alla sospensiva

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché quanto dedotto non può qualificarsi come censura.

  • Rigettato
    Mancanza di approvazione della variante da parte della Provincia

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché la norma citata prevede che in assenza di dissenso della Regione entro 90 giorni, la variante si intende approvata. Non risulta provato il dissenso della Regione.

  • Rigettato
    Dichiarazione di pubblica utilità di un progetto non definitivo

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato, poiché la verificazione ha accertato che il progetto trasmesso dall'AO presentava le caratteristiche di un progetto definitivo, rendendo legittima la dichiarazione di pubblica utilità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/01/2026, n. 824
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 824
Data del deposito : 31 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo