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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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- 1. Dirittodelrisparmio - Pagina 20 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 16 settembre 2025
La Cassazione torna sulla cessione di crediti in blocco. Nota a Cass. Civ., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25547. Massima redazionale In caso di cessione in blocco, ex art. 4 l. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro […] Leggi tutto Terzo danneggiato e cumulabilità dell'azione generale di danno nei confronti dei responsabili del sinistro e dei rispettivi assicuratori. Nota a Cass. Civ., Sez. III, 9 settembre 2025, n. 24840. Massima redazionale Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/09/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 378/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso che l'udienza del 9.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti,
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
R.G. n. 378/2022
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Katiuscia Secondino ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di sita in Isernia alla Via XXIV Maggio n. 243; Parte_1
- appellante
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Pontarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rocchetta a Volturno (IS) alla Via Roma snc;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 59/2022 (R.G. n. 344/2021) emessa dal Giudice di
Pace di Castel SA IN, depositata in cancelleria in data 19.2.2022
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 9.9.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 2.9.2021, conveniva in Controparte_1 giudizio al fine di ottenere il rimborso di n. 2 (nr. Parte_1 Controparte_2
00001107564810232 e nr. 00001107564910209), sottoscritti dalla stessa, unitamente al coniuge defunto, in data 2.1.2008, entrambi a termine della serie “1C8” e del valore di € 1.000,00 ciascuno.
Parte attrice rappresentava di essersi recata presso l'Ufficio Postale di Scapoli (IS) nel mese di giugno 2021, ma di non essere riuscita ad ottenere il rimborso a causa dell'avvenuta prescrizione decennale;
la stessa, tuttavia, lamentava di non essere stata edotta in ordine alla scadenza dei
BFP, in quanto non era espressamente indicato sui medesimi il relativo termine di scadenza, né, al momento della sottoscrizione, le era stato rilasciato alcun Foglio Informativo.
Si costituiva in giudizio la società la quale, eccependo l'intervenuta Parte_1 prescrizione decennale del diritto alla riscossione dei buoni serie “1C8” aventi scadenza dopo 18 mesi, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Pace di Castel SA IN, con sentenza n. 59/2022 depositata in data 19.2.2022, accoglieva la domanda di , condannando al pagamento Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 2.000,00, oltre interessi, in favore dell'attrice ed alla refusione delle spese e competenze del giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello, innanzi al Tribunale di Isernia, al Parte_1 fine di sentir: “..in accoglimento dell'appello proposto da per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza n. 59/2022 del Giudice di Pace di
Castel SA IN (IS) Dott.ssa Zarone Giovanna, emessa nel procedimento R.G. n. 344/2022 depositata il 19.2.2022 e notificata il 15.3.2022 e per l' effetto, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere i buoni oggetto di causa, con condanna di parte appellata alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”.
Nello specifico, parte appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, erroneamente interpretando la normativa di riferimento, non dichiarava prescritto il diritto alla riscossione dei BFP, ritenendo che, non avendo al momento Parte_1 della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, adempiuto al proprio dovere di informazione mediante la consegna del Foglio Informativo, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - iniziando a decorrere dal momento in cui si viene messi a conoscenza dell'opportunità di esercitare il proprio diritto - andasse individuato nel mese di giugno del 2021.
Si costituiva in giudizio , ribadendo che, al momento della sottoscrizione dei Controparte_1
BFP, non aveva provveduto a consegnarle, unitamente al titolo, anche il Parte_1
Foglio Informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, disattendendo il dovere di informazione su di essa incombente in virtù degli artt. 3 e 6 del D.M. del 19.12.2000 e così, di conseguenza, impedendo il decorso del termine di prescrizione;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da
[...] in pers. del leg. rapp.te p.t. avverso la sentenza n. 59/2022 pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Castel SA IN (IS) per tutti i motivi avanti esposti, confermando in toto la sentenza nr. 59/2022 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Castel SA IN (IS); - in ogni caso, condannare l'appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 9.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
Tanto premesso, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il presente gravame, infatti, lamenta la non corretta interpretazione Parte_1 delle disposizioni normative disciplinanti il rimborso dei B.F.P. (comprese quelle in materia di prescrizione degli stessi) da parte del Giudice di primo grado. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente basato la sua decisione sulla mancanza di indicazioni a stampa attestanti la data di scadenza del titolo, nonché sulla presunta omessa consegna all'interessata del contenente le caratteristiche Parte_2 dell'investimento, quali circostanze che avrebbero indotto in errore l'odierna appellata circa la durata dei titoli.
Ciò posto, giova premettere che la disciplina dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di causa, quanto alle modalità ed agli adempimenti per la loro collocazione, è rinvenibile nel D.M. Tesoro del
19.12.2000 “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” che, all'art. 3 (Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento), prevede: “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento […] I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione”; e, all'art. 6 (Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori), prevede: “
[...] espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, Parte_1 rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Orbene, da tali norme si comprende chiaramente che gli obblighi informativi posti a carico di devono essere assolti non solo mediante l'esposizione nei propri locali Parte_1 aperti al pubblico di un avviso sulle condizioni praticate, ma nel caso di buoni postali rappresentati da documento cartaceo - come quelli in esame - anche mediante la consegna del
Foglio Informativo Analitico.
Tale onere risulta preordinato sia a garantire la trasparenza dell'attività di Parte_1 sia, soprattutto, a tutelare il sottoscrittore, il quale deve essere posto nelle condizioni di comprendere correttamente - e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti - quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui, in particolare, la sua scadenza.
Il F.I.A., consegnato al risparmiatore, garantisce, infatti, l'informazione effettiva e completa, in ordine all'emittente, al collocatore, alla disciplina di riferimento, alla tipologia, al prezzo di emissione e alla scadenza, nonché in ordine al rimborso anticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spese e commissioni, al regime fiscale e al termine di prescrizione,
e non può essere certo supplito dall'avviso al pubblico che, sempre a norma di legge, ed in particolare, in base all'art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000, deve essere affisso nei locali delle poste, in quanto lo stesso si rivolge, in modo generalizzato e indistinto, ai risparmiatori che accedono agli Uffici Postali.
Si rileva, a tale proposito, che la Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia del 16.10.2024, ha chiarito che "il coordinamento tra tali due disposizioni (art. 3 e art. 6 del DM del 19.12.2000) non può che essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere aggiuntivo e non sostitutivo dell'obbligo di consegna del F.I.A.”.
Orbene, posto che in ambito civile l'onere della prova è disciplinato dall'art. 2697 c.c., in forza del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, nel caso de quo, parte appellata, depositando i buoni fruttiferi, ha provato i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre parte appellante non ha in alcun modo provato l'inefficacia di tali fatti, né la modifica o estinzione del diritto.
Difatti, non ha fornito adeguata prova documentale atta a dimostrare Parte_1
l'avvenuta consegna del Foglio Informativo Analitico e, dunque, il corretto assolvimento del dovere di informazione su di essa incombente.
Inoltre, non si ritiene che a tale adempimento possa supplire o ritenersi equipollente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimento, e ciò in quanto la consegna del Foglio Informativo Analitico e la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale assolvono a funzioni diverse.
Il primo, infatti, è rilevante nel rapporto con il singolo risparmiatore e l'omessa consegna rileva sul piano della “condotta”, ponendosi, quindi, quale fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che è tenuta a rispettare;
il Parte_1 secondo, invece, opera sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al buono ed esclude, stante l'eterointegrazione del titolo (art. 1339 c.c.), qualsivoglia profilo di nullità.
D'altronde, ad avviso del Tribunale, una diversa interpretazione, oltre a non tenere conto di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. citato, non appare adeguata all'effettiva tutela del risparmiatore, in considerazione delle "fisiologiche" asimmetrie conoscitive tra quest'ultimo e
Parte_1
In tema di buoni postali fruttiferi - così come in altri ambiti caratterizzati da un certo grado di tecnicismo e che hanno ad oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico - si è, infatti, previsto l'obbligo di informazione mediante la consegna di un Foglio Informativo, atto ad indicare, al momento dell'insorgenza del vincolo e in modo completo, i contenuti fondamentali e, tra gli altri, la scadenza del buono e la prescrizione del diritto al rimborso.
Tale interpretazione, da un punto di vista sistematico, consente di garantire un giusto “punto di bilanciamento” tra due importanti principi di rilevanza costituzionale quali la tutela del risparmio
(art. 47) e le esigenze di bilancio dello Stato (art. 81).
Si ritiene, pertanto, che l'ampia diffusione dei Buoni Fruttiferi Postali presso i risparmiatori (che sono, per lo più, modesti risparmiatori e che perseguono la finalità di gestione del risparmio in un'ottica tipicamente conservativa, spesso avendo un grado di “istruzione finanziaria” piuttosto modesto) non possa prescindere dal rispetto della disciplina legale sopra indicata.
Dunque, come chiarito dalla già citata pronuncia della Corte d'Appello di Milano del
16.10.2024, la consegna del Foglio Informativo, essendo esso l'unico documento in cui vengono specificate le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere “il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore - risparmiatore”; d'altronde, nella giurisprudenza di legittimità, è costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità (cfr.
Cass. Civ. SS. UU. n. 3963/2019) ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da un'informazione chiara e univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di conoscere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale inizi a decorrere la prescrizione decennale.
Con specifico riferimento al caso concreto, i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti dall'Accetta recavano unicamente l'indicazione della serie, della data di emissione e dell'importo.
L'unica traccia delle condizioni di emissione era contenuta nella stampigliatura presente sul retro del buono, ove era possibile leggere: "Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento".
Ebbene, non appare sostenibile che tali indicazioni - così generiche - possano supplire a quelle che il Legislatore impone siano consegnate - in modo dettagliato - al momento di conclusione del contratto, individualmente e al singolo risparmiatore. Sul punto, la Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia del 16.10.2024, ha chiarito che:
“L'esigenza di garantire un'informativa completa al risparmiatore-investitore deriva altresì dai principi di correttezza e buona fede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella fase successiva esecutiva. In particolare, dal principio di buona fede discende in capo a un Pt_1 obbligo di lealtà e cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore-investitore nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto”.
Ne discende che - come correttamente osservato dal Giudice di prime cure - la violazione dei doveri informativi che si è concretata in danno dell'Accetta non ha posto la medesima nelle condizioni di potersi tempestivamente attivare per riscuotere i due buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per gli stessi previsti.
Dunque, considerato che l'art. 8 del DM del 19.12.2000 prevede espressamente che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, è ovvio che l'obbligo di trasparenza risulta fondamentale per garantire che il sottoscrittore abbia ben chiara la scadenza del titolo e non incorra nella sua prescrizione.
Per l'effetto, nel caso in cui i titolari dei buoni non vengano puntualmente informati in ordine alla scadenza degli stessi, hanno diritto al risarcimento dei danni patiti (cfr. Collegio Arbitrale di
Roma, Dec. n. 17569/2021 del 23.07.2021: “Quanto alla domanda di rimborso del solo capitale investito in conseguenza della mancata consegna del , vi è da rilevare come il Parte_2
Collegio di Coordinamento con decisione n. 17814 del 2019 abbia stabilito che la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell'acquisto dei buoni, del non Parte_2 impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, ma legittima invece una domanda di risarcimento del danno per violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione. In particolare, come da precedente di questo Collegio (Decisione n. 11045 del 2020) in ipotesi di mancata consegna del
Foglio informativo all'atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l'emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente. Il sottoscrittore ha pertanto diritto di essere risarcito
e la domanda di rimborso del valore dei BPF sottoscritti può essere interpretata come una domanda di risarcimento del danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto, sempreché il ricorrente abbia – come nel caso di specie – lamentato nel ricorso
l'omessa ricezione del Foglio Informativo da parte dell'intermediario”).
Alla luce di quanto sopra esposto, senza l'assolvimento dell'onere della prova dell'avvenuta consegna del Foglio Informativo, non è possibile desumere che parte appellante abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione su di essa incombenti e, di conseguenza, il termine prescrizionale non può che decorrere dall'effettiva conoscenza dell'opportunità di operare il proprio diritto al rimborso.
Sul punto, infatti, il Tribunale ritiene di condividere la tesi, sostenuta da autorevole giurisprudenza, secondo cui il termine prescrizionale per la responsabilità risarcitoria possa considerarsi decorrente solo dal momento in cui il sottoscrittore, non messo a conoscenza delle condizioni del prestito e, dunque, ignaro dell'esistenza di un termine per l'esercizio del proprio diritto al rimborso, prende cognizione del danno subito, vale a dire nel momento in cui egli riceve il diniego di rimborso per maturata prescrizione (cfr. Corte d'Appello Milano, sentenza n.
1128 del 9.4.2025).
È, infatti, vero che ai fini della decorrenza della prescrizione sono irrilevanti gli impedimenti cd. soggettivi, in quanto la decorrenza si computa da quando il diritto può essere fatto valere, essendo irrilevante l'ignoranza dell'avente diritto, tuttavia laddove lo stato di ignoranza è stato cagionato da un inadempimento della parte che era tenuta a fornire al sottoscrittore gli elementi conoscitivi idonei a renderlo edotto delle condizioni dell'investimento e quindi anche della scadenza dei buoni - elemento che avrebbe permesso di desumere il termine prescrizionale, decorrente da tale scadenza -, tale circostanza diventa rilevante si sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr.
Corte Appello Napoli nr. 3179/2024).
Per l'effetto, posto che nel caso di specie il suddetto inadempimento di ha Parte_1 impedito all' di conoscere quale fosse il termine di scadenza dei buoni acquistati e, CP_1 conseguentemente, il dies a quo del decorso del termine di prescrizione, entro il quale poteva chiedersi il rimborso dei buoni, risulta pacifico che il decorso della prescrizione abbia inizio non dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere (scadenza dei buoni), ma dal momento in cui si è verificato il pregiudizio (ossia la conseguenza dannosa rappresentata dal mancato rimborso dei buoni) (cfr. Cass. 2066/2023 e Cass. 33596/2021: “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore”). Ne deriva il rigetto dell'appello proposto da e, per l'effetto, l'integrale Parte_1 conferma della sentenza di primo grado.
Considerata la mancanza di un orientamento di legittimità consolidato e tenuto conto, anzi, dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali nettamente contrastanti in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta l'appello;
• dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio;
• dichiara la sussistenza dell'obbligo, a carico di parte appellante, di pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002.
Isernia, 9.9.2025.
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 378/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso che l'udienza del 9.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti,
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
R.G. n. 378/2022
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Katiuscia Secondino ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di sita in Isernia alla Via XXIV Maggio n. 243; Parte_1
- appellante
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Pontarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rocchetta a Volturno (IS) alla Via Roma snc;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 59/2022 (R.G. n. 344/2021) emessa dal Giudice di
Pace di Castel SA IN, depositata in cancelleria in data 19.2.2022
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 9.9.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 2.9.2021, conveniva in Controparte_1 giudizio al fine di ottenere il rimborso di n. 2 (nr. Parte_1 Controparte_2
00001107564810232 e nr. 00001107564910209), sottoscritti dalla stessa, unitamente al coniuge defunto, in data 2.1.2008, entrambi a termine della serie “1C8” e del valore di € 1.000,00 ciascuno.
Parte attrice rappresentava di essersi recata presso l'Ufficio Postale di Scapoli (IS) nel mese di giugno 2021, ma di non essere riuscita ad ottenere il rimborso a causa dell'avvenuta prescrizione decennale;
la stessa, tuttavia, lamentava di non essere stata edotta in ordine alla scadenza dei
BFP, in quanto non era espressamente indicato sui medesimi il relativo termine di scadenza, né, al momento della sottoscrizione, le era stato rilasciato alcun Foglio Informativo.
Si costituiva in giudizio la società la quale, eccependo l'intervenuta Parte_1 prescrizione decennale del diritto alla riscossione dei buoni serie “1C8” aventi scadenza dopo 18 mesi, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Pace di Castel SA IN, con sentenza n. 59/2022 depositata in data 19.2.2022, accoglieva la domanda di , condannando al pagamento Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 2.000,00, oltre interessi, in favore dell'attrice ed alla refusione delle spese e competenze del giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello, innanzi al Tribunale di Isernia, al Parte_1 fine di sentir: “..in accoglimento dell'appello proposto da per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza n. 59/2022 del Giudice di Pace di
Castel SA IN (IS) Dott.ssa Zarone Giovanna, emessa nel procedimento R.G. n. 344/2022 depositata il 19.2.2022 e notificata il 15.3.2022 e per l' effetto, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere i buoni oggetto di causa, con condanna di parte appellata alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”.
Nello specifico, parte appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, erroneamente interpretando la normativa di riferimento, non dichiarava prescritto il diritto alla riscossione dei BFP, ritenendo che, non avendo al momento Parte_1 della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, adempiuto al proprio dovere di informazione mediante la consegna del Foglio Informativo, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - iniziando a decorrere dal momento in cui si viene messi a conoscenza dell'opportunità di esercitare il proprio diritto - andasse individuato nel mese di giugno del 2021.
Si costituiva in giudizio , ribadendo che, al momento della sottoscrizione dei Controparte_1
BFP, non aveva provveduto a consegnarle, unitamente al titolo, anche il Parte_1
Foglio Informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, disattendendo il dovere di informazione su di essa incombente in virtù degli artt. 3 e 6 del D.M. del 19.12.2000 e così, di conseguenza, impedendo il decorso del termine di prescrizione;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da
[...] in pers. del leg. rapp.te p.t. avverso la sentenza n. 59/2022 pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Castel SA IN (IS) per tutti i motivi avanti esposti, confermando in toto la sentenza nr. 59/2022 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Castel SA IN (IS); - in ogni caso, condannare l'appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
La causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 9.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Tanto premesso, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il presente gravame, infatti, lamenta la non corretta interpretazione Parte_1 delle disposizioni normative disciplinanti il rimborso dei B.F.P. (comprese quelle in materia di prescrizione degli stessi) da parte del Giudice di primo grado. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente basato la sua decisione sulla mancanza di indicazioni a stampa attestanti la data di scadenza del titolo, nonché sulla presunta omessa consegna all'interessata del contenente le caratteristiche Parte_2 dell'investimento, quali circostanze che avrebbero indotto in errore l'odierna appellata circa la durata dei titoli.
Ciò posto, giova premettere che la disciplina dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di causa, quanto alle modalità ed agli adempimenti per la loro collocazione, è rinvenibile nel D.M. Tesoro del
19.12.2000 “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” che, all'art. 3 (Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento), prevede: “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento […] I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione”; e, all'art. 6 (Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori), prevede: “
[...] espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, Parte_1 rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Orbene, da tali norme si comprende chiaramente che gli obblighi informativi posti a carico di devono essere assolti non solo mediante l'esposizione nei propri locali Parte_1 aperti al pubblico di un avviso sulle condizioni praticate, ma nel caso di buoni postali rappresentati da documento cartaceo - come quelli in esame - anche mediante la consegna del
Foglio Informativo Analitico.
Tale onere risulta preordinato sia a garantire la trasparenza dell'attività di Parte_1 sia, soprattutto, a tutelare il sottoscrittore, il quale deve essere posto nelle condizioni di comprendere correttamente - e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti - quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui, in particolare, la sua scadenza.
Il F.I.A., consegnato al risparmiatore, garantisce, infatti, l'informazione effettiva e completa, in ordine all'emittente, al collocatore, alla disciplina di riferimento, alla tipologia, al prezzo di emissione e alla scadenza, nonché in ordine al rimborso anticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spese e commissioni, al regime fiscale e al termine di prescrizione,
e non può essere certo supplito dall'avviso al pubblico che, sempre a norma di legge, ed in particolare, in base all'art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000, deve essere affisso nei locali delle poste, in quanto lo stesso si rivolge, in modo generalizzato e indistinto, ai risparmiatori che accedono agli Uffici Postali.
Si rileva, a tale proposito, che la Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia del 16.10.2024, ha chiarito che "il coordinamento tra tali due disposizioni (art. 3 e art. 6 del DM del 19.12.2000) non può che essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere aggiuntivo e non sostitutivo dell'obbligo di consegna del F.I.A.”.
Orbene, posto che in ambito civile l'onere della prova è disciplinato dall'art. 2697 c.c., in forza del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, nel caso de quo, parte appellata, depositando i buoni fruttiferi, ha provato i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre parte appellante non ha in alcun modo provato l'inefficacia di tali fatti, né la modifica o estinzione del diritto.
Difatti, non ha fornito adeguata prova documentale atta a dimostrare Parte_1
l'avvenuta consegna del Foglio Informativo Analitico e, dunque, il corretto assolvimento del dovere di informazione su di essa incombente.
Inoltre, non si ritiene che a tale adempimento possa supplire o ritenersi equipollente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimento, e ciò in quanto la consegna del Foglio Informativo Analitico e la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale assolvono a funzioni diverse.
Il primo, infatti, è rilevante nel rapporto con il singolo risparmiatore e l'omessa consegna rileva sul piano della “condotta”, ponendosi, quindi, quale fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che è tenuta a rispettare;
il Parte_1 secondo, invece, opera sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al buono ed esclude, stante l'eterointegrazione del titolo (art. 1339 c.c.), qualsivoglia profilo di nullità.
D'altronde, ad avviso del Tribunale, una diversa interpretazione, oltre a non tenere conto di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. citato, non appare adeguata all'effettiva tutela del risparmiatore, in considerazione delle "fisiologiche" asimmetrie conoscitive tra quest'ultimo e
Parte_1
In tema di buoni postali fruttiferi - così come in altri ambiti caratterizzati da un certo grado di tecnicismo e che hanno ad oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico - si è, infatti, previsto l'obbligo di informazione mediante la consegna di un Foglio Informativo, atto ad indicare, al momento dell'insorgenza del vincolo e in modo completo, i contenuti fondamentali e, tra gli altri, la scadenza del buono e la prescrizione del diritto al rimborso.
Tale interpretazione, da un punto di vista sistematico, consente di garantire un giusto “punto di bilanciamento” tra due importanti principi di rilevanza costituzionale quali la tutela del risparmio
(art. 47) e le esigenze di bilancio dello Stato (art. 81).
Si ritiene, pertanto, che l'ampia diffusione dei Buoni Fruttiferi Postali presso i risparmiatori (che sono, per lo più, modesti risparmiatori e che perseguono la finalità di gestione del risparmio in un'ottica tipicamente conservativa, spesso avendo un grado di “istruzione finanziaria” piuttosto modesto) non possa prescindere dal rispetto della disciplina legale sopra indicata.
Dunque, come chiarito dalla già citata pronuncia della Corte d'Appello di Milano del
16.10.2024, la consegna del Foglio Informativo, essendo esso l'unico documento in cui vengono specificate le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere “il nucleo essenziale del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore - risparmiatore”; d'altronde, nella giurisprudenza di legittimità, è costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità (cfr.
Cass. Civ. SS. UU. n. 3963/2019) ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da un'informazione chiara e univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di conoscere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale inizi a decorrere la prescrizione decennale.
Con specifico riferimento al caso concreto, i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti dall'Accetta recavano unicamente l'indicazione della serie, della data di emissione e dell'importo.
L'unica traccia delle condizioni di emissione era contenuta nella stampigliatura presente sul retro del buono, ove era possibile leggere: "Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento".
Ebbene, non appare sostenibile che tali indicazioni - così generiche - possano supplire a quelle che il Legislatore impone siano consegnate - in modo dettagliato - al momento di conclusione del contratto, individualmente e al singolo risparmiatore. Sul punto, la Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia del 16.10.2024, ha chiarito che:
“L'esigenza di garantire un'informativa completa al risparmiatore-investitore deriva altresì dai principi di correttezza e buona fede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella fase successiva esecutiva. In particolare, dal principio di buona fede discende in capo a un Pt_1 obbligo di lealtà e cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore-investitore nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto”.
Ne discende che - come correttamente osservato dal Giudice di prime cure - la violazione dei doveri informativi che si è concretata in danno dell'Accetta non ha posto la medesima nelle condizioni di potersi tempestivamente attivare per riscuotere i due buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per gli stessi previsti.
Dunque, considerato che l'art. 8 del DM del 19.12.2000 prevede espressamente che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, è ovvio che l'obbligo di trasparenza risulta fondamentale per garantire che il sottoscrittore abbia ben chiara la scadenza del titolo e non incorra nella sua prescrizione.
Per l'effetto, nel caso in cui i titolari dei buoni non vengano puntualmente informati in ordine alla scadenza degli stessi, hanno diritto al risarcimento dei danni patiti (cfr. Collegio Arbitrale di
Roma, Dec. n. 17569/2021 del 23.07.2021: “Quanto alla domanda di rimborso del solo capitale investito in conseguenza della mancata consegna del , vi è da rilevare come il Parte_2
Collegio di Coordinamento con decisione n. 17814 del 2019 abbia stabilito che la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell'acquisto dei buoni, del non Parte_2 impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, ma legittima invece una domanda di risarcimento del danno per violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione. In particolare, come da precedente di questo Collegio (Decisione n. 11045 del 2020) in ipotesi di mancata consegna del
Foglio informativo all'atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l'emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente. Il sottoscrittore ha pertanto diritto di essere risarcito
e la domanda di rimborso del valore dei BPF sottoscritti può essere interpretata come una domanda di risarcimento del danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto, sempreché il ricorrente abbia – come nel caso di specie – lamentato nel ricorso
l'omessa ricezione del Foglio Informativo da parte dell'intermediario”).
Alla luce di quanto sopra esposto, senza l'assolvimento dell'onere della prova dell'avvenuta consegna del Foglio Informativo, non è possibile desumere che parte appellante abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione su di essa incombenti e, di conseguenza, il termine prescrizionale non può che decorrere dall'effettiva conoscenza dell'opportunità di operare il proprio diritto al rimborso.
Sul punto, infatti, il Tribunale ritiene di condividere la tesi, sostenuta da autorevole giurisprudenza, secondo cui il termine prescrizionale per la responsabilità risarcitoria possa considerarsi decorrente solo dal momento in cui il sottoscrittore, non messo a conoscenza delle condizioni del prestito e, dunque, ignaro dell'esistenza di un termine per l'esercizio del proprio diritto al rimborso, prende cognizione del danno subito, vale a dire nel momento in cui egli riceve il diniego di rimborso per maturata prescrizione (cfr. Corte d'Appello Milano, sentenza n.
1128 del 9.4.2025).
È, infatti, vero che ai fini della decorrenza della prescrizione sono irrilevanti gli impedimenti cd. soggettivi, in quanto la decorrenza si computa da quando il diritto può essere fatto valere, essendo irrilevante l'ignoranza dell'avente diritto, tuttavia laddove lo stato di ignoranza è stato cagionato da un inadempimento della parte che era tenuta a fornire al sottoscrittore gli elementi conoscitivi idonei a renderlo edotto delle condizioni dell'investimento e quindi anche della scadenza dei buoni - elemento che avrebbe permesso di desumere il termine prescrizionale, decorrente da tale scadenza -, tale circostanza diventa rilevante si sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr.
Corte Appello Napoli nr. 3179/2024).
Per l'effetto, posto che nel caso di specie il suddetto inadempimento di ha Parte_1 impedito all' di conoscere quale fosse il termine di scadenza dei buoni acquistati e, CP_1 conseguentemente, il dies a quo del decorso del termine di prescrizione, entro il quale poteva chiedersi il rimborso dei buoni, risulta pacifico che il decorso della prescrizione abbia inizio non dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere (scadenza dei buoni), ma dal momento in cui si è verificato il pregiudizio (ossia la conseguenza dannosa rappresentata dal mancato rimborso dei buoni) (cfr. Cass. 2066/2023 e Cass. 33596/2021: “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore”). Ne deriva il rigetto dell'appello proposto da e, per l'effetto, l'integrale Parte_1 conferma della sentenza di primo grado.
Considerata la mancanza di un orientamento di legittimità consolidato e tenuto conto, anzi, dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali nettamente contrastanti in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta l'appello;
• dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio;
• dichiara la sussistenza dell'obbligo, a carico di parte appellante, di pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002.
Isernia, 9.9.2025.
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione