Rigetto
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 9623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9623 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09623/2025REG.PROV.COLL.
N. 08221/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8221 del 2022, proposto dai signori NT D'ON e IU DI, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Itro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campolattaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Del Grosso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Beatrice in Roma, via Nomentana, 91;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 2070/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campolattaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. IN SS e uditi l’avv. Itro Giovanni per l’appellante e l’avv. Francesco Del Grosso per il Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori D’ON NT e DI IU chiedono la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato irricevibile, inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 del 14 aprile 2016 per opere realizzate in parziale difformità dalla concessione edilizia n. 568/82, relativa ad un fabbricato rurale, strumentale all’azienda agricola di cui sono titolari.
2. La sentenza oggetto di gravame dichiarava il ricorso: a) irricevibile rispetto all’originaria istanza di sanatoria del 12 settembre 2014, rispetto alla quale si formava il silenzio- rigetto in data 14 novembre 2014, non impugnato; b) inammissibile per omessa notifica al controinteressato MA AN; c) infondato per difetto di prova della piena proprietà e disponibilità delle opere oggetto della domanda di accertamento di conformità.
3. I ricorrenti hanno interposto appello articolando cinque motivi di gravame,
4. Si è costituito in resistenza il Comune di Campolattaro.
5. In data 15 settembre 2025 gli appellanti hanno formulato istanza di rinvio, avendo presentato istanza di sanatoria ai sensi del d.l. 69/2024, c.d. decreto “salva casa”.
6. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di rinvio, atteso che, per un verso, la proposizione di una nuova istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dei provvedimenti impugnati e, per altro verso, siffatta istanza non integra una delle ragioni eccezionali, inerenti alla salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa, che consentono di disporre il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a e in conformità con il principio di ragionevole durata del processo.
8. Come già chiarito dalla giurisprudenza con riguardo ad analoghe richieste di rinvio motivate in ragione dell’avvenuta presentazione di istanze di sanatoria ai sensi del c.d. decreto “salva casa”, la definizione dei giudizi relativi ai provvedimenti di repressione degli abusi edilizi non preclude alla parte di presentare comunque al Comune ulteriori istanze, alla luce della normativa sopravvenuta, per poter “salvare” le opere abusive delle quali è stata ingiunta la demolizione (Cons Stato sez. VII 21 maggio 2025 n. 4379).
9. Premesso quanto sopra l’appello è infondato.
10. Con il primo motivo di appello gli appellanti deducono “ ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 46 COMMA 2 C.P.A -OMESSO STRALCIO DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE E DEI DOCUMENTI ALLEGATI ”. Il T.a.r. avrebbe errato nel respingere l’eccezione di tardività dei documenti prodotti dal Comune oltre il termine di costituzione di cui all’art. 46 c.p.a.
11. Il motivo è infondato.
12. Ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. l’amministrazione resistente è tenuta -anche a prescindere dalla costituzione in giudizio che rimane una facoltà- a trasmettere la documentazione rilevante per la decisione, ossia il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio. Si tratta di un adempimento doveroso che, ove omesso, legittima l’acquisizione d’ufficio da parte del giudice, anche in grado di appello (Cons. Stato, Sez. V, 28/05/2024, n. 4733).
13. La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che “ è pur vero che l'art. 46 c.p.a., nel disciplinare la costituzione in giudizio delle parti intimate, fissa il termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso per presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova e produrre documenti. A tale previsione si affianca poi quella di cui al comma 2 che, riferita all'Amministrazione, prescrive, in via aggiuntiva, l'obbligo, entro il medesimo termine, di produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'Amministrazione ritiene utili al giudizio, agganciando alla cura di tale adempimento, in base alla previsioni del successivo comma 3, quello della segreteria del giudice adito di dare comunicazione alle parti costituite di siffatta produzione. Ciò nondimeno, i termini suindicati hanno una valenza ordinatoria di talché alcuna decadenza può ritenersi maturata nel caso di costituzione tardiva da parte dell'Amministrazion e” (Cons. Stato, sez. III, 15/05/2018, n. 2889).
14. Per tali ragioni, correttamente il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di tardività della produzione documentale, stante la natura meramente ordinatoria del termine di cui all’art. 46, comma 2, c.p.a.
15. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
16. Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce “ INGIUSTA ED ERRONEA DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITA’ DEL RICORSO ”. Il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel dichiarare l’irricevibilità del ricorso poiché la richiesta di archiviazione formulata dagli istanti rispetto alla prima istanza non poteva che produrre un mero effetto estintivo o di abbandono della precedente, senza comportare alcuna preclusione alla possibilità di ripresentarla.
17. La censura è priva di pregio.
18. Dalla documentazione prodotta dal Comune emerge che i coniugi D’ON e DI avevano presentato, in data 12 settembre 2014, una prima istanza di permesso di costruire in sanatoria (n. 966/2014) per le opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia n. 568/1982.
19. Su tale istanza si formava il silenzio rigetto in data 14 novembre 2014, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.
20. L’amministrazione chiedeva, peraltro, integrazioni documentali con nota prot. 144 del 16 gennaio 2015, notificata in data 21 gennaio 2015 (comunque successiva alla formazione del silenzio rigetto che consegue al mero decorso del termine dalla presentazione dell’istanza) con l’espresso avvertimento che non ottemperando a quanto richiesto “ nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presente, la pratica sarà archiviata senza ulteriore preavviso ”.
21. I ricorrenti non fornivano le integrazioni richieste né impugnavano il diniego formatosi per silentium ma presentavano, in data 13 aprile 2016 (allorché il termine di trenta giorni indicato dall’amministrazione era ampiamente spirato), a mezzo del proprio tecnico di fiducia, la richiesta di archiviazione della pratica, depositando, il giorno successivo, una nuova richiesta di sanatoria (prot. 992/2016) per le medesime opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia n. 568/1982.
22. La richiesta di archiviazione e la successiva presentazione di un’istanza di tenore identico a quella già respinta non può valere a rimettere in termini i ricorrenti per l’impugnazione del precedente diniego, in palese elusione del termine decadenziale.
23. Rispetto al diniego (sia tacito che espresso) sull’istanza n. 966/2014- di contenuto esattamente identico alla successiva istanza n. 992/2016- il ricorso di primo grado, notificato in data 21 luglio 2016 è certamente tardivo, come rilevato dal T.a.r.
24. Anche il secondo motivo deve, quindi, essere respinto.
25. Con il terzo motivo di appello gli appellanti deducono “ INGIUSTA ED ERRONEA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO PER MANCATA NOTIFICA DELLO STESSO AL CONTROINTERESSATO ”. Il T.a.r. sarebbe incorso in errore anche nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato che aveva presentato la diffida a non rilasciare la sanatoria, poiché tale diffida fu presentata dal signor MA AN e non dal signor MA AN, proprietario confinante.
26. La censura è priva di pregio.
27. Con comunicazione prot. 2096 del 20 giugno 2016, notificata in data 9 agosto 2016, il Comune chiedeva all’istante la dimostrazione della piena disponibilità e proprietà delle aree, evidenziando che tale presupposto, fondamentale per la sanatoria, era stato messo in discussione dalla sentenza del Tribunale di Benevento n.728/2001 -confermata dalla Corte di appello (sent. n. 1448/2005) e dalla Corte di Cassazione (ord. 25249/2013)- allegata all’esposto del proprietario confinante.
28. La circostanza che l’esposto in questione fosse stato sottoscritto dal signor MA AN, nella dichiarata qualità di figlio del proprietario confinante, MA AN, non fa venir meno la natura di controinteressato di quest’ultimo, sia in senso formale in quanto menzionato nella nota del 20 giugno 2016, sia in senso sostanziale, in quanto avente interesse contrario alla sanatoria dell’abuso.
29. Il motivo deve essere respinto.
30. Con il quarto motivo di appello gli appellanti deducono la “ INGIUSTA E/O ERRONEA DICHIARAZIONE DI INFONDATEZZA DEL RICORSO PER CARENZA DI TITOLO DI PROPRIETA’ – OMESSA COMUNICAZIONE EX ART. 46 COMMA 3 C.P.A.” . Sarebbe erroneo il capo della sentenza che ha dichiarato il ricorso infondato per carenza del titolo di proprietà poiché: i) l’autorità non deve compiere operazioni ricognitive in ordine a pretese avanzate da soggetti estranei al rapporto amministrativo poiché i provvedimenti sono emanati con la clausola “salvi i diritti dei terzi”; ii) se la segreteria avesse dato comunicazione ex art. 46 comma 3 c.p.a. alle parti costituite della costituzione della P.A. e della produzione dei documenti, i ricorrenti avrebbero, con motivi aggiunti, impugnato la comunicazione interlocutoria prot. 2096 del 20.06.2016 e prodotto la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1730/18, non appellata, che ha riconosciuto il diritto di proprietà dei ricorrenti; iii) l’istanza di sanatoria può essere presentata anche dagli autori dell’abuso i quali possono anche essere diversi dai proprietari dell’immobile e dunque, sprovvisti di titolo di proprietà.
31. Le censure sono infondate.
32. Al riguardo, è sufficiente osservare che:
a) con la clausola “salvi i diritti dei terzi” si intende rimarcare che il provvedimento amministrativo autorizza un intervento di trasformazione del territorio e non interferisce nell’assetto dei rapporti tra privati. Laddove, tuttavia, l’amministrazione venga a conoscenza di una contestazione con riguardo al diritto del richiedente il titolo edilizio, è tenuta a compiere le indagini necessarie per verificare se tali contestazioni siano fondate e, eventualmente, a negare il rilascio del titolo (Cons. Stato sez. V 5654 del 30 giugno 2025). Rimane fermo, dunque, il potere (dovere) dell’amministrazione di verificare la sussistenza di limiti di matrice civilistica per la realizzazione dell’intervento da assentire. (Cons. Stato, Sez. V, 16/04/2024, n. 3467);
b) la nota del 20 giugno 2016, di natura meramente interlocutoria e quindi non immediatamente impugnabile, è stata comunicata agli interessati (cfr. all. 8 produzione primo grado Comune circostanza nemmeno contestata) che, quindi, ne hanno avuto conoscenza ben prima della produzione in giudizio. In ogni caso, la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1730/2018, prodotta sia in primo grado che in appello, dichiara l’usucapione a favore dei coniugi D’ON solo di una piccola porzione (mq.44,95) del fondo individuato come p.lla ex 558 ed esteso per mq 400, condannando i medesimi al rilascio della porzione rimanente. Si tratta, pertanto, di documentazione non dirimente ai fini della prova della disponibilità dell’intera area interessata né risulta che la porzione usucapita corrisponda effettivamente a quella su cui è localizzata l’opera abusiva, come sostenuto dagli appellanti;
c) l’istanza di sanatoria può essere presentata dal responsabile dell’abuso, anche se non proprietario del fondo ove è localizzata l’opera abusiva, come osservato dagli appellanti, ma solo se vi è l’espresso consenso del proprietario, non potendo il primo disporre di un bene altrui contro o in assenza dell’espressa volontà del medesimo.
33. Anche il quarto motivo di appello deve essere respinto, circostanza che determina l’assorbimento del quinto motivo con cui gli appellanti lamentano che il T.a.r. avrebbe dovuto stralciare i documenti prodotti tardivamente dal Comune ex art. 46 c.p.a. ed accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della sanatoria.
34. Il difetto della prova della proprietà o disponibilità giuridica dell’area interessata dall’abuso è, infatti, radicalmente ostativa all’accoglimento dell’istanza.
35. In conclusione l’appello deve essere respinto.
36. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento a favore del Comune di Campolattaro delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
EL Di CA, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
IN SS, Consigliere, Estensore
NT Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SS | EL Di CA |
IL SEGRETARIO