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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 5017/2024 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 18/10/2024 da
nato a [...] il [...] Parte_1 con l'avv. CAMPISI GIUSEPPE. ricorrente contro
nata a [...] Controparte_1
(Repubblica del Congo) il 29.08.1983 con l'avv. UNIA PAOLA resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 10.01.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 23/01/2025
Conclusioni in punto status: per parte ricorrente: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio” per parte resistente: “pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi anche con sentenza non definitiva”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 il ricorrente Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con Controparte_1 2
il 30.07.2011, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del comune CP_1 di Padova al n. 148 parte I dell'anno 2011 e che dall'unione sono nati i due figli
(il 27.7.2013) e (il 27.7.2011), chiedeva Persona_1 Persona_2
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente allegava che, dopo le vicissitudini legate ad un procedimento penale avviato con denuncia presentata dalla moglie per maltrattamenti conclusosi con assoluzione e la conclusione del procedimento di separazione con conclusioni congiunte, i rapporti tra le parti si erano normalizzati con collocamento dei figli presso il padre e diritto di visita materno come da sentenza di separazione.
Accadeva poi che ad aprile-maggio 2023 la intenzionata a trovare CP_1
lavoro in Francia, lasciasse la disponibilità dell'abitazione ATER da lei occupata al ricorrente affinché lo stesso potesse ivi trasferirsi unitamente ai figli, con l'intesa che sarebbe saltuariamente tornata a trovare la famiglia;
tuttavia, a seguito della convivenza presso l'abitazione ATER di via Sandelli, la conflittualità tra le parti si riaccendeva a causa di comportamenti riprovevoli della (che per CP_1
ritorsione staccava le utenze oppure sporgeva querela nei confronti del ricorrente)
e, a seguito di tali accadimenti, i figli minori rifiutavano di incontrare ulteriormente la madre.
Concludeva il ricorrente chiedendo affido esclusivo dei figli minori a sé, assegnazione dell'abitazione di Padova via Sandelli a sé, assegno unico e assegno di invalidità erogato in favore del figlio a sé.
Si costituiva in giudizio in data 19/11/2024 la resistente contestando la ricostruzione dei fatti svolta da controparte.
Allegava di non vedere i figli a causa dei comportamenti di controparte e, quanto al distacco delle utenze, riferiva che la causa era da individuarsi nella morosità accumulata dal nel pagamento delle stesse e che l'episodio era stato Pt_1
strumentalizzato da controparte.
Quanto a sé riferiva di essere attualmente disoccupata e priva di abitazione
(avendo lasciato la casa di via Sandelli al padre).
Concludeva chiedendo affido congiunto della prole con collocamento presso il padre, assegnazione a quest'ultimo della abitazione familiare, disciplina del diritto di visita materno, assegno di mantenimento per sé pari a euro 200.
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All'udienza del 10.01.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti al
Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni riportate a verbale;
alla stessa udienza veniva altresì sentita la figlia della coppia e, all'esito, il Giudice del. si riservava.
Con ordinanza depositata in pari data il Giudice emanava i seguenti provvedimenti i temporanei e urgenti nell'interesse della prole e delle parti: “1.
Conferma l'affido condiviso dei minori con loro collocamento presso il padre 2.
Assegna la casa familiare sita in Padova via Sandelli al ricorrente affinchè continui a viverci unitamente ai figli minori 3. Incarica i servizi sociali competenti
(Padova), in collaborazione con l' 6, di verificare l'idoneità di entrambi i Pt_2
genitori, di verificare se sussistano le condizioni per una graduale ripresa del rapporto dei minori con la madre e di avviare ogni intervento necessario a tal fine;
di indicare al Tribunale se si rendano necessari interventi limitativi o di sostegno, fornendo al Tribunale ogni utile indicazione in merito alle migliori condizioni di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario”, dava termine ai Servizi incaricati fino al 13.06.2025 per il deposito di una relazione e, ritenuta a casa matura per la decisione in punto status, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c., si riservava di riferire al Collegio per la decisione parziale in punto status.
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Preliminarmente, presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità (parte ricorrente è cittadino camerunense e parte resistente Parte_1
è cittadina della Repubblica del Congo) Controparte_1 va accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto i) del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data 18.10.2024
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Nel caso de quo i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e ivi hanno posto la loro residenza abituale. Altresì dai documenti allegati al ricorso e dalle dichiarazioni rese dalle parti risulta che i signori continuino a risiedere in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3
n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata e, per quanto si evince dagli atti e dalle allegazioni delle parti, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del Tribunale di
Padova.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
Ritenuto che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande;
rilevato che le spese saranno regolate al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 30/07/2011 in PADOVA da e Parte_1 Controparte_1
e trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di PADOVA
[...]
al n. 148, parte I dell'anno 2011;
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2. ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 11/02/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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