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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/08/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 877/2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 1815/2020, pubblicata il 30.11.2020, non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla 1^ Parte_1
Traversa Pagliara n. 3 (c.f.: ), rappresentato difeso, anche CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Mannetta (c.f.: CodiceFiscale_2
e (c.f.: Email_1 Parte_2 CodiceFiscale_3
, ed elettivamente dom.to in Napoli, presso lo studio Email_2
dell'avv. Giancarlo Rago, al Rione Sirignano n. 10, giusta delega in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._5
entrambi residenti in [...]alla contrada Pagliara, rappresentati e difesi, in virtù di mandato e procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'Avv.
Antonio Gravallese, del foro di Bergamo (c.f.: ), e con lui CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliati in Bergamo, al Viale Papa Giovanni XXIII, n. 86, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni fuori udienza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata , risultante da pubblici elenchi. Email_3
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: condanna alla rimozione per violazione distanze legali
Conclusioni: come in atti e note di trattazione scritte qui da intendersi richiamate.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.1 proprietario dal 3 luglio 1983 del fondo con annessa Parte_1
abitazione, sito in GE (AV), alla Contrada Pagliara, identificato al foglio 20 p.lla 1069, confinante, su di un lato, con la p.lla 1078 ( ora 1512) acquistata il 30.4.2001 dai coniugi e con atto di citazione notificato il 28.10.2015 Controparte_1 Parte_3 conveniva in giudizio questi ultimi per ottenerne la condanna alla rimozione del terrapieno che essi avevano realizzato al confine tra le proprietà e del muro di contenimento, con ripristino dello status quo ante fino a riportare la p.lla 1512 alla stessa quota dell'attigua p.lla 1069, portandosi, in ogni caso a metri 5 dal confine attoreo.
1.2 Assumeva, a tal fine: che i fondi di causa, frontistanti, in origine erano posti allo stesso livello, coincidente con quello stradale;
che i convenuti, sul confine, avevano sopraelevato il piano di campagna del loro fondo di oltre un metro, con piccoli interventi di riporto del terreno distribuiti nel tempo, e ne avevano affidato il contenimento a varie ed inefficaci opere di sostegno;
che il terrapieno, in quanto di origine artificiale, ed il muro di sostegno dovevano considerarsi costruzione in senso tecnico-giuridico e, pertanto, dovevano rispettare le distanze tra fabbricati, che nella specie, era di metri 5 (o a confine per pareti non finestrate) come previsto dal regolamento locale (cfr. certificato di destinazione urbanistica); che, in ogni caso, i manufatti di contenimento del terrapieno avevano carattere instabile in quanto privi di fondazioni, non presentavano un sistema di drenaggio e di regimentazione delle acque meteoriche.
1.3 Si costituivano tempestivamente i coniugi contestando tutto Controparte_2
quanto dedotto dall'attore, in particolare deducendo che il dislivello al confine tra il proprio fondo e quello attoreo, variabile da circa m. 1 a m. 1,20, era sempre esistito ed era di origine naturale, lamentando, altresì, che l'iniziativa giudiziaria del era l'ennesima Parte_1 condotta emulativa attuata dallo stesso da quando essi avevano acquistato il fondo attiguo.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea e a loro volta, in via riconvenzionale, domandavano:
1-in via principale, accertarsi e dichiararsi, anche a mezzo CTU, la ricorrenza tra i fondi di causa dell'ipotesi di cui all'art. 887 c.c. di fondi a dislivello negli abitati;
2- autorizzare, per l'effetto, essi convenuti, quali proprietari del fondo superiore, alla costruzione del muro di confine per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore, sopportando per intero i costi di realizzazione dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, con obbligo del di contribuire con essi convenuti Parte_1
per tutta la restante altezza (i.e. tre metri), o autorizzando, in difetto essi deducenti alla realizzazione dell'intero muro e condannando l'attore al pagamento/rimborso delle spese che verranno sostenute dai convenuti per la realizzazione della restante altezza del muro, oltre l'altezza del proprio suolo;
3- nominare all'uopo idoneo CTU cui conferire l'incarico della direzione dei lavori e per gli incombenti connessi e conseguenti alla realizzazione;
in via gradata:
4- accertare e dichiarare costituito per usucapione il diritto di servitù in favore del fondo superiore/dominante di proprietà dei convenuti e a danno di quello inferiore dell'attore, servitù avente ad oggetto il diritto di godimento dell'attuale situazione di fatto con gli attuali livelli dell'area retrostante il fabbricato di loro proprietà, posta a confine con quella inferiore dell'attore, utile e funzionale per godere dell'area retrostante pertinenziale al fabbricato come da utilizzo consolidato nel tempo immemorabile, comunque superiore al ventennio, con decorrenza già in capo ai precedenti proprietari;
in via di ulteriore subordine:
5- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un terrapieno artificiale, qualificare l'erigendo muro di confine come muro di cinta e, per gli effetti dell'art. 886 c.c., costringere il vicino a contribuire con essi convenuti per metà nella spesa di costruzione del Parte_1 medesimo muro, dell'altezza di metri tre, non essendo diversamente determinato dai regolamenti locali;
vinte le spese del giudizio.
1.4 Istruita la causa mediante prova per testi (ammessa e svolta ad istanza della sola parte convenuta) e CTU, con sentenza del 30.11.2020, qui impugnata, il tribunale di Avellino, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti alla rimozione del muro come individuato nella relazione tecnica d'ufficio, rigettava la domanda di usucapione e le altre riconvenzionali dei convenuti, compensava le spese processuali tra le parti e poneva quelle di CTU a carico delle parti, ciascuna per la metà
1.5 Nel pervenire a tale decisione il giudice di prime cure riteneva non assolta la prova, gravante sull'attore, della natura artificiale del dislivello, valorizzando l'indagine consulenziale che, all'esito di dettagliate verifiche presso gli uffici comunali e dell'attento esame della documentazione relativa alla concessione edilizia ed in sanatoria in atti, aveva concluso circa l'assenza di dati oggettivi da cui potesse evincersi lo stato dei luoghi all'epoca del rilascio delle concessioni ad edificare, utili per stabilire se il declivio fosse naturale o creato dall'opera umana.
1.6 Quanto al muro esistente in corrispondenza del confine tra i fondi, realizzato su committenza dei convenuti, come emerso dalla prova orale svolta, ne stigmatizzava la struttura provvisoria e precaria, tale da non garantire la piena sicurezza e fruibilità di entrambi i fondi, non essendo idoneo a contenere il terreno del fondo superiore, come acclarato dal CTU, le cui conclusioni sul punto non erano state contestate dai convenuti. Da qui la condanna di questi ultimi alla rimozione del muro, come domandata dall'attore.
1.7 Nel passare in rassegna le domande riconvenzionali, il tribunale si soffermava su quella svolta in via principale, che riteneva sfornita di adeguata prova all'esito sia della
CTU che della prova orale, osservando, in particolare, che dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta escussi, riportate per esteso nella motivazione, era rimasta confermata solo l'esistenza del dislivello tra i due fondi, ma non anche se il terreno fosse stato abbassato e in quale circostanza.
1.8 Del pari registrava il fallimento probatorio in relazione alla domanda di usucapione, rilevando, peraltro, che parte convenuta non aveva articolato specifici capi di prova tesi a dare dimostrazione del possesso connotato dai requisiti richiesti per l'acquisto a titolo originario.
2.1 Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 23.2.2021, ha interposto appello principale il lamentando: 1) l'erronea e contrastante esposizione delle Parte_1 ragioni di fatto e di diritto (art. 132 n. 4 cpc); 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc (omessa pronuncia)
Ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, “ da un lato, condannare i coniugi a rimuovere il terreno riversato in loco, fino a riportare la CP_1
p.lla 1512 alla stessa quota della p.lla 1069 e, dall'altro lato, statuire che il ventilato muro di cinta ( libero su entrambi i lati) debba osservare la distanza di ml 3 sia in verticale che in orizzontale, dalla linea esterna del balcone , e vada eretto interamente nella loro proprietà
( a ml 1,12 dal confine) per cui senza alcun onere finanziario da parte dell'appellante; vinte le spese di lite di entrambi i gradi”.
2.2. Hanno resistito al gravame i coniugi con comparsa depositata il Controparte_2
20.5.2021, venti giorni prima dell'udienza del 9.6.2021, chiedendo il rigetto dell'appello; hanno, a loro volta, avanzato impugnazione incidentale denunciando 1- violazione e falsa applicazione degli artt. 114, 115 e 118 cpc, errata e non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, difetto di motivazione, motivazione contraddittoria;
2- violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., errata e non corretta applicazione del legale riparto dell'onere probatorio;
3- violazione e falsa applicazione dell'art. 888 c.c., 887 c.c. in tema di fondi a dislivello e di condivisione di muro a confine;
4- violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. 1031 c.c. e succ. in tema di costituzione di servitù prediali per usucapione.
In riforma della sentenza gravata hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento delle domande riconvenzionali, rieditate nelle conclusioni della comparsa, vinte le spese del giudizio con attribuzione.
4. È stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado nonché quello cartaceo
(quest'ultimo contenente i verbali di causa, la CTU svolta in primo grado;
il fascicolo cartaceo di primo grado dei convenuti) e non è stata svolta attività istruttoria;
indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 9.1.2025 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla tempestività delle impugnazioni. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'appello principale è stato proposto tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti si evince che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30.11.2020, 2) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato il 23.2.2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato
Allo stesso modo, l'appello incidentale è tempestivo ai sensi dell'art. 343 cpc in quanto avanzato nella comparsa di costituzione depositata venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, vale a dire in data 20.5.2021 rispetto all'udienza del 9.6.2021
Sulle statuizioni giudicate
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che è passata in giudicato, la statuizione di condanna dei coniugi alla rimozione del “muro” da essi realizzato al Controparte_2
confine con il fondo del , non avendo i soccombenti proposto specifico motivo Parte_1 di doglianza avente ad oggetto tale capo condannatorio.
Sull'appello principale.
Il gravame principale è infondato e va respinto.
La questione controversa, che il primo mezzo sottopone al riesame di questa Corte, investe la valutazione delle risultanze processuali da parte del primo giudice, circa l'origine, se naturale o artificiale, del dislivello esistente al confine tra i fondi delle contrapposte parti.
La medesima questione (come si dirà) è oggetto, altresì, dell'appello incidentale volto a sovvertire la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale formulata dai coniugi ai sensi dell'art. 887 c.c. Controparte_2
Mette conto osservare che la gravata sentenza non offre alcuna soluzione al problema, ritenendo indimostrata l'origine, se naturale o artificiale, del dislivello esistente al confine tra i fondi delle parti in contesa, finendo, così, per scontentare entrambi i contendenti per aver, da un lato, rigettato la domanda attorea di rimozione del terrapieno per violazione delle distanze legali, fondata sul presupposto che in quanto creato dai convenuti, fosse da considerarsi in senso tecnico giuridico “costruzione”; dall'altro lato, respinto la domanda riconvenzionale dei convenuti volta alla declaratoria di applicazione, nella costruzione del muro di confine, della disciplina dettata dall'art. 887 c.c. per i fondi a dislivello, presupponente la presenza di un declivio naturale e non artificiale.
Con il primo motivo lamenta, in sintesi, l'appellante principale che benché il CTU, nominato nel precedente grado, rispondendo ad un apposito quesito ( “Accerti la quota altimetrica fra i due fondi e stabilisca se il confine è naturale o artificiale”) avesse affermato che vi era stata una trasformazione del piano di campagna del fondo dei convenuti (coniugi
) rispetto a quello originario, che coincideva con quello dell'attore Controparte_2
( ), il primo giudice, erroneamente obliterando detta conclusione, aveva ritenuto Parte_1
non provata la natura artificiale del dislivello, frutto dell'intervento dei convenuti.
Peraltro, osserva che la disponibilità formulata in via riconvenzionale dai convenuti, di sopportare per intero le spese per la costruzione del muro di confine dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, rappresentava un riconoscimento esplicito (in grado di travolgere anche la prova testimoniale) dell'abusivo riporto di terreno, dal momento che la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. presupponeva l'origine naturale del dislivello, mentre se causato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo di costruzione del muro di contenimento sarebbe stato a suo carico.
Nessuno degli argomenti spesi dall'appellante principale merita condivisione, dovendosi confermare il rigetto della domanda attorea di rimozione del terrapieno, sebbene con una parziale diversa motivazione.
Si conviene con il tribunale che era onere dell'appellante, attore in primo grado, dare la prova del carattere artificiale del dislivello, trattandosi di elemento costitutivo della domanda, svolta in primo grado, di sua rimozione per violazione delle distanze dal confine
(indicata essere di 5 metri dal confine).
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice, il terrapieno, se creato artificialmente mediante sopraelevazione dell'originario piano di campagna rispetto al confine, attuato mediante riporto di terreno, è equiparato alla costruzione in senso tecnico-giuridico costituendo una propaggine strutturale della costruzione principale, così come il muro che lo contiene, anche se di confine, e deve rispettare, perciò, le disposizioni in materia di distanze legali dettate dal codice civile, come eventualmente integrate da quelle prescritte dai regolamenti locali (cfr. Cass. 11388/2013 richiamata dall'appellante; v anche Cass. Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018; Cass. Ordinanza n. 16975 del 14/06/2023).
Incombeva, pertanto, al fornire la prova rassicurante della creazione del Parte_1
declivio al confine ad opera dei convenuti (o loro danti causa) onde invocare la tutela ripristinatoria per violazione delle distanze dal suo confine (in tali termini è formulata la domanda in primo grado).
Senonché, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, tale assunto non trova conforto probatorio nella CTU ed è, peraltro, - si aggiunge qui- sconfessato dalla prova testimoniale assunta su istanza dei convenuti, attuali appellanti incidentali, per come si dirà esaminando il gravame da essi proposto.
In particolare, si conviene con la scelta del tribunale di non valorizzare la considerazione finale dell'ausiliario ing. circa l'originaria giacenza della p.lla Persona_1
1069 dell'attore e della p.lla 1078 ( ora p.lla 1512) dei convenuti alla medesima quota, senza dislivello, atteso che detta affermazione risulta fondata esclusivamente su una fotografia che il CTU ha di sua iniziativa acquisito dall'allora attore nel corso delle operazioni peritali, sollecitandone la trasmissione con pec del 26.5.2018 (come riportato in calce alla fotografia allegata subito dopo la pag. 34 della relazione peritale), in tal modo disattendendo la declaratoria di inammissibilità del documento già pronunciata all'udienza del 16.5.2017 dal primo giudice, in accoglimento dell'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta a fronte dell'esibizione fattane da controparte per la prima volta nella ridetta udienza ( dopo che erano già elassi i termini ex art. 183 comma 6 cpc assegnati alle parti).
Sebbene di tanto non si dia conto nella motivazione della gravata sentenza, non può revocarsi in dubbio che la ragione che ha spinto il tribunale a disattendere la conclusione dell'ausiliario sul punto è da rinvenirsi nella inutilizzabilità del documento, su cui unicamente si fonda detta conclusione.
Scelta che appare conforme anche al più recente arresto di legittimità in materia di limiti al potere di acquisizione officioso del CTU, secondo cui è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, la consulenza che si fondi su documenti non prodotti tempestivamente dalle parti riguardanti i c.d. fatti avventizi, ovvero i fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, delle eccezioni di controparte. Principio cristallizzato nella sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 3086/2022 in forza della quale “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto
a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio”.
Poiché, come sopra detto, l'origine artificiale del dislivello rappresenta “fatto principale” della domanda di rimozione avanzata dal , il documento fotografico mirante a Parte_1
fornire la prova di tale circostanza non poteva essere acquisito officiosamente dall'ausiliario, per di più in contrasto con una pronuncia di inammissibilità già resa dal giudice di prime cure.
Pertanto, bene ha ritenuto il tribunale di dare credito alla ctu limitatamente alle risultanze fondate sulle indagini esperite presso i pubblici uffici e sui dati ricavati dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dalle parti, da cui l'ausiliario non è riuscito a trarre alcun elemento utile ad accertare quale fosse la quota altimetrica fra i due fondi di causa, dove poi erano stati eretti gli immobili delle parti in contesa, e se il confine tra le due proprietà fosse in origine naturale o artificiale (cfr. pagg. 31 e 32 della relazione dell'ing. del 20.8.2018), pervenendo, così, il giudicante, alla decisione di Per_1
ritenere fallita la prova incombente sull'allora attore circa la creazione del terrapieno ad opera dei convenuti.
Da qui l'infondatezza della critica volta a censurare la valutazione delle risultanze della ctu e mettere in luce la contraddizione dell'iter motivazionale sotteso al rigetto della domanda di riduzione in pristino dell'appellante, che va solo integrato con le considerazioni sopra svolte. Erra, poi, l'appellante principale a voler desumere un esplicito riconoscimento da parte degli allora convenuti di aver essi creato il dislivello tra i fondi dalla “disponibilità affermata in via riconvenzionale di sopportare per intero… le spese di costruzione dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo”, atteso che si tratta di proposta vincolata alla loro domanda riconvenzionale di accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 887 c.c., ovverosia di fondi a dislivello di origine naturale, la cui disciplina circa le spese di realizzazione del muro di contenimento prevede, appunto, che siano sopportate dal proprietario del fondo superiore nei termini offerti dai coniugi . Controparte_2
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va integralmente disatteso il primo mezzo dell'appello principale.
E', invece, inammissibile prima ancora che infondato, il secondo mezzo con cui l'appellante principale denuncia l'omessa pronuncia circa la propria richiesta di stabilire che il muro di cinta, oggetto della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 887 c.c., dovesse rispettare le distanze legali dai balconi del suo fabbricato, così da dover essere posto non sul confine bensì all'interno del fondo di controparte e arretrato di mt 1,12 dal detto confine.
La doglianza, invero, non si confronta con le ragioni della gravata sentenza, che ha rigettato la domanda riconvenzionale ex art. 887 c.c. dei convenuti e ordinato agli stessi di rimuovere il precario “muro” da essi realizzato al confine, e, altresì, disatteso anche quella, avanzata in via ulteriormente gradata dagli stessi, di condanna dell'attore alla contribuzione nella costruzione del muro di cinta ai sensi dell'art. 886 c.c., così da rendere inutile l'esame delle questioni afferenti il posizionamento dell'erigendo muro di cinta (sia se ai sensi dell'art. 887 c.c. che dell'art. 886 c.c.) nel rispetto delle distanze legali.
Non si ravvisa, quindi, alcuna omissione di pronuncia in ordine alla questione posta dal circa il rispetto delle distanze dai balconi dell'erigendo muro, ma piuttosto di Parte_1 questione assorbita dal rigetto delle domande riconvenzionali di controparte riguardanti proprio la realizzazione del muro di cinta.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello principale.
Sull'appello incidentale. Il gravame incidentale risulta fondato in relazione ai primi tre motivi di censura, che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente.
Con esso si lamenta, in sintesi, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la falsa ed errata applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio in tema di fondi a dislivello.
Nello specifico, si protesta che il carattere naturale e non artificiale del dislivello tra i fondi era evincibile dalle fotografie risalenti nel tempo, tempestivamente prodotte in primo grado da essi appellanti incidentali, dalla relazione tecnica a firma dell'ing Controparte_3
depositata presso l'UTC di GE il 10.12.2004, con oggetto “richiesta titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi della Legge regionale n. 10 del 18.11.2004 e Legge n. 326 del
24.11.2003” , dalle osservazioni del CTP geom. nella relazione tecnica di parte CP_4
depositata in primo grado, nonché dagli esiti della prova testimoniale.
Ritiene la Corte che dal riesame della prova testimoniale in uno al materiale fotografico prodotto dagli appellanti incidentali nel precedente grado emerga sufficiente dimostrazione dell'origine naturale del dislivello tra i fondi, come sostenuto dai predetti a fondamento della loro domanda riconvenzionale ex art. 887 c.c.
Si è già detto, esaminando l'appello principale, della inutilizzabilità, a fini probatori, della conclusione contenuta nella CTU dell'ing. circa l'innalzamento artificiale del Per_1
piano di campagna in proprietà dei coniugi in quanto fondata Controparte_2 unicamente su una fotografia prodotta tardivamente in giudizio dall'attore e dichiarata inammissibile dal primo giudice.
Di contro, i testi escussi in primo grado ad istanza degli allora convenuti, hanno confermato la preesistenza del dislivello al confine tra il fondo e quello dei coniugi Parte_1
rispetto all'epoca di realizzazione dei rispettivi fabbricati e la sua Controparte_2 permanenza nel corso del tempo.
In particolare, diversamente dalla valutazione operata dal primo giudice, militano nel senso della originaria esistenza del dislivello, in particolare, le dichiarazioni del teste sig.ra
, escussa all'udienza del 16.5.2017, indifferente e a conoscenza diretta Testimone_1 dello stato dei luoghi in quanto confinante con i fondi in contesa e ivi abitante dal 1970, la quale ha suffragato le circostanze articolate ai capi d) ed e) della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 cpc II termine dei convenuti [ d)“Se è vero che conoscete dal 1970 lo stato dei luoghi e l'area retrostante l'attuale proprietà dei coniugi e già CP_1 Parte_3
e che sin da tale periodo è rimasta sempre immutata e che il Controparte_5
piano di campagna è rimasto senza modifiche orografiche o accrescimenti da parte di sversamenti o terrapieni;
e) Se è vero che tale stato è rimasto immutato anche a far data dall'anno 2003 da quando la proprietà è stata acquistata dai coniugi
[...]
”] sul punto, affermando che “la proprietà di è rimasta com'era fin CP_6 CP_1
da quando ha costruito...”; ha, poi, precisato che il piano di campagna del suo fondo, nel
1968, era più basso rispetto ai terrenti retrostanti “ laddove poi ha costruito ” e Parte_1 che il fabbricato del , sul lato anteriore, era più alto di circa un metro e mezzo Parte_1
rispetto alla proprietà di essa dichiarante, riconoscendo lo stato originario dei luoghi nella fotografia n. 1 allegata alle memorie istruttorie di parte convenuta;
è stata incerta, invece, nel dare risposta al capo d) della memoria istruttoria dei convenuti (sopra riportato) laddove ha riferito che “ forse si era abbassato rispetto alla mia abitazione”. Parte_1
Tali dichiarazioni, in uno alle fotografie confermate dalla ridetta teste, sono sufficienti a ritenere provata l'esistenza di un declivio naturale tra i fondi confinanti e, invece, indimostrata la diversa circostanza- sostenuta dagli allora convenuti in riconvenzionale – della modifica del dislivello ad opera del mediante abbassamento del piano di Parte_1 campagna della sua proprietà sul confine di causa, al fine di vedere addossate le spese del realizzando muro di contenimento in via esclusiva a quest'ultimo ( in tal senso v. Cass.
Ordinanza n. 25512 del 31/08/2023). Solo in relazione a tale ultimo aspetto della vicenda controversa si può, allora, ritenere non raggiunta la prova da parte dei convenuti in riconvenzionale, mentre per il resto essi hanno fornito sufficiente riscontro probatorio dell'origine naturale del declivio al confine con il fondo quale fatto costitutivo Parte_1
della domanda riconvenzionale da essi avanzata in via principale, ai sensi dell'art. 887 c.c.
Ne consegue che, in riforma della gravata decisione, va accolta tale ultima domanda e, per l'effetto, dichiarato che il muro di contenimento e divisorio tra la p.lla 1069 di proprietà
e la p.lla 1512 di proprietà di essi va realizzato secondo i Parte_1 Controparte_2 dettami dell'art. 887 c.c. con spese di costruzione a carico di questi ultimi dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo e con obbligo di contribuzione del alla Parte_1 realizzazione del muro per la restante altezza, non superiore a metri tre dal piano di campagna del fondo superiore (onde, per tale porzione, mantenere le caratteristiche di muro di cinta) con i due lati liberi.
Quanto al rispetto delle distanze, invocate dal in appello in ipotesi di riforma Parte_1
della decisione, si osserva che l'erigendo muro, per la parte che assolve la funzione di contenimento del terrapieno naturale, non soggiace alle prescrizioni in materia di distanze in quanto non è costruzione in senso tecnico giuridico, così come per la restante altezza, se contenuta entro la misura di metri tre.
Invero, con risalente pronuncia, rimasta insuperata, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che “Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, soltanto per la parte che adempie detta specifica funzione, e cioè dalle fondamenta fino al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento o lo scivolamento;
la parte, invece, di detto muro che s'innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva di funzione di conservazione dello stato dei luoghi e anzi significativamente modificativa di tale stato, rileva autonomamente ed è soggetta alla disciplina giuridica adeguata alle concrete sue caratteristiche oggettive, con la conseguenza che essa, ove non possa essere considerata muro di cinta in quanto di altezza superiore ai tre metri, configura una costruzione apprezzabile come termine di riferimento per la misurazione delle distanze legali il rispetto delle distanze “.(Cass. Sentenza n. 6060 del 15/10/1983)
E' stato anche precisato che (cfr. Cass Sentenza n. 8144 del 15/06/2001) “I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 cod. civ. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, l'altezza non superiore a metri tre, la sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà. Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata;
pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico - giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo”.
Nel caso in esame, il dislivello naturale tra i fondi - misurato dal CTU-è pari a metri 0,90 per cui il muro da erigere ai sensi dell'art. 887 c.c. per detta altezza avrà funzione di contenimento e dovrà essere costruito secondo le prescrizioni dettate dalla ridetta norma senza soggiacere alle limitazioni in materia di distanze legali, neanche di quelle prescritte dal regolamento locale (di metri 5 dal confine) non essendo il terrapieno creato dall'uomo ma di origine naturale.
Per la parte da innalzarsi dal suolo del fondo sovrastante dei coniugi il muro, se CP_1 di altezza non superiore a metri tre, mantenendo le caratteristiche di muro di cinta, non sarà soggetto alle prescrizioni in materia di distanze legali, neanche quanto alla distanza dalle vedute del fabbricato attoreo, diversamente da quanto opinato dal . Parte_1
Tale, a ben vedere, era la soluzione che il CTU aveva prospettato alle parti per definire transattivamente la lite (v. pag. 41 relazione in atti), restando inascoltata.
L'accoglimento della domanda ex art. 887 cc rende superflua la disamina delle altre questioni, svolte in via gradata, dagli appellanti incidentali.
Spese
Le spese del giudizio vanno nuovamente regolamentate in conseguenza della riforma parziale della decisione impugnata.
A tal fine, considerando il complessivo esito della controversia, che ha visto accolta parzialmente la domanda attorea (quanto alla rimozione del precario muro realizzato sul confine) e altresì accolta quella riconvenzionale degli appellanti incidentali, vanno integralmente compensate per entrambi i gradi.
Resta ferma la statuizione circa le spese di CTU che vanno lasciate a carico di entrambe le parti, al 50% ciascuna, essendo l'indagine peritale funzionale alle rispettive domande. Il rigetto dell'appello principale comporta l'applicazione a carico del dell'art. Parte_1
13 comma 1 quater dpr 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale avanzato da Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 1815 del
[...] Parte_3
30.11.2020 così provvede:
1- Rigetta l'appello principale;
2- Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in via principale dagli appellanti incidentali, dichiara che tra i fondi di causa vi è un dislivello naturale con conseguente obbligo di spese del realizzando muro di contenimento secondo le prescrizioni dell'art. 887 c.c. a carico dei coniugi CP_1
e dalle fondamenta all'altezza del loro suolo e con obbligo di
[...] Parte_3 alla contribuzione con i predetti coniugi per la realizzazione del muro, Parte_1
con le caratteristiche di muro di cinta come specificate in motivazione, per la restante altezza;
3- compensa le spese del doppio grado tra le parti;
4- ferma, nel resto, la gravata sentenza
5- dà atto che, stante il rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico di dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del Parte_1
2002
Così deciso in Napoli, li 9.7.2025
Il presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 877/2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 1815/2020, pubblicata il 30.11.2020, non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla 1^ Parte_1
Traversa Pagliara n. 3 (c.f.: ), rappresentato difeso, anche CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Mannetta (c.f.: CodiceFiscale_2
e (c.f.: Email_1 Parte_2 CodiceFiscale_3
, ed elettivamente dom.to in Napoli, presso lo studio Email_2
dell'avv. Giancarlo Rago, al Rione Sirignano n. 10, giusta delega in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._5
entrambi residenti in [...]alla contrada Pagliara, rappresentati e difesi, in virtù di mandato e procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'Avv.
Antonio Gravallese, del foro di Bergamo (c.f.: ), e con lui CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliati in Bergamo, al Viale Papa Giovanni XXIII, n. 86, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni fuori udienza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata , risultante da pubblici elenchi. Email_3
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: condanna alla rimozione per violazione distanze legali
Conclusioni: come in atti e note di trattazione scritte qui da intendersi richiamate.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.1 proprietario dal 3 luglio 1983 del fondo con annessa Parte_1
abitazione, sito in GE (AV), alla Contrada Pagliara, identificato al foglio 20 p.lla 1069, confinante, su di un lato, con la p.lla 1078 ( ora 1512) acquistata il 30.4.2001 dai coniugi e con atto di citazione notificato il 28.10.2015 Controparte_1 Parte_3 conveniva in giudizio questi ultimi per ottenerne la condanna alla rimozione del terrapieno che essi avevano realizzato al confine tra le proprietà e del muro di contenimento, con ripristino dello status quo ante fino a riportare la p.lla 1512 alla stessa quota dell'attigua p.lla 1069, portandosi, in ogni caso a metri 5 dal confine attoreo.
1.2 Assumeva, a tal fine: che i fondi di causa, frontistanti, in origine erano posti allo stesso livello, coincidente con quello stradale;
che i convenuti, sul confine, avevano sopraelevato il piano di campagna del loro fondo di oltre un metro, con piccoli interventi di riporto del terreno distribuiti nel tempo, e ne avevano affidato il contenimento a varie ed inefficaci opere di sostegno;
che il terrapieno, in quanto di origine artificiale, ed il muro di sostegno dovevano considerarsi costruzione in senso tecnico-giuridico e, pertanto, dovevano rispettare le distanze tra fabbricati, che nella specie, era di metri 5 (o a confine per pareti non finestrate) come previsto dal regolamento locale (cfr. certificato di destinazione urbanistica); che, in ogni caso, i manufatti di contenimento del terrapieno avevano carattere instabile in quanto privi di fondazioni, non presentavano un sistema di drenaggio e di regimentazione delle acque meteoriche.
1.3 Si costituivano tempestivamente i coniugi contestando tutto Controparte_2
quanto dedotto dall'attore, in particolare deducendo che il dislivello al confine tra il proprio fondo e quello attoreo, variabile da circa m. 1 a m. 1,20, era sempre esistito ed era di origine naturale, lamentando, altresì, che l'iniziativa giudiziaria del era l'ennesima Parte_1 condotta emulativa attuata dallo stesso da quando essi avevano acquistato il fondo attiguo.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea e a loro volta, in via riconvenzionale, domandavano:
1-in via principale, accertarsi e dichiararsi, anche a mezzo CTU, la ricorrenza tra i fondi di causa dell'ipotesi di cui all'art. 887 c.c. di fondi a dislivello negli abitati;
2- autorizzare, per l'effetto, essi convenuti, quali proprietari del fondo superiore, alla costruzione del muro di confine per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore, sopportando per intero i costi di realizzazione dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, con obbligo del di contribuire con essi convenuti Parte_1
per tutta la restante altezza (i.e. tre metri), o autorizzando, in difetto essi deducenti alla realizzazione dell'intero muro e condannando l'attore al pagamento/rimborso delle spese che verranno sostenute dai convenuti per la realizzazione della restante altezza del muro, oltre l'altezza del proprio suolo;
3- nominare all'uopo idoneo CTU cui conferire l'incarico della direzione dei lavori e per gli incombenti connessi e conseguenti alla realizzazione;
in via gradata:
4- accertare e dichiarare costituito per usucapione il diritto di servitù in favore del fondo superiore/dominante di proprietà dei convenuti e a danno di quello inferiore dell'attore, servitù avente ad oggetto il diritto di godimento dell'attuale situazione di fatto con gli attuali livelli dell'area retrostante il fabbricato di loro proprietà, posta a confine con quella inferiore dell'attore, utile e funzionale per godere dell'area retrostante pertinenziale al fabbricato come da utilizzo consolidato nel tempo immemorabile, comunque superiore al ventennio, con decorrenza già in capo ai precedenti proprietari;
in via di ulteriore subordine:
5- nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di un terrapieno artificiale, qualificare l'erigendo muro di confine come muro di cinta e, per gli effetti dell'art. 886 c.c., costringere il vicino a contribuire con essi convenuti per metà nella spesa di costruzione del Parte_1 medesimo muro, dell'altezza di metri tre, non essendo diversamente determinato dai regolamenti locali;
vinte le spese del giudizio.
1.4 Istruita la causa mediante prova per testi (ammessa e svolta ad istanza della sola parte convenuta) e CTU, con sentenza del 30.11.2020, qui impugnata, il tribunale di Avellino, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti alla rimozione del muro come individuato nella relazione tecnica d'ufficio, rigettava la domanda di usucapione e le altre riconvenzionali dei convenuti, compensava le spese processuali tra le parti e poneva quelle di CTU a carico delle parti, ciascuna per la metà
1.5 Nel pervenire a tale decisione il giudice di prime cure riteneva non assolta la prova, gravante sull'attore, della natura artificiale del dislivello, valorizzando l'indagine consulenziale che, all'esito di dettagliate verifiche presso gli uffici comunali e dell'attento esame della documentazione relativa alla concessione edilizia ed in sanatoria in atti, aveva concluso circa l'assenza di dati oggettivi da cui potesse evincersi lo stato dei luoghi all'epoca del rilascio delle concessioni ad edificare, utili per stabilire se il declivio fosse naturale o creato dall'opera umana.
1.6 Quanto al muro esistente in corrispondenza del confine tra i fondi, realizzato su committenza dei convenuti, come emerso dalla prova orale svolta, ne stigmatizzava la struttura provvisoria e precaria, tale da non garantire la piena sicurezza e fruibilità di entrambi i fondi, non essendo idoneo a contenere il terreno del fondo superiore, come acclarato dal CTU, le cui conclusioni sul punto non erano state contestate dai convenuti. Da qui la condanna di questi ultimi alla rimozione del muro, come domandata dall'attore.
1.7 Nel passare in rassegna le domande riconvenzionali, il tribunale si soffermava su quella svolta in via principale, che riteneva sfornita di adeguata prova all'esito sia della
CTU che della prova orale, osservando, in particolare, che dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta escussi, riportate per esteso nella motivazione, era rimasta confermata solo l'esistenza del dislivello tra i due fondi, ma non anche se il terreno fosse stato abbassato e in quale circostanza.
1.8 Del pari registrava il fallimento probatorio in relazione alla domanda di usucapione, rilevando, peraltro, che parte convenuta non aveva articolato specifici capi di prova tesi a dare dimostrazione del possesso connotato dai requisiti richiesti per l'acquisto a titolo originario.
2.1 Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 23.2.2021, ha interposto appello principale il lamentando: 1) l'erronea e contrastante esposizione delle Parte_1 ragioni di fatto e di diritto (art. 132 n. 4 cpc); 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc (omessa pronuncia)
Ha concluso chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, “ da un lato, condannare i coniugi a rimuovere il terreno riversato in loco, fino a riportare la CP_1
p.lla 1512 alla stessa quota della p.lla 1069 e, dall'altro lato, statuire che il ventilato muro di cinta ( libero su entrambi i lati) debba osservare la distanza di ml 3 sia in verticale che in orizzontale, dalla linea esterna del balcone , e vada eretto interamente nella loro proprietà
( a ml 1,12 dal confine) per cui senza alcun onere finanziario da parte dell'appellante; vinte le spese di lite di entrambi i gradi”.
2.2. Hanno resistito al gravame i coniugi con comparsa depositata il Controparte_2
20.5.2021, venti giorni prima dell'udienza del 9.6.2021, chiedendo il rigetto dell'appello; hanno, a loro volta, avanzato impugnazione incidentale denunciando 1- violazione e falsa applicazione degli artt. 114, 115 e 118 cpc, errata e non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, difetto di motivazione, motivazione contraddittoria;
2- violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., errata e non corretta applicazione del legale riparto dell'onere probatorio;
3- violazione e falsa applicazione dell'art. 888 c.c., 887 c.c. in tema di fondi a dislivello e di condivisione di muro a confine;
4- violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. 1031 c.c. e succ. in tema di costituzione di servitù prediali per usucapione.
In riforma della sentenza gravata hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento delle domande riconvenzionali, rieditate nelle conclusioni della comparsa, vinte le spese del giudizio con attribuzione.
4. È stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado nonché quello cartaceo
(quest'ultimo contenente i verbali di causa, la CTU svolta in primo grado;
il fascicolo cartaceo di primo grado dei convenuti) e non è stata svolta attività istruttoria;
indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 9.1.2025 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla tempestività delle impugnazioni. Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'appello principale è stato proposto tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti si evince che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30.11.2020, 2) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato il 23.2.2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 327 cpc è stato osservato
Allo stesso modo, l'appello incidentale è tempestivo ai sensi dell'art. 343 cpc in quanto avanzato nella comparsa di costituzione depositata venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, vale a dire in data 20.5.2021 rispetto all'udienza del 9.6.2021
Sulle statuizioni giudicate
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che è passata in giudicato, la statuizione di condanna dei coniugi alla rimozione del “muro” da essi realizzato al Controparte_2
confine con il fondo del , non avendo i soccombenti proposto specifico motivo Parte_1 di doglianza avente ad oggetto tale capo condannatorio.
Sull'appello principale.
Il gravame principale è infondato e va respinto.
La questione controversa, che il primo mezzo sottopone al riesame di questa Corte, investe la valutazione delle risultanze processuali da parte del primo giudice, circa l'origine, se naturale o artificiale, del dislivello esistente al confine tra i fondi delle contrapposte parti.
La medesima questione (come si dirà) è oggetto, altresì, dell'appello incidentale volto a sovvertire la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale formulata dai coniugi ai sensi dell'art. 887 c.c. Controparte_2
Mette conto osservare che la gravata sentenza non offre alcuna soluzione al problema, ritenendo indimostrata l'origine, se naturale o artificiale, del dislivello esistente al confine tra i fondi delle parti in contesa, finendo, così, per scontentare entrambi i contendenti per aver, da un lato, rigettato la domanda attorea di rimozione del terrapieno per violazione delle distanze legali, fondata sul presupposto che in quanto creato dai convenuti, fosse da considerarsi in senso tecnico giuridico “costruzione”; dall'altro lato, respinto la domanda riconvenzionale dei convenuti volta alla declaratoria di applicazione, nella costruzione del muro di confine, della disciplina dettata dall'art. 887 c.c. per i fondi a dislivello, presupponente la presenza di un declivio naturale e non artificiale.
Con il primo motivo lamenta, in sintesi, l'appellante principale che benché il CTU, nominato nel precedente grado, rispondendo ad un apposito quesito ( “Accerti la quota altimetrica fra i due fondi e stabilisca se il confine è naturale o artificiale”) avesse affermato che vi era stata una trasformazione del piano di campagna del fondo dei convenuti (coniugi
) rispetto a quello originario, che coincideva con quello dell'attore Controparte_2
( ), il primo giudice, erroneamente obliterando detta conclusione, aveva ritenuto Parte_1
non provata la natura artificiale del dislivello, frutto dell'intervento dei convenuti.
Peraltro, osserva che la disponibilità formulata in via riconvenzionale dai convenuti, di sopportare per intero le spese per la costruzione del muro di confine dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, rappresentava un riconoscimento esplicito (in grado di travolgere anche la prova testimoniale) dell'abusivo riporto di terreno, dal momento che la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. presupponeva l'origine naturale del dislivello, mentre se causato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo di costruzione del muro di contenimento sarebbe stato a suo carico.
Nessuno degli argomenti spesi dall'appellante principale merita condivisione, dovendosi confermare il rigetto della domanda attorea di rimozione del terrapieno, sebbene con una parziale diversa motivazione.
Si conviene con il tribunale che era onere dell'appellante, attore in primo grado, dare la prova del carattere artificiale del dislivello, trattandosi di elemento costitutivo della domanda, svolta in primo grado, di sua rimozione per violazione delle distanze dal confine
(indicata essere di 5 metri dal confine).
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice, il terrapieno, se creato artificialmente mediante sopraelevazione dell'originario piano di campagna rispetto al confine, attuato mediante riporto di terreno, è equiparato alla costruzione in senso tecnico-giuridico costituendo una propaggine strutturale della costruzione principale, così come il muro che lo contiene, anche se di confine, e deve rispettare, perciò, le disposizioni in materia di distanze legali dettate dal codice civile, come eventualmente integrate da quelle prescritte dai regolamenti locali (cfr. Cass. 11388/2013 richiamata dall'appellante; v anche Cass. Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018; Cass. Ordinanza n. 16975 del 14/06/2023).
Incombeva, pertanto, al fornire la prova rassicurante della creazione del Parte_1
declivio al confine ad opera dei convenuti (o loro danti causa) onde invocare la tutela ripristinatoria per violazione delle distanze dal suo confine (in tali termini è formulata la domanda in primo grado).
Senonché, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, tale assunto non trova conforto probatorio nella CTU ed è, peraltro, - si aggiunge qui- sconfessato dalla prova testimoniale assunta su istanza dei convenuti, attuali appellanti incidentali, per come si dirà esaminando il gravame da essi proposto.
In particolare, si conviene con la scelta del tribunale di non valorizzare la considerazione finale dell'ausiliario ing. circa l'originaria giacenza della p.lla Persona_1
1069 dell'attore e della p.lla 1078 ( ora p.lla 1512) dei convenuti alla medesima quota, senza dislivello, atteso che detta affermazione risulta fondata esclusivamente su una fotografia che il CTU ha di sua iniziativa acquisito dall'allora attore nel corso delle operazioni peritali, sollecitandone la trasmissione con pec del 26.5.2018 (come riportato in calce alla fotografia allegata subito dopo la pag. 34 della relazione peritale), in tal modo disattendendo la declaratoria di inammissibilità del documento già pronunciata all'udienza del 16.5.2017 dal primo giudice, in accoglimento dell'eccezione di tardività sollevata da parte convenuta a fronte dell'esibizione fattane da controparte per la prima volta nella ridetta udienza ( dopo che erano già elassi i termini ex art. 183 comma 6 cpc assegnati alle parti).
Sebbene di tanto non si dia conto nella motivazione della gravata sentenza, non può revocarsi in dubbio che la ragione che ha spinto il tribunale a disattendere la conclusione dell'ausiliario sul punto è da rinvenirsi nella inutilizzabilità del documento, su cui unicamente si fonda detta conclusione.
Scelta che appare conforme anche al più recente arresto di legittimità in materia di limiti al potere di acquisizione officioso del CTU, secondo cui è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, la consulenza che si fondi su documenti non prodotti tempestivamente dalle parti riguardanti i c.d. fatti avventizi, ovvero i fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, delle eccezioni di controparte. Principio cristallizzato nella sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 3086/2022 in forza della quale “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto
a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio”.
Poiché, come sopra detto, l'origine artificiale del dislivello rappresenta “fatto principale” della domanda di rimozione avanzata dal , il documento fotografico mirante a Parte_1
fornire la prova di tale circostanza non poteva essere acquisito officiosamente dall'ausiliario, per di più in contrasto con una pronuncia di inammissibilità già resa dal giudice di prime cure.
Pertanto, bene ha ritenuto il tribunale di dare credito alla ctu limitatamente alle risultanze fondate sulle indagini esperite presso i pubblici uffici e sui dati ricavati dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dalle parti, da cui l'ausiliario non è riuscito a trarre alcun elemento utile ad accertare quale fosse la quota altimetrica fra i due fondi di causa, dove poi erano stati eretti gli immobili delle parti in contesa, e se il confine tra le due proprietà fosse in origine naturale o artificiale (cfr. pagg. 31 e 32 della relazione dell'ing. del 20.8.2018), pervenendo, così, il giudicante, alla decisione di Per_1
ritenere fallita la prova incombente sull'allora attore circa la creazione del terrapieno ad opera dei convenuti.
Da qui l'infondatezza della critica volta a censurare la valutazione delle risultanze della ctu e mettere in luce la contraddizione dell'iter motivazionale sotteso al rigetto della domanda di riduzione in pristino dell'appellante, che va solo integrato con le considerazioni sopra svolte. Erra, poi, l'appellante principale a voler desumere un esplicito riconoscimento da parte degli allora convenuti di aver essi creato il dislivello tra i fondi dalla “disponibilità affermata in via riconvenzionale di sopportare per intero… le spese di costruzione dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo”, atteso che si tratta di proposta vincolata alla loro domanda riconvenzionale di accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 887 c.c., ovverosia di fondi a dislivello di origine naturale, la cui disciplina circa le spese di realizzazione del muro di contenimento prevede, appunto, che siano sopportate dal proprietario del fondo superiore nei termini offerti dai coniugi . Controparte_2
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va integralmente disatteso il primo mezzo dell'appello principale.
E', invece, inammissibile prima ancora che infondato, il secondo mezzo con cui l'appellante principale denuncia l'omessa pronuncia circa la propria richiesta di stabilire che il muro di cinta, oggetto della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 887 c.c., dovesse rispettare le distanze legali dai balconi del suo fabbricato, così da dover essere posto non sul confine bensì all'interno del fondo di controparte e arretrato di mt 1,12 dal detto confine.
La doglianza, invero, non si confronta con le ragioni della gravata sentenza, che ha rigettato la domanda riconvenzionale ex art. 887 c.c. dei convenuti e ordinato agli stessi di rimuovere il precario “muro” da essi realizzato al confine, e, altresì, disatteso anche quella, avanzata in via ulteriormente gradata dagli stessi, di condanna dell'attore alla contribuzione nella costruzione del muro di cinta ai sensi dell'art. 886 c.c., così da rendere inutile l'esame delle questioni afferenti il posizionamento dell'erigendo muro di cinta (sia se ai sensi dell'art. 887 c.c. che dell'art. 886 c.c.) nel rispetto delle distanze legali.
Non si ravvisa, quindi, alcuna omissione di pronuncia in ordine alla questione posta dal circa il rispetto delle distanze dai balconi dell'erigendo muro, ma piuttosto di Parte_1 questione assorbita dal rigetto delle domande riconvenzionali di controparte riguardanti proprio la realizzazione del muro di cinta.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello principale.
Sull'appello incidentale. Il gravame incidentale risulta fondato in relazione ai primi tre motivi di censura, che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente.
Con esso si lamenta, in sintesi, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la falsa ed errata applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio in tema di fondi a dislivello.
Nello specifico, si protesta che il carattere naturale e non artificiale del dislivello tra i fondi era evincibile dalle fotografie risalenti nel tempo, tempestivamente prodotte in primo grado da essi appellanti incidentali, dalla relazione tecnica a firma dell'ing Controparte_3
depositata presso l'UTC di GE il 10.12.2004, con oggetto “richiesta titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi della Legge regionale n. 10 del 18.11.2004 e Legge n. 326 del
24.11.2003” , dalle osservazioni del CTP geom. nella relazione tecnica di parte CP_4
depositata in primo grado, nonché dagli esiti della prova testimoniale.
Ritiene la Corte che dal riesame della prova testimoniale in uno al materiale fotografico prodotto dagli appellanti incidentali nel precedente grado emerga sufficiente dimostrazione dell'origine naturale del dislivello tra i fondi, come sostenuto dai predetti a fondamento della loro domanda riconvenzionale ex art. 887 c.c.
Si è già detto, esaminando l'appello principale, della inutilizzabilità, a fini probatori, della conclusione contenuta nella CTU dell'ing. circa l'innalzamento artificiale del Per_1
piano di campagna in proprietà dei coniugi in quanto fondata Controparte_2 unicamente su una fotografia prodotta tardivamente in giudizio dall'attore e dichiarata inammissibile dal primo giudice.
Di contro, i testi escussi in primo grado ad istanza degli allora convenuti, hanno confermato la preesistenza del dislivello al confine tra il fondo e quello dei coniugi Parte_1
rispetto all'epoca di realizzazione dei rispettivi fabbricati e la sua Controparte_2 permanenza nel corso del tempo.
In particolare, diversamente dalla valutazione operata dal primo giudice, militano nel senso della originaria esistenza del dislivello, in particolare, le dichiarazioni del teste sig.ra
, escussa all'udienza del 16.5.2017, indifferente e a conoscenza diretta Testimone_1 dello stato dei luoghi in quanto confinante con i fondi in contesa e ivi abitante dal 1970, la quale ha suffragato le circostanze articolate ai capi d) ed e) della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 cpc II termine dei convenuti [ d)“Se è vero che conoscete dal 1970 lo stato dei luoghi e l'area retrostante l'attuale proprietà dei coniugi e già CP_1 Parte_3
e che sin da tale periodo è rimasta sempre immutata e che il Controparte_5
piano di campagna è rimasto senza modifiche orografiche o accrescimenti da parte di sversamenti o terrapieni;
e) Se è vero che tale stato è rimasto immutato anche a far data dall'anno 2003 da quando la proprietà è stata acquistata dai coniugi
[...]
”] sul punto, affermando che “la proprietà di è rimasta com'era fin CP_6 CP_1
da quando ha costruito...”; ha, poi, precisato che il piano di campagna del suo fondo, nel
1968, era più basso rispetto ai terrenti retrostanti “ laddove poi ha costruito ” e Parte_1 che il fabbricato del , sul lato anteriore, era più alto di circa un metro e mezzo Parte_1
rispetto alla proprietà di essa dichiarante, riconoscendo lo stato originario dei luoghi nella fotografia n. 1 allegata alle memorie istruttorie di parte convenuta;
è stata incerta, invece, nel dare risposta al capo d) della memoria istruttoria dei convenuti (sopra riportato) laddove ha riferito che “ forse si era abbassato rispetto alla mia abitazione”. Parte_1
Tali dichiarazioni, in uno alle fotografie confermate dalla ridetta teste, sono sufficienti a ritenere provata l'esistenza di un declivio naturale tra i fondi confinanti e, invece, indimostrata la diversa circostanza- sostenuta dagli allora convenuti in riconvenzionale – della modifica del dislivello ad opera del mediante abbassamento del piano di Parte_1 campagna della sua proprietà sul confine di causa, al fine di vedere addossate le spese del realizzando muro di contenimento in via esclusiva a quest'ultimo ( in tal senso v. Cass.
Ordinanza n. 25512 del 31/08/2023). Solo in relazione a tale ultimo aspetto della vicenda controversa si può, allora, ritenere non raggiunta la prova da parte dei convenuti in riconvenzionale, mentre per il resto essi hanno fornito sufficiente riscontro probatorio dell'origine naturale del declivio al confine con il fondo quale fatto costitutivo Parte_1
della domanda riconvenzionale da essi avanzata in via principale, ai sensi dell'art. 887 c.c.
Ne consegue che, in riforma della gravata decisione, va accolta tale ultima domanda e, per l'effetto, dichiarato che il muro di contenimento e divisorio tra la p.lla 1069 di proprietà
e la p.lla 1512 di proprietà di essi va realizzato secondo i Parte_1 Controparte_2 dettami dell'art. 887 c.c. con spese di costruzione a carico di questi ultimi dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo e con obbligo di contribuzione del alla Parte_1 realizzazione del muro per la restante altezza, non superiore a metri tre dal piano di campagna del fondo superiore (onde, per tale porzione, mantenere le caratteristiche di muro di cinta) con i due lati liberi.
Quanto al rispetto delle distanze, invocate dal in appello in ipotesi di riforma Parte_1
della decisione, si osserva che l'erigendo muro, per la parte che assolve la funzione di contenimento del terrapieno naturale, non soggiace alle prescrizioni in materia di distanze in quanto non è costruzione in senso tecnico giuridico, così come per la restante altezza, se contenuta entro la misura di metri tre.
Invero, con risalente pronuncia, rimasta insuperata, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che “Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, soltanto per la parte che adempie detta specifica funzione, e cioè dalle fondamenta fino al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento o lo scivolamento;
la parte, invece, di detto muro che s'innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva di funzione di conservazione dello stato dei luoghi e anzi significativamente modificativa di tale stato, rileva autonomamente ed è soggetta alla disciplina giuridica adeguata alle concrete sue caratteristiche oggettive, con la conseguenza che essa, ove non possa essere considerata muro di cinta in quanto di altezza superiore ai tre metri, configura una costruzione apprezzabile come termine di riferimento per la misurazione delle distanze legali il rispetto delle distanze “.(Cass. Sentenza n. 6060 del 15/10/1983)
E' stato anche precisato che (cfr. Cass Sentenza n. 8144 del 15/06/2001) “I requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 cod. civ. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, l'altezza non superiore a metri tre, la sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà. Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata;
pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico - giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo”.
Nel caso in esame, il dislivello naturale tra i fondi - misurato dal CTU-è pari a metri 0,90 per cui il muro da erigere ai sensi dell'art. 887 c.c. per detta altezza avrà funzione di contenimento e dovrà essere costruito secondo le prescrizioni dettate dalla ridetta norma senza soggiacere alle limitazioni in materia di distanze legali, neanche di quelle prescritte dal regolamento locale (di metri 5 dal confine) non essendo il terrapieno creato dall'uomo ma di origine naturale.
Per la parte da innalzarsi dal suolo del fondo sovrastante dei coniugi il muro, se CP_1 di altezza non superiore a metri tre, mantenendo le caratteristiche di muro di cinta, non sarà soggetto alle prescrizioni in materia di distanze legali, neanche quanto alla distanza dalle vedute del fabbricato attoreo, diversamente da quanto opinato dal . Parte_1
Tale, a ben vedere, era la soluzione che il CTU aveva prospettato alle parti per definire transattivamente la lite (v. pag. 41 relazione in atti), restando inascoltata.
L'accoglimento della domanda ex art. 887 cc rende superflua la disamina delle altre questioni, svolte in via gradata, dagli appellanti incidentali.
Spese
Le spese del giudizio vanno nuovamente regolamentate in conseguenza della riforma parziale della decisione impugnata.
A tal fine, considerando il complessivo esito della controversia, che ha visto accolta parzialmente la domanda attorea (quanto alla rimozione del precario muro realizzato sul confine) e altresì accolta quella riconvenzionale degli appellanti incidentali, vanno integralmente compensate per entrambi i gradi.
Resta ferma la statuizione circa le spese di CTU che vanno lasciate a carico di entrambe le parti, al 50% ciascuna, essendo l'indagine peritale funzionale alle rispettive domande. Il rigetto dell'appello principale comporta l'applicazione a carico del dell'art. Parte_1
13 comma 1 quater dpr 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale avanzato da Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 1815 del
[...] Parte_3
30.11.2020 così provvede:
1- Rigetta l'appello principale;
2- Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in via principale dagli appellanti incidentali, dichiara che tra i fondi di causa vi è un dislivello naturale con conseguente obbligo di spese del realizzando muro di contenimento secondo le prescrizioni dell'art. 887 c.c. a carico dei coniugi CP_1
e dalle fondamenta all'altezza del loro suolo e con obbligo di
[...] Parte_3 alla contribuzione con i predetti coniugi per la realizzazione del muro, Parte_1
con le caratteristiche di muro di cinta come specificate in motivazione, per la restante altezza;
3- compensa le spese del doppio grado tra le parti;
4- ferma, nel resto, la gravata sentenza
5- dà atto che, stante il rigetto dell'appello principale, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico di dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del Parte_1
2002
Così deciso in Napoli, li 9.7.2025
Il presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello