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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14250 / 2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14250 /2024 vg promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Marco Michele PI ed EU PI ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Roma, Via Principe Eugenio, 15, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale delle parti
Conclusioni congiunte delle parti come riformulate nella nota scritta in sostituzione di udienza del 07.10.2025: “1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) La casa coniugale, sita in ROMA in Piazza dei Condottieri n. 5 è lasciata nella disponibilità del marito in quanto la moglie si è trasferita nel comune di Valmontone;
3) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.".
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Roma data 13.06.2012, in regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché, successivamente, lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta alle condizioni riportate in epigrafe.
***
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare nella dichiarazione sottoscritta allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 06.10.2025, nonché alla luce delle allegazioni dei ricorrenti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, agli atti, da cui risulta che le parti, al contrario di quanto riportato nel ricorso introduttivo, hanno contratto matrimonio civile e non concordatario in Roma il 13 giugno 2012, atto iscritto al n. 580, parte I, serie 03, anno 2012, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della pronuncia di separazione personale delle parti, richiesta con domanda congiunta delle parti.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Tribunale, in assenza di figli nati dal matrimonio, prende atto di quanto concordato dalle parti nella libera esplicazione della propria autonomia negoziale.
La causa va rimessa sul ruolo stante la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Roma il 13.06.2012;
2. Prende atto delle condizioni concordate dalle parti;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 580, Parte 1, Serie 03, Anno 2012).
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
4. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14250 /2024 vg promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Marco Michele PI ed EU PI ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Roma, Via Principe Eugenio, 15, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale delle parti
Conclusioni congiunte delle parti come riformulate nella nota scritta in sostituzione di udienza del 07.10.2025: “1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) La casa coniugale, sita in ROMA in Piazza dei Condottieri n. 5 è lasciata nella disponibilità del marito in quanto la moglie si è trasferita nel comune di Valmontone;
3) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.".
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Roma data 13.06.2012, in regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché, successivamente, lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta alle condizioni riportate in epigrafe.
***
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare nella dichiarazione sottoscritta allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 06.10.2025, nonché alla luce delle allegazioni dei ricorrenti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, agli atti, da cui risulta che le parti, al contrario di quanto riportato nel ricorso introduttivo, hanno contratto matrimonio civile e non concordatario in Roma il 13 giugno 2012, atto iscritto al n. 580, parte I, serie 03, anno 2012, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della pronuncia di separazione personale delle parti, richiesta con domanda congiunta delle parti.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Tribunale, in assenza di figli nati dal matrimonio, prende atto di quanto concordato dalle parti nella libera esplicazione della propria autonomia negoziale.
La causa va rimessa sul ruolo stante la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Roma il 13.06.2012;
2. Prende atto delle condizioni concordate dalle parti;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 580, Parte 1, Serie 03, Anno 2012).
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
4. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi.