Articolo 8 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 agosto 1991
Art. 8. 1. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonche' il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato di fronte ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto una sola volta.
2. Il presidente puo' delegare al vice presidente funzioni di sua spettanza.
Entrata in vigore il 8 agosto 1991