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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI TO Presidente
- CA Fiorella Componente
- LE RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2853/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Mario Liviello,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da avv. Giacinto Mastroleo,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 2853/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Taviano in data 10/09/2005. Ha precisato che dalla loro unione è nato Persona_1
(Casarano, 04/08/2008).
[...]
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis, riconducendone la causa alla progressiva disaffezione creatasi tra i coniugi, in ragione delle difficoltà legate alla gestione di , affetto da sindrome di ADHD, nonché dello Per_1 stato depressivo in cui sarebbe caduta a seguito della morte della madre.
Ha riferito che, a distanza di alcuni mesi dalla separazione di fatto,
ha deciso di andare a vivere dal padre, percepito come genitore più Per_1 permissivo ed attento ai suoi bisogni. Al riguardo, ha dedotto che, a seguito del trasferimento, il minore ha interrotto la terapia cognitivo- comportamentale ed ha collezionato provvedimenti disciplinari e bocciature scolastiche.
Ha allegato di essere attualmente disoccupata e di percepire indennità di disoccupazione. Ha precisato di essere comproprietaria dell'abitazione coniugale, per l'acquisto della quale è gravata, nella misura del 50%, da una rata mensile di ammortamento del mutuo fondiario pari ad € 215,00.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge convenuto, ha dedotto che costui lavora quale operaio e percepisce redditi mensili pari a circa € 1.400,00, oltre all'intero importo dell'A.U.U.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 14/04/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
2 R.G. 2853/2025
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, riconducendo la causa dell'allontanamento, proprio e del figlio, dalla casa coniugale alle condotte aggressive che avrebbe assunto la parte attrice, per effetto del suo problema di dipendenza da alcol.
Ha confermato di percepire uno stipendio pari a circa € 1.400,00 mensili.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della controparte, ha dedotto che costei lavora quale addetta alle pulizie, precisando che non versa né la propria quota di ammortamento del mutuo fondiario né la quota relativa alla rata di un finanziamento contratto in costanza di matrimonio.
Ha allegato che , iscrittosi ad una scuola serale, ha anche iniziato Per_1
a lavorare presso un ristorante.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c)
l'assegnazione della casa familiare alla parte attrice, con impegno della stessa ad acquisire la quota di proprietà; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) la ripartizione dell'A.U.U. come per legge;
g) il versamento, nella misura del 50% ciascuno, delle rate di ammortamento del mutuo fondiario residue e del finanziamento Prexta contratto per esigenze familiari
(comparsa di risposta depositata il 08/10/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 14/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) il figlio minore della coppia (Casarano, 04/08/2008) Persona_1 resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
3 R.G. 2853/2025
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) avrà dimora prevalente presso;
Persona_1 Controparte_1 in considerazione dell'età del minore, quasi prossima alla maggiore età,
i genitori concordano che la loro frequentazione con il figlio avvenga in modo libero e secondo le rispettive esigenze;
5) dà la sua disponibilità a che Controparte_1 Parte_1 continui a godere della casa in comproprietà a Racale in via Trento, n.
5;
6) continuerà a pagare per intero la rata del mutuo e Controparte_1 al 50% le imposte sull'immobile; si farà carico delle Parte_1 utenze e delle spese legate al godimento dell'immobile;
7) in considerazione della loro situazione economico-patrimoniale e della circostanza per cui ha iniziato a lavorare come pizzaiolo in un Per_1 ristorante a Marina di Alliste percependo uno stipendio pari a circa €
1.000,00 mensili, i genitori concordano di provvedere ciascuno al mantenimento di in modo diretto e in relazione alle proprie Per_1 sostanze e concordano, altresì, che contribuisca al Parte_1 mantenimento di , avuto riguardo ai maggiori tempi di Per_1 permanenza presso l'altro genitore e all'accollo di costui del debito residuo, attraverso la rinuncia alla propria quota di spettanza dell'A.U.U.; pertanto, l'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto Controparte_1 collocatario prevalente;
8) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di
Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
9) le spese saranno integralmente compensate tra le parti.
4 R.G. 2853/2025
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 06/05/2025).
2.- La separazione tra i coniugi è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 10/09/2005 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taviano al n. 24, parte II, serie A, anno 2005).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 14/10/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2853/2025 introdotto con ricorso del
14/04/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (LI Parte_1
(LE), 24/11/1979) e (Altstatten (CHE), Controparte_1
26/04/1973) alle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 14/10/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Taviano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
5 R.G. 2853/2025
Il giudice estensore
LE RA
La Presidente
ZI TO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI TO Presidente
- CA Fiorella Componente
- LE RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2853/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Mario Liviello,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da avv. Giacinto Mastroleo,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 2853/2025
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Taviano in data 10/09/2005. Ha precisato che dalla loro unione è nato Persona_1
(Casarano, 04/08/2008).
[...]
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis, riconducendone la causa alla progressiva disaffezione creatasi tra i coniugi, in ragione delle difficoltà legate alla gestione di , affetto da sindrome di ADHD, nonché dello Per_1 stato depressivo in cui sarebbe caduta a seguito della morte della madre.
Ha riferito che, a distanza di alcuni mesi dalla separazione di fatto,
ha deciso di andare a vivere dal padre, percepito come genitore più Per_1 permissivo ed attento ai suoi bisogni. Al riguardo, ha dedotto che, a seguito del trasferimento, il minore ha interrotto la terapia cognitivo- comportamentale ed ha collezionato provvedimenti disciplinari e bocciature scolastiche.
Ha allegato di essere attualmente disoccupata e di percepire indennità di disoccupazione. Ha precisato di essere comproprietaria dell'abitazione coniugale, per l'acquisto della quale è gravata, nella misura del 50%, da una rata mensile di ammortamento del mutuo fondiario pari ad € 215,00.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge convenuto, ha dedotto che costui lavora quale operaio e percepisce redditi mensili pari a circa € 1.400,00, oltre all'intero importo dell'A.U.U.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 14/04/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
2 R.G. 2853/2025
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, riconducendo la causa dell'allontanamento, proprio e del figlio, dalla casa coniugale alle condotte aggressive che avrebbe assunto la parte attrice, per effetto del suo problema di dipendenza da alcol.
Ha confermato di percepire uno stipendio pari a circa € 1.400,00 mensili.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della controparte, ha dedotto che costei lavora quale addetta alle pulizie, precisando che non versa né la propria quota di ammortamento del mutuo fondiario né la quota relativa alla rata di un finanziamento contratto in costanza di matrimonio.
Ha allegato che , iscrittosi ad una scuola serale, ha anche iniziato Per_1
a lavorare presso un ristorante.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c)
l'assegnazione della casa familiare alla parte attrice, con impegno della stessa ad acquisire la quota di proprietà; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) la ripartizione dell'A.U.U. come per legge;
g) il versamento, nella misura del 50% ciascuno, delle rate di ammortamento del mutuo fondiario residue e del finanziamento Prexta contratto per esigenze familiari
(comparsa di risposta depositata il 08/10/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 14/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) il figlio minore della coppia (Casarano, 04/08/2008) Persona_1 resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
3 R.G. 2853/2025
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) avrà dimora prevalente presso;
Persona_1 Controparte_1 in considerazione dell'età del minore, quasi prossima alla maggiore età,
i genitori concordano che la loro frequentazione con il figlio avvenga in modo libero e secondo le rispettive esigenze;
5) dà la sua disponibilità a che Controparte_1 Parte_1 continui a godere della casa in comproprietà a Racale in via Trento, n.
5;
6) continuerà a pagare per intero la rata del mutuo e Controparte_1 al 50% le imposte sull'immobile; si farà carico delle Parte_1 utenze e delle spese legate al godimento dell'immobile;
7) in considerazione della loro situazione economico-patrimoniale e della circostanza per cui ha iniziato a lavorare come pizzaiolo in un Per_1 ristorante a Marina di Alliste percependo uno stipendio pari a circa €
1.000,00 mensili, i genitori concordano di provvedere ciascuno al mantenimento di in modo diretto e in relazione alle proprie Per_1 sostanze e concordano, altresì, che contribuisca al Parte_1 mantenimento di , avuto riguardo ai maggiori tempi di Per_1 permanenza presso l'altro genitore e all'accollo di costui del debito residuo, attraverso la rinuncia alla propria quota di spettanza dell'A.U.U.; pertanto, l'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto Controparte_1 collocatario prevalente;
8) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di
Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
9) le spese saranno integralmente compensate tra le parti.
4 R.G. 2853/2025
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 06/05/2025).
2.- La separazione tra i coniugi è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 10/09/2005 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taviano al n. 24, parte II, serie A, anno 2005).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 14/10/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2853/2025 introdotto con ricorso del
14/04/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (LI Parte_1
(LE), 24/11/1979) e (Altstatten (CHE), Controparte_1
26/04/1973) alle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 14/10/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Taviano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/11/2025.
5 R.G. 2853/2025
Il giudice estensore
LE RA
La Presidente
ZI TO
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