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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 2825 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto: contratti bancari- fideiussione
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Zaini Parte_1 C.F._1
parte opponente
nei confronti
unipersonale (C.F. e P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianchini P.IVA_2
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente, come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione, confermando la
sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, e per gli effetti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: 1.
Accertare e dichiarare, che trattandosi di controversia in materia bancaria, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.
n. 28/2010 è condizione di procedibilità esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, ponendo l'onere di
attivazione di detta procedura deflattiva del contenzioso a carico della convenuta-opposta, assegnando
termine per l'esperimento di detta procedura;
2. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa e
documentato l'improcedibilità della presente domanda giudiziale richiesta dalla convenuta-opposta per abuso
dello strumento processuale e per contrarietà alla regola generale di correttezza e buona fede per il
1 R.G. n. 2825/2023
frazionamento del credito richiesto e conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare
il decreto ingiuntivo n. 890/2023 del 02.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del
procedimento n. R.G. 2171/2023; 3. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa e documentato
l'intervenuta prescrizione ex art. art. 2948 n. 4 c.c. di tutti gli interessi legali e/o convenzionali e/o moratori
richiesti da controparte ed azionati in via monitoria, rappresentati nei conteggi di cui al doc. 5 del fascicolo
monitorio econseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n.
890/2023 del 02.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2171/2023;
NEL MERITO:
4. Accertare e dichiarare, in accoglimento della presente opposizione, la nullità/inefficacia e/o
l'invalidità delle fideiussioni/garanzie rinvenibili nel testo degli artt. 8 del mutuo del 15.11.2006 (doc. 6),
nell'art. 8 del mutuo del 27.02.2007 (doc. 7), nell'art. 10 del mutuo del 17.09.2003 e nell'art. 11 del mutuo
del 26.04.2010 (e di tutte le clausole fideiussorie ad essi collegate e connesse) ai sensi e per gli effetti dell'art.
1418 – 1419 c.c. per quanto esposto in narrativa, per violazione della normativa cd. Antitrust riproduttive di
quelle contenute nello schema ABI come sanzionato dal Provvedimento della CA d'IT n. 55/2005, e
comunque in violazione delle leggi in materia, liberando quindi il fideiussore e, Sempre in Parte_1
relazione alle predette fideiussioni accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione della
convenuta opposta nei confronti del sig. per decadenza del termine ex art. 1957 c.c. per i Parte_1
motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 890/2023 del 02.10.2023 emesso
dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2171/2023; 5. Accertare e dichiarare, per
quanto esposto in narrativa, l'invalidità e/o nullità/inefficacia delle fideiussioni/garanzie contenute
rinvenibili nel testo degli artt. 8 del mutuo del 15.11.2006 (doc. 6), nell'art. 8 del mutuo del 27.02.2007 (doc.
7), nell'art. 10 del mutuo del 17.09.2003 e nell'art. 11 del mutuo del 26.04.2010 (e di tutte le clausole
fideiussorie ad essi collegate e connesse) come indicate in atto per la vessatorietà delle clausole in essi
contenute e per non essere tali pattuizione e/o clausole state oggetto di nessuna trattativa con l'Istituto di
credito, in violazione dell'art. 33 e seguenti Codice del Consumo con il sig. , e comunque in Parte_1
violazione delle leggi in materia liberando quindi il fideiussore e Sempre in relazione alle Parte_1
predette fideiussioni accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità per violazione a norme imperative atteso lo
squilibrio contrattuale per i motivi esposti in narrativa subìto dal sig. , e per l'effetto revocare Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 890/2023 del 02.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del
procedimento n. R.G. 2171/2023; Sempre in relazione alle predette fideiussioni accertare e dichiarare
l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione della convenuta opposta nei confronti del sig. per Parte_1
decadenza del termine ex art. 1957 c.c.”
2 R.G. n. 2825/2023
per parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito,
per le motivazioni tutte sopra esposte, accolta l'eccezione preliminare di nullità della citazione, In via
cautelare e preliminare, voglia concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 890/2023 emesso
in data 29/09/2023 dal Tribunale di Arezzo, in quanto l'opposizione non è fondata su atto scritto e non è di
pronta soluzione e l'erogazione delle somme mutuate è stata dimostrata da questa difesa, con tutti gli ordini
di erogazione. Nel merito voglia rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in
fatto ed in diritto e pertanto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata e confermare il decreto
ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 890/2023 emesso in data 29/09/2023 dal Tribunale di Arezzo nei confronti
di Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avversarie, si chiede Parte_1
che l'Ecc.mo Tribunale voglia condannare il sig. al pagamento della somma ingiunta di € Parte_1
6.507.629,38 oltre interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 2855 c.c. o quella maggiore o minor somma che
dovesse risultare di ragione e/o giustizia favore di In ogni caso con vittoria di spese di Controparte_1
lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
890/2023 (R.G. 2171/2023), emesso dal Tribunale di Arezzo su ricorso di per la Controparte_1
somma di € 6.507.629,38, a titolo di debito residuo dei seguenti contratti, stipulati tra CA Monte
dei Paschi di Siena s.p.a. e la società Controparte_3
i. mutuo fondiario del 15 novembre 2006 (rep. n. 28223 racc. n. 15405);
ii. mutuo fondiario del 27 febbraio 2007 (rep. 53993 racc. 8721);
iii. mutuo fondiario del 17 settembre 2003 (rep. 24204 racc. 12480);
iv. mutuo edilizio del 26 aprile 2010 (rep. n. 31598 racc. n. 18266);
In particolare, – cessionaria del credito originariamente vantato dalla CA Controparte_1
Monte dei Paschi di Siena – ha ottenuto il suddetto decreto nei confronti di legale Parte_1
rappresentante della società sulla base della fideiussione specifica da questi prestata Controparte_3
e contenuta in tutti e quattro i contratti di mutuo sopra menzionati.
ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi: Parte_1
i. improcedibilità della domanda, per indebita parcellizzazione del credito vantato da parte opposta, avendo già chiesto e ottenuto nei confronti dello stesso opponente i Controparte_1
decreti ingiuntivi n. 942/2023 e n. 290/2023;
3 R.G. n. 2825/2023
ii. carenza di prova del credito;
iii. prescrizione degli interessi legali, convenzionali e moratori;
iv. nullità delle clausole dei contratti di mutuo di determinazione del tasso degli interessi connessa alla manipolazione Euribor;
v. nullità delle fideiussioni per violazione degli artt. 33 e ss. del Codice Consumo;
vi. nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
vii. mancata escussione preventiva del patrimonio sociale della debitrice principale, Controparte_3
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituta in giudizio la quale ha contestato i motivi di opposizione, Controparte_1
eccependo in particolare che:
i. non vi è indebita parcellizzazione dei crediti, in quanto, a parte la mera identità soggettiva delle due parti ( e ), si tratta di crediti differenti, fondati su titoli Controparte_1 Parte_1
diversi: in particolare, gli ulteriori due decreti ingiuntivi richiamati dalla controparte sono stati ottenuti nei confronti di sulla base di fideiussioni specifiche prestate a garanzia Parte_1
dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati con le diverse società
e Controparte_4 Parte_2
ii. essa ha interrotto la prescrizione con l'azione revocatoria;
iii. l'opponente non può considerarsi un consumatore, in quanto rivestiva la carica di legale rappresentante al momento della sottoscrizione dei contratti di mutuo;
iv. le fideiussioni prestate sono fideiussioni specifiche e pertanto non rientrano nell'accertamento condotto dalla CA d'IT con il provvedimento n. 55 del 2005;
v. la società debitrice principale, essendo stata ammessa al fallimento, non poteva essere preventivamente escussa.
Su tali basi ha invocato il rigetto dell'opposizione; con vittoria di spese.
3. Con ordinanza riservata del 4 settembre 2024, il Tribunale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione
(cfr. verbale in atti) e l'assenza di istanze istruttorie articolate dalle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 19 febbraio 2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
4. All'udienza del 19 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è
stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
4 R.G. n. 2825/2023
******
5. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata da Parte_1
L'eccezione fa leva sulla indebita parcellizzazione del credito da parte di la Controparte_1
quale ha già chiesto e ottenuto nei confronti dell'odierno opponente i decreti ingiuntivi n. 942/2023
e n. 290/2023, sulla base degli stessi titoli di quelli azionati in giudizio.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione ha chiarito, in termini che si condividono, che il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, non può
frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo,
traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. sez. un., n. 23726 del 2007).
Nel caso di specie, non si può parlare di indebita parcellizzazione del credito, se si considera che:
a. il decreto ingiuntivo n. 290 del 2023 è stato ottenuto nei confronti di sulla base di Parte_1
fideiussione specifica da questi prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati tra BM e la società (cfr. doc. 49 fascicolo parte Controparte_4
opposta);
b. il decreto ingiuntivo n. 942 del 2023 è stato ottenuto nei confronti di sulla base di Parte_1
fideiussioni specifica da questi prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati tra BM e la (cfr. doc. 50 fascicolo parte Parte_2
opposta);
c. il decreto ingiuntivo n. 890 del 2023 opposto nella presente sede, invece, è stato ottenuto sulla base di fideiussione specifica prestata da a garanzia dell'adempimento delle Parte_1
obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati tra BM e la diversa società Controparte_3
(cfr. fascicolo monitorio allegato sub doc. 39 fascicolo parte opposta).
5 R.G. n. 2825/2023
6. Tanto chiarito, va ricordato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato –
mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 6.507.629,38 vantato da Controparte_1
(credito ad essa ceduto da CA Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) a titolo di debito residuo dei seguenti contratti:
i. mutuo fondiario del 15 novembre 2006 (rep. n. 28223 racc. n. 15405);
ii. mutuo fondiario del 27 febbraio 2007 (rep. 53993 racc. 8721);
iii. mutuo fondiario del 17 settembre 2003 (rep. 24204 racc. 12480);
iv. mutuo edilizio del 26 aprile 2010 (rep. n. 31598 racc. n. 18266).
A sostegno della propria pretesa, ha allegato i suddetti contratti di mutuo, con Controparte_1
i relativi piani di ammortamento e gli atti di erogazione (cfr. fascicolo monitorio parte 1, parte 2, parte
3, parte 4, parte 5 sub doc. 39 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
8. Detta documentazione è idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare, di talché risulta infondato il motivo di opposizione attinente alla carenza di prova del credito.
Per contro, parte opponente non ha provato il proprio adempimento o quello della società
debitrice principale, né di avere restituito un importo superiore rispetto a quello allegato dall'odierna opposta.
9. Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., di tutti gli interessi legali e/o convenzionali e/o moratori inseriti nei conteggi da controparte, “in quanto tali somme sono calcolate alla date, così come
indicato nella ricostruzione in fatto, del 05.10.2016 e pertanto prescritti nel termine quinquennale così come
previsto dalla legge” (pag. 8 citazione).
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del
6 R.G. n. 2825/2023
diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (ex multis, Cass. sez. III, n. 4232 del 10/02/2023).
Fermo tale assorbente rilievo, con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2020, l'odierna opposta,
cessionaria del credito originariamente vantato dalla CA Monte dei Paschi di Siena, ha convenuto in giudizio (e , esercitando l'azione revocatoria ex art. Parte_1 Controparte_5
2901 c.c. in ordine all'atto costitutivo del fondo patrimoniale a rogito del notaio di Per_1
Montevarchi in data 10.02.2015, Rep. 60641 Racc. 30162 e dell'atto di incremento del fondo patrimoniale a rogito del medesimo notaio in data 03.03.2015, Rep. 60726 Racc. 30228, allegando,
tra l'altro, di essere titolare nei confronti della di un credito di € 7.663.566,29 Controparte_3
riferibile anche ai contratti in questione (cfr. doc. 6, 7 fascicolo parte opposta).
10. ha inoltre eccepito la nullità delle clausole dei contratti di mutuo che, nel Parte_1
determinare il tasso degli interessi corrispettivi, facevano espresso riferimento al parametro dell'Euribor.
Due sono le questioni sottese alla suddetta eccezione:
a) se i contratti di mutuo che fissano tassi di interesse con rinvio al parametro costituito dall'Euribor possano considerarsi contratti cd. “a valle” rispetto alle pratiche restrittive della concorrenza dirette ad alterare l'Euribor poste in essere dalle banche sanzionate con la decisione della Commissione Europea (in analogia a quanto già in passato stabilito dalle Sezioni Unite, con riguardo alle clausole dei contratti di fideiussione omnibus “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante);
b) se, altrimenti, l'alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto.
Ritiene il Tribunale di dare risposta negativa ad entrambi i quesiti.
Quanto al primo quesito, si rileva che la Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013
e del 7 dicembre 2016, ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 T.F.U.E. avente ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average) (di seguito «EIRD»). In particolare, la Commissione Europea, dopo aver dato atto che l'Euribor è un
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indice del tasso al quale i depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno dell'area euro e si calcola sulla media dei prezzi offerti quotidianamente da un panel, composto da una pluralità di banche primarie, e comunicati a un agente di calcolo della Federazione CAria Europea, ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro, sapevano se l'Euribor in una data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
L'accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli «EIRD» o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli «EIRD», diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipano i contratti oggetto del presente giudizio.
Da ciò consegue che tali contratti non possono considerarsi «a valle» rispetto all'intesa illecita,
(tantomeno nell'ipotesi in BM sia estranea all'intesa anticoncorrenziale) non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto, come osservato, l'intesa illecita concerneva il mercato degli «EIRD», e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo.
Quanto al secondo quesito, occorre anzitutto premettere che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse. Tanto chiarito, va evidenziato che l'accordo contrattuale si forma sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione
Del pari innegabile è che l'indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. In questi casi, le parti si limitano a richiamare non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forsanche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto
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nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore (cfr. Cass. sez. I, 19 luglio 2024, n. 19900).
L'eccezione di nullità deve, quindi, essere disattesa.
11. ha inoltre eccepito la nullità delle fideiussioni prestate in favore della Parte_1 CP_3
per violazione degli artt. 33 e ss. del Codice Consumo.
[...]
Nella prospettiva dell'odierno opponente, “le fideiussioni/clausole fideiussorie sono state inserite nei
summenzionati atti notarili, di cui il sig. non ha potuto in alcun modo contrattare il Parte_1
contenuto, inserite senza alcuna evidenza rispettivamente nell'art. 8 del mutuo del 15.11.2006 (doc. 6),
nell'art. 8 del mutuo del 27.02.2007 (doc. 7), nell'art. 10 del mutuo del 17.09.2003 e nell'art. 11 del mutuo
del 26.04.2010 (e di tutte le clausole fideiussorie ad essi collegate e connesse)” (pag. 9 citazione).
L'eccezione è infondata.
Secondo l'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, nel caso di persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (in tal senso, v. CGUE, 19 novembre
2015, causa C-74/15 e 14 settembre 2016 causa C-534/15).
Sulla base del predetto intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Corte di
Cassazione, ha chiarito che deve essere considerato fideiussore la persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o molteplici attività professionali), stipuli un contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tali attività, bensì estranee alla stessa,
nell'accezione di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio). (ex multis, Cass., 16 gennaio 2020, n. 742).
Ebbene, dalla documentazione prodotta anche dallo stesso è emerso che egli ha Parte_1
prestato le fideiussioni quando presidente del consiglio di amministrazione e amministratore unico della società (cfr. doc. 25 fascicolo parte opposta, nonché pag. 1 contratti di Controparte_3
mutuo sub doc. 6, 7, 8, 9 fascicolo parte opponente).
Da tali elementi emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello strettissimo collegamento della garanzia alla stessa attività professionale del garante, escludendo che si tratti di un contratto a fini privati. I requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica all'opponente
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vanno, dunque, esclusi, per la sua peculiare posizione nella vicenda in esame, dovendo negarsi che egli abbia concluso il contratto quale consumatore ed avendo, al contrario, agito nell'ambito della sua attività professionale, stipulando il contratto di garanzia per finalità tutt'altro che estranee alla stessa, ma proprio, invece, quale atto espressivo dell'attività professionale svolta.
Pertanto, è inapplicabile al caso di specie la disciplina consumeristica e di conseguenza, è valida,
sotto questo profilo, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun
principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente
al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. n. 21867/2013).
Stante la validità della clausola contenente la deroga dell'art.1957 c.c., è irrilevante qualsiasi contestazione sollevata dall'opponente circa la decadenza della banca opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi di tale norma.
12. ha inoltre eccepito la nullità delle clausole inserite dall'Istituto di credito nell'art. Parte_1
8 del mutuo del 15 novembre 2006, nell'art. 8 del mutuo del 27 febbraio 2007, nell'art. 10 del mutuo del 17 settembre 2003 e nell'art. 11 del mutuo del 26 aprile 2010 (e di tutte le clausole fideiussorie ad essi collegate e connesse), perché riproducenti le clausole presenti nello schema predisposto dall'ABI nel 2003 dichiarate nulle dalla CA d'IT, per violazione dell'art. 2, l. n. 287 del 1990.
Punto di partenza è il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la CA d'IT, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra gli Istituti di Credito, sentito il parere dell'AGCM, ha ritenuto che alcune clausole dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, ove applicate in modo uniforme dalle banche associate, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. n. 287/1990 (doc. 11 fascicolo opponente).
Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini
ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
10 R.G. n. 2825/2023
1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, in base alla quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”(art. 8).
Secondo la CA d'IT, dette clausole esorbitano lo scopo – in sé legittimo – di determinare un rafforzamento dell'effettività delle garanzie personali, mirando piuttosto ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. L'uniforme applicazione di tali clausole costituisce, per questo, un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
All'esito dell'accertamento dell'illecito antitrust rilevato “a monte” dal provvedimento della CA
d'IT si è posta la questione, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, degli effetti che il suddetto accertamento abbia prodotto sui contratti di fideiussione “a valle” ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state inserite le predette clausole, la cui natura anticoncorrenziale è stata accertata dall'Autorità competente, al garante spetti una tutela
“reale”, ossia a carattere “demolitorio”, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria.
Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge
succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale
costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa
volontà delle parti” (Cass. sez. un. n. 41994/2021).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità “derivata” del contratto di fideiussione
“a valle”, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione di quelle dello schema ABI dichiarate nulle dal provvedimento della CA d'IT n. 55 del 2005, ossia le clausole nn. 2, 6 e 8.
La circostanza che l'apprezzamento di CA d'IT abbia riguardato il tipo della fideiussione
omnibus e non il tipo della fideiussione specifica pone la questione se quell'apprezzamento possa rendersi estensibile alle fideiussioni specifiche sottoscritte dall'odierno opponente, con conseguente applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2021 anche al caso in esame.
11 R.G. n. 2825/2023
Ritiene il Tribunale di dover rispondere negativamente al quesito, per due ordini di ragioni.
La prima si ritrae dal medesimo provvedimento di CA d'IT: al punto 78 del provvedimento,
significativamente la CA d'IT ha precisato che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non
hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole...”. Il portato anticoncorrenziale, dunque,
non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema di fideiussioni omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.
La seconda ragione si lega alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di CA
d'IT al punto 78, in ragione della quale l'invalidità delle clausole n. 2, n. 6 e n. 8 non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a
uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole in questione dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. Il giudizio di sfavore pronunciato da CA d'IT si rende, allora,
applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
La lettura restrittiva della portata del provvedimento di CA d'IT trova, del resto, conforto anche nella disciplina del d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE c.d. private enforcement; l'art. 7, co. 2, d. lgs. cit., nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa, con significative ricadute interpretative in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e
della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass.
sez. I, 02/08/2024, n. 21841).
13. Con un ulteriore motivo di opposizione, ha sostenuto la non debenza della Parte_1
somma ingiunta, per non aver l'opposta preventivamente escusso il patrimonio sociale della
[...]
debitrice principale. CP_3
L'eccezione è infondata.
12 R.G. n. 2825/2023
È principio pacifico che in caso di fallimento del debitore principale (e anche nel caso di altre procedure concorsuali) il fideiussore non può più invocare il beneficio di escussione, salvo che le parti abbiano stabilito espressamente l'efficacia della preventiva escussione anche in caso di fallimento del debitore principale (Cass. 18 luglio 2011, n. 15731)
Ebbene, nel caso di specie, le parti non hanno convenuto la possibilità per il fideiussore di opporre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del debitore principale in caso di suo fallimento;
pertanto tale facoltà risulta preclusa.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da deve Parte_1
essere respinta e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento (euro 4.000.001,00 a euro 8.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 890/2023 (R.G. 2171/2023),
emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in euro 32.070,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 21 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 2825 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto: contratti bancari- fideiussione
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Zaini Parte_1 C.F._1
parte opponente
nei confronti
unipersonale (C.F. e P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianchini P.IVA_2
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente, come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile
declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione, confermando la
sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, e per gli effetti: IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: 1.
Accertare e dichiarare, che trattandosi di controversia in materia bancaria, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.
n. 28/2010 è condizione di procedibilità esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, ponendo l'onere di
attivazione di detta procedura deflattiva del contenzioso a carico della convenuta-opposta, assegnando
termine per l'esperimento di detta procedura;
2. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa e
documentato l'improcedibilità della presente domanda giudiziale richiesta dalla convenuta-opposta per abuso
dello strumento processuale e per contrarietà alla regola generale di correttezza e buona fede per il
1 R.G. n. 2825/2023
frazionamento del credito richiesto e conseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare
il decreto ingiuntivo n. 890/2023 del 02.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del
procedimento n. R.G. 2171/2023; 3. Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa e documentato
l'intervenuta prescrizione ex art. art. 2948 n. 4 c.c. di tutti gli interessi legali e/o convenzionali e/o moratori
richiesti da controparte ed azionati in via monitoria, rappresentati nei conteggi di cui al doc. 5 del fascicolo
monitorio econseguentemente, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n.
890/2023 del 02.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2171/2023;
NEL MERITO:
4. Accertare e dichiarare, in accoglimento della presente opposizione, la nullità/inefficacia e/o
l'invalidità delle fideiussioni/garanzie rinvenibili nel testo degli artt. 8 del mutuo del 15.11.2006 (doc. 6),
nell'art. 8 del mutuo del 27.02.2007 (doc. 7), nell'art. 10 del mutuo del 17.09.2003 e nell'art. 11 del mutuo
del 26.04.2010 (e di tutte le clausole fideiussorie ad essi collegate e connesse) ai sensi e per gli effetti dell'art.
1418 – 1419 c.c. per quanto esposto in narrativa, per violazione della normativa cd. Antitrust riproduttive di
quelle contenute nello schema ABI come sanzionato dal Provvedimento della CA d'IT n. 55/2005, e
comunque in violazione delle leggi in materia, liberando quindi il fideiussore e, Sempre in Parte_1
relazione alle predette fideiussioni accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione della
convenuta opposta nei confronti del sig. per decadenza del termine ex art. 1957 c.c. per i Parte_1
motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 890/2023 del 02.10.2023 emesso
dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. R.G. 2171/2023; 5. Accertare e dichiarare, per
quanto esposto in narrativa, l'invalidità e/o nullità/inefficacia delle fideiussioni/garanzie contenute
rinvenibili nel testo degli artt. 8 del mutuo del 15.11.2006 (doc. 6), nell'art. 8 del mutuo del 27.02.2007 (doc.
7), nell'art. 10 del mutuo del 17.09.2003 e nell'art. 11 del mutuo del 26.04.2010 (e di tutte le clausole
fideiussorie ad essi collegate e connesse) come indicate in atto per la vessatorietà delle clausole in essi
contenute e per non essere tali pattuizione e/o clausole state oggetto di nessuna trattativa con l'Istituto di
credito, in violazione dell'art. 33 e seguenti Codice del Consumo con il sig. , e comunque in Parte_1
violazione delle leggi in materia liberando quindi il fideiussore e Sempre in relazione alle Parte_1
predette fideiussioni accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità per violazione a norme imperative atteso lo
squilibrio contrattuale per i motivi esposti in narrativa subìto dal sig. , e per l'effetto revocare Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 890/2023 del 02.10.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del
procedimento n. R.G. 2171/2023; Sempre in relazione alle predette fideiussioni accertare e dichiarare
l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione della convenuta opposta nei confronti del sig. per Parte_1
decadenza del termine ex art. 1957 c.c.”
2 R.G. n. 2825/2023
per parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito,
per le motivazioni tutte sopra esposte, accolta l'eccezione preliminare di nullità della citazione, In via
cautelare e preliminare, voglia concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 890/2023 emesso
in data 29/09/2023 dal Tribunale di Arezzo, in quanto l'opposizione non è fondata su atto scritto e non è di
pronta soluzione e l'erogazione delle somme mutuate è stata dimostrata da questa difesa, con tutti gli ordini
di erogazione. Nel merito voglia rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in
fatto ed in diritto e pertanto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata e confermare il decreto
ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 890/2023 emesso in data 29/09/2023 dal Tribunale di Arezzo nei confronti
di Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avversarie, si chiede Parte_1
che l'Ecc.mo Tribunale voglia condannare il sig. al pagamento della somma ingiunta di € Parte_1
6.507.629,38 oltre interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 2855 c.c. o quella maggiore o minor somma che
dovesse risultare di ragione e/o giustizia favore di In ogni caso con vittoria di spese di Controparte_1
lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
890/2023 (R.G. 2171/2023), emesso dal Tribunale di Arezzo su ricorso di per la Controparte_1
somma di € 6.507.629,38, a titolo di debito residuo dei seguenti contratti, stipulati tra CA Monte
dei Paschi di Siena s.p.a. e la società Controparte_3
i. mutuo fondiario del 15 novembre 2006 (rep. n. 28223 racc. n. 15405);
ii. mutuo fondiario del 27 febbraio 2007 (rep. 53993 racc. 8721);
iii. mutuo fondiario del 17 settembre 2003 (rep. 24204 racc. 12480);
iv. mutuo edilizio del 26 aprile 2010 (rep. n. 31598 racc. n. 18266);
In particolare, – cessionaria del credito originariamente vantato dalla CA Controparte_1
Monte dei Paschi di Siena – ha ottenuto il suddetto decreto nei confronti di legale Parte_1
rappresentante della società sulla base della fideiussione specifica da questi prestata Controparte_3
e contenuta in tutti e quattro i contratti di mutuo sopra menzionati.
ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi: Parte_1
i. improcedibilità della domanda, per indebita parcellizzazione del credito vantato da parte opposta, avendo già chiesto e ottenuto nei confronti dello stesso opponente i Controparte_1
decreti ingiuntivi n. 942/2023 e n. 290/2023;
3 R.G. n. 2825/2023
ii. carenza di prova del credito;
iii. prescrizione degli interessi legali, convenzionali e moratori;
iv. nullità delle clausole dei contratti di mutuo di determinazione del tasso degli interessi connessa alla manipolazione Euribor;
v. nullità delle fideiussioni per violazione degli artt. 33 e ss. del Codice Consumo;
vi. nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
vii. mancata escussione preventiva del patrimonio sociale della debitrice principale, Controparte_3
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituta in giudizio la quale ha contestato i motivi di opposizione, Controparte_1
eccependo in particolare che:
i. non vi è indebita parcellizzazione dei crediti, in quanto, a parte la mera identità soggettiva delle due parti ( e ), si tratta di crediti differenti, fondati su titoli Controparte_1 Parte_1
diversi: in particolare, gli ulteriori due decreti ingiuntivi richiamati dalla controparte sono stati ottenuti nei confronti di sulla base di fideiussioni specifiche prestate a garanzia Parte_1
dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati con le diverse società
e Controparte_4 Parte_2
ii. essa ha interrotto la prescrizione con l'azione revocatoria;
iii. l'opponente non può considerarsi un consumatore, in quanto rivestiva la carica di legale rappresentante al momento della sottoscrizione dei contratti di mutuo;
iv. le fideiussioni prestate sono fideiussioni specifiche e pertanto non rientrano nell'accertamento condotto dalla CA d'IT con il provvedimento n. 55 del 2005;
v. la società debitrice principale, essendo stata ammessa al fallimento, non poteva essere preventivamente escussa.
Su tali basi ha invocato il rigetto dell'opposizione; con vittoria di spese.
3. Con ordinanza riservata del 4 settembre 2024, il Tribunale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, rilevato l'esito negativo del procedimento di mediazione
(cfr. verbale in atti) e l'assenza di istanze istruttorie articolate dalle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 19 febbraio 2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
4. All'udienza del 19 febbraio 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è
stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
4 R.G. n. 2825/2023
******
5. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata da Parte_1
L'eccezione fa leva sulla indebita parcellizzazione del credito da parte di la Controparte_1
quale ha già chiesto e ottenuto nei confronti dell'odierno opponente i decreti ingiuntivi n. 942/2023
e n. 290/2023, sulla base degli stessi titoli di quelli azionati in giudizio.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione ha chiarito, in termini che si condividono, che il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, non può
frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo,
traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. sez. un., n. 23726 del 2007).
Nel caso di specie, non si può parlare di indebita parcellizzazione del credito, se si considera che:
a. il decreto ingiuntivo n. 290 del 2023 è stato ottenuto nei confronti di sulla base di Parte_1
fideiussione specifica da questi prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati tra BM e la società (cfr. doc. 49 fascicolo parte Controparte_4
opposta);
b. il decreto ingiuntivo n. 942 del 2023 è stato ottenuto nei confronti di sulla base di Parte_1
fideiussioni specifica da questi prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati tra BM e la (cfr. doc. 50 fascicolo parte Parte_2
opposta);
c. il decreto ingiuntivo n. 890 del 2023 opposto nella presente sede, invece, è stato ottenuto sulla base di fideiussione specifica prestata da a garanzia dell'adempimento delle Parte_1
obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati tra BM e la diversa società Controparte_3
(cfr. fascicolo monitorio allegato sub doc. 39 fascicolo parte opposta).
5 R.G. n. 2825/2023
6. Tanto chiarito, va ricordato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato –
mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 6.507.629,38 vantato da Controparte_1
(credito ad essa ceduto da CA Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) a titolo di debito residuo dei seguenti contratti:
i. mutuo fondiario del 15 novembre 2006 (rep. n. 28223 racc. n. 15405);
ii. mutuo fondiario del 27 febbraio 2007 (rep. 53993 racc. 8721);
iii. mutuo fondiario del 17 settembre 2003 (rep. 24204 racc. 12480);
iv. mutuo edilizio del 26 aprile 2010 (rep. n. 31598 racc. n. 18266).
A sostegno della propria pretesa, ha allegato i suddetti contratti di mutuo, con Controparte_1
i relativi piani di ammortamento e gli atti di erogazione (cfr. fascicolo monitorio parte 1, parte 2, parte
3, parte 4, parte 5 sub doc. 39 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
8. Detta documentazione è idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare, di talché risulta infondato il motivo di opposizione attinente alla carenza di prova del credito.
Per contro, parte opponente non ha provato il proprio adempimento o quello della società
debitrice principale, né di avere restituito un importo superiore rispetto a quello allegato dall'odierna opposta.
9. Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., di tutti gli interessi legali e/o convenzionali e/o moratori inseriti nei conteggi da controparte, “in quanto tali somme sono calcolate alla date, così come
indicato nella ricostruzione in fatto, del 05.10.2016 e pertanto prescritti nel termine quinquennale così come
previsto dalla legge” (pag. 8 citazione).
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può
considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del
6 R.G. n. 2825/2023
diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (ex multis, Cass. sez. III, n. 4232 del 10/02/2023).
Fermo tale assorbente rilievo, con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2020, l'odierna opposta,
cessionaria del credito originariamente vantato dalla CA Monte dei Paschi di Siena, ha convenuto in giudizio (e , esercitando l'azione revocatoria ex art. Parte_1 Controparte_5
2901 c.c. in ordine all'atto costitutivo del fondo patrimoniale a rogito del notaio di Per_1
Montevarchi in data 10.02.2015, Rep. 60641 Racc. 30162 e dell'atto di incremento del fondo patrimoniale a rogito del medesimo notaio in data 03.03.2015, Rep. 60726 Racc. 30228, allegando,
tra l'altro, di essere titolare nei confronti della di un credito di € 7.663.566,29 Controparte_3
riferibile anche ai contratti in questione (cfr. doc. 6, 7 fascicolo parte opposta).
10. ha inoltre eccepito la nullità delle clausole dei contratti di mutuo che, nel Parte_1
determinare il tasso degli interessi corrispettivi, facevano espresso riferimento al parametro dell'Euribor.
Due sono le questioni sottese alla suddetta eccezione:
a) se i contratti di mutuo che fissano tassi di interesse con rinvio al parametro costituito dall'Euribor possano considerarsi contratti cd. “a valle” rispetto alle pratiche restrittive della concorrenza dirette ad alterare l'Euribor poste in essere dalle banche sanzionate con la decisione della Commissione Europea (in analogia a quanto già in passato stabilito dalle Sezioni Unite, con riguardo alle clausole dei contratti di fideiussione omnibus “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante);
b) se, altrimenti, l'alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto.
Ritiene il Tribunale di dare risposta negativa ad entrambi i quesiti.
Quanto al primo quesito, si rileva che la Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013
e del 7 dicembre 2016, ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 T.F.U.E. avente ad oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average) (di seguito «EIRD»). In particolare, la Commissione Europea, dopo aver dato atto che l'Euribor è un
7 R.G. n. 2825/2023
indice del tasso al quale i depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno dell'area euro e si calcola sulla media dei prezzi offerti quotidianamente da un panel, composto da una pluralità di banche primarie, e comunicati a un agente di calcolo della Federazione CAria Europea, ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro, sapevano se l'Euribor in una data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
L'accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli «EIRD» o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli «EIRD», diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipano i contratti oggetto del presente giudizio.
Da ciò consegue che tali contratti non possono considerarsi «a valle» rispetto all'intesa illecita,
(tantomeno nell'ipotesi in BM sia estranea all'intesa anticoncorrenziale) non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto, come osservato, l'intesa illecita concerneva il mercato degli «EIRD», e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo.
Quanto al secondo quesito, occorre anzitutto premettere che l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse. Tanto chiarito, va evidenziato che l'accordo contrattuale si forma sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione
Del pari innegabile è che l'indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. In questi casi, le parti si limitano a richiamare non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forsanche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto
8 R.G. n. 2825/2023
nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore (cfr. Cass. sez. I, 19 luglio 2024, n. 19900).
L'eccezione di nullità deve, quindi, essere disattesa.
11. ha inoltre eccepito la nullità delle fideiussioni prestate in favore della Parte_1 CP_3
per violazione degli artt. 33 e ss. del Codice Consumo.
[...]
Nella prospettiva dell'odierno opponente, “le fideiussioni/clausole fideiussorie sono state inserite nei
summenzionati atti notarili, di cui il sig. non ha potuto in alcun modo contrattare il Parte_1
contenuto, inserite senza alcuna evidenza rispettivamente nell'art. 8 del mutuo del 15.11.2006 (doc. 6),
nell'art. 8 del mutuo del 27.02.2007 (doc. 7), nell'art. 10 del mutuo del 17.09.2003 e nell'art. 11 del mutuo
del 26.04.2010 (e di tutte le clausole fideiussorie ad essi collegate e connesse)” (pag. 9 citazione).
L'eccezione è infondata.
Secondo l'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, nel caso di persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (in tal senso, v. CGUE, 19 novembre
2015, causa C-74/15 e 14 settembre 2016 causa C-534/15).
Sulla base del predetto intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Corte di
Cassazione, ha chiarito che deve essere considerato fideiussore la persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o molteplici attività professionali), stipuli un contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tali attività, bensì estranee alla stessa,
nell'accezione di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio). (ex multis, Cass., 16 gennaio 2020, n. 742).
Ebbene, dalla documentazione prodotta anche dallo stesso è emerso che egli ha Parte_1
prestato le fideiussioni quando presidente del consiglio di amministrazione e amministratore unico della società (cfr. doc. 25 fascicolo parte opposta, nonché pag. 1 contratti di Controparte_3
mutuo sub doc. 6, 7, 8, 9 fascicolo parte opponente).
Da tali elementi emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello strettissimo collegamento della garanzia alla stessa attività professionale del garante, escludendo che si tratti di un contratto a fini privati. I requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica all'opponente
9 R.G. n. 2825/2023
vanno, dunque, esclusi, per la sua peculiare posizione nella vicenda in esame, dovendo negarsi che egli abbia concluso il contratto quale consumatore ed avendo, al contrario, agito nell'ambito della sua attività professionale, stipulando il contratto di garanzia per finalità tutt'altro che estranee alla stessa, ma proprio, invece, quale atto espressivo dell'attività professionale svolta.
Pertanto, è inapplicabile al caso di specie la disciplina consumeristica e di conseguenza, è valida,
sotto questo profilo, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun
principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente
al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. n. 21867/2013).
Stante la validità della clausola contenente la deroga dell'art.1957 c.c., è irrilevante qualsiasi contestazione sollevata dall'opponente circa la decadenza della banca opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi di tale norma.
12. ha inoltre eccepito la nullità delle clausole inserite dall'Istituto di credito nell'art. Parte_1
8 del mutuo del 15 novembre 2006, nell'art. 8 del mutuo del 27 febbraio 2007, nell'art. 10 del mutuo del 17 settembre 2003 e nell'art. 11 del mutuo del 26 aprile 2010 (e di tutte le clausole fideiussorie ad essi collegate e connesse), perché riproducenti le clausole presenti nello schema predisposto dall'ABI nel 2003 dichiarate nulle dalla CA d'IT, per violazione dell'art. 2, l. n. 287 del 1990.
Punto di partenza è il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la CA d'IT, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra gli Istituti di Credito, sentito il parere dell'AGCM, ha ritenuto che alcune clausole dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, ove applicate in modo uniforme dalle banche associate, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. n. 287/1990 (doc. 11 fascicolo opponente).
Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini
ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
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1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, in base alla quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”(art. 8).
Secondo la CA d'IT, dette clausole esorbitano lo scopo – in sé legittimo – di determinare un rafforzamento dell'effettività delle garanzie personali, mirando piuttosto ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. L'uniforme applicazione di tali clausole costituisce, per questo, un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
All'esito dell'accertamento dell'illecito antitrust rilevato “a monte” dal provvedimento della CA
d'IT si è posta la questione, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, degli effetti che il suddetto accertamento abbia prodotto sui contratti di fideiussione “a valle” ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state inserite le predette clausole, la cui natura anticoncorrenziale è stata accertata dall'Autorità competente, al garante spetti una tutela
“reale”, ossia a carattere “demolitorio”, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria.
Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge
succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale
costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa
volontà delle parti” (Cass. sez. un. n. 41994/2021).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità “derivata” del contratto di fideiussione
“a valle”, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione di quelle dello schema ABI dichiarate nulle dal provvedimento della CA d'IT n. 55 del 2005, ossia le clausole nn. 2, 6 e 8.
La circostanza che l'apprezzamento di CA d'IT abbia riguardato il tipo della fideiussione
omnibus e non il tipo della fideiussione specifica pone la questione se quell'apprezzamento possa rendersi estensibile alle fideiussioni specifiche sottoscritte dall'odierno opponente, con conseguente applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2021 anche al caso in esame.
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Ritiene il Tribunale di dover rispondere negativamente al quesito, per due ordini di ragioni.
La prima si ritrae dal medesimo provvedimento di CA d'IT: al punto 78 del provvedimento,
significativamente la CA d'IT ha precisato che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non
hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole...”. Il portato anticoncorrenziale, dunque,
non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema di fideiussioni omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.
La seconda ragione si lega alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di CA
d'IT al punto 78, in ragione della quale l'invalidità delle clausole n. 2, n. 6 e n. 8 non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a
uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole in questione dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. Il giudizio di sfavore pronunciato da CA d'IT si rende, allora,
applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
La lettura restrittiva della portata del provvedimento di CA d'IT trova, del resto, conforto anche nella disciplina del d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE c.d. private enforcement; l'art. 7, co. 2, d. lgs. cit., nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa, con significative ricadute interpretative in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e
della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass.
sez. I, 02/08/2024, n. 21841).
13. Con un ulteriore motivo di opposizione, ha sostenuto la non debenza della Parte_1
somma ingiunta, per non aver l'opposta preventivamente escusso il patrimonio sociale della
[...]
debitrice principale. CP_3
L'eccezione è infondata.
12 R.G. n. 2825/2023
È principio pacifico che in caso di fallimento del debitore principale (e anche nel caso di altre procedure concorsuali) il fideiussore non può più invocare il beneficio di escussione, salvo che le parti abbiano stabilito espressamente l'efficacia della preventiva escussione anche in caso di fallimento del debitore principale (Cass. 18 luglio 2011, n. 15731)
Ebbene, nel caso di specie, le parti non hanno convenuto la possibilità per il fideiussore di opporre il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del debitore principale in caso di suo fallimento;
pertanto tale facoltà risulta preclusa.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da deve Parte_1
essere respinta e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento (euro 4.000.001,00 a euro 8.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 890/2023 (R.G. 2171/2023),
emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in euro 32.070,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 21 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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