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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Presidente, Dr. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3335/2024 R.G.,
TRA
Il Sig (cognome (nome), nato il [...] in [...]- Pt_1 Parte_2
SP, BRASILE, rappresentato e difeso dall'avv. PINELLI GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex Controparte_1
lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 16.05.2024, il ricorrente come sopra identificato, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano “iure sanguinis” in virtù della discendenza dal cittadino italiano, Sig.
(ovvero o Parte_3 Parte_3 Persona_1
), il quale, trasferitosi in Brasile, mai rinunciava alla cittadinanza italiana e mai si Persona_2 naturalizzava cittadino brasiliano. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della
Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (cfr doc. 2).
Il si è costituito con memoria del 27.05.2024 concludendo, nel caso di riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza, per la compensazione delle spese di giudizio.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo. All'udienza del 22.09.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Presidente assegnatario del procedimento.
FATTO
Il ricorrente, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano “iure sanguinis” in virtù della discendenza dal cittadino italiano Sig. (ovvero Parte_3 Parte_3
o ), il quale, trasferitosi in Brasile, mai rinunciava alla
[...] Persona_3 cittadinanza italiana e mai si naturalizzava cittadino brasiliano. Dall'unione tra e Parte_3
nasceva in Brasile, in data 03.03.1903, (cfr doc.3); in data 27.10.1923, Controparte_2 Persona_4
contraeva matrimonio in Brasile con (cfr doc.4) e dalla loro unione Persona_4 Persona_5 nasceva in Brasile, in data 01.08.1925, (cfr doc.5). In data 17.06.1950, Persona_6 [...]
contraeva matrimonio in Brasile con (cfr doc.6) e dalla loro unione nasceva, Persona_6 Persona_7 in data 16.02.1948, (cfr doc.7). In data 10.10.1987, contraeva matrimonio in Persona_8 Persona_8
Brasile con (cfr doc.8) e dalla loro unione nasceva il 05.01.1989 nella città di Persona_9
São Caetano do Sul-SP, Brasile, il Sig (cfr doc.9), odierno ricorrente. Controparte_3
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati.
In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio. Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del era conseguita una rinuncia tacita Controparte_4
a quella italiana.
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948
e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n.
555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza
l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Orbene, il Sig. non si è mai naturalizzato brasiliano e pertanto non ha Parte_3 mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iures sanguinis”, a suo figlio, (cittadino Persona_4 italiano), che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani
(cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.
241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel caso de quo, il ricorrente, diretto discendente da avo italiano, ha inoltrato le domande di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi della normativa vigente, al competente Consolato
Generale d'Italia in San Paolo (Brasile), senza tuttavia ricevere alcun riscontro (cfr doc. 10).
Ad oggi, è emerso quanto previsto sul sito del in San Paolo (Brasile), nel quale risultano, Parte_4
infatti, ancora in fase di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste d'attesa nell'anno 2011/2012 e, come pubblicato sul sito del Consolato interessato, viene comunicato che “La fila d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Oltre alla domanda molto alta (ci sono circa 20 milioni di italiani di origine italiana residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni, decine di migliaia di italiani e i loro discendenti non hanno aggiornato il proprio stato civile, come previsto in legge.” (cfr doc. 11).
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Quindi, in conformità con il principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano una lesione dell'interesse stesso giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Del resto la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al non è configurabile Parte_4 come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig.
(cognome (nome), nato il [...] in [...]-SP, Pt_1 Parte_2
BRASILE, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
all'iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 3-10-2025 Il Presidente
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Presidente, Dr. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3335/2024 R.G.,
TRA
Il Sig (cognome (nome), nato il [...] in [...]- Pt_1 Parte_2
SP, BRASILE, rappresentato e difeso dall'avv. PINELLI GIUSEPPE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex Controparte_1
lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 16.05.2024, il ricorrente come sopra identificato, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano “iure sanguinis” in virtù della discendenza dal cittadino italiano, Sig.
(ovvero o Parte_3 Parte_3 Persona_1
), il quale, trasferitosi in Brasile, mai rinunciava alla cittadinanza italiana e mai si Persona_2 naturalizzava cittadino brasiliano. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della
Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (cfr doc. 2).
Il si è costituito con memoria del 27.05.2024 concludendo, nel caso di riconoscimento Controparte_1 della cittadinanza, per la compensazione delle spese di giudizio.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo. All'udienza del 22.09.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Presidente assegnatario del procedimento.
FATTO
Il ricorrente, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano “iure sanguinis” in virtù della discendenza dal cittadino italiano Sig. (ovvero Parte_3 Parte_3
o ), il quale, trasferitosi in Brasile, mai rinunciava alla
[...] Persona_3 cittadinanza italiana e mai si naturalizzava cittadino brasiliano. Dall'unione tra e Parte_3
nasceva in Brasile, in data 03.03.1903, (cfr doc.3); in data 27.10.1923, Controparte_2 Persona_4
contraeva matrimonio in Brasile con (cfr doc.4) e dalla loro unione Persona_4 Persona_5 nasceva in Brasile, in data 01.08.1925, (cfr doc.5). In data 17.06.1950, Persona_6 [...]
contraeva matrimonio in Brasile con (cfr doc.6) e dalla loro unione nasceva, Persona_6 Persona_7 in data 16.02.1948, (cfr doc.7). In data 10.10.1987, contraeva matrimonio in Persona_8 Persona_8
Brasile con (cfr doc.8) e dalla loro unione nasceva il 05.01.1989 nella città di Persona_9
São Caetano do Sul-SP, Brasile, il Sig (cfr doc.9), odierno ricorrente. Controparte_3
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma, Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati.
In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio. Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del era conseguita una rinuncia tacita Controparte_4
a quella italiana.
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge
n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948
e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n.
555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza
l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Orbene, il Sig. non si è mai naturalizzato brasiliano e pertanto non ha Parte_3 mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iures sanguinis”, a suo figlio, (cittadino Persona_4 italiano), che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani
(cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.
241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel caso de quo, il ricorrente, diretto discendente da avo italiano, ha inoltrato le domande di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi della normativa vigente, al competente Consolato
Generale d'Italia in San Paolo (Brasile), senza tuttavia ricevere alcun riscontro (cfr doc. 10).
Ad oggi, è emerso quanto previsto sul sito del in San Paolo (Brasile), nel quale risultano, Parte_4
infatti, ancora in fase di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste d'attesa nell'anno 2011/2012 e, come pubblicato sul sito del Consolato interessato, viene comunicato che “La fila d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Oltre alla domanda molto alta (ci sono circa 20 milioni di italiani di origine italiana residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni, decine di migliaia di italiani e i loro discendenti non hanno aggiornato il proprio stato civile, come previsto in legge.” (cfr doc. 11).
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Quindi, in conformità con il principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano una lesione dell'interesse stesso giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Del resto la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al non è configurabile Parte_4 come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig.
(cognome (nome), nato il [...] in [...]-SP, Pt_1 Parte_2
BRASILE, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
all'iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 3-10-2025 Il Presidente
Dr. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP, dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.