Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9346 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Pili, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza o domicilio ove riterranno opportuno.
Gli stessi prestano fin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio.
2. I figli minori , e verranno affidatati congiuntamente Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori che provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione, garantendo che mantengano con parenti e ascendenti di ciascun ramo genitoriale rapporti equilibrati e continuativi.
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i minori ed, in particolare, quelle relative alla loro istruzione, educazione, tutela della salute, indirizzo religioso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
mentre, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nel momento in cui i minori si troveranno presso ognuno di loro.
4. I minori continueranno a vivere stabilmente con la madre, presso il quale manterranno la loro residenza anagrafica.
Pag. 2 di 4 5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente gli impegni scolastici e ludico-sportivi degli stessi, ogni volta che vorrà; nella denegata ipotesi di disaccordo, viene fin d'ora stabilito il seguente calendario, fatte sempre salve diverse modalità che potranno essere concordate tra i genitori:
a) durante la settimana, almeno due pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle ore 21;
b) nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10 alla domenica sera alle ore 21 d'inverno e alle 23 d'estate;
c) durante le vacanze estive almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, indipendentemente dalla turnazione ordinaria, la vigilia del 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro, così per 31 dicembre/1° e 6 gennaio con l'alternanza medesima, così come il 25 aprile, il 1° maggio e il 15 agosto;
e) durante le vacanze pasquali, alternativamente di anno in anno, dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica di Pasqua con un genitore e dalle 20 della domenica fino alle ore 20 del Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
f) in occasione del compleanno dei figli ciascun genitore consumerà con loro, alternativamente di anno in anno e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici degli stessi, il pranzo o la cena;
i minori potranno trascorrere con ciascun genitore e con i nonni sia materni che paterni il giorno del compleanno di questi ultimi.
6. Ogni spostamento sia in Italia che all'estero dei figli dovrà essere concordato tra i genitori e preventivamente comunicato.
7. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno mensile pari ad €. 1.000,00 da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese, da rivalutarsi in base agli indici ISTAT come per legge.
8. L'assegno unico INPS continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla IG.ra con conseguente rinuncia da parte del IG. alla Pt_1 Pt_2 richiesta della sua quota pari a 50%.
9. Le spese straordinarie così come indicate nelle Linee Guida adottate del
Consiglio Nazionale Forense con protocollo del 29.11.2017 verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% con diritto del coniuge che le abbia anticipate alla restituzione della metà di quanto speso a semplice richiesta, previa esibizione delle pezze giustificative della spesa sostenuta.
10. In merito alle condizioni economiche dei coniugi essi dichiarano di non prevedere alcun assegno perequativo a favore e/o a carico di nessuno dei due.
Pag. 3 di 4 11. La casa coniugale sita in Assemini, Via Tuveri n. 13, continuerà ad essere condotta in locazione dalla IG.ra , affinché continui ad abitarvi con i figli Pt_1 minori.
12. A tacitazione di qualunque ulteriore pretesa reciproca, i coniugi dichiarano che non esistono beni in comune, né mobili né immobili, e che non vi sono depositi di denaro cointestati o intestati singolarmente che contengono somme di proprietà comune.
13. Infine, gli stessi dichiarano che - ad eccezione di quanto convenuto ai punti precedenti - non avranno nulla a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione per i fatti in premessa.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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