TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2747/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2747/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERNA Parte_1 C.F._1
GABRIELE e dell'avv. TRANCHINO EMANUEL, POLISELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST 25 EN presso il difensore avv. PERNA GABRIELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICOCCI MANUELE, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cadoppi 14 Reggio Emilia presso il difensore avv. MICOCCI MANUELE
APPELLATO
In punto a: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, pagamento somme, cessione del credito.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato come da verbale di udienza del 20.2.2025.
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di DE (in funzione di Giudice di Appello), contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 90/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di DE, Sezione Civile, in persona del Giudice di Pace Dott. Stefano Onofri – R.G. n. 1091/2022, pubblicata con deposito il 08/02/2023, notificata il 16/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice con tutte le conseguenze di legge;
b) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito asseritamente vantato dall'attrice con tutte le conseguenze di legge;
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare tutte le
pagina 1 di 5 domande avanzate da parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Primo Grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata:
“- in via pregiudiziale rigettare l'istanza di inibitoria della provvisoria esecutività avanzata dall'appellante per le ragioni meglio dedotte nell'atto introduttivo;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati;
- rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
- confermare la sentenza di primo grado n. 90/2023 del Giudice di Pace di DE Dott. Stefano
Onofri;
Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria si insiste sull'ammissione dell'interrogatorio formale del Sig. Parte_1 sui capitoli di prova di cui alla nota di deposito del 26.05.2022 del giudizio di I° grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di DE il sig. , chiedendone la condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 3.783,22, oltre interessi, quale cessionaria di un credito derivante da un rapporto di conto corrente bancario originariamente intrattenuto dal convenuto con la (poi Controparte_2
) presso l'agenzia di Milano 13, identificato con il n. 3816466701/16. CP_3
L'attrice esponeva che il credito era stato oggetto di successive cessioni: da a CP_3 CP_4
Cont
da quest'ultima a e infine da alla stessa
[...] CP_5 Controparte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo: Parte_1
- il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per mancata prova della cessione tra e CP_3 CP_4
[...]
- la prescrizione del credito;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova circa l'esistenza e l'ammontare del credito.
Nella prima udienza, fissata per il 06/04/2022, il GDP concedeva termini ex art. 320 c.p.c.
Nella successiva udienza del 27/05/2022, produceva memoria con ulteriori documenti, CP_1
disconosciuti ex art. 2712 c.c. dalla difesa del convenuto.
All'udienza del 20/07/2022 si discuteva sui mezzi istruttori (interrogatorio formale del convenuto) richiesti dall'attrice, che venivano rigettati dal Giudice.
All'udienza di discussione del 26/10/2022 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
pagina 2 di 5 Con sentenza n. 90/2023, pubblicata l'08/02/2023, il Giudice di Pace di DE accoglieva la domanda attrice e condannava il convenuto al pagamento di € 3.783,22 oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il Parte_1
17/04/2023, articolando tre motivi di gravame relativi a:
1) mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice;
2) carenza di legittimazione attiva per mancata prova della prima cessione;
3) fondatezza dell'eccezione di prescrizione e del disconoscimento ex art. 2712 c.c.
L'appellante chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dei motivi di appello e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'istanza di inibitoria.
All'udienza del 27/09/2023 e poi del 6.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice si riservava la decisione.
*********
L'appello è fondato e merita accoglimento in relazione al motivo di gravame inerente il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società appellata, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Il primo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di circa l'esistenza e l'ammontare del credito azionato, è fondato e risulta Controparte_1
dirimente ai fini della decisione.
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ. Sez. VI-I, 12 ottobre
2018, n. 25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché Sezioni Unite n. 13533 del 2001).
Come correttamente evidenziato dall'appellante, l'unico elemento di prova prodotto dall'attrice in primo grado è la copia di un contratto di apertura di conto corrente stipulato tra la Controparte_2
ed il sig. risalente al 1999. Per il resto, la documentazione versata in atti si limita a
[...] Parte_1
copie di diffide di pagamento e comunicazioni unilaterali, peraltro con indicazione di importi talvolta difformi tra loro (€ 3.604,11 al doc. 2 e € 3.783,22 ai docc. 3 e 5).
pagina 3 di 5 Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, nelle controversie bancarie l'onere della prova grava sull'istituto di credito, il quale è tenuto a fornire la completa documentazione inerente al rapporto controverso. In particolare, qualora sia richiesto il pagamento di un saldo debitore di conto corrente, è necessario produrre gli estratti conto relativi all'intero rapporto, al fine di consentire la verifica dell'evoluzione del saldo e la correttezza delle singole operazioni e annotazioni.
Nel caso di specie, che agisce quale pretesa cessionaria del credito, non ha prodotto Controparte_1
alcun estratto conto né altra documentazione bancaria idonea a dimostrare la formazione del saldo debitore richiesto. Non è stata depositata neppure una certificazione ex art. 50 TUB attestante il credito vantato dalla banca originaria cedente.
La mera produzione del contratto di apertura del conto corrente non è sufficiente a provare l'esistenza e l'ammontare del credito, essendo necessario dimostrare anche le movimentazioni che hanno determinato il saldo finale preteso. Le diffide di pagamento e le comunicazioni di cessione del credito, in quanto atti di natura unilaterale, non possono supplire alla mancanza della documentazione contabile, unica fonte idonea a fornire prova del credito azionato.
Come affermato dalla Corte d'Appello di Milano (sent. n. 321/2017), il creditore deve fornire prova documentale completa del credito vantato, non essendo sufficiente la sola produzione dei saldi contabili o di documenti unilaterali. Analogamente, la Corte d'Appello di Roma (sent. n. 1972/2012) ha precisato che in mancanza di prova documentale completa, il credito azionato deve essere ritenuto non provato.
Nel giudizio di primo grado, peraltro, l'attrice si è limitata a richiedere l'interrogatorio formale del convenuto, mezzo istruttorio inidoneo a supplire alla carenza di prova documentale correttamente rigettato dal Giudice di Pace.
Il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. impone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, non ha Controparte_1
assolto tale onere, non avendo fornito prova né dell'esistenza né dell'ammontare del credito vantato.
Il Giudice di prime cure è incorso in errore nel non rilevare tale carenza probatoria, che invece risulta assorbente e decisiva ai fini del rigetto della domanda attrice.
In applicazione del principio della ragione più liquida, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di consentire una più celere definizione del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione più evidente ed immediata, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie, la manifesta carenza di prova del credito azionato costituisce ragione sufficiente per l'accoglimento dell'appello, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di gravame relativi al difetto di legittimazione attiva e alla prescrizione.
pagina 4 di 5 La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, con rigetto della domanda proposta da
[...]
nei confronti di . CP_1 Parte_1
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello non esaminati.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di DE, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 90/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di DE, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado, liquidate in € 900,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 174,00 per anticipazioni, € 1.276,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
DE, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2747/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERNA Parte_1 C.F._1
GABRIELE e dell'avv. TRANCHINO EMANUEL, POLISELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST 25 EN presso il difensore avv. PERNA GABRIELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICOCCI MANUELE, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cadoppi 14 Reggio Emilia presso il difensore avv. MICOCCI MANUELE
APPELLATO
In punto a: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, pagamento somme, cessione del credito.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato come da verbale di udienza del 20.2.2025.
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di DE (in funzione di Giudice di Appello), contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 90/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di DE, Sezione Civile, in persona del Giudice di Pace Dott. Stefano Onofri – R.G. n. 1091/2022, pubblicata con deposito il 08/02/2023, notificata il 16/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare: a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice con tutte le conseguenze di legge;
b) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito asseritamente vantato dall'attrice con tutte le conseguenze di legge;
Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare tutte le
pagina 1 di 5 domande avanzate da parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Giudice di Primo Grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata:
“- in via pregiudiziale rigettare l'istanza di inibitoria della provvisoria esecutività avanzata dall'appellante per le ragioni meglio dedotte nell'atto introduttivo;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati;
- rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
- confermare la sentenza di primo grado n. 90/2023 del Giudice di Pace di DE Dott. Stefano
Onofri;
Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria si insiste sull'ammissione dell'interrogatorio formale del Sig. Parte_1 sui capitoli di prova di cui alla nota di deposito del 26.05.2022 del giudizio di I° grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di DE il sig. , chiedendone la condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 3.783,22, oltre interessi, quale cessionaria di un credito derivante da un rapporto di conto corrente bancario originariamente intrattenuto dal convenuto con la (poi Controparte_2
) presso l'agenzia di Milano 13, identificato con il n. 3816466701/16. CP_3
L'attrice esponeva che il credito era stato oggetto di successive cessioni: da a CP_3 CP_4
Cont
da quest'ultima a e infine da alla stessa
[...] CP_5 Controparte_1
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo: Parte_1
- il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per mancata prova della cessione tra e CP_3 CP_4
[...]
- la prescrizione del credito;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova circa l'esistenza e l'ammontare del credito.
Nella prima udienza, fissata per il 06/04/2022, il GDP concedeva termini ex art. 320 c.p.c.
Nella successiva udienza del 27/05/2022, produceva memoria con ulteriori documenti, CP_1
disconosciuti ex art. 2712 c.c. dalla difesa del convenuto.
All'udienza del 20/07/2022 si discuteva sui mezzi istruttori (interrogatorio formale del convenuto) richiesti dall'attrice, che venivano rigettati dal Giudice.
All'udienza di discussione del 26/10/2022 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
pagina 2 di 5 Con sentenza n. 90/2023, pubblicata l'08/02/2023, il Giudice di Pace di DE accoglieva la domanda attrice e condannava il convenuto al pagamento di € 3.783,22 oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il Parte_1
17/04/2023, articolando tre motivi di gravame relativi a:
1) mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice;
2) carenza di legittimazione attiva per mancata prova della prima cessione;
3) fondatezza dell'eccezione di prescrizione e del disconoscimento ex art. 2712 c.c.
L'appellante chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dei motivi di appello e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'istanza di inibitoria.
All'udienza del 27/09/2023 e poi del 6.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice si riservava la decisione.
*********
L'appello è fondato e merita accoglimento in relazione al motivo di gravame inerente il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della società appellata, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Il primo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di circa l'esistenza e l'ammontare del credito azionato, è fondato e risulta Controparte_1
dirimente ai fini della decisione.
Come noto, costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ. Sez. VI-I, 12 ottobre
2018, n. 25584, ordinanza;
Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Id., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659 nonché Sezioni Unite n. 13533 del 2001).
Come correttamente evidenziato dall'appellante, l'unico elemento di prova prodotto dall'attrice in primo grado è la copia di un contratto di apertura di conto corrente stipulato tra la Controparte_2
ed il sig. risalente al 1999. Per il resto, la documentazione versata in atti si limita a
[...] Parte_1
copie di diffide di pagamento e comunicazioni unilaterali, peraltro con indicazione di importi talvolta difformi tra loro (€ 3.604,11 al doc. 2 e € 3.783,22 ai docc. 3 e 5).
pagina 3 di 5 Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, nelle controversie bancarie l'onere della prova grava sull'istituto di credito, il quale è tenuto a fornire la completa documentazione inerente al rapporto controverso. In particolare, qualora sia richiesto il pagamento di un saldo debitore di conto corrente, è necessario produrre gli estratti conto relativi all'intero rapporto, al fine di consentire la verifica dell'evoluzione del saldo e la correttezza delle singole operazioni e annotazioni.
Nel caso di specie, che agisce quale pretesa cessionaria del credito, non ha prodotto Controparte_1
alcun estratto conto né altra documentazione bancaria idonea a dimostrare la formazione del saldo debitore richiesto. Non è stata depositata neppure una certificazione ex art. 50 TUB attestante il credito vantato dalla banca originaria cedente.
La mera produzione del contratto di apertura del conto corrente non è sufficiente a provare l'esistenza e l'ammontare del credito, essendo necessario dimostrare anche le movimentazioni che hanno determinato il saldo finale preteso. Le diffide di pagamento e le comunicazioni di cessione del credito, in quanto atti di natura unilaterale, non possono supplire alla mancanza della documentazione contabile, unica fonte idonea a fornire prova del credito azionato.
Come affermato dalla Corte d'Appello di Milano (sent. n. 321/2017), il creditore deve fornire prova documentale completa del credito vantato, non essendo sufficiente la sola produzione dei saldi contabili o di documenti unilaterali. Analogamente, la Corte d'Appello di Roma (sent. n. 1972/2012) ha precisato che in mancanza di prova documentale completa, il credito azionato deve essere ritenuto non provato.
Nel giudizio di primo grado, peraltro, l'attrice si è limitata a richiedere l'interrogatorio formale del convenuto, mezzo istruttorio inidoneo a supplire alla carenza di prova documentale correttamente rigettato dal Giudice di Pace.
Il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. impone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, non ha Controparte_1
assolto tale onere, non avendo fornito prova né dell'esistenza né dell'ammontare del credito vantato.
Il Giudice di prime cure è incorso in errore nel non rilevare tale carenza probatoria, che invece risulta assorbente e decisiva ai fini del rigetto della domanda attrice.
In applicazione del principio della ragione più liquida, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità al fine di consentire una più celere definizione del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione più evidente ed immediata, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie, la manifesta carenza di prova del credito azionato costituisce ragione sufficiente per l'accoglimento dell'appello, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di gravame relativi al difetto di legittimazione attiva e alla prescrizione.
pagina 4 di 5 La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata, con rigetto della domanda proposta da
[...]
nei confronti di . CP_1 Parte_1
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello non esaminati.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di DE, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 90/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di DE, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado, liquidate in € 900,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 174,00 per anticipazioni, € 1.276,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
DE, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 5 di 5