Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°26118 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e dife- Parte_1 C.F._1 sa giusta procura in atti dall'Avv. CUOMO ROBERT ALFONSO ROSA- RIO (c.f.: presso il cui studio in OL alla Via C.F._2
Posillipo 399 è elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
(c.f.: ), rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._3 da sé medesimo presso il cui studio sito in OL alla Via L. Caldieri 127 è elettivamente domiciliato;
- CONVENUTO
NONCHÈ
(P.I. , con sede legale in Mo- Controparte_2 P.IVA_1 gliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. PALMIERI FABRIZIO ( ), presso il cui studio in OL alla Via Santa C.F._4
Lucia 173 è elettivamente domiciliata;
- CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 25.10.2021, la IG.ra ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1
, onde sentirne pronunciare condanna al risarci- Controparte_1 mento dei danni provocati dalla condotta colposa di quest'ultimo nell'esecuzione del mandato professionale conferitogli per il giudi- zio R.G. n.23320/2005 (ad oggetto: risarcimento danni contro il che, pur concludendosi in modo favorevole per Controparte_3
l'odierna attrice (con la sentenza n.7496/2011 di accoglimento del- la sua domanda, pronunciata dal Tribunale di OL – Decima Sez. civile e depositata il 14 giugno 2011), è ritenuta causa della riforma di detta pronuncia in sede di appello e, altresì, della conferma della sentenza di secondo grado in sede di legittimità.
In base alla prospettazione dell'attrice, tale vicenda processuale negativa è riconducibile alla negligenza dell'odierno convenuto che, fin dall'atto introduttivo di primo grado, ed in tutti gli atti pro- cessuali, avrebbe indicato una data errata dell'evento dannoso (19 ottobre del 2003, in luogo del 19 ottobre del 2004), conducendo la Corte d'Appello, considerate “le evidenti difformità tra data indica- ta negli atti difensivi della e quella risultante dalla do- Parte_1 cumentazione sanitaria e della deposizione del teste escusso”, a riformare la sentenza di primo grado perché “il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria … è rimasto del tutto privo di prova”.
Secondo l'attrice, infatti, tale errata indicazione della data da parte del legale convenuto le ha generato un grave danno patrimoniale per complessivi euro 24.222,04 (somma che l'attrice all'esito dei giudizi doveva corrispondere al Controparte_3
Costituitosi in giudizio, l'avv. ha contestato l'avverso de- CP_1 dotto, chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in via prelimina- re ha, inoltre, chiesto la chiamata in causa della società
[...] presso la quale risultava assicurato. Controparte_4
La compagnia, regolarmente citata, di è costituita in giudizio, con- testando nel merito la domanda attorea;
ha eccepito, in particola- re, l'insussistenza del nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'avv. e il danno evidenziato dalla IG.ra , CP_1 Parte_1
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oltre che l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata dalla stessa;
solo in via subordinata ha dedotto l'inoperatività del vinco- lo assicurativo in favore del professionista.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., rigettate le prove orali richieste ed articolate da parte attrice (perché inammissibili ed irrilevanti), all'udienza del 24.10.24 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per quanto di seguito esplicitato.
Nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità professio- nale dell'avvocato occorre stabilire, innanzitutto, se vi sia stata colpa del professionista nell'adempimento della propria prestazio- ne e, solo in caso affermativo, procedere con l'esame del nesso eziologico tra tale condotta e il danno risarcibile.
Innanzitutto, per quanto attiene il primo profilo, questo Tribunale ritiene che nel rapporto professionale di patrocinio legale tra l'attrice e l'avv. - provato a mezzo di procura ad litem CP_1 posta a margine dell'atto di citazione del procedimento rg. n. 23320/2005 - non sia rilevabile un comportamento negligente del professionista.
L'attrice individua la condotta negligente del professionista con- venuto nell'aver riportato erroneamente, in atto di citazione, il 19.10.2003 come data in cui è avvenuto il sinistro oggetto di causa in luogo del 19.10.2004 – ritenuta corretta dall'istante - e nell'aver reiterato detto errore nei successivi atti del giudizio, comportando la riforma della sentenza di primo grado ad opera della Corte d'Appello per non avere ritenuto univocamente provato il fatto storico.
In effetti dagli atti del procedimento rg.n.23320/2005 emerge una chiara difformità tra le indicate date di verificazione del sinistro. Tuttavia, detta discordanza non appare addebitabile esclusiva- mente all'operato professionale dell'avv. . Sebbene, in- CP_1 fatti, nell'atto di citazione de quo, veniva indicata dall'Avv.
come data del sinistro il 19 ottobre 2003 (e non il 19 ot- CP_1 tobre 2004 come riferito dalla ), va precisato che una Parte_1 data univoca del giorno in cui si sarebbe verificato il sinistro asseri- tamente patito dall'attrice non si ritiene ugualmente rinvenibile.
Tale assoluta divergenza tra le date indicate di verificazione dell'evento dannoso risultano dimostrate per tabulas, in quanto nel primo verbale di accesso al P.S. dell'Ospedale BuonconIGlio del
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20.10.2004 viene dichiarato dall'attrice che il sinistro è avvenuto quello stesso giorno, ossia il 20.10.2004 alle ore 11.00 ca.; il se- condo verbale del giorno seguente 21.10.2004 di accesso al P.S. dell'Ospedale Pellegrini (ASL OL 1) riporta come diversa data di verificazione del sinistro il 19.10.2004 alle ore 23.00 ca.; tale ulti- ma data viene poi riferita anche nella terza scheda di accesso al P.S. dell'Ospedale BuonconIGlio del 22.10.2004.
Inoltre, come è agevolmente ricavabile dalla sentenza n. 1776/2017 della Corte d'Appello di OL (allegata in atti) a queste due diverse date e orari se ne aggiunge una ulteriore, indicata dall'unico teste di parte attrice sentito nel giudizio di primo grado, che testualmente ha affermato di aver assistito al sinistro verifi- catosi «nel dicembre del 2004, agli inizi del mese, il dieci circa».
Tale essendo gli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado, appare evidente che il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria oltre ad essere rimasto del tutto privo di prova per come dedotto dall'attri- ce attraverso il patrocinio dell'avv. , ossia la caduta veri- CP_1 ficatasi in Via Caracciolo non il 19 ottobre 2004, ma il 19 ottobre del 2003, non può essere ritenuto sufficientemente provato nemmeno qualora fosse stato dedotta la data del 19 ottobre 2004, non risultando la stessa univocamente dimostrata dai documenti prodotti e dalla prova costituenda.
Dunque, stante l'indicazione nel corso del giudizio di primo grado di ben quattro date differenti (due risultanti dalle prove documen- tali -19 e 20 ottobre 2004, una da quelle costituende - inizi dicem- bre 2004, oltre quella del 19 ottobre 2003 affermata dall'avv.
nei relativi atti processuali), emerge chiaramente come CP_1 vi sia stata una confusione di fondo sulla data di verificazione del presunto sinistro che, sul piano della verifica della stessa sussi- stenza di una condotta colposa ascrivibile al professionista conve- nuto, non consente al Tribunale di individuare con esattezza l'errore commesso.
L'assoluta incertezza circa il momento temporale di accadimento del sinistro e, dunque, la conseguente mancata dimostrazione del fatto storico non è dipesa, i via esclusiva, dalla condotta del pro- fessionista convenuto ma è altresì frutto delle divergenze emer- genti in punto di prove acquisite agli atti nel corso della causa. Per- tanto, se all'esito dei giudizi intrapresi una data certa di verifica- zione del predetto sinistro non risulta ancora accertata, non è pos- sibile nemmeno affermare che la data indicata dall'avv. CP_1 sia errata.
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In altri termini, se non vi è a priori certezza sulla data effettiva di verificazione del sinistro – ed in assenza di prova certa ex art. 2697 cc dell'accadimento del fatto storico – non si ritiene possibile qua- lificare come “errata” la data indicata dal convenuto e, quindi, qua- lificare in termini di negligenza la condotta l'avv. che non CP_1 ha determinato le conseguenze (rigetto della domanda dell'attrice) nei gradi di giudizio successivi al primo.
Come emerge, infatti, dalla sentenza della Corte d'Appello di OL (che riforma la sentenza di primo grado) è l'intero impianto proba- torio ad essere contrario ai criteri richiesti ex art. 2697 cc all'esattezza del fatto e, pertanto, a non aver consentito al giudice di secondo grado di ritenere dimostrato il fatto costitutivo della pretesa ed accogliere, in conseguenza, la domanda risarcitoria.
Peraltro, quand'anche si volesse ritenere sussistente l'errore del convenuto, occorre procedere oltre sul diverso piano dell'accertamento del nesso causale.
Va, infatti, precisato che l'eventuale inadempimento non è suffi- ciente ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato. Quand'anche fosse stata accertata l'esistenza di una condotta colposa imputabile all'odierno convenuto – che secondo questo Giudice non ricorre nel caso di specie - occorre verificare se da tale condotta sia derivato all'odierna attrice un danno risarcibile legato alla stessa da rapporto eziologico “giuridicamente apprez- zabile”. In altre parole, se anche fosse stato riconosciuto il non cor- retto adempimento della prestazione professionale, per l'accertamento di responsabilità nell'esercizio della professione di avvocato, sarebbe stato necessario valutare se da tale condotta derivi un danno a carico dall'odierna attrice riconducibile eziologi- camente in via esclusiva all'errore dell'avv. . CP_1
Orbene, in ordine a tale profilo, giova preliminarmente richiamare i principi generali della materia, in ossequio ai quali affinché possa affermarsi l'esistenza di un valido nesso causale tra l'inadempi- mento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è neces- sario appurare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta do- vuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettiva- mente avveratosi (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355, Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196; Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Avendo ad oggetto un evento non accaduto ed altresì irripetibile (ad esempio il processo non celebrato, la decisione favorevole non
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emessa, etc.), tale nesso deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca “certezza”, ma anche solo in termini di “ra- gionevole probabilità” di successo (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894). Tale rego- la della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un van- taggio personale o patrimoniale per il cliente, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, qua- le elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (cfr. Cass. civ., ord. 5 giugno 2024, n. 15719; Cass. civ., ord., 9 aprile 2024, n. 9520).
Ed infatti, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del pro- fessionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). Occorre, in altri termini, una valuta- zione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'a- zione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligente- mente seguita (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355) da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabili- stica, riservata al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità (si veda sul punto Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2015 n. 10526; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355) e fon- data sulla rigorosa prospettazione di parte.
E' stato inoltre precisato che non è accoglibile la domanda di risar- cimento danni se non risultano idonei elementi probatori da cui desumere, con un giudizio probabilistico positivo, l'eventuale ac- coglimento della domanda e, quindi, per ritenere che sia derivato un danno in concreto al cliente, quale conseguenza dell'errore dell'avvocato nell'espletamento del mandato professionale (cfr. Corte Appello OL, sez. civ. III, 7 marzo 2005).
Parimenti, è stata esclusa la responsabilità dell'avvocato, qualora la doglianza sollevata – mancata richiesta di prova decisiva – sia inidonea a dimostrare quale sarebbe stato l'esito del giudizio, se il legale avesse compiuto le attività omesse (cfr. Tribunale di Bari, sez. civ. III, 13 febbraio 2014).
Di recente, è stato ribadito che poiché l'art. 1223 c.c. postula la di- mostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale, la responsabilità dell'avvocato per 6
l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva, da cui di- scenda il verificarsi di una decadenza o di una preclusione, non può ammettersi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, essendo necessario verificare se l'even- to produttivo del giudizio lamentato dal cliente sia riconducibile al- la condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assisti- to, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il rico- noscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commis- siva od omissiva, e il risultato derivatone (V. ex multis App. OL, 12 gennaio 2024, n. 109; Trib. Roma, 30 aprile 2024, n. 7394).
Sebbene agevolato dalla possibilità, per il giudice, di operare un giudizio prognostico di “ragionevole probabilità” (e non di “assoluta certezza”) quanto all'accertamento del nesso causale (nei termini appena sintetizzati), l'onere della prova dell'esistenza del danno ed altresì della sussistenza del nesso di causalità ricade in ogni caso sull'attore. Quest'ultimo, infatti, “è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (cfr, Cass. civ., sez. II, 27 maggio 2009, n. 12354; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 1999, n. 722).
Non basta, quindi, individuare un errore nella prestazione del pro- fessionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria: occorre, altresì, allegare e dimostra- re, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da in- dividuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e dall'altro, nella concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valo- re della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azio- nato, etc.).
Alla stregua di tali principi, è evidente che, nel caso di specie, qua- lora fosse stata accertata la condotta negligente, l'attrice avrebbe dovuto rigorosamente anche provare: 1) che in mancanza dell'errore del professionista convenuto la sentenza di primo gra- do favorevole all'attrice sarebbe stata confermata in appello ed in Cassazione;
2) che la condotta colposa dell'avvocato ha causato un determinato danno.
Gli elementi appena indicati non possono ritenersi dimostrati nel caso in esame, in quanto la rilevanza causale dell'ipotetica condot- 7
ta negligente del professionista nel processo che conduce alla ri- forma della sentenza di primo grado ad opera della Corte d'Appello di OL risulta assorbita dalla menzionata divergenza di fondo non solo sulla data del sinistro ma, soprattutto, sulla effettiva veri- ficazione dello stesso (per assenza di prova certa).
Nella vicenda per cui è causa, infatti, parte attrice fonda i propri assunti sulla errata indicazione negli atti processuali della data di verificazione del sinistro nel giudizio di risarcimento danni rg. n. 23320/2005 dinanzi al Tribunale di OL, asseritamente com- messa dal professionista convenuto avv. , facendo deri- CP_1 vare da tale violazione, in modo non condivisibile, la sussistenza di un danno a proprio carico, rappresentato dalla rifusione delle spe- se processuali e dalla restituzione delle somme ottenute dal Co- mune di OL in virtù della successiva riforma della sentenza di primo grado (confermata in Cassazione).
Orbene, il giudizio prognostico che, nel caso di specie, avrà ad og- getto la verosimile sorte del giudizio di appello in mancanza dell'asserito errore commesso dal professionista, non può avere esito positivo. Quanto alla delibazione della “probabile” fondatezza nei termini innanzi precisati, infatti, secondo la prospettazione di parte attrice, la corretta indicazione della data del sinistro da parte del legale (costituito nel giudizio rg. n. 23320/2005 del Tribunale di OL) non avrebbe comportato la riforma della sentenza 7496/2011 ad opera della Corte d'Appello di OL, la quale in as- senza dell'errore del professionista qui convenuto, avrebbe con- fermato la sentenza di primo grado favorevole per l'istante.
Tale tesi è del tutto infondata oltre che non provata;
ed invero, l'impossibilità per il giudice di ritenere sufficientemente dimostra- to il fatto costitutivo della domanda, ossia la verificazione del sini- stro in circostanze univoche di tempo e luogo, non va ricondotto (in via esclusiva o prevalente) all'erronea indicazione della data del sinistro, ma è il risultato complessivo del quadro probatorio asso- lutamente incerto e non conforme alle regole poste dall'articolo 2697 cc, formatosi nel primo grado del processo, che avrebbe condotto ugualmente alla riforma della sentenza di primo grado. In considerazione di tanto, anche eliminando dal processo causale l'asserito errore dell'avv. convenuto e ipotizzando, dunque, che egli avesse indicato la data del 19.10.2004 (come richiesto dall'attrice in quanto ritenuta da questa corretta), la sentenza di primo grado verosimilmente sarebbe stata, in termini probabilistici fondati sul criterio del più probabile che non, ugualmente riformata sulla scorta del quadro probatorio assolutamente incerto proprio in
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merito all'incertezza probatoria esistente sul fatto costitutivo del- la domanda. Tal conclusione è confermata dal testo della sentenza della Corte d'Appello n.1776/2017 (in atti) ove è possibile leggere:
“è palesemente fondato il motivo di appello con il quale il
[...] lamenta che la sentenza gravata non abbia considerato CP_3 le evidenti difformità tra la data dell'incidente indicata negli scritti difensivi della e quella risultante dalla documentazione Parte_1 sanitaria e dalla deposizione del teste escusso”, difformità che sa- rebbe ovviamente rimasta anche nel caso in cui fosse stata allega- ta dall'avv. la giusta data del 19.10.2004. CP_1
Privo di fondatezza risulta pertanto l'assunto di parte attrice se- condo cui qualora l'Avv. avesse operato con la dovuta CP_1 diligenza, la IG.ra avrebbe ottenuto con elevata proba- Parte_1 bilità il risarcimento dei danni subìti a seguito del sinistro occorso, sulla scorta della sentenza di primo grado. Detta pronuncia, al con- trario, sarebbe stata verosimilmente comunque oggetto di riforma da parte della Corte di Appello di OL, dovendosi rilevare che il giudice di prime cure, oltre a non avvedersi dell'eventuale errore dell'avv. circa l'indicazione della data dell'evento danno- CP_1 so, non si avvedeva nemmeno della difformità tra le date indicate nella documentazione medica prodotta agli atti e di quella risul- tante dalla prova testimoniale espletata che non ha consentito di ritenere sufficientemente provato (ex art. 2697 cc) il fatto costitu- tivo della pretesa attorea.
Il giudizio prognostico non può, pertanto, avere in questa sede esi- to positivo, in quanto anche se il convenuto avesse indicato cor- rettamente la data del sinistro come quella del 19.10.2004, la do- manda risarcitoria della IG.ra , secondo il principio civili- Parte_1 stico del “più probabile che non”, sarebbe stata respinta in appello (con conseguente conferma della relativa sentenza in Cassazione).
In conseguenza di quanto detto, la domanda va rigettata, con con- seguente declaratoria di assorbimento della domanda di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti della società chiamata in causa “ . Controparte_4
La natura della presente controversia e l'esito oltremodo
contro
- verso della stessa (cfr. Cassazione civile sez. lav., 12/09/2024, n.24529), pur in assenza di prova di pregiudizi effettivamente resi- duati a carico dell'attrice, costituiscono complessivamente consi- derati, gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti, anche in considerazione della esistenza del rapporto di as- sicurazione tra il convenuto e la compagnia, che ha astrattamente 9
giustificato la relativa chiamata in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di OL, sezione ottava civile, in composizione mono- cratica, definitivamente pronunziando, nella controversia civile come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda perché infondata;
• dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dal con- venuto avv. nei confronti della società Controparte_1 [...]
Controparte_4
• dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in NAPOLI, il 30.01.2025
Il Giudice Dr.ssa Barbara Di Tonto
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