Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
5544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5544/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to COSTANTINO ROBERTA, giusta procura in Parte_1
atti, elettivamente domiciliata in FO, al Corso Vittorio Emanuele n. 28
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del
30/09/2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.10.2022, chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in FO in data 18.04.1994, precisando che dall'unione coniugale erano nati due figli,
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti.
La ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione, necessaria in quanto era ormai venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva al Tribunale di disporre in suo favore
Con note scritte per l'udienza presidenziale del 30.11.2022, la ricorrente manifestava la volontà di non volersi riconciliare, ribadiva le richieste del suo atto introduttivo e, dato atto della regolarità della notifica nei confronti del resistente, chiedeva che ne venisse dichiarata la contumacia.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2022, il Presidente, con ordinanza dell'11.12.2022, dichiarava la contumacia del resistente e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708, 3° comma, c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente per viverci unitamente ai figli, maggiorenni ed economicamente non indipendenti seco conviventi e ponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli di euro 400,00 (200,00 euro per ciascuno figlio) e per la ricorrente di euro 150,00 mensili;
inoltre, disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al
Giudice Istruttore nominato, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c..
All'udienza del 03.04.2023 - svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il
Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del resistente (non costituitosi in giudizio, seppur regolarmente citato) e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori, con la concessione dei termini ex art. 183, co.6 c.p.c..
Con memoria, parte ricorrente, manifestava la sua intenzione di non avanzare istanze istruttorie e contestualmente chiedeva la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale, ribadendo però che il mantenimento nei suoi confronti venisse stabilito in almeno 200,00 euro.
Pertanto, la causa veniva rinviata dal Giudice per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 30.09.2024, la ricorrente reiterava le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data 02.10.2024.
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Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta inequivocabilmente sia dalla circostanza che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dal fatto che il resistente non si è nemmeno costituito in giudizio.
Del resto, dalle stesse allegazioni ed affermazioni della ricorrente, si evince che ormai da tempo si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, sulla quale il matrimonio è fondato.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello Stato Civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Sull'assegno di mantenimento per i figli.
La ricorrente ha richiesto, a carico del resistente, un assegno di mantenimento per i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, affinché contribuisca al loro mantenimento, contributo che la fornisce in via diretta in quanto i figli vivono con lei. Pt_1
Al riguardo occorre evidenziare che, mentre nel ricorso introduttivo aveva domandato un importo di
600,00 euro complessivi, a seguito dell'ordinanza presidenziale che aveva stabilito un mantenimento di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), ha chiesto il recepimento di quanto disposto nell'ordinanza.
Affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica dei figli (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014,
n.18869).
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato e documentato che la figlia risulta affetta da Per_1
una grave anoressia nervosa cronica con idee suicidiarie (cfr. doc. medica in atti) e, pertanto, risulta allo stato impossibilitata a svolgere una stabile attività lavorativa, necessitando di continue cure e sostegno clinico e psicologico;
il figlio , invece, stante la sua ancora giovane età, pur Per_2
essendosi attivato per la ricerca di un'occupazione lavorativa, acquisendo esperienze in ambito web, tv ed editoriale (cfr. curriculum vitae in atti), allo stato non è riuscito ad inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro e ad ottenere un'occupazione che gli consenta di raggiungere una vera e propria indipendenza economica. Ritiene il Collegio, sulla base di quanto dimostrato dalla in merito alla situazione dei figli e Pt_1
in assenza di circostanze sopravvenute rilevanti, di dover sul punto confermare quanto già stabilito nell'ordinanza presidenziale.
Attesa la condizione economica delle parti per come rappresentata e documentata in atti, va dunque confermato, in questa sede, l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, conviventi con la Per_1 Per_2 madre, versando a , entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 Parte_1 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.03.2016, intercorso tra il Tribunale di FO ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di FO.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Va, in questa sede, confermata altresì l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi, alla ricorrente, che la abiterà unitamente ai figli e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
non indipendenti seco conviventi.
Come sostenuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, e può perciò essere assegnata al genitore collocatario del minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente (cfr. ex multis Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 32231/2018).
Sul mantenimento del coniuge.
La ricorrente ha formulato domanda di condanna della controparte alla corresponsione di un assegno di mantenimento di almeno 200,00 euro mensili, domanda ribadita anche negli scritti conclusivi.
Deve premettersi che, a norma dell'art. 156 c.c., “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 12196 del 16/05/2017).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato una notevole disparità reddituale tra lei e il resistente;
infatti, ha dichiarato di essere priva di un'occupazione lavorativa e di un'autonoma fonte di reddito, non per sua colpa, in quanto negli anni si è sempre occupata della famiglia, di comune accordo con il marito, avendo svolto solo qualche lavoro saltuario e, al momento, ha difficoltà a trovare una occupazione, anche in considerazione della sua età (ha 61 anni) e dei suoi problemi di salute (cfr. documentazione medica in atti), a differenza del resistente che, ad oggi pensionato (con un reddito annuo lordo di circa 23.000,00 euro, cfr. modello 730/2022 in atti), ha sempre potuto dedicarsi, grazie alla collaborazione della ricorrente, al proprio lavoro.
Dunque, dal momento che la situazione reddituale della moglie non le garantirebbe il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via prevalente dai redditi del marito, il Tribunale, in mancanza di circostanze sopravvenute, ritiene equo determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 150,00 mensili, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Invero, il Collegio ritiene che l'assegno di mantenimento non possa essere aumentato ai 200,00 euro richiesti dalla ricorrente, in quanto quest'ultima non ha dato prova di un suo stato di indigenza e, per di più, stante l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, si presume che il resistente abbia dovuto trovare un'altra abitazione, con tutte le spese che ne derivano.
Sulle spese del giudizio.
In considerazione dell'esito della lite (con riduzione del quantum richiesto dalla ricorrente a titolo di mantenimento per sé), della pronuncia costitutiva sullo status e della contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e , i quali Controparte_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio in FO, in data 18.04.1994; 2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di FO (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 107, parte II, serie A);
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e , maggiorenni ed economicamente non indipendenti conviventi con la Per_1 Per_2 madre, versando a la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno figlio), Parte_1
entro e non il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.03.2016, intercorso tra il Tribunale di FO ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
FO;
4) assegna la casa coniugale alla ricorrente che la abiterà unitamente ai figli e Per_1
, maggiorenni ed economicamente non indipendenti seco conviventi;
Per_2
5) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando alla stessa la somma di € 150,00 mensili, entro e non il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT;
6) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di FO, in data 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro