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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/08/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
23 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2424 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti dagli avv.ti Gloria Di Gregorio, Bellocchi Lucia e Andrea Mollo, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Calvano e Rosangela Controparte_1
Musillo, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2587/2022 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 22/03/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di prestare attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato alle Controparte_1 dipendenze dell' , a far data dal 26.10.2001, con la qualifica di Parte_1 infermiere professionale, attualmente inquadrato nella categoria D, fascia 4 del CCNL relativo al
Comparto Sanità applicato dall'azienda; di essere stato sempre impiegato, fin dalla sua assunzione, nel Reparto di Medicina di Urgenza dell' con turno H24 su tre turni, e di Parte_2 essere stato adibito, fin dall'assunzione, allo svolgimento anche della cd. assistenza diretta, cioè mansioni “igienico-domestiche-alberghiere”, per l'assenza nel reparto di personale di supporto, figura nota come OS;
di essere stato, quindi, costretto a farsi carico oltre delle mansioni e compiti propri del personale infermieristico, anche di tutte le mansioni e compiti di competenza di altra categoria di lavoratori di grado inferiore non presenti in reparto, fino al mese di aprile 2019; di essere stato costretto, stante l'assoluta carenza di personale ausiliario, a svolgere in via prevalente mansioni inferiori e proprie del profilo professionale dell'OS: distribuire la colazione, mobilizzare i pazienti non autosufficienti per l'assunzione della colazione, somministrare la colazione ai pazienti non autonomi, rifare i letti, eseguire le cure igieniche per i pazienti non autonomi, svuotare le buste di raccolta delle urine (pappagalli e padelle), mobilizzare i malati non autonomi per il pranzo, sollevare il paziente dal letto alla barella per eseguire esami diagnostici e strumentali, distribuire il pranzo, somministrare il vitto ai pazienti non autonomi;
di avergli causato tale situazione un forte danno, non avendo potuto coltivare ed incrementare la propria esperienza e competenza lavorativa specifica di infermiere oltre a vedere mortificata la propria immagine professionale, ha agito in giudizio contro l' le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, in Controparte_2 virtù d tutto quanto esposto e provato, che le mansioni igienico- domestico-alberghiere svolte dal signor , per quanto dedotto in ricorso, sono illegittime poiché non attinenti al Controparte_1 profilo professionale dell'infermiere, ma proprie del personale ausiliario di supporto e, per l'effetto:
- ordinare alla di assegnare il ricorrente alle mansioni Parte_1 proprie di infermiere professionale, secondo quanto previsto dalla legislazione enunciata in ricorso;
- di conseguenza, condannare l al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale, nella misura determinata in euro € 166.500,00 quale valore parametrato al 75% della retribuzione media mensile, in considerazione del periodo di quasi 20 anni di demansionamento, a far data dalla diffida 30.09.2019 con retroattività decennale, oltre gli ulteriori identici danni da calcolarsi a far data dalla diffida fino a totale soddisfo, con interessi legali
e rivalutazione monetaria, o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia”, con vittoria delle spese di lite.
Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha così statuito: “- Parte_1 accoglie il ricorso in parte con l'accertamento che ha diritto al risarcimento dei Controparte_1 danni da demansionamento subito, quantificati in complessivi € 73.999,20, in base al terzo del parametro dell'ultima retribuzione mensile media documentata risultante dai prospetti paga prodotti in giudizio ed oltre accessori come per legge;
- condanna, per l'effetto, , in persona del CP_3 legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di , dell'importo di cui Controparte_1 sopra, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, , in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in complessivi € 6.249,50, di cui € 379,50 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma
2, D.M. 55/2014, in misura di 2/3, pari a € 6.123,00”.
Il giudice di prime cure, richiamata la normativa rilevante nella fattispecie (art. 52, comma 1, D. Lgs.
165/2001), ha accolto in parte il ricorso argomentando che: i) l convenuta non Parte_1 contestava la circostanza che nella U.O.C. Medicina d'urgenza dell' di Parte_2 il personale appartenente al profilo professionale di operatore sociosanitario era stato assente Pt_1 fino al mese di aprile dell'anno 2019, contestava, invece, il dato dello svolgimento in maniera prevalente di mansioni diverse da quelle del profilo di appartenenza;
ii) l'espletata istruttoria testimoniale aveva confermato la situazione lavorativa descritta dal ricorrente in merito al turno formato da tre infermieri, compreso il all'assenza di OS (un OTA interveniva talvolta di CP_1 mattina o di pomeriggio), allo svolgimento da parte degli infermieri di mansioni proprie dell'OS;
iii) era innegabile che almeno fino al mese di aprile 2019 il personale infermieristico aveva svolto anche mansioni proprie del profilo dell'operatore sociosanitario, istituito dall'art. 4 del CCNL
Integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999, mansioni inferiori a quelle proprie;
iv) il ricorrente, come altri suoi colleghi, aveva dovuto sopperire per circa venti anni e quotidianamente, alla carenza nella dotazione organica di OS nell'U.O.C. Medicina d'Urgenza, dove era presente una sola unità di OTA, figura professionale ad esaurimento con l'istituzione dell'OS; v) la situazione lavorativa descritta dal ricorrente si era modificata successivamente al mese di aprile 2019 per cui da quella data doveva ritenersi cessato il demansionamento e poteva, quindi, essere presa in esame la sola pretesa di risarcimento del danno;
vi) i danni patrimoniali e non patrimoniali, sotto i profili, rispettivamente, dell'impoverimento della capacità professionale, tenuto conto del protrarsi della condotta illecita per quasi venti anni, e della lesione dell'immagine professionale e della dignità del lavoratore, per il carattere di “pubblicità “ che il demansionamento aveva avuto, potevano ritenersi provati;
vii) quanto al risarcimento di tali danni, considerata la durata notevole del demansionamento, la gravità dello stesso (mansioni meramente esecutive ed “inferiori” di ben due categorie), il carattere pubblico, il contemporaneo svolgimento delle mansioni previste dalla categoria di appartenenza che aveva attenuato l'incidenza negativa sulla capacità professionale, il danno poteva essere stimato, in via equitativa, nella misura di 1/3 dell'ultima retribuzione mensile documentata di euro 1.850,00, pari ad un importo arrotondato di € 616,66, moltiplicato per i 10 anni antecedenti alla diffida del 30.9.2019, per complessivi € 73.999,20; viii) in considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite, liquidate in dispositivo, potevano essere compensate nella misura di 1/3
e poste a carico dell' , in base al principio della soccombenza, per i residui 2/3. CP_3
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la censurandola sotto i seguenti profili: CP_3
1) Erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno da demansionamento- travisamento dei fatti - Omessa e/o insufficiente motivazione - Ingiustizia manifesta. Infondatezza dei ricorsi proposti contro la 1; 2) CP_3
Erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il danno da demansionamento di natura patrimoniale e non patrimoniale- Insussistenza e mancata allegazione e prova dell'impoverimento della capacità professionale e della lesione all'immagine professionale e della dignità- ingiustizia manifesta;
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto del Sig. al risarcimento dei danni per complessivi € 73.999,20- CP_1
Liquidazione del danno non adeguata e sproporzionata.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, per il rigetto delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, per la riduzione del quantum risarcitorio.
Si è costituito , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione,
è fondato e pertanto va accolto.
Intende infatti il Collegio ribadire, nell'escludere la sussistenza del dedotto dimensionamento, quanto affermato con riferimento a fattispecie analoghe in precedenti pronunce. Si richiamano in particolare le sentenze, emesse da questa stessa Sezione, n. 3619 dell'11/12/2023, n. 867/2024 del 05/03/2024 e n. 3476/2024 del 18/12/2024, le cui motivazioni devono intendersi qui ribadite anche ai sensi dell'art. 118 bis disp. att c.p.c.
Con i motivi di appello la , in sintesi, impugna la sentenza del giudice di prime cure CP_3 nelle parti in cui ha ritenuto lo svolgimento delle mansioni diverse da quelle proprie del profilo di appartenenza non marginale e del tutto estraneo alla professionalità rivestita, facendone discendere il danno patrimoniale e all'immagine e, conseguentemente, il diritto al risarcimento del danno. Afferma che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, le mansioni risultanti dalle allegazioni e dalle prove testimoniali, ritenute non rientranti nel profilo di appartenenza, erano del tutto marginali, avevano carattere eccezionale, sporadico ed occasionale, erano accessorie e non del tutto estranee rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, in quanto svolte in via contestuale e correlata a quelle dell'infermiere e giammai equivalenti, come invece affermato in sentenza senza prova alcuna.
Contesta il “demansionamento” accertato dal Tribunale che erroneamente ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale, del tutto insussistente. Lamenta che il giudice di prime cure ha ritenuto che il ricorrente svolgesse mansioni di due categorie inferiori, che l' non avesse Pt_1 intensificato il personale di supporto, che il ricorrente, nella percezione dei pazienti, non venisse distinto dal personale di supporto di categoria inferiore, in base ad asserzioni smentite dalle risultanze in atti e da cui, invece, il Tribunale aveva automaticamente fatto discendere la prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Critica il quantum del risarcimento determinato dal Tribunale in via equitativa, stante la totale assenza di allegazione e prova del fatto che l'esercizio di mansioni aggiuntive di livello inferiore, nei limiti e con le modalità emerse in istruttoria, avesse precluso in maniera significativa l'acquisizione di ulteriori conoscenze e capacità, tali da condurre a ritenere sussistente un danno da demansionamento di natura patrimoniale.
Risulta opportuno premettere la declaratoria contrattuale e il contenuto dell'attività infermieristica nonché di quelle di interesse così come riportati anche nella sentenza impugnata. Nella categoria D del CCNL di riferimento sono inquadrati “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa” e tra questi i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n. 739/1994.
Il citato DM definisce la figura professionale dell'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”, precisando che “L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria” e che “L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività
e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”
Nella categoria A del CCNL, propria dell'Ausiliario Specializzato, sono invece compresi i lavoratori
“che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. L'Ausiliario Specializzato in particolare “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali ad esempio l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa... L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio
-assistenziali provvede all'accompagnamento e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”. La categoria B del CCNL in cui è compresa la figura dell'Operatore Tecnico addetto all'Assistenza
(O.T.A.) è propria dei lavori che “richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. In particolare, l'O.T.A. “svolge attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e manutenzione di utensili e apparecchiature”. Tale livello di inquadramento comprende anche l'Operatore Socio -
Sanitario (O.S.S.) il quale, in base all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/2/2001 svolge
“l'attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario;
b) favorisce il benessere e l'autonomia dell'utente”
e che , oltre ai compiti dell'O.T.A., “sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti;
sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette”.
L' coadiuva, dunque, il personale medico e infermieristico nello svolgimento delle sue attività, Pt_3 dedicandosi, in ambito ospedaliero, ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico, domestico - alberghiere di quest'ultimo, e può essere considerata come una figura di supporto;
l'art. 49 del Codice Deontologico dell'infermiere prevede però che quest'ultimo “… nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze ed i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nelle strutture in cui opera…”.
Deve quindi ritenersi gravante sull'infermiere l'obbligo di svolgere un'attività di compensazione sancito nell'interesse primario degli assistiti e dell'organizzazione del servizio con conseguente attribuzione agli infermieri professionali di un'ampia responsabilità su tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui operano.
Osserva ancora il Collegio che all'esito della prova per testi espletata nella precedente fase del giudizio (dichiarazioni rilasciate dalle testimoni e ) è emerso effettivamente Tes_1 Tes_2 come l'appellato abbia svolto, presso il Reparto di Medicina d'urgenza del in Parte_2 maniera stabile e abituale, a causa della cronica carenza presso tale reparto degli O.S.S. e degli
O.T.A., mansioni quali la cura dell'igiene e del cavo orale dei pazienti, il rifacimento dei letti, occupandosi, nel caso di pazienti non autosufficienti, di imboccarli, lo svuotamento delle buste delle urine nel caso di cateteri.
L'appellato non lamenta però il mancato svolgimento nel periodo in contestazione anche dell'attività infermieristica propria del suo inquadramento contrattuale, denunciando come dequalificante il fatto di avere provveduto in modo abituale e asseritamente “prevalente”, stante l'assenza di organico di personale ausiliario specializzato, anche alle mansioni proprie di tale figura professionale.
La sentenza di primo grado ha ritenuto la prevalenza dello svolgimento di tali mansioni in quanto svolte abitualmente in sostituzione delle figure professionali mancanti, ma si tratta di conclusioni che il Collegio non ritiene meritevoli di conferma alla stregua delle considerazioni che seguono. Si richiamano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (cfr. Cass. n. 19419 del
17/9/2020; sempre nel senso della legittimità della adibizione del dipendente a mansioni inferiori “per esigenze di servizio”, sempre che sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza cfr. Cass. n. 4301 del 21/2 /2013). Nel corpo della motivazione la Suprema Corte puntualizza che nel pubblico impiego contrattualizzato “La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere (o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore.
Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorché contrattualizzato, che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54” (cfr. Cass. 19419/2020 cit.). In altre parole, non è sufficiente dedurre che l'adibizione a mansioni proprie degli ausiliari era stabile e continuativa perché volta a sopperire carenze di organico senza, però, fornire allegazioni specifiche idonee a fare ritenere che lo svolgimento abituale di tali mansioni fosse realmente e in concreto prevalente, anche sotto il profilo quantitativo, su quelle specifiche della qualifica infermiere in possesso dell'appellato. Nel caso di specie l'appellato non ha lamentato il mancato svolgimento delle mansioni proprie della sua qualifica di infermiere, mansioni che, in assenza di allegazioni diverso tenore, deve affermarsi abbia continuato a svolgere, in via principale, anche nel periodo in contestazione. L'appellato, come già evidenziato, ha limitato le proprie doglianze con riferimento esclusivo allo svolgimento in modo abituale, stante la cronica carenza all'interno del reparto ove prestava servizio di personale con tale livello di inquadramento e qualifica, delle mansioni di assistenza ai pazienti proprie delle inferiori categorie di
O.S.S. e O.T.A., senza tuttavia allegare in modo specifico il rapporto, in termini quantitativi di tali ultime mansioni con quelle proprie dell'attività infermieristica, e specificarne l'entità anche sul piano quantitativo e temporale (del tutto generico, in tale contesto, risulta la definizione “di essere stato da sempre costretto a “sacrificare” il 90% della sua giornata lavorativa nello svolgimento dei compiti e delle mansioni che spettano agli OS). Si tratta quindi, in sostanza, non di sottrazione ad un dipendente delle mansioni qualificanti e tipiche della professionalità acquisita e del suo inquadramento contrattuale ma piuttosto dell'assegnazione, in parallelo ed in aggiunta, di altri compiti, peraltro comunque, in larga parte ad esse strumentali e complementari in quanto attinenti alla sfera di assistenza del paziente. Deve pertanto escludersi, alla stregua delle considerazioni che precedono e in mancanza di più specifiche allegazioni da parte del lavoratore, la possibilità di attribuire alle mansioni di assistenza ai pazienti svolte dall'appellato carattere prevalente rispetto a quelle proprie dell'attività infermieristica (e quindi demansionante). Ciò tanto più alla luce della considerazione che lo svolgimento di tali attività di assistenza risultavano necessitate dalla cronica carenza di personale presso il reparto ove il lavoratore prestava servizio (con conseguente insorgere dei doveri di supplenza imposti dal codice deontologico) e della ulteriore considerazione che una parte rilevante di tali mansioni (quali ad es, l'alimentazione e la movimentazione del paziente immobilizzato a letto o comunque non autosufficiente, al fine ad es. di provvedere alla sua igiene personale o allo spostamento dal letto alla barella viceversa) ben possono dirsi strettamente complementari rispetto all'attività dell'infermiere (presupponendo un bagaglio di nozioni necessarie a non causare, attraverso tale attività, lesioni al paziente) e quindi non dequalificanti (in quanto comunque ricomprese in quelle proprie dell'attività infermieristica), mentre solo alcuni dei compiti descritti nel ricorso (quali ad esempio mansioni tipicamente alberghiere quali il rifacimento dei letti) possono ritenersi propri esclusivamente delle qualifiche inferiori in quanto del tutto estranei alla professionalità propria dell'infermiere, mansioni queste ultime il cui svolgimento, nel complessivo contesto precedentemente descritto, deve però ritenersi marginale e tale da non integrare l'illecito demansionamento dedotto.
Da quanto esposto consegue l'accoglimento del gravame con rigetto della domanda di primo grado, assumendo le considerazioni che precedono rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame del secondo e del terzo motivo di appello attinenti al riconoscimento del risarcimento del danno e alla sua quantificazione.
La novità e complessità della questione e l'esistenza di precedenti di segno contrario giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso presentato in primo grado da;
compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio.
Roma, 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa