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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1398/2023 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale dell'avv. Daniela Nulli, che lo rappresenta e difende assieme all'avv. Salvatore Irrera, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e
Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 13/03/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 3068/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per l'assegno d'invalidità civile. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invocato diritto a far data dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
Si costituiva l' chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria CP_2
amministrativa e il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse in possesso dei requisiti Pt_1
costitutivi del diritto preteso.
Con note del 22/06/2023 e del 04/10/2023, il ricorrente rappresentava un aggravamento delle sue condizioni sanitarie, allegando documentazione medica.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2.Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato le patologie da cui risultava affetto, gli esiti della consulenza apparendo contraddittori anche alla luce dei dati clinici.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp in data 07/12/2022 dal consulente dott. , partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando nel Persona_1 periziando ““Esiti di sostituzione valvolare aortica e di sostituzione protesica dell'aorta ascendente in atto in trattamento anticoagulante, con note di ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
Broncopatia asmatica di attendibile origine allergica;
Sindrome ansioso depressiva;
Obesità di lieve grado”, ritenendo che il ricorrente sarebbe comunque
“idoneo alla mansione specifica con delle limitazioni di impiego (ad esempio una limitazione sulla movimentazione manuale dei carichi – limitazione nei lavori in altezza), oltre l'obbligo di legge di utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale)”.
Il consulente accertava un grado di invalidità nella percentuale del 70%, ritenendo congrua con le patologie accertate la diagnosi della Commissione medica dell' che non CP_2
riconosceva al ricorrente la prestazione assistenziale. Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta e visitato il ricorrente in data 31/05/2024, riscontrando in considerazione delle patologie riscontrate, come l'interessato fosse affetto da “Esiti di sostituzione valvolare aortica e di sostituzione pretesica dell'aorta scendente in trattamento anticoagulante in soggetto dislipidemico con ipertensione arteriosa in seconda classe funzionale NYHA. Asma allergico. Colelitiasi in soggetto con diverticolosi del sigma, steatosi epatica e cisti epatiche. Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva. Cisti renale destra in follow-up”. Il consulente medico accertava pertanto un grado di invalidità permanente nella misura del 75% con decorrenza dal 01/03/2023.
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso, possedendo i requisiti Parte_1
medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno d'invalidità civile e ciò alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi considerato il riconoscimento della prestazione in data successiva alla domanda amministrativa ed al ricorso per Atp per disporre la compensazione delle spese del giudizio sommario.
La regolamentazione delle spese del presente giudizio segue invece la soccombenza;
esse si liquidano secondo i parametri minimi, in ragione della minore complessità delle attività svolte, di cui al d.m. 55/2014.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce la sussistenza dei requisiti sanitari in ai fini Parte_1
dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01/03/2023;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro CP_2
4. 636,50 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. . Persona_2
Messina, 14/02/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando