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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18743/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
18743/2023 promossa da:
(P.IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Moncalieri (TO), Corso Savona n. 69, nella persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO FAMÀ (C.F. ) e dell'avv. Parte_2 C.F._1
ALDO RUSSO (C.F. , elettivamente domiciliato in Novara al Baluardo La C.F._2
Marmora n. 19, presso il loro studio;
ATTORE contro
(P.IVA ), con sede legale in Padova, via F.lli Cervi n. 6, in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO ZAMPESE (C.F. CP_2
) elettivamente domiciliata in Treviso, via Monterumici n. 8, presso il suo C.F._3
studio;
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore con il patrocinio dell'avv. SALVATORE MIRABILE CP_4
( dell'Avvocatura Civica, elettivamente domiciliato in piazza C.F._4 Parte_1
Vittorio Emanuele II, presso l'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“CHIEDE
a codesto Ecc.mo Tribunale di Torino di accogliere, le seguenti domande e conclusioni:
- In via istruttoria, con riserva di ogni altra deduzione e istanza istruttoria:
Ordinare al e alla in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_3 CP_1
e responsabili delle relative attività e funzioni, la produzione di copia degli “atti d'ufficio” e degli
“ulteriori elementi acquisiti, dai quali”, cui si rinvia nel gravato accertamento (pag. 1, doc. 1) e in relazione ai quali, in base al medesimo atto, sarebbe “stato possibile riscontrare la violazione dell'obbligo di versamento del dovuto, nonché la non corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto per l'anno oggetto di verifica [2022], il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel presente atto” (doc. 1);
- In via principale e nel merito: dichiarare la nullità per mancanza della causa, per violazione della L. 241/1990, con riferimento al rispetto dei principi di partecipazione e contraddittorio (artt. 7 e ss) o comunque del soggetto passivo
e/o in ogni caso annullare l'avviso di accertamento notificato al ricorrente in data 8 agosto 2023, n. per l'anno 2022, nr. 239 e ogni conseguente atto, incluso, se del caso, anche la PEC 29/11/2023 di
ove mai sia da intendersi nel senso indicato in FATTO e in DIRITTO;
CP_1
- In subordine:
e solo nella denegata ipotesi in cui i messaggi oggetto di avviso di accertamento fossero interpretati quali messaggi pubblicitari, ricalcolare gli importi dovuti, in funzione della permanenza nell'anno
2022 dei messaggi stessi, nell'importo di euro 13.732,57 (sanzioni escluse)
- In estremo subordine
Annullare le sanzioni amministrative per omessa denuncia delle aree ritenute tassabili.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per la parte convenuta CP_1
“Nel merito:
In via principale:
Rigettare l'opposizione all'avviso di accertamento opposto, confermando la pretesa creditoria sottesa;
pagina 2 di 11 In via subordinata, sempre nel merito:
Rigettare l'opposizione all'avviso di accertamento opposto, confermando la pretesa creditoria sottesa nella misura rideterminata, a soli fini conciliativi, all'udienza dell'11 marzo u.s., pari ad €
31.095,00;
In ogni caso
con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per la parte convenuta Controparte_3
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia
l'Illustrissimo Tribunale di Torino,
In via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
trattandosi di attività di spettanza esclusiva della società concessionaria;
Nel merito:
- respingere le domande in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso mandare assolto il da ogni domanda ex adverso formulata. CP_3
Con vittoria di spese e onorari, oltre oneri riflessi, in luogo di I.V.A. e C.P.A. trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ritualmente notificato, il ha Parte_1
convenuto in giudizio concessionaria del per il servizio di CP_1 Controparte_3
gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale unico (CUP), e il Controparte_3 stesso per ottenere dal Tribunale dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'avviso di accertamento n. 239/2023 per omesso pagamento del “canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni” relativo all'anno 2022, o, in via subordinata, il ricalcolo degli importi dovuti e l'annullamento delle sanzioni amministrative.
Si sono costituite quindi il chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 Controparte_3
e, quest'ultimo, rilevando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con provvedimento in data 28.11.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento n. 239 del 2.8.2023 presentata da parte opponente e, con pagina 3 di 11 ordinanza del 19.7.2024, rigettate le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c.
2. (d'ora in avanti, per brevità, “ ”) oppone l'avviso Parte_1 Parte_1 Parte_1
di accertamento n. 239 del 2.8.2023 con cui ha richiesto la corresponsione di € 31.165 CP_1
per omesso pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni e comprensivo di interessi e sanzioni, relativo all'affissione di messaggi pubblicitari all'interno del centro commerciale di ritenendo la carenza dei Pt_1 Parte_1 requisiti formali dell'avviso per violazione della l. n. 241/1990 e/o dello Statuto del contribuente di cui alla l. 212/2000 in merito all'instaurazione del contraddittorio preventivo.
Parte attrice sostiene che l'avviso di accertamento ricevuto riguarderebbe affissioni e messaggi che non possono essere qualificati come pubblicitari e sarebbe in ogni caso diretto a soggetto, il Parte_1
stesso, che, costituito tra gli imprenditori aventi attività commerciali presso il centro commerciale sito in ha la sola funzione di gestire aree comuni del centro e non è titolare degli spazi sui quali Parte_1
i messaggi sono affissi, così risultando erratamente individuato il soggetto d'imposta.
Infine, l'individuazione del periodo d'imposta per cui è richiesto il pagamento del canone sarebbe, nell'opinione dell'opponente, errato in quanto risulterebbe dai verbali di consegna degli immobili ai proprietari che il periodo di esposizione delle immagini cui l'avviso si riferisce non corrisponde all'intero anno 2022 ma solo a una frazione di esso.
In ogni caso, se si ritenesse confermare l'avviso di accertamento opposto, il chiede accertarsi Parte_1
l'illegittimità delle sanzioni poiché la complessità del quadro normativo comporterebbe l'inapplicabilità delle sanzioni non penali in virtù della condizione di obiettiva incertezza in cui il contribuente opera.
Le parti convenute, ritenuta l'insussistenza di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nell'ordinamento tributario, la correttezza della qualificazione come pubblicitarie delle affissioni per le quali si richiede il pagamento e la corretta individuazione del soggetto passivo d'imposta conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale, chiedono la conferma dell'avviso di accertamento emesso.
3. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione sollevata in via preliminare dal convenuto
[...]
in merito al proprio difetto di legittimazione passiva. CP_3
In questo senso risulta che, in effetti, il “servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione
pagina 4 di 11 per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati” è stato affidato in concessione dal di ad per il CP_3 Parte_1 CP_1 periodo dall'1.10.2021 al 31.12.2026 con contratto stipulato il 17.11.2021 come da doc. 2 prodotto dal
CP_3
Tuttavia, il pur affidato il servizio ad altro soggetto, non perde la titolarità del credito CP_3 azionato e nei suoi confronti permane l'interesse dell'attore ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo dei presupposti dell'imposizione che faccia stato nei confronti dell'Ente, anche in vista di eventuali future pretese.
4. Nel merito, la prima questione posta da parte attrice riguarda il preteso annullamento dell'avviso di accertamento, riguardante entrata di natura patrimoniale e non tributaria, per violazione della l. n.
241/1990 a causa della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il destinatario dell'atto amministrativo;
qualora, invece, si dovesse ritenere che il canone del quale si richiede il pagamento abbia natura tributaria, la violazione concernerebbe le norme dello Statuto del contribuente, e nello specifico l'art. 6, comma 2, della l. n. 212/2000 che prevede che «L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito» e del comma 5 del predetto articolo che recita: «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione
a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono annullabili i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma».
La prospettazione di parte opponente non è accoglibile per i motivi che seguono.
Ove si ritenesse che il canone unico patrimoniale (CUP) abbia natura di tributo si dovrebbe constatare che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità
pagina 5 di 11 dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Cass. Civ., Sez. Un., n. 24823/15) v. anche cass. civ., n. 10806/2016). Dunque ferma l'assenza di un obbligo generalizzato, la Corte di Cassazione ha specificamente escluso che esista un obbligo di contraddittorio con il contribuente in ordine agli accertamenti relativi agli spazi pubblicitari fisici utilizzati (Cass.10806/2016).
Ove fosse invece ritenuta la natura di entrata patrimoniale del CUP, la pretesa violazione dei principi dettati dalla l. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo in ogni caso non sussisterebbe.
Nell'azionare la pretesa oggetto di causa, ovvero la richiesta di pagamento del canone, la pubblica amministrazione non esercita un potere amministrativo discrezionale e non adotta un provvedimento amministrativo ma un atto ricognitivo non provvedimentale che si limita a constatare l'esistenza dei presupposti di fatto stabiliti dalla legge - in questo caso i presupposti in base ai quali il soggetto sarà tenuto al pagamento del CUP - e ad emettere successivamente l'atto di accertamento conseguente necessario alla produzione dell'effetto giuridico, a fronte del quale la posizione del soggetto passivo è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
La comunicazione di avvio del procedimento e l'art. 10bis sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui alla l. n. 241/1990 hanno la funzione di permettere al privato di intervenire nel procedimento amministrativo in un'ottica di collaborazione funzionale al miglior esercizio del potere pubblicistico, a fronte del quale si staglia una posizione giuridica di interesse legittimo del soggetto nella cui sfera giuridica l'esercizio dell'azione amministrativa ricade.
Nel caso di specie, non esiste un procedimento amministrativo che porti all'adozione di un atto provvedimentale e, pertanto, non c'è violazione della normativa citata da parte opponente.
5. Non risulta accoglibile neppure doglianza circa la natura non pubblicitaria dei messaggi affissi all'interno del centro commerciale, motivata dall'opponente con l'affermazione che essi non avrebbero lo «scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicizzato» perché apposti su vetrine di locali sfitti.
I cartelloni pubblicitari avrebbero perciò il solo fine di abbellire i locali del centro commerciale con funzione esclusivamente estetica e non di promozione di alcuna attività di impresa.
pagina 6 di 11 Al riguardo pare tuttavia opportuno ricordare che presupposto del canone secondo l'art. 1 comma 819 della l. n. 160/2019 è, tra l'altro: «b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili dà luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato» e che il Regolamento del Comune di all'art. 2, lett. b) stabilisce che «per “diffusione di messaggi pubblicitari” si intende Parte_1
qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile o che sia da tali luoghi percepibile. Si altresì considerano rilevanti, ai fini della debenza del canone, tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo» (doc. 7 conv.).
I messaggi pubblicitari oggetto di causa recano, a mero titolo esemplificativo: «shopping makes everything better», «un nuovo centro dedicato a te prossimamente qui» e ancora «nuove storie nuove passioni, prossimamente qui» e, al di là della funzione estetica che l'opponente attribuisce loro, mirano ad attirare l'attenzione del cliente frequentatore del centro commerciale e ad indurlo a recarvisi nuovamente in vista delle nuove aperture, invitando implicitamente all'acquisto all'interno del centro stesso e dei suoi negozi.
Conferma questa impostazione la giurisprudenza di legittimità con pronunce rese in riferimento all'abrogato art. 5, d.lgs. n. 507/1993 in tema di imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la cui individuazione del presupposto d'imposta è ripresa dal Regolamento
Comunale del Comune di di cui si dibatte in questa sede, che afferma il principio secondo Parte_1
cui «"costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome,
l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica". (Cass. n. 17852 del 2004, 15449 del 2010). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di "grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc.), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia
pagina 7 di 11 o di amici". Tali immagini inequivocabilmente promuovono l'attività dell'esercente e sono dirette a richiamare l'attenzione dell'eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all'attività commerciale svolta all'interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita» (cass. civ., n. 1359/2019, in motivazione;
v. anche cass. civ., n. 15449/2010).
Le vetrofanie, le immagini e i messaggi pubblicitari oggetto di accertamento sono volti a promuovere il centro commerciale e tutte, sebbene genericamente, le attività di vendita che vi si svolgono all'interno, cosicché non può dubitarsi del loro contenuto pubblicitario.
6. Non si condivide, da ultimo, quanto allegato dall'opponente in merito all'errata individuazione del come soggetto passivo d'imposta. Parte_1
Anzitutto, il non contesta di aver apposto le vetrofanie contenenti i messaggi pubblicitari, Parte_1
limitandosi ad affermare che queste abbiano fine meramente decorativo e di abbellimento degli spazi comuni che essa ha in gestione.
In secondo luogo, presupposto della debenza del canone non è la titolarità degli spazi, ma la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati anche su beni privati laddove siano visibili da luogo aperto al pubblico e il soggetto passivo è il titolare dell'autorizzazione o concessione o, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi e, solidalmente, il soggetto pubblicizzato (v. art. 1, commi 819 e 823, l. n. 160/2019 e art. 17, comma 2, che prevede che «Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato»), risultando perciò idonea allo scopo la mera disponibilità degli spazi a qualsiasi titolo (v. cass. civ., n. 9696/2022; cass. civ., n. 5039/2015), ribadito che oggetto di promozione è, come detto, l'attività commerciale e di vendita del centro gestito dal , ed è quest'ultimo, costituito dagli imprenditori esercenti attività all'interno del centro Parte_1
, a poter trarre vantaggio dalla risonanza del messaggio pubblicitario presso i Pt_1 Parte_1
consumatori destinatari.
7. La domanda di ricalcolo degli importi dovuti in proporzione al tempo di permanenza dei messaggi stessi nell'anno 2022 svolta in via subordinata dal non può trovare accoglimento in quanto i Parte_1
verbali di riconsegna prodotti al doc. 6 non permettono di individuare i locali cui si riferiscono e di pagina 8 di 11 determinare, perciò, se tali locali corrispondono a quelli su cui sono stati affissi le immagini e i messaggi pubblicitari, nulla provando, quindi, circa la permanenza dei messaggi nel periodo indicato.
8. Anche la domanda svolta in via di ulteriore subordine non merita accoglimento poiché il quadro normativo applicabile alla fattispecie oggetto di causa non può definirsi caratterizzato da incertezza nel senso chiarito dalla Corte di cassazione, che ne ha tracciato i connotati ricordando che: «Questo
Collegio osserva che la Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del
24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007) è ripetutamente intervenuta a definire l'ambito di non debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto: per
"incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie;
l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, art.
6, che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione;
l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei
Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;
10)
pagina 9 di 11 nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione"» (Cass. civ., n. 10313/2019, in motivazione;
v. anche
Cass. civ., n. 12639/2024; Cass. civ., n. 8910/2021; Cass. civ., n. 3108/2019; Cass. civ., n. 4685/2012).
Ebbene, nessuno di questi indici risulta presente nel caso sottoposto a giudizio, irrilevante risultando l'interpretazione che delle norme ha dato il soggetto passivo dell'avviso di accertamento in mancanza di un contesto e quadro normativo che possa effettivamente definirsi di obiettiva difficile decifrabilità.
9. L'ordine di esibizione richiesto da parte opponente non è ammissibile per gli stessi motivi già riportati nell'ordinanza in data 19.7.2024, e cioè perché irrilevante ai fini della decisione nonché assolutamente generico.
10. In conclusione, per i motivi anzidetti, l'opposizione dev'essere respinta e l'avviso di pagamento n.
239 del 2.8.2023 confermato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in considerazione della natura documentale della causa e della fase decisoria svolta oralmente;
le spese della fase cautelare sono altresì liquidate in misura prossima ai minimi, con esclusione della fase istruttoria che non ricorre.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
rigetta l'opposizione all'avviso di pagamento n. 239 del 2.8.2023 di di Parte_1
Parte_1
rigetta le domande proposte dall'opponente in via subordinata;
liquida le spese del procedimento cautelare in € 1.700,00 e condanna l'opponente a rifonderle a ciascuna delle parti convenute, in aggiunta a i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali in favore di CP_1
e in aggiunta a oneri riflessi pari al 24,60% (Cpdel) e pari all'8,50% (Irap) in favore del
[...] CP_3
di Parte_1
pagina 10 di 11 liquida le spese legali del giudizio nella somma di € 4.300,00 e condanna l'opponente a rifonderle a ciascuna delle parti convenute, in aggiunta a i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali in favore di CP_1
e in aggiunta a oneri riflessi pari al 24,60% (Cpdel) e pari all'8,50% (Irap) in favore del
[...] [...]
CP_3
Torino, 8 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Comune
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
18743/2023 promossa da:
(P.IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Moncalieri (TO), Corso Savona n. 69, nella persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO FAMÀ (C.F. ) e dell'avv. Parte_2 C.F._1
ALDO RUSSO (C.F. , elettivamente domiciliato in Novara al Baluardo La C.F._2
Marmora n. 19, presso il loro studio;
ATTORE contro
(P.IVA ), con sede legale in Padova, via F.lli Cervi n. 6, in persona del CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO ZAMPESE (C.F. CP_2
) elettivamente domiciliata in Treviso, via Monterumici n. 8, presso il suo C.F._3
studio;
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore con il patrocinio dell'avv. SALVATORE MIRABILE CP_4
( dell'Avvocatura Civica, elettivamente domiciliato in piazza C.F._4 Parte_1
Vittorio Emanuele II, presso l'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“CHIEDE
a codesto Ecc.mo Tribunale di Torino di accogliere, le seguenti domande e conclusioni:
- In via istruttoria, con riserva di ogni altra deduzione e istanza istruttoria:
Ordinare al e alla in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_3 CP_1
e responsabili delle relative attività e funzioni, la produzione di copia degli “atti d'ufficio” e degli
“ulteriori elementi acquisiti, dai quali”, cui si rinvia nel gravato accertamento (pag. 1, doc. 1) e in relazione ai quali, in base al medesimo atto, sarebbe “stato possibile riscontrare la violazione dell'obbligo di versamento del dovuto, nonché la non corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto per l'anno oggetto di verifica [2022], il cui contenuto essenziale viene riprodotto nel presente atto” (doc. 1);
- In via principale e nel merito: dichiarare la nullità per mancanza della causa, per violazione della L. 241/1990, con riferimento al rispetto dei principi di partecipazione e contraddittorio (artt. 7 e ss) o comunque del soggetto passivo
e/o in ogni caso annullare l'avviso di accertamento notificato al ricorrente in data 8 agosto 2023, n. per l'anno 2022, nr. 239 e ogni conseguente atto, incluso, se del caso, anche la PEC 29/11/2023 di
ove mai sia da intendersi nel senso indicato in FATTO e in DIRITTO;
CP_1
- In subordine:
e solo nella denegata ipotesi in cui i messaggi oggetto di avviso di accertamento fossero interpretati quali messaggi pubblicitari, ricalcolare gli importi dovuti, in funzione della permanenza nell'anno
2022 dei messaggi stessi, nell'importo di euro 13.732,57 (sanzioni escluse)
- In estremo subordine
Annullare le sanzioni amministrative per omessa denuncia delle aree ritenute tassabili.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per la parte convenuta CP_1
“Nel merito:
In via principale:
Rigettare l'opposizione all'avviso di accertamento opposto, confermando la pretesa creditoria sottesa;
pagina 2 di 11 In via subordinata, sempre nel merito:
Rigettare l'opposizione all'avviso di accertamento opposto, confermando la pretesa creditoria sottesa nella misura rideterminata, a soli fini conciliativi, all'udienza dell'11 marzo u.s., pari ad €
31.095,00;
In ogni caso
con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per la parte convenuta Controparte_3
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia
l'Illustrissimo Tribunale di Torino,
In via preliminare:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
trattandosi di attività di spettanza esclusiva della società concessionaria;
Nel merito:
- respingere le domande in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso mandare assolto il da ogni domanda ex adverso formulata. CP_3
Con vittoria di spese e onorari, oltre oneri riflessi, in luogo di I.V.A. e C.P.A. trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ritualmente notificato, il ha Parte_1
convenuto in giudizio concessionaria del per il servizio di CP_1 Controparte_3
gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale unico (CUP), e il Controparte_3 stesso per ottenere dal Tribunale dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'avviso di accertamento n. 239/2023 per omesso pagamento del “canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni” relativo all'anno 2022, o, in via subordinata, il ricalcolo degli importi dovuti e l'annullamento delle sanzioni amministrative.
Si sono costituite quindi il chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1 Controparte_3
e, quest'ultimo, rilevando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con provvedimento in data 28.11.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento n. 239 del 2.8.2023 presentata da parte opponente e, con pagina 3 di 11 ordinanza del 19.7.2024, rigettate le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c.
2. (d'ora in avanti, per brevità, “ ”) oppone l'avviso Parte_1 Parte_1 Parte_1
di accertamento n. 239 del 2.8.2023 con cui ha richiesto la corresponsione di € 31.165 CP_1
per omesso pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni e comprensivo di interessi e sanzioni, relativo all'affissione di messaggi pubblicitari all'interno del centro commerciale di ritenendo la carenza dei Pt_1 Parte_1 requisiti formali dell'avviso per violazione della l. n. 241/1990 e/o dello Statuto del contribuente di cui alla l. 212/2000 in merito all'instaurazione del contraddittorio preventivo.
Parte attrice sostiene che l'avviso di accertamento ricevuto riguarderebbe affissioni e messaggi che non possono essere qualificati come pubblicitari e sarebbe in ogni caso diretto a soggetto, il Parte_1
stesso, che, costituito tra gli imprenditori aventi attività commerciali presso il centro commerciale sito in ha la sola funzione di gestire aree comuni del centro e non è titolare degli spazi sui quali Parte_1
i messaggi sono affissi, così risultando erratamente individuato il soggetto d'imposta.
Infine, l'individuazione del periodo d'imposta per cui è richiesto il pagamento del canone sarebbe, nell'opinione dell'opponente, errato in quanto risulterebbe dai verbali di consegna degli immobili ai proprietari che il periodo di esposizione delle immagini cui l'avviso si riferisce non corrisponde all'intero anno 2022 ma solo a una frazione di esso.
In ogni caso, se si ritenesse confermare l'avviso di accertamento opposto, il chiede accertarsi Parte_1
l'illegittimità delle sanzioni poiché la complessità del quadro normativo comporterebbe l'inapplicabilità delle sanzioni non penali in virtù della condizione di obiettiva incertezza in cui il contribuente opera.
Le parti convenute, ritenuta l'insussistenza di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nell'ordinamento tributario, la correttezza della qualificazione come pubblicitarie delle affissioni per le quali si richiede il pagamento e la corretta individuazione del soggetto passivo d'imposta conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale, chiedono la conferma dell'avviso di accertamento emesso.
3. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione sollevata in via preliminare dal convenuto
[...]
in merito al proprio difetto di legittimazione passiva. CP_3
In questo senso risulta che, in effetti, il “servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione
pagina 4 di 11 per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati” è stato affidato in concessione dal di ad per il CP_3 Parte_1 CP_1 periodo dall'1.10.2021 al 31.12.2026 con contratto stipulato il 17.11.2021 come da doc. 2 prodotto dal
CP_3
Tuttavia, il pur affidato il servizio ad altro soggetto, non perde la titolarità del credito CP_3 azionato e nei suoi confronti permane l'interesse dell'attore ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo dei presupposti dell'imposizione che faccia stato nei confronti dell'Ente, anche in vista di eventuali future pretese.
4. Nel merito, la prima questione posta da parte attrice riguarda il preteso annullamento dell'avviso di accertamento, riguardante entrata di natura patrimoniale e non tributaria, per violazione della l. n.
241/1990 a causa della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il destinatario dell'atto amministrativo;
qualora, invece, si dovesse ritenere che il canone del quale si richiede il pagamento abbia natura tributaria, la violazione concernerebbe le norme dello Statuto del contribuente, e nello specifico l'art. 6, comma 2, della l. n. 212/2000 che prevede che «L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito» e del comma 5 del predetto articolo che recita: «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione
a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono annullabili i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma».
La prospettazione di parte opponente non è accoglibile per i motivi che seguono.
Ove si ritenesse che il canone unico patrimoniale (CUP) abbia natura di tributo si dovrebbe constatare che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, «[i]n tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità
pagina 5 di 11 dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Cass. Civ., Sez. Un., n. 24823/15) v. anche cass. civ., n. 10806/2016). Dunque ferma l'assenza di un obbligo generalizzato, la Corte di Cassazione ha specificamente escluso che esista un obbligo di contraddittorio con il contribuente in ordine agli accertamenti relativi agli spazi pubblicitari fisici utilizzati (Cass.10806/2016).
Ove fosse invece ritenuta la natura di entrata patrimoniale del CUP, la pretesa violazione dei principi dettati dalla l. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo in ogni caso non sussisterebbe.
Nell'azionare la pretesa oggetto di causa, ovvero la richiesta di pagamento del canone, la pubblica amministrazione non esercita un potere amministrativo discrezionale e non adotta un provvedimento amministrativo ma un atto ricognitivo non provvedimentale che si limita a constatare l'esistenza dei presupposti di fatto stabiliti dalla legge - in questo caso i presupposti in base ai quali il soggetto sarà tenuto al pagamento del CUP - e ad emettere successivamente l'atto di accertamento conseguente necessario alla produzione dell'effetto giuridico, a fronte del quale la posizione del soggetto passivo è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
La comunicazione di avvio del procedimento e l'art. 10bis sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui alla l. n. 241/1990 hanno la funzione di permettere al privato di intervenire nel procedimento amministrativo in un'ottica di collaborazione funzionale al miglior esercizio del potere pubblicistico, a fronte del quale si staglia una posizione giuridica di interesse legittimo del soggetto nella cui sfera giuridica l'esercizio dell'azione amministrativa ricade.
Nel caso di specie, non esiste un procedimento amministrativo che porti all'adozione di un atto provvedimentale e, pertanto, non c'è violazione della normativa citata da parte opponente.
5. Non risulta accoglibile neppure doglianza circa la natura non pubblicitaria dei messaggi affissi all'interno del centro commerciale, motivata dall'opponente con l'affermazione che essi non avrebbero lo «scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicizzato» perché apposti su vetrine di locali sfitti.
I cartelloni pubblicitari avrebbero perciò il solo fine di abbellire i locali del centro commerciale con funzione esclusivamente estetica e non di promozione di alcuna attività di impresa.
pagina 6 di 11 Al riguardo pare tuttavia opportuno ricordare che presupposto del canone secondo l'art. 1 comma 819 della l. n. 160/2019 è, tra l'altro: «b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili dà luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato» e che il Regolamento del Comune di all'art. 2, lett. b) stabilisce che «per “diffusione di messaggi pubblicitari” si intende Parte_1
qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile o che sia da tali luoghi percepibile. Si altresì considerano rilevanti, ai fini della debenza del canone, tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo» (doc. 7 conv.).
I messaggi pubblicitari oggetto di causa recano, a mero titolo esemplificativo: «shopping makes everything better», «un nuovo centro dedicato a te prossimamente qui» e ancora «nuove storie nuove passioni, prossimamente qui» e, al di là della funzione estetica che l'opponente attribuisce loro, mirano ad attirare l'attenzione del cliente frequentatore del centro commerciale e ad indurlo a recarvisi nuovamente in vista delle nuove aperture, invitando implicitamente all'acquisto all'interno del centro stesso e dei suoi negozi.
Conferma questa impostazione la giurisprudenza di legittimità con pronunce rese in riferimento all'abrogato art. 5, d.lgs. n. 507/1993 in tema di imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, la cui individuazione del presupposto d'imposta è ripresa dal Regolamento
Comunale del Comune di di cui si dibatte in questa sede, che afferma il principio secondo Parte_1
cui «"costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome,
l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica". (Cass. n. 17852 del 2004, 15449 del 2010). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di "grandi fotografie che coprono l'intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc.), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia
pagina 7 di 11 o di amici". Tali immagini inequivocabilmente promuovono l'attività dell'esercente e sono dirette a richiamare l'attenzione dell'eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all'attività commerciale svolta all'interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita» (cass. civ., n. 1359/2019, in motivazione;
v. anche cass. civ., n. 15449/2010).
Le vetrofanie, le immagini e i messaggi pubblicitari oggetto di accertamento sono volti a promuovere il centro commerciale e tutte, sebbene genericamente, le attività di vendita che vi si svolgono all'interno, cosicché non può dubitarsi del loro contenuto pubblicitario.
6. Non si condivide, da ultimo, quanto allegato dall'opponente in merito all'errata individuazione del come soggetto passivo d'imposta. Parte_1
Anzitutto, il non contesta di aver apposto le vetrofanie contenenti i messaggi pubblicitari, Parte_1
limitandosi ad affermare che queste abbiano fine meramente decorativo e di abbellimento degli spazi comuni che essa ha in gestione.
In secondo luogo, presupposto della debenza del canone non è la titolarità degli spazi, ma la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati anche su beni privati laddove siano visibili da luogo aperto al pubblico e il soggetto passivo è il titolare dell'autorizzazione o concessione o, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi e, solidalmente, il soggetto pubblicizzato (v. art. 1, commi 819 e 823, l. n. 160/2019 e art. 17, comma 2, che prevede che «Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato»), risultando perciò idonea allo scopo la mera disponibilità degli spazi a qualsiasi titolo (v. cass. civ., n. 9696/2022; cass. civ., n. 5039/2015), ribadito che oggetto di promozione è, come detto, l'attività commerciale e di vendita del centro gestito dal , ed è quest'ultimo, costituito dagli imprenditori esercenti attività all'interno del centro Parte_1
, a poter trarre vantaggio dalla risonanza del messaggio pubblicitario presso i Pt_1 Parte_1
consumatori destinatari.
7. La domanda di ricalcolo degli importi dovuti in proporzione al tempo di permanenza dei messaggi stessi nell'anno 2022 svolta in via subordinata dal non può trovare accoglimento in quanto i Parte_1
verbali di riconsegna prodotti al doc. 6 non permettono di individuare i locali cui si riferiscono e di pagina 8 di 11 determinare, perciò, se tali locali corrispondono a quelli su cui sono stati affissi le immagini e i messaggi pubblicitari, nulla provando, quindi, circa la permanenza dei messaggi nel periodo indicato.
8. Anche la domanda svolta in via di ulteriore subordine non merita accoglimento poiché il quadro normativo applicabile alla fattispecie oggetto di causa non può definirsi caratterizzato da incertezza nel senso chiarito dalla Corte di cassazione, che ne ha tracciato i connotati ricordando che: «Questo
Collegio osserva che la Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del
24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007) è ripetutamente intervenuta a definire l'ambito di non debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto: per
"incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie;
l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, art.
6, che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione;
l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti;
6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei
Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) nel contrasto tra opinioni dottrinali;
10)
pagina 9 di 11 nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione"» (Cass. civ., n. 10313/2019, in motivazione;
v. anche
Cass. civ., n. 12639/2024; Cass. civ., n. 8910/2021; Cass. civ., n. 3108/2019; Cass. civ., n. 4685/2012).
Ebbene, nessuno di questi indici risulta presente nel caso sottoposto a giudizio, irrilevante risultando l'interpretazione che delle norme ha dato il soggetto passivo dell'avviso di accertamento in mancanza di un contesto e quadro normativo che possa effettivamente definirsi di obiettiva difficile decifrabilità.
9. L'ordine di esibizione richiesto da parte opponente non è ammissibile per gli stessi motivi già riportati nell'ordinanza in data 19.7.2024, e cioè perché irrilevante ai fini della decisione nonché assolutamente generico.
10. In conclusione, per i motivi anzidetti, l'opposizione dev'essere respinta e l'avviso di pagamento n.
239 del 2.8.2023 confermato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in considerazione della natura documentale della causa e della fase decisoria svolta oralmente;
le spese della fase cautelare sono altresì liquidate in misura prossima ai minimi, con esclusione della fase istruttoria che non ricorre.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;
rigetta l'opposizione all'avviso di pagamento n. 239 del 2.8.2023 di di Parte_1
Parte_1
rigetta le domande proposte dall'opponente in via subordinata;
liquida le spese del procedimento cautelare in € 1.700,00 e condanna l'opponente a rifonderle a ciascuna delle parti convenute, in aggiunta a i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali in favore di CP_1
e in aggiunta a oneri riflessi pari al 24,60% (Cpdel) e pari all'8,50% (Irap) in favore del
[...] CP_3
di Parte_1
pagina 10 di 11 liquida le spese legali del giudizio nella somma di € 4.300,00 e condanna l'opponente a rifonderle a ciascuna delle parti convenute, in aggiunta a i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali in favore di CP_1
e in aggiunta a oneri riflessi pari al 24,60% (Cpdel) e pari all'8,50% (Irap) in favore del
[...] [...]
CP_3
Torino, 8 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Comune
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