Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1107
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto impositivo presupposto

    La cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avvenuta in data anteriore alla notifica della cartella stessa.

  • Rigettato
    Decadenza dall'azione di riscossione

    Non è maturata alcuna decadenza dall'azione di riscossione, dato che la cartella è stata notificata nei termini di legge rispetto all'atto presupposto.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    Non è maturata alcuna prescrizione della pretesa creditoria, dato che la cartella è stata notificata nei termini di legge rispetto all'atto presupposto.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica

    La notifica è stata effettuata a mezzo posta nel rispetto del disposto di cui all'art. 26 DPR 602/73, con presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La cartella di pagamento contiene gli elementi minimi previsti dalla legge, inclusi quelli relativi alla pretesa tributaria e al responsabile del procedimento. Gli interessi di mora sono dovuti per legge e il loro tasso è conoscibile, con rinvio alla normativa di riferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1107
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo