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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente relatore dott. Claudio A. Tranquillo giudice dott. Ambra Carla Tombesi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9206/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. SENATORE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c.f. ), rappresentata da (c. f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, domiciliata presso P.IVA_2
l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, accogliere le pagina 1 di 7 seguenti richieste: 1) Annullarsi e/o revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 281/2024 del 08/01/2024, R.G. 40347/2023, reso dal Tribunale di Milano, e notificato in data 19/01/2024, in quanto infondato ed illegittimo, essendo il procedimento monitorio assolutamente nullo;
2) Rigettarsi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
3) Accertare e dichiarare l'assoluta carenza di rappresentanza processuale/sostanziale di con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 281/2024 del Controparte_2
Tribunale di Milano del 08/01/2024, che andrà pertanto revocato;
4) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale/attiva della società opposta e, quindi, l'inefficacia della cessione di credito de quo nei confronti del fideiussore sig.ra che nulla deve ad per il contratto di leasing per cui Parte_1 Controparte_3
è causa, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 281/2024, emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantari, in data 08/01/2024 e notificato in data 19/01/2024; 5) Dichiarare la decadenza della società opposta da ogni azione nei confronti del fideiussore e la conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria, Parte_1 revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 281/2024, emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantario, in data 08/01/2024 e notificato in data 19/01/2024; 6) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione de quo e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve la sig.ra ad per il rapporto Parte_1 Controparte_3 dedotto in giudizio, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 281/2024 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantario, in data 08/01/2024 e notificato in data 19/01/2024;
7) Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento per canoni insoluti ed al risarcimento del danno da risoluzione del contratto essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di risoluzione del contratto;
8) In subordine, anche previo accertamento degli importi indebitamente contabilizzati pari ad € 368.612,15 di cui all'illegittima fattura n. 012L2022_V100012642, emessa dall'Intesa San Paolo in data 01/08/2022 in danno di accertare e dichiarare Parte_2 il diverso importo eventualmente dovuto, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 281/2024 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantario, in data 08/01/2024 e notificato in data 19/01/2024;
9) In subordine, accertare e dichiarare che la somma di € 18.046,12 richiesta illegittimamente a titolo di canoni insoluti, non è dovuta né supportata da alcuna fattura, ma richiede un attento esame dell'importo se dovuto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 281/2024 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantario, in data 08/01/2024 e notificato in data 19/01/2024;
10) Il tutto con vittoria di spese e competenze del procedimento come per legge, da pagina 2 di 7 attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo;
Conclusioni di parte convenuta opposta
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Giudice adito: nel merito e in via definitiva: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla Sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e condannando comunque, se del caso in via riconvenzionale, per il titolo di cui al predetto decreto, la nominata Sig.ra al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_3 dell'importo ingiunto di € 401.536,66, oltre agli interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione alla data di effettivo pagamento;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La decisione della presente causa è attribuita al collegio, in ragione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa anti-concorrenziale, che l'art. 33, legge n. 287/1990, devolve alla sezione specializzata imprese (quale è questa sezione in forza delle vigenti tabelle di organizzazione), la quale a sua volta decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 401.536,66, oltre interessi legali, vantato da
[...]
quale procuratrice di a sua volta cessionaria da CP_2 Controparte_4 [...] nei confronti di a seguito della risoluzione per Controparte_5 Parte_1 inadempimento in data 29/3/2013 del contratto di locazione finanziaria (v. doc. 2 mon.) n.
900489, concluso in data 14/3/2008 tra – successivamente fusa in CP_6 [...]
– quale concedente e uale utilizzatrice, relativo ad attrezzature e CP_5 Parte_2 arredamento per “Burger King”, per il quale ha prestato fideiussione fino all'importo di Pt_1 euro 936.544,70 oltre IVA (v. docc.
4-5 mon.). Il credito è composto quanto ad euro 18.046,12
pagina 3 di 7 dai canoni scaduti il 1/3 e il 1/4/2013 e quanto ad euro 383.490,54 dalla penale contrattuale pari ai canoni a scadere e al prezzo di acquisto attualizzati, a norma dell'art. 11 del contratto.
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 281/2024, qui tempestivamente opposto. Con il decreto sono stati ingiunti anche altri soggetti, che non sono parte di questo giudizio.
2. Giudicato
L'opponente ha in primo luogo lamentato la violazione del giudicato, costituito dal passaggio in giudicato – a seguito di opposizione rigettata – del decreto ingiuntivo n. 11759/2020, immediatamente esecutivo, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto a Parte_2 la riconsegna dei beni concessi in leasing. Secondo l'attrice in forza di tale statuizione la
[...] concedente non avrebbe potuto emettere la fattura per la penale, ma avrebbe dovuto porre in esecuzione la sentenza.
La difesa è palesemente infondata. La concedente aveva tentato, con esito negativo, l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e non aveva alcun onere di reiterare tale procedura dopo la pronuncia della sentenza di rigetto dell'opposizione. D'altra parte, non si vede cosa abbia impedito all'utilizzatrice di restituire i beni, se ciò fosse stato possibile e corrispondente alla sua volontà. In ogni caso nessun pregiudizio è stato provocato a
[...]
dal momento che lo stesso art. 11 del contratto prevede l'accredito ad essa del Parte_2 prezzo ricavato dalla vendita dei beni, una volta che la concedente ne tornasse in possesso. Ma certo il fideiussore non può pretendere di detrarre dal debito il valore di beni che non sono stati restituiti nonostante un decreto ingiuntivo e un tentativo di esecuzione.
3. Legittimazione
Parte attrice ha eccepito la carenza di rappresentanza processuale di in quanto Controparte_2 società non iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, come richiesto dall'art. 2, comma 6, legge n. 130/1999.
L'eccezione è infondata perché nell'ambito della cartolarizzazione in questione il ruolo di
[...]
è stato attribuito a con l'incarico di svolgere, in CP_7 Controparte_8 relazione ai crediti ceduti, la gestione, amministrazione, recupero e riscossione, nonché i servizi di cassa e pagamento e la verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto pagina 4 di 7 informativo, come riportato nell'avviso riportato sulla GU (v. doc. 22 mon.). La sub delega conferita a non fa venir meno il ruolo e la responsabilità della banca, di Controparte_2 modo che è rispettata l'esigenza posta a base della citata disposizione (art. 2, comma 6, legge n.
130/1999).
Parte attrice ha anche eccepito la mancanza di prova circa l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco ad Al riguardo si osserva che è CP_3 CP_3 CP_3 nella disponibilità di tutta la documentazione contrattuale relativa al leasing sopra indicato: contratto, verbale di consegna, lettera di risoluzione. Tali circostanze di fatto, valutate unitamente alla pubblicazione sulla GU, costituiscono altrettante presunzioni gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell'art. 2729 c.c. impongono di ritenere provata la cessione del credito ad CP_3
.
[...]
4. Garanzia
Secondo parte attrice la sua fideiussione sarebbe nulla, ai sensi dell'art. 2, legge n. 287/1990, per violazione della normativa antitrust, in quanto richiama lo schema ABI del 2003, come sancito dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia.
La difesa è palesemente infondata. Il richiamato provvedimento di Banca d'Italia ha ad oggetto le fideiussioni omnibus rilasciate in favore delle banche, mentre quella azionata nel presente procedimento è una garanzia specifica in favore di una società di leasing, iscritta nell'albo degli intermediari finanziari. Si tratta, cioè, di due mercati completamente diversi di modo che quel provvedimento non può fungere da prova privilegiata. Era onere di parte attrice dimostrare che la fideiussione qui azionata costituisce attuazione di una intesa anticoncorrenziale tra le società di leasing attiva nel 2008, ma sul punto nulla è stato dedotto e provato.
5. EN
L'opponente ha eccepito la decadenza dell'azione del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto non è stato rispettato il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione per agire verso il debitore principale.
La difesa è infondata, perché la garanzia sottoscritta dall'attrice prevede alla lettera f) la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. In proposito va precisato che l'opposto ha prodotto in un primo tempo, sub docc.
4 -5 del fascicolo monitorio, un modulo sottoscritto che contiene pagina 5 di 7 l'impegno fideiussorio dell'attrice fino all'importo e per il contratto sopra indicati. Si legge poi nel modulo: < “Condizioni generali di fideiussione”, riportate in allegato, che costituiscono parte integrante di questo atto.>>
Inoltre, lo stesso modulo contiene l'approvazione specifica delle clausole ritenute vessatorie, tra cui alla lett. f) la clausola denominata “deroga all'art. 1957 Cod. Civ.”
Con la memoria istruttoria, l'opposta ha prodotto le condizioni generali in questione.
L'opponente ha contestato la riferibilità di questo documento alla fideiussione qui azionata, dal momento che esso è privo di intestazione e di firma. Al riguardo si osserva che le condizioni generali sono redatte con il medesimo carattere del modulo sottoscritto e, soprattutto, che le clausole in esso contenute corrispondono perfettamente alle dodici clausole vessatorie descritte e approvate nel modulo sottoscritto. Tale completa coincidenza costituisce una presunzione grave, precisa e concordante nel senso che le condizioni generali prodotte si applicano effettivamente alla fideiussione rilasciata dall'attrice.
A questo punto va considerato che l'attrice è socia al 25% della (v. visura, Parte_2 doc. 6 mon.) e quindi la stessa non può essere considerata un consumatore. Ne deriva che la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. nei suoi confronti è valida ed efficace ed è, quindi, infondata l'eccezione di decadenza dall'azione del creditore fondata su quella norma.
6. Prescrizione
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, perché il contratto è stato risolto in data 29/3/2013
e l'opposta ha intimato il pagamento alla in più occasioni, tra cui con la Parte_2
PEC del 14/10/2019 (v. doc. 13 mon.), con effetto interruttivo anche nei confronti della garante obbligata in solido, ai sensi dell'art. 1310 c.c.
7. Beni
Premesso che l'opponente non ha avanzato specifiche contestazioni circa il credito, e che era comunque suo onere dimostrare l'avvenuto pagamento, l'attrice ha anche lamentato che non tutti i beni fatturati dal fornitore siano stati oggetto del contratto di leasing. La circostanza è, evidentemente, estranea al rapporto contrattuale con la concedente e i suoi aventi causa;
la doglianza va, se mai, rivolta al fornitore ma è del tutto irrilevante in questa sede.
In conclusione, quindi, tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati, di modo che le pagina 6 di 7 eccezioni e le domandi parte attrice devono essere rigettate, mentre il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
8. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
2. per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 281/2024 nei confronti di parte attrice opponente;
3. condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili.
Milano, 9 luglio 2025
Il presidente estensore dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio S. Stefani presidente relatore dott. Claudio A. Tranquillo giudice dott. Ambra Carla Tombesi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9206/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. SENATORE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c.f. ), rappresentata da (c. f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, domiciliata presso P.IVA_2
l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, accogliere le pagina 1 di 7 seguenti richieste: 1) Annullarsi e/o revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 281/2024 del 08/01/2024, R.G. 40347/2023, reso dal Tribunale di Milano, e notificato in data 19/01/2024, in quanto infondato ed illegittimo, essendo il procedimento monitorio assolutamente nullo;
2) Rigettarsi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
3) Accertare e dichiarare l'assoluta carenza di rappresentanza processuale/sostanziale di con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 281/2024 del Controparte_2
Tribunale di Milano del 08/01/2024, che andrà pertanto revocato;
4) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale/attiva della società opposta e, quindi, l'inefficacia della cessione di credito de quo nei confronti del fideiussore sig.ra che nulla deve ad per il contratto di leasing per cui Parte_1 Controparte_3
è causa, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 281/2024, emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantari, in data 08/01/2024 e notificato in data 19/01/2024; 5) Dichiarare la decadenza della società opposta da ogni azione nei confronti del fideiussore e la conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria, Parte_1 revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 281/2024, emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantario, in data 08/01/2024 e notificato in data 19/01/2024; 6) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione de quo e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve la sig.ra ad per il rapporto Parte_1 Controparte_3 dedotto in giudizio, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 281/2024 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantario, in data 08/01/2024 e notificato in data 19/01/2024;
7) Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento per canoni insoluti ed al risarcimento del danno da risoluzione del contratto essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di risoluzione del contratto;
8) In subordine, anche previo accertamento degli importi indebitamente contabilizzati pari ad € 368.612,15 di cui all'illegittima fattura n. 012L2022_V100012642, emessa dall'Intesa San Paolo in data 01/08/2022 in danno di accertare e dichiarare Parte_2 il diverso importo eventualmente dovuto, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 281/2024 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantario, in data 08/01/2024 e notificato in data 19/01/2024;
9) In subordine, accertare e dichiarare che la somma di € 18.046,12 richiesta illegittimamente a titolo di canoni insoluti, non è dovuta né supportata da alcuna fattura, ma richiede un attento esame dell'importo se dovuto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 281/2024 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Michela Guantario, in data 08/01/2024 e notificato in data 19/01/2024;
10) Il tutto con vittoria di spese e competenze del procedimento come per legge, da pagina 2 di 7 attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo;
Conclusioni di parte convenuta opposta
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Giudice adito: nel merito e in via definitiva: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla Sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e condannando comunque, se del caso in via riconvenzionale, per il titolo di cui al predetto decreto, la nominata Sig.ra al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_3 dell'importo ingiunto di € 401.536,66, oltre agli interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione alla data di effettivo pagamento;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La decisione della presente causa è attribuita al collegio, in ragione della domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa anti-concorrenziale, che l'art. 33, legge n. 287/1990, devolve alla sezione specializzata imprese (quale è questa sezione in forza delle vigenti tabelle di organizzazione), la quale a sua volta decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 401.536,66, oltre interessi legali, vantato da
[...]
quale procuratrice di a sua volta cessionaria da CP_2 Controparte_4 [...] nei confronti di a seguito della risoluzione per Controparte_5 Parte_1 inadempimento in data 29/3/2013 del contratto di locazione finanziaria (v. doc. 2 mon.) n.
900489, concluso in data 14/3/2008 tra – successivamente fusa in CP_6 [...]
– quale concedente e uale utilizzatrice, relativo ad attrezzature e CP_5 Parte_2 arredamento per “Burger King”, per il quale ha prestato fideiussione fino all'importo di Pt_1 euro 936.544,70 oltre IVA (v. docc.
4-5 mon.). Il credito è composto quanto ad euro 18.046,12
pagina 3 di 7 dai canoni scaduti il 1/3 e il 1/4/2013 e quanto ad euro 383.490,54 dalla penale contrattuale pari ai canoni a scadere e al prezzo di acquisto attualizzati, a norma dell'art. 11 del contratto.
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 281/2024, qui tempestivamente opposto. Con il decreto sono stati ingiunti anche altri soggetti, che non sono parte di questo giudizio.
2. Giudicato
L'opponente ha in primo luogo lamentato la violazione del giudicato, costituito dal passaggio in giudicato – a seguito di opposizione rigettata – del decreto ingiuntivo n. 11759/2020, immediatamente esecutivo, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto a Parte_2 la riconsegna dei beni concessi in leasing. Secondo l'attrice in forza di tale statuizione la
[...] concedente non avrebbe potuto emettere la fattura per la penale, ma avrebbe dovuto porre in esecuzione la sentenza.
La difesa è palesemente infondata. La concedente aveva tentato, con esito negativo, l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e non aveva alcun onere di reiterare tale procedura dopo la pronuncia della sentenza di rigetto dell'opposizione. D'altra parte, non si vede cosa abbia impedito all'utilizzatrice di restituire i beni, se ciò fosse stato possibile e corrispondente alla sua volontà. In ogni caso nessun pregiudizio è stato provocato a
[...]
dal momento che lo stesso art. 11 del contratto prevede l'accredito ad essa del Parte_2 prezzo ricavato dalla vendita dei beni, una volta che la concedente ne tornasse in possesso. Ma certo il fideiussore non può pretendere di detrarre dal debito il valore di beni che non sono stati restituiti nonostante un decreto ingiuntivo e un tentativo di esecuzione.
3. Legittimazione
Parte attrice ha eccepito la carenza di rappresentanza processuale di in quanto Controparte_2 società non iscritta nell'albo degli intermediari finanziari, come richiesto dall'art. 2, comma 6, legge n. 130/1999.
L'eccezione è infondata perché nell'ambito della cartolarizzazione in questione il ruolo di
[...]
è stato attribuito a con l'incarico di svolgere, in CP_7 Controparte_8 relazione ai crediti ceduti, la gestione, amministrazione, recupero e riscossione, nonché i servizi di cassa e pagamento e la verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto pagina 4 di 7 informativo, come riportato nell'avviso riportato sulla GU (v. doc. 22 mon.). La sub delega conferita a non fa venir meno il ruolo e la responsabilità della banca, di Controparte_2 modo che è rispettata l'esigenza posta a base della citata disposizione (art. 2, comma 6, legge n.
130/1999).
Parte attrice ha anche eccepito la mancanza di prova circa l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco ad Al riguardo si osserva che è CP_3 CP_3 CP_3 nella disponibilità di tutta la documentazione contrattuale relativa al leasing sopra indicato: contratto, verbale di consegna, lettera di risoluzione. Tali circostanze di fatto, valutate unitamente alla pubblicazione sulla GU, costituiscono altrettante presunzioni gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell'art. 2729 c.c. impongono di ritenere provata la cessione del credito ad CP_3
.
[...]
4. Garanzia
Secondo parte attrice la sua fideiussione sarebbe nulla, ai sensi dell'art. 2, legge n. 287/1990, per violazione della normativa antitrust, in quanto richiama lo schema ABI del 2003, come sancito dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia.
La difesa è palesemente infondata. Il richiamato provvedimento di Banca d'Italia ha ad oggetto le fideiussioni omnibus rilasciate in favore delle banche, mentre quella azionata nel presente procedimento è una garanzia specifica in favore di una società di leasing, iscritta nell'albo degli intermediari finanziari. Si tratta, cioè, di due mercati completamente diversi di modo che quel provvedimento non può fungere da prova privilegiata. Era onere di parte attrice dimostrare che la fideiussione qui azionata costituisce attuazione di una intesa anticoncorrenziale tra le società di leasing attiva nel 2008, ma sul punto nulla è stato dedotto e provato.
5. EN
L'opponente ha eccepito la decadenza dell'azione del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto non è stato rispettato il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione per agire verso il debitore principale.
La difesa è infondata, perché la garanzia sottoscritta dall'attrice prevede alla lettera f) la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. In proposito va precisato che l'opposto ha prodotto in un primo tempo, sub docc.
4 -5 del fascicolo monitorio, un modulo sottoscritto che contiene pagina 5 di 7 l'impegno fideiussorio dell'attrice fino all'importo e per il contratto sopra indicati. Si legge poi nel modulo: < “Condizioni generali di fideiussione”, riportate in allegato, che costituiscono parte integrante di questo atto.>>
Inoltre, lo stesso modulo contiene l'approvazione specifica delle clausole ritenute vessatorie, tra cui alla lett. f) la clausola denominata “deroga all'art. 1957 Cod. Civ.”
Con la memoria istruttoria, l'opposta ha prodotto le condizioni generali in questione.
L'opponente ha contestato la riferibilità di questo documento alla fideiussione qui azionata, dal momento che esso è privo di intestazione e di firma. Al riguardo si osserva che le condizioni generali sono redatte con il medesimo carattere del modulo sottoscritto e, soprattutto, che le clausole in esso contenute corrispondono perfettamente alle dodici clausole vessatorie descritte e approvate nel modulo sottoscritto. Tale completa coincidenza costituisce una presunzione grave, precisa e concordante nel senso che le condizioni generali prodotte si applicano effettivamente alla fideiussione rilasciata dall'attrice.
A questo punto va considerato che l'attrice è socia al 25% della (v. visura, Parte_2 doc. 6 mon.) e quindi la stessa non può essere considerata un consumatore. Ne deriva che la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c. nei suoi confronti è valida ed efficace ed è, quindi, infondata l'eccezione di decadenza dall'azione del creditore fondata su quella norma.
6. Prescrizione
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, perché il contratto è stato risolto in data 29/3/2013
e l'opposta ha intimato il pagamento alla in più occasioni, tra cui con la Parte_2
PEC del 14/10/2019 (v. doc. 13 mon.), con effetto interruttivo anche nei confronti della garante obbligata in solido, ai sensi dell'art. 1310 c.c.
7. Beni
Premesso che l'opponente non ha avanzato specifiche contestazioni circa il credito, e che era comunque suo onere dimostrare l'avvenuto pagamento, l'attrice ha anche lamentato che non tutti i beni fatturati dal fornitore siano stati oggetto del contratto di leasing. La circostanza è, evidentemente, estranea al rapporto contrattuale con la concedente e i suoi aventi causa;
la doglianza va, se mai, rivolta al fornitore ma è del tutto irrilevante in questa sede.
In conclusione, quindi, tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati, di modo che le pagina 6 di 7 eccezioni e le domandi parte attrice devono essere rigettate, mentre il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo.
8. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
2. per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 281/2024 nei confronti di parte attrice opponente;
3. condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili.
Milano, 9 luglio 2025
Il presidente estensore dott. Antonio S. Stefani
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