Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11123/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11123 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 cui è stata riunita la n. 13484/2021
avente ad oggetto: azione ex art. 2932 c.c. TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
residente in [...], C.F._1 elett.te dom.ta in Napoli alla via dei Mille n.16, presso lo studio dell'avv.
Rosanna Buonanno (C.F.: ) e dell'avv. Alessandra C.F._2
Vallario (C.F.: ), dalle quali è rappresentata e difesa, in C.F._3
virtù di procura agli atti rilasciata su foglio separato;
PEC:
Email_1 Email_2
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
, residente in [...], C.F._4
elett.te dom.to in Napoli alla via Claudio Miccoli ed. E presso lo studio dell'Avv. Angela Bonetta (C.F.: ), dalla quale è C.F._5
PEC: Email_3
CONVENUTO
E
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_2 [...]
) e , nato a [...] il [...] (CF: C.F._6 Controparte_3
) entrambi residenti in [...]
n. 101, elett.te dom.ti in Napoli alla via Mariano D'Amelio n.75 presso lo studio dell'Avv. Massimo D'Alessandro (c.f ), dal C.F._8
quale sono rapp.ti e difesi in virtù di procura in calce all'atto di costituzione;
PEC: Email_4
ATTORI NEL GIUDIZIO RG. 13484/2021 a questo riunito conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza presidenziale del 30/09/21, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il giudizio avente n. R.G.
13484/21, con il quale e hanno Controparte_2 Controparte_3
convenuto innanzi il Tribunale di Napoli i loro genitori e Controparte_1 per sentirli condannare ai sensi dell'art. 2932 c.c., al Parte_1
trasferimento in loro favore della proprietà della casa coniugale sita in
Pozzuoli alla via Gerolomini n.101, secondo gli obblighi assunti nel ricorso congiunto per la modifica della condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. rimasti inevasi, è stato riunito al presente avente n. R.G. 11223/21, con il quale ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 CP_1
onde ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. in suo favore del
[...]
50% della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale sito, in Pozzuoli alla via Gerolomini n.101 come stabilito nel decreto di omologa reso dal
Tribunale di Napoli il 23.11.2017, atteso che in virtù dell'art.8 del verbale di separazione, si era convenuto che il IG. in luogo del Controparte_1
- 2 - conferimento del contributo di mantenimento, si impegnava a trasferire in favore della moglie il suo 50% della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale sito, in Pozzuoli alla via Gerolomini n.101.
Orbene, in relazione alla domanda dei giovani e Controparte_2 CP_3
deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con
[...]
compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, in quanto gli stessi hanno espressamente manifestato il venir meno al loro interesse ad agire ex art. 100 cpc e chiesto una declaratoria in tal senso esplicitamente chiarendo di non voler più beneficiare del trasferimento in loro favore ex art. 2932 c.c., della casa coniugale sita in Pozzuoli alla via Gerolomini n.101, di proprietà dei loro genitori.
All'uopo, va evidenziato, in punto di diritto, che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, caratterizzata dal venir meno dell'interesse delle parti alla natura la conclusione del giudizio, a seguito della sopravvenienza di un fatto idoneo a tal fine. In particolare, la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze, riferibili a fatti obbiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, che determinano l'eliminazione di ogni contrasto tra esse, e quindi il venir meno del loro interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass.
n.576/94) e della necessità della pronuncia del giudice, in precedenza richiesta
(Cass. n.9808/96), ma divenuta superflua (Cass. n.3265/95).
La domanda proposta dall'attrice invece va rigettata perché infondata per i motivi di seguito indicati.
Risulta fatto pacifico e non contestato, quindi provato, la circostanza secondo cui i coniugi e si separavano in data 23.11.2017, in Controparte_1 Parte_1
virtù di decreto di omologa n. cronol. 8100/2017 emesso dal Tribunale di Napoli nella procedura n. RG 23297/2017.
In tal sede gli stessi convenivano che , in luogo del conferimento Controparte_1
del contributo di mantenimento, si impegnava a trasferire in favore della moglie il suo 50% della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Pozzuoli alla via Gerolomini n.101, obbligo rispetto al quale egli rimaneva inadempiente.
Del pari è pacifico che nell'anno 2018, interveniva una riconciliazione tra i coniugi i
- 3 - quali, di comune accordo, decidevano di non dare seguito all'accordo relativo all'obbligo precedentemente assunto di trasferimento della proprietà di detto immobile e che, a seguito di una nuova crisi coniugale, in data 06.11.2020 le parti presentavano un ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. innanzi il Tribunale di Napoli
R.G. 6070/2020, per la modifica delle condizioni di separazione ed avente ad oggetto la rinuncia della IG.ra al trasferimento in suo favore della piena Pt_1 proprietà della quota del 50% della casa coniugale del IG. ed alla sua CP_1
acquisizione, come pattuito in sede di separazione consensuale, documento depositato agli atti. Nell'ambito del medesimo ricorso entrambi i coniugi con autonoma pattuizione patrimoniale, assumevano l'obbligo di trasferimento della piena proprietà del loro 50% in favore dei figli e Controparte_2 CP_3
conservando il IG. il diritto di abitazione;
tale giudizio veniva Controparte_1 poi dichiarato improcedibile.
Risulta poi che in data 26.04.2021 la IG.ra presentava domanda di divorzio, Pt_1
poi dichiarata inammissibile in data 31.05.2023 dal Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato n. 5621/2023 per avvenuta riconciliazione tra i coniugi (cfr. doc.
2 fasc. parte convenuta).
Seguiva in data 29.04.2021 la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio con la richiesta della di declaratoria ex art. 2932 c.c.. Pt_1
Nelle more della procedura, al convenuto veniva notificato atto di precetto di rilascio dell'immobile, nei confronti del quale egli proponeva opposizione, poi accolta nel giudizio n. RG 4342/22 del 19.10.2022 (cfr. all 3 fasc. parte convenuta).
In data 04.06.2021 il IG. depositava ricorso per la dichiarazione della CP_1
separazione giudiziale dei coniugi avente R.G. 14522/21, giudizio ancora pendente.
Tanto premesso, venendo al merito della domanda della , la stessa è Pt_1
infondata, per insussistenza dei presupposti ex art. 2932 c.c. in materia di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre. Tale forma di esecuzione forzata, su domanda della parte interessata, comporta la pronuncia di una sentenza costitutiva produttiva degli effetti che sarebbero derivati dalla conclusione del contratto. La norma statuisce testualmente che “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia
- 4 - escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso….”.
Ebbene, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio e dalla lettura degli atti in corso di causa e di quelli del subprocedimento R.G. 13484/21 riunito, nonché dalla lettura dei vari provvedimenti giudiziari avvicendatesi, nello specifico il provvedimento con il quale è stata assegnata la casa coniugale al convenuto R.G.
14522/21, la sentenza di accoglimento dell'opposizione all'atto di precetto di rilascio della casa coniugale emessa nel giudizio R.G. 4342/22 dal Giudice Ciccarelli e la sentenza n. 5621/2023 emessa dal Tribunale di Napoli che dichiarava l'inammissibilità del ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio presentato dalla attrice, è evidente che il presupposto per la richiesta di una domanda ex art. 2932 c.c. sia l'esistenza di un obbligo a contrarre, obbligo che, nella specie, non sussiste a carico del convenuto.
Infatti, si rileva che la domanda di parte attrice trova fondamento su un impegno negoziale del convenuto assunto in fase di omologa della separazione consensuale, impegno tuttavia assunto per regolare solo aspetti necessari della separazione.
Pertanto, una volta dichiarata l'inefficacia della stessa per intervenuta riconciliazione, è venuto meno l'impegno del convenuto a trasferire un diritto di proprietà per assolvere al proprio dovere di mantenere il coniuge. Di conseguenza l'eccepita riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, riconciliazione confermata dalle parti stesse e poi accertata definitivamente con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 157 c.c, determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione.
Ne deriva che l'inefficacia della separazione dei coniugi per intervenuta riconciliazione travolge tutte le pattuizioni con le quali gli stessi avevano inteso regolamentare i loro rapporti e quindi anche il titolo posto a fondamento della domanda della attrice.
A tanto si aggiunga che la detta pattuizione è superata altresì dalle altre determinazioni espressamente concordate tra le parti, contenute al punto 1 di pagina 3 del ricorso congiunto ex art. 710 cpc, riguardanti la rinuncia della Pt_1
- 5 - al trasferimento in suo favore e all'acquisizione della piena proprietà della quota del convenuto del 50% della casa coniugale. Tali pattuizioni, avendo natura esclusivamente patrimoniale, conservano la loro piena efficacia, nonostante la caducazione del decreto di omologa della separazione e trovano fondamento nell'art. 1322 c.c. in materia di contratti atipici, a prescindere dai presupposti di legge che legittimano la modifica delle condizioni di separazione ex artt. 710 e 711
c.p.c.
Pertanto, con l'intervenuta riconciliazione dei coniugi e con il deposito del ricorso ex art. 710 cpc, unica pattuizione patrimoniale effettivamente valida tra gli stessi, si ritiene accertata l'avvenuta rinuncia di al trasferimento in suo Parte_1
favore e all'acquisizione come pattuito in sede di separazione consensuale della piena proprietà della quota del 50% del IG. della casa Controparte_1 coniugale. A sostegno di ciò, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
“nell'accordo tra le parti, in sede di separazione e di divorzio, si ravvisa contenuto necessario, attinente all'affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contribuzione al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, ed uno eventuale che comprende la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi” (cfr. Cass. Civ. n. 18066 del 2014). Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno poi statuito la natura negoziale degli accordi dei coniugi, precisando che “nel caso di separazione consensuale come pure in quello di divorzio congiunto (o su conclusioni conformi),
l'autorità giurisdizionale esercita sull'accordo dei coniugi un controllo solo esterno, attesa la natura negoziale dello stesso, tant'è che le parti possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali ma anche quelli personali della vita familiare, con la conseguenza che l'accordo sotteso alla domanda sullo status riveste natura meramente ricognitiva dei presupposti per lo scioglimento del vincolo coniugale ma, per quanto concerne la prole e i rapporti economici, lo stesso accordo assume valore negoziale. Tale circostanza consente al
Tribunale di sindacarlo solo nel caso in cui risulti contrario a norme inderogabili”
(cfr. Cass. Sez. Unite. sent n. 21761/2021).
A tanto si aggiunga che, nelle memorie conclusionali di parte attrice depositate in
- 6 - data 02.12.2024, la IG.ra rinunciava alla domanda presentata nel presente Pt_1
giudizio e, ai fini di una eventuale riconciliazione con il marito, chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Al riguardo, nel caso di specie, tale domanda non può essere accolta, dal momento che il convenuto non aderiva alle determinazioni ed alle conclusioni della IG.ra
, manifestando la propria volontà di proseguire ancora il giudizio. Pt_1
A fondamento di ciò, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr. Cass. civ. n.
21757/2021).
Orbene alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda proposta dalla attrice ex art. 2932 c.c.va rigettata per inefficacia dell'accordo di separazione consensuale posto alla base della richiesta e superato dalle predette statuizioni successive, mentre va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dai IG.ri e nel giudizio riunito n. R.G. CP_3 Controparte_2
13484/21.
- 7 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate avendo riguardo ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 e succ mod. per i giudizi di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario
Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti di nonché proposta da Parte_1 Controparte_1
e nei confronti di e CP_3 Controparte_2 Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- Accerta l'avvenuta rinuncia di al trasferimento in suo Parte_1 favore e all'acquisizione della piena proprietà della quota del IG. del 50% della casa coniugale ubicata in Pozzuoli Controparte_1
alla via Gerolomini n. 101;
- condanna al pagamento delle spese di causa in Parte_1 favore del convenuto, che si liquidano in € per 7.616,00 per compensi oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dai IG.ri e nel giudizio riunito CP_3 Controparte_2
n. R.G. 13484/21 con compensazione delle spese;
Così deciso in Napoli, il 31.01.2025.
. Il giudice dott.ssa Annalisa Speranza
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