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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3272/2021 del Ruolo Generale
tra
rappresentato e difeso per mandato alle liti in atti dagli avv.ti Parte_1
Rosa Ferreri e Vincenzo Operamolla, presso il cui studio in Trani alla via
Tasselgardo n.7 è elettivamente domiciliato
-attore-
E
con Socio Unico, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa come da procura alle liti in atti dall'avv. Francesco Le Noci
ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale in Manfredonia (Fg) alla via Pasubio n. 1/A
-convenuta-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti all'udienza del 3.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, – premesso che il Parte_1
16.5.2020 in Trani sulla rampa di accesso alla S.S. 16 Bis in direzione Foggia allo
1 svincolo Trani Centro, alla guida della motocicletta Harley Davinson targata
DL01532, di proprietà di , per la presenza di sottile pietrisco non Parte_2
visibile poiché dello stesso colore dell'asfalto, perdeva aderenza sulla sede stradale,
cadendo e riportando gravi danni fisici, documentati in atti;
che la dinamica del sinistro ha trovato riscontro nella relazione di servizio redatta da agenti della Polizia
municipale; che la responsabilità per i danni subiti dal conducente deve ascriversi all'ente custode della strada per difetto di manutenzione della sede stradale interessata dalla presenza di sottile pietrisco e breccia sulla rampa di immissione posizionata in curva e salita;
che pertanto è responsabile per i danni CP_1
subiti ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.- tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio : < 1) accertare la responsabilità dell ai Controparte_2 CP_1
sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. per omessa manutenzione della sede stradale in relazione alla caduta della moto tg. DL01532 in Trani sulla rampa della S.S. 16 bis il 16.5.2020 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni subiti dal conducente da quantificarsi a mezzo C.T.U. in euro 52.000,00 o nella Parte_1
diversa somma dovuta secondo equità e giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
2)
condannare al pagamento delle spese processuali>. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2021 si è costituita in CP_1
persona del l.r.p.t., deducendo l'infondatezza della domanda sfornita di prova per mancanza di elementi sufficienti a ricostruire la dinamica del sinistro come riportato dai verbalizzanti nella relazione di servizio;
che il sinistro è senz'altro imputabile alla condotta di guida imprudente del che in subordine, va dichiarato il Pt_1
concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.; che difetta la prova del danno.
La convenuta ha quindi concluso chiedendo rigettare la domanda;
in via gradata,
dichiarare la colpa esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, con ogni
2 conseguenza di legge;
in via ancora subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pure parziale della domanda attorea, rigettare la pretesa di ristoro,
così come formulata, perché eccessiva e non dovuta, ed operare la debita riduzione proporzionale del quantum in virtù della corresponsabilità maggioritaria e preponderante dell'attore, ex art. 1227 c.c., nella determinazione del sinistro;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., istruito il giudizio mediante prova testimoniale e ctu medico legale, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e all'udienza indetta, è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è infondata e va rigettata.
Pacifica la riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., alla cui previsione l'attore ha ricondotto la domanda in esame, la oramai consolidata giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo il quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile.
Questa responsabilità ha natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è
causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta
3 potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.26142; Cass. 18518/2024).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è quindi tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile.
E l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore -
del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. 18/07/2023, n. 20986; Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129
del 18/12/2024).
Nella specie, non può dirsi raggiunta la prova del nesso causale fra cosa nella custodia di e l'incidente occorso al CP_1 Pt_1
L'attore nell'atto di citazione ha genericamente dedotto di essere caduto dalla motocicletta Harley Davinson targata DL01532, di proprietà di , Parte_2
sulla rampa di accesso alla S.S. 16 Bis in direzione Foggia allo svincolo Trani
Centro, per la presenza di sottile pietrisco sull'asfalto, non visibile poiché dello stesso colore del manto stradale.
La dinamica della caduta non è meglio specificata neanche negli scritti successivi.
4 Ma, nella richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inviata ad il ha CP_1 Pt_1
prospettato la presenza di “detriti costituiti da breccia, pietre, pezzi di copertone in plastica e rifiuti sul margine destro della carreggiata nel tratto precedente lo svincolo di uscita Trani centro in direzione Barletta…insidia costituita da materiale sul margine destro della carreggiata che determinavano la caduta del motociclista che percorreva regolarmente la carreggiata sul margine destro” (cfr. missiva del
26.5.2020, doc. 3 del fascicolo di parte).
Queste circostanze non vengono affatto riportate nell'atto di citazione.
Mentre nel rapporto di intervento della polizia municipale (doc. sub 1), si legge che il ha riferito ai verbalizzanti giunti sul luogo del sinistro di essere caduto per Pt_1
la presenza di pietrisco in corrispondenza del lato sinistro della curva della rampa di accesso alla SS 16 bis direzione Foggia e di aver spostato la motocicletta dalla posizione statica post sinistro.
Al rapporto di intervento sono allegate due fotografie scattate dai verbalizzanti che ritraggono il punto in cui a detta del sarebbe avvenuta la caduta: ovvero il lato Pt_1
sinistro della curva della rampa.
Dalla fotografia scattata dai verbalizzanti si evince che il brecciolino è presente a sinistra sul tratto delimitato dalla linea bianca continua, mentre il resto della careggiata si presenta libera da detriti né vi è alcuna evidenza di copertoni di plastica,
pietre, rifiuti come riferito nella lettera di messa in mora.
I verbalizzanti dopo aver dato atto della presenza di sottile pietrisco sul lato sinistro della rampa, hanno concluso che in mancanza di tracce di frenata, di segni sull'asfalto e risultando il mezzo già spostato, non fosse possibile ricostruire la dinamica della caduta del dalla motocicletta. Pt_1
Il teste , agente di polizia municipale accorso sul luogo del sinistro, Testimone_1
escusso come teste, ha confermato la presenza del pietrisco sottile dello stesso colore
5 scuro dell'asfalto anche su parte della carreggiata destinata alla circolazione, ma a parte la considerazione che tanto non risulta dalla fotografia dal medesimo scattata e che non potendosi accertare il punto esatto della caduta, la circostanza è priva di rilievo scorgendosi nella fotografia una parte di asfalto più chiara, priva di detriti, in ogni caso vi è assoluta incertezza sulle cause della caduta del che ha riportato Pt_1
una diversa dinamica dapprima ai verbalizzanti e di poi ad nella fase CP_1
stragiudiziale.
Si aggiunga che il riferimento nella richiesta stragiudiziale di risarcimento a circostanze insussistenti e smentite da opposte dichiarazioni rese dallo stesso attore nell'immediatezza del sinistro e riportate nella relazione prodotta in questo giudizio,
priva di attendibilità la versione del sinistro su cui il ha fondato la pretesa Pt_1
risarcitoria in questo giudizio.
In definitiva, in mancanza di prova che la caduta dalla motocicletta sia stata determinata dalle condizioni della strada nella custodia di la convenuta CP_1
non può essere fondatamente chiamata a rispondere delle lesioni riportate dal Pt_1
la cui domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza dell'attore CP_1
a carico del quale vanno anche poste le spese di ctu
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3272/2021 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. condanna alla rifusione in favore di e per essa Parte_1 CP_1
del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida in €
6 re rimborso forfetario spese generali per compenso di avvocato, olt 7.616,00
;del 15%, cpa ed Iva come per legge misuranella
3. pone a carico dell'attore le spese di ctu liquidate con decreto di pagamento del 6.11.2023.
Trani, 12.6.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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