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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROTA MARCO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3099/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210019309761000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato in data 7 giugno 2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1, con il patrocinio del rag. Difensore_2, impugnava la cartella di pagamento n. 297 2021 00193097 61 000, notificatagli il 19 aprile 2023, relativa alla TARI 2015 per l'importo complessivo di euro 980,26, opponendo l'omessa notifica dei sottesi avvisi di pagamento n. 869 e 870 del 9 luglio 2020, che assumeva mai ricevuti, lamentando, quindi, la violazione della sequenza procedimentale ed eccependo, altresì, la decadenza del Comune dal potere accertativo e la prescrizione del credito tributario, oltre alla mancanza di prova della pretesa impositiva e all'assenza di adeguata motivazione, in particolare con riferimento alla sanzione per presunta omessa dichiarazione. Il contribuente documentava, inoltre, di avere integralmente versato — negli anni 2017 e 2018 — quanto richiesto dal Comune in sede di acconto e saldo per la TARI 2015 con avvisi di pagamento n. 6411 del 22.5.2018 e n. 6440 del 23.2.2017 per l'immobile sito a Pozzallo in Indirizzo_1 censito in Dati catastali , come da documentazione allegata, ritenendo pertanto insussistente il debito oggetto di riscossione.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva il difetto di legittimazione passiva respingendo l'eccezione circa il difetto di motivazione in assenza della evidenza di un concreto pregiudizio che ne sarebbe derivato nonché l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla proroga ex lege dei termini relativi ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con memoria illustrativa il ricorrente ribadiva sostanzialmente i motivi di censura.
Si costituiva il Comune di Pozzallo, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. L'Ente sosteneva, con produzione documentale, che gli avvisi di accertamento TARI n. 869 e 870 erano stati regolarmente emessi il 9 luglio 2020 e notificati al contribuente in data 21 dicembre 2020 per compiuta giacenza, con spedizione del plico registrata il 9 novembre 2020; evidenziava, inoltre, come la già avvenuta conoscenza degli atti prodromici fosse desumibile dallo stesso ricorso introduttivo, nel quale il contribuente contestava il merito della sanzione per omessa dichiarazione, circostanza che presupponeva la previa conoscenza del contenuto degli accertamenti.
In relazione all'eccezione di decadenza e prescrizione, la difesa comunale osservava che la notifica degli avvisi presupposti nel dicembre 2020 aveva interrotto i termini, escludendo qualsivoglia estinzione della pretesa tributaria. Veniva inoltre richiamata giurisprudenza locale secondo cui eventuali irregolarità della notifica tramite operatore privato risultano irrilevanti ove l'atto raggiunga comunque il destinatario, in applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Quanto al motivo attinente alla mancanza di prova della pretesa, l'Ente dichiarava di avere assolto all'onere probatorio mediante il deposito degli atti presupposti con i relativi avvisi di ricevimento, insistendo sulla correttezza formale e sostanziale della sequenza impositiva.
In ordine alla doglianza relativa alla sanzione per omessa dichiarazione, il Comune deduceva preliminarmente la tardività della contestazione, ritenendo che la questione avrebbe dovuto essere sollevata avverso l'avviso di accertamento n. 870 del 2020, divenuto ormai definitivo per mancata impugnazione. Nel merito, deduceva che l'immobile oggetto di imposizione non risultava dichiarato ai fini IMU dal contribuente e che, pertanto, la sanzione era stata correttamente irrogata ai sensi dell'art. 1, comma 775, della L. 160/2019.
Con ordinanza resa all'udienza del 21.7.2025, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Pozzallo.
All'udienza del 20.10.2025 le parti ribadivano le rispettive deduzioni e conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue.
Al fine di preliminarmente chiarire i termini della controversia con l'ausilio delle allegazioni documentali di parte, va evidenziato che i versamenti reclamati dal ricorrente a compiuta estinzione della pretesa tributaria rappresentata dagli avvisi di pagamento n. 6411 del 22.5.2018 e n. 6440 del 23.2.2017 attengono all'immobile sito a Pozzallo in Indirizzo_1 censito in Dati catastali per una superficie tassabile pari a 70 mq.; quanto agli atti richiamati nell'opposta cartella, l'avviso n. 869 del 9.7.2020 costituisce rettifica degli importi relativi al medesimo immobile di Indirizzo_1 con riguardo però ad una superficie di 36 mq., mentre l'avviso n. 870 del 9.7.2020 ha riguardo all'immobile sito a Pozzallo in Indirizzo_2
censito in dati catastali_2 per una superficie tassabile pari a 56 mq. per il quale il comune ha contestato l'omessa presentazione della dichiarazione applicando la pertinente sanzione.
Ciò detto il ricorrente si duole, in primo luogo, dell'omessa notifica degli avvisi n. 869 e n. 870 e la difesa comunale, a confutazione dell'eccezione difensiva, ne deduce la regolare notifica documentandola mercé la produzione degli avvisi medesimi e delle corrispondenti cartoline di ricevimento postale attestanti il perfezionamento della procedura notificatoria per compiuta giacenza alla data del 21.12.2020.
Orbene la TARI, introdotta dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si configura come un tributo caratterizzato da un regime di autoliquidazione da parte del contribuente, tale che questi, sulla base delle tariffe deliberate dal Comune e delle superfici effettivamente occupate o detenute,
è tenuto a calcolare autonomamente l'importo dovuto e a versarlo spontaneamente secondo le scadenze di pagamento stabilite dal Comune, senza necessità di un preventivo atto di liquidazione da parte dell'ente impositore.
Il regime di autoliquidazione non esclude la possibilità per l'ente impositore di procedere ad accertamenti d'ufficio in caso di omesso versamento o di versamenti parziali nonché in caso di omessa dichiarazione ed in tali ipotesi tali accertamenti devono essere legittimamente portati a conoscenza del contribuente nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, L. 296 del 2006, pena la decadenza del potere impositivo.
E tuttavia l'asserita idoneità probatoria degli avvisi di ricevimento richiamati nella gravata cartella di pagamento non riceve conforto dalla verifica documentale, laddove in essi non è rinvenibile alcun dato che consenta di riferire l'esito notificatorio agli atti che si assumono regolarmente recapitati al ricorrente non essendo ivi richiamati i numeri di protocollo degli avvisi né in questi ultimi vi è alcun riferimento al numero di raccomandata postale con la quale sarebbero stati spediti all'indirizzo del ricorrente, né comunque alcun altra indicazione che comprovi inequivocabilmente il collegamento tra atti impositivi e mezzo di notifica, con intuibile refluenza sull'adeguatezza motivazionale dell'atto recuperatorio impugnato e sul rispetto dei termini di prescrizione e decadenza applicabili al tributo di specie.
A valle di tali considerazioni, la Corte ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso con assorbimento dei residui motivi di doglianza e pronunciare condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e condanna in solido l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Pozzallo al pagamento, in favore del difensore antistatario del ricorrente che ne ha fatto espressa dichiarazione, delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 349,60 oltre IVA, CPA ed accessori di legge ove dovuti fino al soddisfo.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROTA MARCO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3099/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210019309761000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato in data 7 giugno 2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1, con il patrocinio del rag. Difensore_2, impugnava la cartella di pagamento n. 297 2021 00193097 61 000, notificatagli il 19 aprile 2023, relativa alla TARI 2015 per l'importo complessivo di euro 980,26, opponendo l'omessa notifica dei sottesi avvisi di pagamento n. 869 e 870 del 9 luglio 2020, che assumeva mai ricevuti, lamentando, quindi, la violazione della sequenza procedimentale ed eccependo, altresì, la decadenza del Comune dal potere accertativo e la prescrizione del credito tributario, oltre alla mancanza di prova della pretesa impositiva e all'assenza di adeguata motivazione, in particolare con riferimento alla sanzione per presunta omessa dichiarazione. Il contribuente documentava, inoltre, di avere integralmente versato — negli anni 2017 e 2018 — quanto richiesto dal Comune in sede di acconto e saldo per la TARI 2015 con avvisi di pagamento n. 6411 del 22.5.2018 e n. 6440 del 23.2.2017 per l'immobile sito a Pozzallo in Indirizzo_1 censito in Dati catastali , come da documentazione allegata, ritenendo pertanto insussistente il debito oggetto di riscossione.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva il difetto di legittimazione passiva respingendo l'eccezione circa il difetto di motivazione in assenza della evidenza di un concreto pregiudizio che ne sarebbe derivato nonché l'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla proroga ex lege dei termini relativi ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con memoria illustrativa il ricorrente ribadiva sostanzialmente i motivi di censura.
Si costituiva il Comune di Pozzallo, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. L'Ente sosteneva, con produzione documentale, che gli avvisi di accertamento TARI n. 869 e 870 erano stati regolarmente emessi il 9 luglio 2020 e notificati al contribuente in data 21 dicembre 2020 per compiuta giacenza, con spedizione del plico registrata il 9 novembre 2020; evidenziava, inoltre, come la già avvenuta conoscenza degli atti prodromici fosse desumibile dallo stesso ricorso introduttivo, nel quale il contribuente contestava il merito della sanzione per omessa dichiarazione, circostanza che presupponeva la previa conoscenza del contenuto degli accertamenti.
In relazione all'eccezione di decadenza e prescrizione, la difesa comunale osservava che la notifica degli avvisi presupposti nel dicembre 2020 aveva interrotto i termini, escludendo qualsivoglia estinzione della pretesa tributaria. Veniva inoltre richiamata giurisprudenza locale secondo cui eventuali irregolarità della notifica tramite operatore privato risultano irrilevanti ove l'atto raggiunga comunque il destinatario, in applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Quanto al motivo attinente alla mancanza di prova della pretesa, l'Ente dichiarava di avere assolto all'onere probatorio mediante il deposito degli atti presupposti con i relativi avvisi di ricevimento, insistendo sulla correttezza formale e sostanziale della sequenza impositiva.
In ordine alla doglianza relativa alla sanzione per omessa dichiarazione, il Comune deduceva preliminarmente la tardività della contestazione, ritenendo che la questione avrebbe dovuto essere sollevata avverso l'avviso di accertamento n. 870 del 2020, divenuto ormai definitivo per mancata impugnazione. Nel merito, deduceva che l'immobile oggetto di imposizione non risultava dichiarato ai fini IMU dal contribuente e che, pertanto, la sanzione era stata correttamente irrogata ai sensi dell'art. 1, comma 775, della L. 160/2019.
Con ordinanza resa all'udienza del 21.7.2025, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Pozzallo.
All'udienza del 20.10.2025 le parti ribadivano le rispettive deduzioni e conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue.
Al fine di preliminarmente chiarire i termini della controversia con l'ausilio delle allegazioni documentali di parte, va evidenziato che i versamenti reclamati dal ricorrente a compiuta estinzione della pretesa tributaria rappresentata dagli avvisi di pagamento n. 6411 del 22.5.2018 e n. 6440 del 23.2.2017 attengono all'immobile sito a Pozzallo in Indirizzo_1 censito in Dati catastali per una superficie tassabile pari a 70 mq.; quanto agli atti richiamati nell'opposta cartella, l'avviso n. 869 del 9.7.2020 costituisce rettifica degli importi relativi al medesimo immobile di Indirizzo_1 con riguardo però ad una superficie di 36 mq., mentre l'avviso n. 870 del 9.7.2020 ha riguardo all'immobile sito a Pozzallo in Indirizzo_2
censito in dati catastali_2 per una superficie tassabile pari a 56 mq. per il quale il comune ha contestato l'omessa presentazione della dichiarazione applicando la pertinente sanzione.
Ciò detto il ricorrente si duole, in primo luogo, dell'omessa notifica degli avvisi n. 869 e n. 870 e la difesa comunale, a confutazione dell'eccezione difensiva, ne deduce la regolare notifica documentandola mercé la produzione degli avvisi medesimi e delle corrispondenti cartoline di ricevimento postale attestanti il perfezionamento della procedura notificatoria per compiuta giacenza alla data del 21.12.2020.
Orbene la TARI, introdotta dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si configura come un tributo caratterizzato da un regime di autoliquidazione da parte del contribuente, tale che questi, sulla base delle tariffe deliberate dal Comune e delle superfici effettivamente occupate o detenute,
è tenuto a calcolare autonomamente l'importo dovuto e a versarlo spontaneamente secondo le scadenze di pagamento stabilite dal Comune, senza necessità di un preventivo atto di liquidazione da parte dell'ente impositore.
Il regime di autoliquidazione non esclude la possibilità per l'ente impositore di procedere ad accertamenti d'ufficio in caso di omesso versamento o di versamenti parziali nonché in caso di omessa dichiarazione ed in tali ipotesi tali accertamenti devono essere legittimamente portati a conoscenza del contribuente nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, L. 296 del 2006, pena la decadenza del potere impositivo.
E tuttavia l'asserita idoneità probatoria degli avvisi di ricevimento richiamati nella gravata cartella di pagamento non riceve conforto dalla verifica documentale, laddove in essi non è rinvenibile alcun dato che consenta di riferire l'esito notificatorio agli atti che si assumono regolarmente recapitati al ricorrente non essendo ivi richiamati i numeri di protocollo degli avvisi né in questi ultimi vi è alcun riferimento al numero di raccomandata postale con la quale sarebbero stati spediti all'indirizzo del ricorrente, né comunque alcun altra indicazione che comprovi inequivocabilmente il collegamento tra atti impositivi e mezzo di notifica, con intuibile refluenza sull'adeguatezza motivazionale dell'atto recuperatorio impugnato e sul rispetto dei termini di prescrizione e decadenza applicabili al tributo di specie.
A valle di tali considerazioni, la Corte ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso con assorbimento dei residui motivi di doglianza e pronunciare condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e condanna in solido l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Pozzallo al pagamento, in favore del difensore antistatario del ricorrente che ne ha fatto espressa dichiarazione, delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 349,60 oltre IVA, CPA ed accessori di legge ove dovuti fino al soddisfo.