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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Onorario dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.14581/ 2024 R.G.L., promossa
D A
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Cammarata per mandato in atti. C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma nella via Ciro il CP_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dal dott. Michele Alcuri, per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 9.7.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Accoglie il ricorso e per l'effetto:
- Dichiara che presenta i requisiti sanitari (invalidità pari al 46%) per Parte_1
l'inserimento nelle liste del collocamento mirato di cui alla Legge n.69/1999; Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00, oltre spese generali, CP_1
iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, conveniva in giudizio l' per il Parte_1 CP_1
riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'inserimento nel collocamento mirato, di cui alla Legge n.69/1999, sin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto CP_1
Eccepiva l'esistenza di altro giudizio instaurato dal ricorrente e concernente l'invalidità civile ai fini di prestazione d'invalidità, chiedendo che, per ragioni di economia processuale, venisse utilizzata la relazione di consulenza di tale giudizio iscritto al n. 9465/24. RG.
La causa veniva rinviata in attesa del deposito della detta consulenza che con le note del 25.3.2025
parte ricorrente ha allegato agli atti del presente giudizio.
All'esito dell'udienza del 9/7/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è
stata decisa.
Il ricorso è fondato.
La TU (depositata nel proc n. 9465/24. RG) ha infatti così concluso “ Considerate le patologie di
cui è affetta la ricorrente, ed in riferimento a quanto previsto dalle tabelle del
D.M.05.02.92,…...Applicando il metodo a scalare riduzionistico di Balthazard, su menomazioni
plurime coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi la somma di suddette menomazioni
sommano al 46% che corrisponde alla riduzione della capacità lavorativa della ricorrente Parte_1
che conseguentemente non ha diritto alla prestazione previdenziale richiesta . Palermo
[...]
9 dicembre 2024.”
Alla luce delle superiori conclusioni, in assenza di contestazioni da parte dell' , atteso che la CP_1
percentuale di invalidità accertata pari al 46% è sufficiente per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 28.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Onorario dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.14581/ 2024 R.G.L., promossa
D A
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Cammarata per mandato in atti. C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma nella via Ciro il CP_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dal dott. Michele Alcuri, per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 9.7.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Accoglie il ricorso e per l'effetto:
- Dichiara che presenta i requisiti sanitari (invalidità pari al 46%) per Parte_1
l'inserimento nelle liste del collocamento mirato di cui alla Legge n.69/1999; Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00, oltre spese generali, CP_1
iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, conveniva in giudizio l' per il Parte_1 CP_1
riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'inserimento nel collocamento mirato, di cui alla Legge n.69/1999, sin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto CP_1
Eccepiva l'esistenza di altro giudizio instaurato dal ricorrente e concernente l'invalidità civile ai fini di prestazione d'invalidità, chiedendo che, per ragioni di economia processuale, venisse utilizzata la relazione di consulenza di tale giudizio iscritto al n. 9465/24. RG.
La causa veniva rinviata in attesa del deposito della detta consulenza che con le note del 25.3.2025
parte ricorrente ha allegato agli atti del presente giudizio.
All'esito dell'udienza del 9/7/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa è
stata decisa.
Il ricorso è fondato.
La TU (depositata nel proc n. 9465/24. RG) ha infatti così concluso “ Considerate le patologie di
cui è affetta la ricorrente, ed in riferimento a quanto previsto dalle tabelle del
D.M.05.02.92,…...Applicando il metodo a scalare riduzionistico di Balthazard, su menomazioni
plurime coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi la somma di suddette menomazioni
sommano al 46% che corrisponde alla riduzione della capacità lavorativa della ricorrente Parte_1
che conseguentemente non ha diritto alla prestazione previdenziale richiesta . Palermo
[...]
9 dicembre 2024.”
Alla luce delle superiori conclusioni, in assenza di contestazioni da parte dell' , atteso che la CP_1
percentuale di invalidità accertata pari al 46% è sufficiente per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 28.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile