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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/09/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.3888 /2021 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. C. Lo Martire Parte_1
opponente
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. M. Rossi opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
La causa è stata intriotata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc (ante riforma Cartabia) all'udienza del 09/05/2025.
Tanto premesso, va detto che la causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.796/2021 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva
1 ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 22522,18 oltre interessi e spese di lite, per il mancato pagamento dei ratei mensili del prestito personale n.13800520, con ammortamento alla francese, concesso per l'acquisto di un'autovettura dalla Santander Consumer Bank spa che ha ceduto il proprio credito pro soluto alla odierna opposta Controparte_1
[...]
Pacifico che l' opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell' opposizione, il giudizio, da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena: il giudice dell' opposizione non si limita ad esaminare se l' ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all' esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l' emissione del decreto) ha, nella presente fase, l' onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e , in particolare, l' esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l' onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Ebbene, si deve ritenere che la opposta abbia fornito la prova del proprio credito, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell' inadempimento di controparte, tramite la produzione in giudizio del contratto di finanziamento e degli altri documenti in atti;
gravava invece sull'opponente l' onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto, prova che non è stata fornita.
Va anzi considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente non già da un' apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la opposta, per assolvere al proprio onere probatorio, deve offrire in comunicazione il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un' obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del
2 danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall' accertata erogazione del prestito predetto) per l' adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento
- deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l' inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l' onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento.
In disparte tanto, va comunque rilevato che l'opponente lamenta l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese e l'applicazione di interessi usurari.
Va innanzitutto riconosciuta, secondo l'orietamento giurisprudenziale prevalente, la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Invero il meccanismo sotteso a tale forma di ammortamento, postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata, il che non comporta affatto un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c., ed anzi è il sistema che appare più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c..
"Il piano di ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici poiché gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti e pertanto risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c."
(Tribunale Roma sez. XVII 14 marzo 2018 n. 5765); '"ammortamento alla francese", coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., non implica affatto una pratica anatocistica (sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura." (Tribunale Terni 03 gennaio 2018 n. 6).
Quanto alle ulteriori doglianze di parte opponente, soccorre la espletata consulenza contabile che ha escluso il superamento del c.d. il tasso soglia- usura tanto per gli interessi corrispettivi che per gli interessi moratori. Il perito non ha pertanto effettuato alcun ricalcolo.
Sulla relazione tecnica va tuttavia rilevato che chi giudica ritiene di non condividere, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n15130 del 29 maggio 2024) quanto evidenziato dal ctu circa l'applicazione del regime composto nel piano di ammortamento del prestito per cui è causa e i riconteggi operati dal dott. Per_1
3 Valga sul punto ribadire il principio di diritto: "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Nel testo della prefata sentenza si legge inoltre per quanto concerne la compatibilità dell'ammortamento alla francese con l'art. 821 c.c., tra le altre, che "si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana»"
La rilevanza del piano di ammortamento allegato al contratto viene indicata in più passaggi, come ad esempio "nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria".
Ed ancora “il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale(TAEG)”.
Le criticità riscontrate dal ctu vanno pertanto ridimensionate nell'ottica indicata dalla Suprema Corte che esclude sia causa di nullità parziale del
4 contratto di finanziamento la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi dovendosi ritenere sussistere sul punto accordo tra le parti in forza dell'accordo contrattuale a cui è allegato il piano di ammortamento.
Tanto impone il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza sulle spese processuali, le quali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n 796/21 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 1600, oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge;
Brindisi, 22/09/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Tonia Rossi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.3888 /2021 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. C. Lo Martire Parte_1
opponente
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. M. Rossi opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
La causa è stata intriotata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc (ante riforma Cartabia) all'udienza del 09/05/2025.
Tanto premesso, va detto che la causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.796/2021 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva
1 ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 22522,18 oltre interessi e spese di lite, per il mancato pagamento dei ratei mensili del prestito personale n.13800520, con ammortamento alla francese, concesso per l'acquisto di un'autovettura dalla Santander Consumer Bank spa che ha ceduto il proprio credito pro soluto alla odierna opposta Controparte_1
[...]
Pacifico che l' opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell' opposizione, il giudizio, da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena: il giudice dell' opposizione non si limita ad esaminare se l' ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all' esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l' emissione del decreto) ha, nella presente fase, l' onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e , in particolare, l' esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l' onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Ebbene, si deve ritenere che la opposta abbia fornito la prova del proprio credito, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell' inadempimento di controparte, tramite la produzione in giudizio del contratto di finanziamento e degli altri documenti in atti;
gravava invece sull'opponente l' onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto, prova che non è stata fornita.
Va anzi considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente non già da un' apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di finanziamento, la opposta, per assolvere al proprio onere probatorio, deve offrire in comunicazione il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un' obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del
2 danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall' accertata erogazione del prestito predetto) per l' adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento
- deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l' inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l' onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento.
In disparte tanto, va comunque rilevato che l'opponente lamenta l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese e l'applicazione di interessi usurari.
Va innanzitutto riconosciuta, secondo l'orietamento giurisprudenziale prevalente, la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Invero il meccanismo sotteso a tale forma di ammortamento, postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata, il che non comporta affatto un effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c., ed anzi è il sistema che appare più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c..
"Il piano di ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici poiché gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti e pertanto risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c."
(Tribunale Roma sez. XVII 14 marzo 2018 n. 5765); '"ammortamento alla francese", coerente con il dettato dell'art. 1194 c.c., non implica affatto una pratica anatocistica (sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi) e non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura." (Tribunale Terni 03 gennaio 2018 n. 6).
Quanto alle ulteriori doglianze di parte opponente, soccorre la espletata consulenza contabile che ha escluso il superamento del c.d. il tasso soglia- usura tanto per gli interessi corrispettivi che per gli interessi moratori. Il perito non ha pertanto effettuato alcun ricalcolo.
Sulla relazione tecnica va tuttavia rilevato che chi giudica ritiene di non condividere, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n15130 del 29 maggio 2024) quanto evidenziato dal ctu circa l'applicazione del regime composto nel piano di ammortamento del prestito per cui è causa e i riconteggi operati dal dott. Per_1
3 Valga sul punto ribadire il principio di diritto: "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Nel testo della prefata sentenza si legge inoltre per quanto concerne la compatibilità dell'ammortamento alla francese con l'art. 821 c.c., tra le altre, che "si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana»"
La rilevanza del piano di ammortamento allegato al contratto viene indicata in più passaggi, come ad esempio "nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria".
Ed ancora “il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale(TAEG)”.
Le criticità riscontrate dal ctu vanno pertanto ridimensionate nell'ottica indicata dalla Suprema Corte che esclude sia causa di nullità parziale del
4 contratto di finanziamento la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi dovendosi ritenere sussistere sul punto accordo tra le parti in forza dell'accordo contrattuale a cui è allegato il piano di ammortamento.
Tanto impone il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza sulle spese processuali, le quali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n 796/21 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 1600, oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge;
Brindisi, 22/09/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Tonia Rossi
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