Art. 5. (Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale) 1. All' articolo 9, terzo comma, del codice penale , le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero".
2. All' articolo 10, secondo comma, del codice penale , le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero".
2. All' articolo 10, secondo comma, del codice penale , le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero".