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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAMPERI MARIO, Giudice monocratico in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 134 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015676123000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4907/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3/1/2025 Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe notificata il 6/11/2024 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi esposti nell'atto introduttivo del giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso del quale chiede il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione viene impugnata limitatamente alla cartella n. 29520180006447407000, notificata in data 20 giugno 2018 avente ad oggetto tributi locali. Ai fini della verifica della prescrizione, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il termine di prescrizione per la riscossione dei tributi locali è quinquennale, decorrente dalla data di notifica della cartella.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha introdotto misure di sospensione dei termini attraverso l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le attività degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni.
La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, ha confermato che tale sospensione si applica anche ai termini di prescrizione relativi ai tributi locali, determinando uno slittamento in avanti del decorso della prescrizione per la stessa durata della sospensione
La sospensione opera in deroga all'art. 3, comma 3, della L. 212/2000, come previsto dall'art. 67, comma
4, del D.L. 18/2020, che richiama l'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. 159/2015, il quale stabilisce che le sospensioni dei termini per eventi eccezionali comportano anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia tributaria.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale, originariamente fissato al 20 giugno 2023, deve essere prorogato di 85 giorni, con nuova scadenza al 13 settembre 2023.
Non trova invece applicazione, nel caso di specie, la proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del medesimo decreto, in quanto tale disposizione si riferisce esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, mentre la cartella in esame
è stata notificata precedentemente, nel giugno 2018.
In assenza di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella, si ritiene pertanto che il termine di prescrizione sia scaduto il 13 settembre 2023, con conseguente estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'agente per la riscossione nella misura di euro 233,00, di cui euro 90,00 per la fase studio, euro 53,00 per la fase introduttiva ed euro 90,00 per la fase decisionale, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione 10, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto limitatamente alla pretesa di cui alla cartella 29520180006447407000. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in euro
233,00, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CP come per legge. Messina 4.9.2025
Il giudice monocratico
RI SA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAMPERI MARIO, Giudice monocratico in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 474/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 134 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015676123000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4907/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3/1/2025 Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe notificata il 6/11/2024 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi esposti nell'atto introduttivo del giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso del quale chiede il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione viene impugnata limitatamente alla cartella n. 29520180006447407000, notificata in data 20 giugno 2018 avente ad oggetto tributi locali. Ai fini della verifica della prescrizione, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il termine di prescrizione per la riscossione dei tributi locali è quinquennale, decorrente dalla data di notifica della cartella.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha introdotto misure di sospensione dei termini attraverso l'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Decreto Cura Italia”), che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le attività degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per un totale di 85 giorni.
La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, ha confermato che tale sospensione si applica anche ai termini di prescrizione relativi ai tributi locali, determinando uno slittamento in avanti del decorso della prescrizione per la stessa durata della sospensione
La sospensione opera in deroga all'art. 3, comma 3, della L. 212/2000, come previsto dall'art. 67, comma
4, del D.L. 18/2020, che richiama l'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. 159/2015, il quale stabilisce che le sospensioni dei termini per eventi eccezionali comportano anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia tributaria.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale, originariamente fissato al 20 giugno 2023, deve essere prorogato di 85 giorni, con nuova scadenza al 13 settembre 2023.
Non trova invece applicazione, nel caso di specie, la proroga di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del medesimo decreto, in quanto tale disposizione si riferisce esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, mentre la cartella in esame
è stata notificata precedentemente, nel giugno 2018.
In assenza di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella, si ritiene pertanto che il termine di prescrizione sia scaduto il 13 settembre 2023, con conseguente estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'agente per la riscossione nella misura di euro 233,00, di cui euro 90,00 per la fase studio, euro 53,00 per la fase introduttiva ed euro 90,00 per la fase decisionale, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CP come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione 10, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto limitatamente alla pretesa di cui alla cartella 29520180006447407000. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in euro
233,00, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CP come per legge. Messina 4.9.2025
Il giudice monocratico
RI SA