TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/02/2026, n. 3137
TAR
Decreto cautelare 18 novembre 2022
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire

    La Corte ha ritenuto che lo sbarco dei migranti avvenuto prima della notifica del ricorso privasse quest'ultimo di un effettivo e attuale interesse ad agire, poiché ogni asserito pregiudizio alla posizione giuridica delle ricorrenti era venuto meno.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire

    La Corte ha ritenuto che lo sbarco dei migranti avvenuto prima della notifica del ricorso privasse quest'ultimo di un effettivo e attuale interesse ad agire, poiché ogni asserito pregiudizio alla posizione giuridica delle ricorrenti era venuto meno.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire

    La Corte ha ritenuto che lo sbarco dei migranti avvenuto prima della notifica del ricorso privasse quest'ultimo di un effettivo e attuale interesse ad agire, poiché ogni asserito pregiudizio alla posizione giuridica delle ricorrenti era venuto meno.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire

    La Corte ha ritenuto che lo sbarco dei migranti avvenuto prima della notifica del ricorso privasse quest'ultimo di un effettivo e attuale interesse ad agire, poiché ogni asserito pregiudizio alla posizione giuridica delle ricorrenti era venuto meno.

  • Accolto
    Passaggio non inoffensivo ai sensi dell'art. 19 della Convenzione UNCLOS

    La Corte ha ritenuto che gli interventi di recupero, svolti senza coordinamento con le autorità preposte italiane o di altri Paesi, configurassero un passaggio non inoffensivo ai sensi dell'art. 19 della UNCLOS, giustificando il provvedimento interdittivo.

  • Rigettato
    Mancato rispetto dei requisiti per l'eccezione prevista dall'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 130/2020

    La Corte ha respinto il motivo di impugnazione ritenendo che gli interventi operati dalla ricorrente non rientrassero nell'eccezione prevista dal secondo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 130/2020.

  • Accolto
    Responsabilità dello Stato di bandiera e Convenzione SAR

    La Corte ha affermato che, in assenza di coordinamento con le autorità SAR competenti (maltese o libica), lo Stato italiano non aveva alcun obbligo di riscontrare la richiesta di POS, dovendo tale individuazione essere effettuata dallo Stato di bandiera.

  • Accolto
    Legittimità della comunicazione della Capitaneria di porto di Catania

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione della Capitaneria di porto fosse una richiesta di informazioni legittima, esercitata nell'ambito delle prerogative dell'Autorità marittima per la programmazione degli accosti.

  • Accolto
    Individuazione del Place of Safety (POS)

    La Corte ha disatteso l'argomentazione secondo cui il POS debba essere il porto più vicino, affermando che la normativa internazionale prevede la minima deviazione dalla rotta prevista, violata dalla ricorrente.

  • Accolto
    Autonomia della scelta del comandante di dirigersi verso le coste italiane

    La Corte ha ritenuto che la scelta del comandante di dirigersi verso le coste italiane fosse del tutto autonoma e arbitraria, non potendo considerarsi il MRCC Roma come primo RCC competente.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della motivazione del decreto interministeriale

    La Corte ha ribadito che gli interventi operati dalla nave non rientrano nell'eccezione di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 130/2020, ma integrano un passaggio non inoffensivo, rendendo legittimo il potere interdittivo e consentendo lo sbarco delle sole persone fragili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/02/2026, n. 3137
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3137
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo