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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/12/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 277/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA A. LAMARMORA, 40/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
SCORBATTI ELENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SIRENA ANDREA ( ) VIA S. ORSOLA 36 41121 C.F._1
MODENA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
CANCELLERIA C/O GD ON ON presso lo studio dell'avv. CIANINO
NICOLETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in VIA CERVA 18 MILANO presso lo studio dell'avv. CORIGLIANO
SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_3 C.F._3
CORSO STRADA NUOVA N. 128 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. CALY
GI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello spiegati,
- in via pregiudiziale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
pagina 2 di 15 - nel merito e con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Dottor CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
in via principale, respingere la domanda, previo accerta-mento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti;
in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivi-bile all'assicurato come indicato in atti nella misura del 35%, previa occorrendo conforme riforma della decisione nel capo di condanna dello stesso a rivalere da CP_2
contenere nel limite anzidetto del 35%, e di quelli di massimale e con applicazione dello scoperto/franchigia di polizza (10%) esclusi i compensi che l'assicurato fosse condannato a restituire alla danneggiata;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del duplice grado, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
In via istruttoria si domanda emissione di ordine di esibizione, da pronunciarsi nei confronti di della polizza assicurativa per la Controparte_2
responsabilità civile propria e del proprio personale obbligatoriamente contratta ai sensi di legge e valevole all'epoca dei fatti di causa.
Per : CP_1
Reiectis adversis:
Nel merito,
- Rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato in fatto e diritto, in quanto supportato da prove, relativamente alla pagina 3 di 15 continuità del rapporto assicurativo con il Dott. nonché per le tutte CP_1
le motivazioni addotte in comparsa di costituzione in appello per l'effetto,
- Confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 2 gennaio
2025, cron. 5/2025, nel procedimento identificato con R.G. n. 14326/2022.
- CONDANNARE l'appellante alla refusione delle spese e onorari di lite oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore della scrivente procuratrice.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
I. IN VIA PREGIUDIZIALE: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata, stante l'infondatezza del proposto appello;
II. IN VIA PRELIMINARE: l'esponente deduce l'inammissibilità del proposto appello: infatti, l'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deve essere
“dichiarata inammissibile dal giudice competente” poiché “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, avendo riproposto nel giudizio di 2° grado, Parte_1
una serie di rilievi ed argomenti oggetto del primo (grado), respinti dal Giudice della causa.
III. NEL MERITO: a. IN VIA PRINCIPALE: dato atto e accertato che
Parte_1
non ha chiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio
[...]
la riforma dello specifico capo dell'appellata ordinanza n. 5/2025 riferito alla deducente, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello e confermare, pertanto,
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano n. cronol. 5/2025 del 2/1/2025. pagina 4 di 15 b. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che all'esito dell'ATP ex art. 696 bis c.p.c. e del successivo giudizio di merito, le eccezioni dell'odierna appellata hanno trovato puntuale dimostrazione: confermare, pertanto,
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano n. cronol. 5/2025 del
2/1/2025 e, conseguentemente, respingere le domande tutte avanzate da
[...]
con il proposto atto di appello, poiché infondate in fatto Parte_1
e in diritto.
In ogni caso, con il favore delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oneri assistenziali e contributivi inclusi.
Per : CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa. nel merito, in via principale, respingere l'appello proposto da Parte_1
perchè infondato in fatto e in diritto, confermare l'ordinanza emessa dal tribunale
[...]
di Milano in data 2 gennaio 2025, cron. 5/2025, rep. 21/2025 nel procedimento identificato con rg n°14326/2022 . con vittoria di spese e compensi del presente giudizio pagina 5 di 15 Motivi della decisione in fatto e diritto
La signora con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale CP_3 di Milano, la ed il , per ottenerne la condanna al Controparte_2 CP_4 CP_1 risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale in relazione alle prestazioni sanitarie rese in suo favore.
La ricorrente deduceva di essersi rivolta al dott. per eseguire una serie di interventi di CP_1 chirurgia volti a migliorare l'aspetto del seno e della zona addominale a seguito dei due parti cesarei avuti nel 2011 e nel 2014 e di essersi sottoposta, su consiglio di tale specialista, agli interventi di addominoplastica liposuzione, mastopessi e mastoplastica presso la casa di cura , eseguiti CP_2 in contemporanea in data 01 settembre 2017.
Il decorso operatorio di tali interventi era stato complicato dal verificarsi di una grave emorragia, che aveva comportato il trasferimento della paziente presso il San Donato ed il suo ricovero nel CP_5 reparto di terapia intensiva.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l'esecuzione dei citati interventi da parte del dott. CP_1 non era stata corretta e non aveva risolto né migliorato lo stato antecedente delle parti anatomiche interessate ed inoltre il ritardato compimento dell'esame emocromocitometrico aveva comportato il verificarsi della grave complicanza emorragica.
Si costituiva in giudizio la assumendo la mancanza di qualsiasi profilo Controparte_2 di responsabilità in capo alla stessa, e contestando la domanda della signora svolgendo CP_3 in via subordinata azione di regresso nei confronti del dott. e chiedendo di essere totalmente CP_1 manlevata dallo stesso dalle eventuali conseguenze dell'accoglimento della domanda della ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche il dott. chiedendo il rigetto della domanda della CP_1 ricorrente, ed ottenendo di evocare in giudizio per essere tenuto indenne Parte_1 dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda attorea, in forza del contratto di assicurazione in essere tra le parti.
Anche la terza chiamata si costituiva in giudizio, preliminarmente Parte_1 contestando l'operatività della polizza, dovendosi fare applicazione dell'art. 1892 cod.civ. per la reticenza dell'assicurato il quale, all'atto della stipula del contratto di assicurazione in data 28 febbraio
2018, era al corrente della causazione del danno nei confronti della parte ricorrente ed aveva omesso di pagina 6 di 15 riferire le circostanze relative alle complicanze verificatesi dopo l'intervento chirurgico eseguito, evidenzianti la sua responsabilità.
In subordine, la compagnia assumeva la sussistenza di una esclusiva responsabilità della CP_2
, data la applicabilità della disciplina dettata dalla L. 24/2017 ed il conseguente obbligo
[...] della struttura sanitaria di rispondere anche per le condotte colpose o dolose degli esercenti la professione sanitaria di cui si era avvalsa per l'adempimento delle proprie obbligazioni.
La terza chiamata invocava poi le condizioni di polizza che stabilivano l'operatività della garanzia solo per la quota di responsabilità imputata all'assicurato, l'esclusione dal rischio assicurato dei danni dipendenti dalla mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto, la mancata denuncia del sinistro alla compagnia entro il termine di efficacia del contratto, le clausole sulla franchigia a carico dell'assicurato e la non operatività della garanzia per il credito relativo alla restituzione dei compensi percepiti dall'assicurato.
Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza n. cronologico 5\2025 pubblicata il 2-1-2025, pronunciando sulle domande proposte dalle parti:
1. condannava e in via solidale, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di pagamento in favore di della somma di euro 76.254,16, oltre ad interessi al CP_3 tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
2. condannava i convenuti, in solido, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio e di quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;
3. in parziale accoglimento della domanda di rivalsa avanzata da Controparte_2 condannava a tenere indenne la resistente, in caso di pagamento integrale da parte di CP_1
del risarcimento dovuto alla ricorrente, dal pagamento del 70% delle somme Controparte_2 dovute per capitale ed interessi di cui al capo 1) e di spese di cui al capo 2) del dispositivo;
4. compensava integralmente le spese tra il dott. e;
CP_1 Controparte_2
5. in accoglimento della domanda di manleva avanzata da nei confronti della terza CP_1 chiamata condannava quest'ultima a tenere indenne il resistente dallo Parte_1 stesso dovuto alla ricorrente per capitale, interessi e spese così come determinati ai capi 1 e 2 del dispositivo, dedotta la franchigia del 10%, e/o da quanto eventualmente pagato a Controparte_2
per effetto dall'esercizio dell'azione di rivalsa, dedotta la franchigia del 10%;
[...]
6. condannava la terza chiamata alla rifusione in favore del dott. delle spese del CP_1 giudizio.
pagina 7 di 15 Il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della ctu espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., riteneva dimostrati gli inadempimenti sia relativi all'intervento eseguito dal dott. che CP_1 all'assistenza post operatoria, ciò che comportava la responsabilità di entrambe le parti convenute.
In particolare il tribunale condivideva la valutazione della ctu, secondo cui la scelta di eseguire le procedure di mastopessi e mastoplastica unitamente a quelle di addominoplastica e liposuzione non era stata conforme ai canoni della prudenza, proprio per i maggiori rischi in termini di reazione infiammatoria e di cattivo esito delle procedure cui aveva esposto la paziente ed al contempo, gli interventi non erano stati svolti in maniera corretta.
Secondo il giudice di primo grado, era altrettanto censurabile anche l'assistenza prestata alla paziente dopo l'intervento, data la mancata tempestiva diagnosi della complicazione emorragica, il ritardo nell'esecuzione degli esami ematici necessari alla valutazione delle condizioni della paziente, tutti fattori che avevano determinato il notevole peggioramento delle condizioni della paziente, rendendo necessario il trasferimento presso il ed il suo ricovero nel reparto in terapia Controparte_6 intensiva, l'esecuzione di un nuovo intervento, che aveva ulteriormente inciso negativamente sull'aspetto estetico dell'addome, ed il prolungarsi dell'iter terapeutico.
Quanto alla domanda di rivalsa della nei confronti del dott. il Controparte_2 CP_1 giudice di primo grado ravvisava anzitutto una colpa grave di quest'ultimo, ritenendo, sulla scorta degli accertamenti peritali, che la condotta del sanitario si fosse scostata in modo evidente e rilevante dai canoni della perizia, della diligenza e della prudenza.
Quanto alla misura della rivalsa, il tribunale osservava come, avendo il dott. prestato la CP_1 propria opera all'interno della struttura in regime libero-professionale, ed in esecuzione di un rapporto contrattuale con la paziente, non trovavano applicazione i limiti quantitativi posti dall'art. 9 della legge
24 del 2017.
Rilevava ancora il primo giudice come, seppure dalla ctu erano emerse condotte colpevoli ascrivibili direttamente al personale della , era preponderante la condotta colposa del Controparte_2 dott. al quale andava ascritta una corresponsabilità nella misura del 70%, e pertanto la CP_1 domanda di rivalsa della struttura sanitaria andava accolta, nel caso di pagamento integrale del risarcimento da parte della stessa, nella predetta misura del 70% del danno liquidato.
Quanto alla domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di CP_1 Parte_1
il tribunale rilevava l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla compagnia di assenza di
[...]
pagina 8 di 15 copertura assicurativa, quale conseguenza della violazione da parte dell'assicurato dei doveri di all'art. 1892 cod.civ.
Osservava il giudice di primo grado, da un lato, come la prima richiesta di risarcimento del danno era stata formulata dalla paziente con lettera del maggio 2018, in epoca successiva alla stipula del contratto di assicurazione, vigente dall'1-3-2018, e che anche l'iniziativa assunta dalla paziente in sede penale si collocava in un periodo successivo.
Rilevava ancora il tribunale come seppure dalle dichiarazioni acquisite nel procedimento penale nei confronti del dott. per la predetta vicenda sanitaria, fosse emerso che il dott. nel CP_1 CP_1
2017 aveva proposto alla paziente di eseguire un nuovo intervento correttivo a sue spese, temendo di essere denunciato, era pur vero che all'atto del rinnovo della polizza nel mese di febbraio 2018 nessuna denuncia di sinistro era ancora pervenuta.
Aggiungeva il giudice di primo grado come dalla documentazione prodotta dal resistente emergesse come il dott. fosse stato assicurato con la terza chiamata senza soluzione di continuità negli CP_1 anni precedenti, ciò che, in base all'art. 18 delle condizioni generali di contratto, comportava l'operatività della polizza, posto che con detta pattuizione la compagnia rinunciava ad avvalersi dell'art. 1892 c.c., nell'ipotesi di reticenza dell'assicurato.
La ha impugnato la predetta ordinanza, in forza di cinque motivi di appello. Parte_1
Si sono costituite tutte le parti appellate, chiedendo il rigetto della impugnazione.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, veniva fissata, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 23 settembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a quaranta giorni), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 23 settembre 2025, nella camera di consiglio dell'1 ottobre 2025.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione da parte del primo giudice degli artt. 18 c.g. di assicurazione e 1892 c.c., che aveva condotto al rigetto della eccezione di inoperatività della polizza.
Assume l' come entrambe le argomentazioni utilizzate dal primo giudice fossero Parte_1 errate.
pagina 9 di 15 Non era fondato infatti, secondo l'appellante, accertamento compiuto dal tribunale dell'esistenza di precedenti contratti assicurativi in continuità con quello escusso, che ai sensi della clausola n.18 rendeva non invocabile dalla compagnia il disposto di cui all'art. 1892 c.c., ed era parimenti non condivisibile la valutazione di irrilevanza, espressa dal primo giudice, della conoscenza in capo all'assicurato, anteriormente alla stipula del contratto dedotto in giudizio, della minaccia della danneggiata di “denunciarlo” per gli effetti dannosi conseguiti all'intervento.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del tribunale della eccezione di soggezione del rapporto a regime claims made, valendo la garanzia per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia in costanza di rapporto assicurativo, ciò che non si era verificato nel caso di specie, dove il contratto era cessato per recesso della compagnia, con restituzione di parte del premio assicurativo, con effetto dal 10 gennaio 2019, mentre la richiesta alla società di assicurazioni era giunta a questa molto tempo dopo la cessazione del contratto.
Con il terzo motivo l'appellante assume l'erroneità del riparto interno di responsabilità tra casa di cura e medico operatore compiuto dal primo giudice, il quale, una volta ascritto al medico una quota del
70% di responsabilità, avrebbe dovuto suddividere paritariamente questa tra sanitario e casa di cura, che doveva pertanto tenere a proprio carico il 65% delle conseguenze dannose (il 30% per fatto proprio ed il 35% per la quota del medico).
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errata affermazione, da parte del tribunale, dell'obbligo indennitario della compagnia per l'intero risarcimento del danno e non, come specificamente pattuito, entro il limite della quota di responsabilità diretta dell'assicurato.
Con il quinto motivo l'appellante assume l'errata imputazione al titolo risarcitorio dell'obbligo di restituzione dei compensi percepiti dall'assicurato dott. da ascrivere viceversa ad indebito CP_1 oggettivo con conseguente non indennizzabilità della relativa voce, che non riguardava le conseguenze risarcitorie a carico dell'assicurato.
Il primo motivo è fondato.
La clausola n.18 delle condizioni generali della polizza azionata in giudizio n.325029804604, stipulata in data 28-2-2018 con effetto dall'1-3-2018, ha il seguente tenore :” L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla società dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di pagina 10 di 15 validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l'art. 1892 c.c.. Tuttavia se l'assicurato aveva stipulato con e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in Parte_1 successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorchè non denunciati all'atto della stipula della nuova polizza con esclusione della applicazione dell'art. 1892 c.c.”.
Il primo giudice, dopo avere osservato come il dott. risultava, in base alla documentazione CP_1 prodotta, essere stato assicurato con “senza soluzione di continuità in base agli Parte_1 anni precedenti”, riteneva che, in base alla clausola n.18 “la polizza sarebbe stata comunque operativa, essendosi verificato l'evento dannoso nella vigenza della polizza stipulata nel 2017..”.
L'affermazione del primo giudice, appena riportata, è errata.
Osserva anzitutto la Corte che, così come fa rilevare l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, il dott. non abbia prodotto alcuna polizza relativa ad anni precedenti al 2018, mentre nel CP_1 procedimento di istruzione preventiva che aveva preceduto il giudizio di primo grado, il predetto professionista aveva prodotto tre quietanze, relative ad annualità precedenti, relative alla polizza n.130111115, senza tuttavia produrre quest'ultima.
Solo in questo grado di appello il dot. ha prodotto il proprio fascicolo del procedimento di CP_1 atp, ove erano state prodotte le tre quietanze ma, come detto, non la polizza n.130111115.
Anche volendo ritenere che i documenti prodotti dalla parte in sede di ATP siano stati legittimamente utilizzati, come implicitamente ritenuto dal giudice di primo grado, nel successivo giudizio di merito, rileva la Corte come dalle tre quietanze, prodotte in questo grado di appello anche dalla Parte_1 come doc. 11, oltre a non evincersi lo specifico rischio assicurato, emerge come il detto
[...] contratto assicurativo era cessato il 13 gennaio 2018, ben prima quindi della stipulazione, in data 28-2-
2018, della nuova polizza dedotta in questo giudizio.
Il questionario relativo alla polizza n.325029804604, sottoscritto dal dott. prodotto CP_1 dall'appellante in questo grado di appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., applicabile al caso di specie, tenuto conto della rilevanza del documento, attinente all'esistenza della copertura assicurativa pagina 11 di 15 invocata dal dott. e contestata dalla compagnia, conferma che quest'ultimo, al momento della CP_1 stipula della polizza invocata in questo giudizio, non aveva altra copertura assicurativa, con la
, per lo stesso rischio, come dichiarato dal medesimo nel detto questionario. Parte_2
Anche prescindendo dal rilievo che le quietanze non permettono di stabilire se il rischio coperto dalla polizza n. 130111115, fosse il medesimo di quello oggetto della polizza azionata in questo giudizio, dove l'attività dell'assicurato è indicata come “chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica”, l'assenza di continuità temporale tra la polizza emerge dall'esame delle dette quietanze, ed impedisce quindi di fare applicazione della clausola n.18 della polizza azionata in questo giudizio, la cui ratio, all'evidenza, risiede nel fatto che ove le polizze si siano succedute nel tempo, senza soluzione di continuità, ed abbiano avuto ad oggetto lo stesso rischio, il rapporto assicurativo si considera unitario a partire dalla prima polizza, senza che per ognuna delle seguenti risorgano gli obblighi informativi previsti a carico dell'assicurato dall'art. 1892 c.c.
L'operatività della clausola n.18 delle C.G. conduce a ravvisare, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, una violazione, da parte del dott. dei doveri informativi previsti dall'art. 1892 CP_1
c.c.
Risulta accertato dalla stessa sentenza impugnata che dalle indagini compiute nel procedimento penale, instauratosi a carico del dott. a seguito della iniziativa della paziente (e definito con sentenza CP_1 di patteggiamento della pena), era emerso che nel 2017 il aveva proposto alla signora CP_1 [...] di eseguire un nuovo intervento correttivo a sue spese, temendo di essere denunciato dalla CP_3 medesima.
Tale condotta è sufficiente ad integrare una reticenza del dott. che in quel momento era del CP_1 tutto consapevole di avere provocato un danno alla sua paziente, offrendosi di porvi rimedio attraverso l'esecuzione gratuita di un ulteriore intervento chirurgico, perché preoccupato delle conseguenze a suo carico derivanti da una eventuale denuncia della signora CP_3
Non può pertanto dubitarsi del fatto che il dott. già nel 2017, fosse cosciente di aver tenuto CP_1 un comportamento potenzialmente generatore di danno a carico della propria paziente.
Risulta errata, invece, l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui alcun obbligo informativo sarebbe sorto a carico del dott. sino alla formale richiesta risarcitoria avanzata CP_1
pagina 12 di 15 nei suoi confronti dalla paziente, intervenuta, nel caso di specie, molto tempo dopo, addirittura dopo la cessazione del contratto.
Tenuto conto che nelle assicurazioni claims made la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'assicurato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato (Cass. 7890\2025; Cass.
21036\2024, Cass. 12908\2022), e considerato come la clausola n.18, conformemente alla natura del contratto, limitava la garanzia alle richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione -qualunque l'epoca in cui era stato commesso il fatto che aveva dato origine alla richiesta di risarcimento- è allora evidente che l'esistenza di una richiesta risarcitoria al professionista intervenuta prima della stipulazione del contratto non era oggetto di alcuna copertura assicurativa, e la ragione di tale esclusione è evidente, posto che il rischio assicurato si sarebbe già verificato in un momento antecedente alla conclusione del contratto di assicurazione.
Pertanto, la conseguenza della violazione degli obblighi informativi da parte del dott. conduce CP_1 nella fattispecie in esame, ad escludere il diritto dell'assicurato ad essere indennizzato dalla compagnia.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte “in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cass. 7890\2025; Cass. 1166\2020).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinta la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti dell' . CP_1 Parte_1
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento degli altri.
Pertanto, in parziale riforma della ordinanza impugnata, va respinta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
pagina 13 di 15 Quanto alle spese processuali, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 11423\2016).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, quanto al rapporto processuale tra e Parte_1
che ha visto il rigetto della domanda di manleva di quest'ultimo, sul medesimo CP_1 devono gravare le spese processuali sostenute dall'appellante, liquidate, quanto al primo grado, avuto riguardo al valore della domanda, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), nei valori medi per le fasi studio e introduttiva, nei valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attese le modalità semplificate del procedimento, in euro 5.261,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, utilizzando sempre, nei valori medi, i detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, non risultando celebratasi la fase istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, rimborso
15% per spese forfettarie.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'odierno appellante e va osservato come CP_3 la sentenza di primo grado sia passata in giudicato nei confronti di quest'ultima, che non ha avanzato nel presente giudizio di appello nessuna richiesta, e nei cui confronti nessuna domanda è stata proposta, posto che l'impugnazione è stata notificata solo ai fini della litis denuntiatio.
Come insegna la Suprema Corte, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di
"litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (Cass. 13355\2015; Cass. 2208\2012).
Dette spese sono pertanto irripetibili (Cass. 8491\2023).
Quanto al rapporto processuale tra e , ricorrono, in Parte_1 Controparte_2 relazione all'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento del primo motivo di appello di pagina 14 di 15 e l'assorbimento degli altri, tra i quali quello che riguardava anche la casa di Parte_1 cura, ragioni per disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali di questo grado di appello, dovendo considerarsi come nelle proprie difese la casa di cura abbia comunque contestato la fondatezza dell'appello proposto da nei confronti del pur non Parte_1 CP_1 avendovi un interesse giuridico, come confermato dal fatto che l'accoglimento della impugnazione non ha inciso sui capi della ordinanza che hanno riguardato la medesima.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della predetta CP_1 compagnia di assicurazioni;
b)ferme nel resto le altre statuizioni della sentenza di primo grado;
c)condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 5.261,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro
6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie;
d)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra l'appellante e;
Controparte_2
e)dichiara irripetibili le spese processuali, relative al presente grado di appello, di CP_3
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio dell'1 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 277/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA A. LAMARMORA, 40/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
SCORBATTI ELENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SIRENA ANDREA ( ) VIA S. ORSOLA 36 41121 C.F._1
MODENA;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
CANCELLERIA C/O GD ON ON presso lo studio dell'avv. CIANINO
NICOLETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in VIA CERVA 18 MILANO presso lo studio dell'avv. CORIGLIANO
SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_3 C.F._3
CORSO STRADA NUOVA N. 128 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. CALY
GI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello spiegati,
- in via pregiudiziale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
pagina 2 di 15 - nel merito e con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Dottor CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
in via principale, respingere la domanda, previo accerta-mento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti;
in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivi-bile all'assicurato come indicato in atti nella misura del 35%, previa occorrendo conforme riforma della decisione nel capo di condanna dello stesso a rivalere da CP_2
contenere nel limite anzidetto del 35%, e di quelli di massimale e con applicazione dello scoperto/franchigia di polizza (10%) esclusi i compensi che l'assicurato fosse condannato a restituire alla danneggiata;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del duplice grado, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
In via istruttoria si domanda emissione di ordine di esibizione, da pronunciarsi nei confronti di della polizza assicurativa per la Controparte_2
responsabilità civile propria e del proprio personale obbligatoriamente contratta ai sensi di legge e valevole all'epoca dei fatti di causa.
Per : CP_1
Reiectis adversis:
Nel merito,
- Rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato in fatto e diritto, in quanto supportato da prove, relativamente alla pagina 3 di 15 continuità del rapporto assicurativo con il Dott. nonché per le tutte CP_1
le motivazioni addotte in comparsa di costituzione in appello per l'effetto,
- Confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 2 gennaio
2025, cron. 5/2025, nel procedimento identificato con R.G. n. 14326/2022.
- CONDANNARE l'appellante alla refusione delle spese e onorari di lite oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore della scrivente procuratrice.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
I. IN VIA PREGIUDIZIALE: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata, stante l'infondatezza del proposto appello;
II. IN VIA PRELIMINARE: l'esponente deduce l'inammissibilità del proposto appello: infatti, l'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deve essere
“dichiarata inammissibile dal giudice competente” poiché “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”, avendo riproposto nel giudizio di 2° grado, Parte_1
una serie di rilievi ed argomenti oggetto del primo (grado), respinti dal Giudice della causa.
III. NEL MERITO: a. IN VIA PRINCIPALE: dato atto e accertato che
Parte_1
non ha chiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio
[...]
la riforma dello specifico capo dell'appellata ordinanza n. 5/2025 riferito alla deducente, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello e confermare, pertanto,
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano n. cronol. 5/2025 del 2/1/2025. pagina 4 di 15 b. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che all'esito dell'ATP ex art. 696 bis c.p.c. e del successivo giudizio di merito, le eccezioni dell'odierna appellata hanno trovato puntuale dimostrazione: confermare, pertanto,
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano n. cronol. 5/2025 del
2/1/2025 e, conseguentemente, respingere le domande tutte avanzate da
[...]
con il proposto atto di appello, poiché infondate in fatto Parte_1
e in diritto.
In ogni caso, con il favore delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oneri assistenziali e contributivi inclusi.
Per : CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa. nel merito, in via principale, respingere l'appello proposto da Parte_1
perchè infondato in fatto e in diritto, confermare l'ordinanza emessa dal tribunale
[...]
di Milano in data 2 gennaio 2025, cron. 5/2025, rep. 21/2025 nel procedimento identificato con rg n°14326/2022 . con vittoria di spese e compensi del presente giudizio pagina 5 di 15 Motivi della decisione in fatto e diritto
La signora con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale CP_3 di Milano, la ed il , per ottenerne la condanna al Controparte_2 CP_4 CP_1 risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale in relazione alle prestazioni sanitarie rese in suo favore.
La ricorrente deduceva di essersi rivolta al dott. per eseguire una serie di interventi di CP_1 chirurgia volti a migliorare l'aspetto del seno e della zona addominale a seguito dei due parti cesarei avuti nel 2011 e nel 2014 e di essersi sottoposta, su consiglio di tale specialista, agli interventi di addominoplastica liposuzione, mastopessi e mastoplastica presso la casa di cura , eseguiti CP_2 in contemporanea in data 01 settembre 2017.
Il decorso operatorio di tali interventi era stato complicato dal verificarsi di una grave emorragia, che aveva comportato il trasferimento della paziente presso il San Donato ed il suo ricovero nel CP_5 reparto di terapia intensiva.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l'esecuzione dei citati interventi da parte del dott. CP_1 non era stata corretta e non aveva risolto né migliorato lo stato antecedente delle parti anatomiche interessate ed inoltre il ritardato compimento dell'esame emocromocitometrico aveva comportato il verificarsi della grave complicanza emorragica.
Si costituiva in giudizio la assumendo la mancanza di qualsiasi profilo Controparte_2 di responsabilità in capo alla stessa, e contestando la domanda della signora svolgendo CP_3 in via subordinata azione di regresso nei confronti del dott. e chiedendo di essere totalmente CP_1 manlevata dallo stesso dalle eventuali conseguenze dell'accoglimento della domanda della ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche il dott. chiedendo il rigetto della domanda della CP_1 ricorrente, ed ottenendo di evocare in giudizio per essere tenuto indenne Parte_1 dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda attorea, in forza del contratto di assicurazione in essere tra le parti.
Anche la terza chiamata si costituiva in giudizio, preliminarmente Parte_1 contestando l'operatività della polizza, dovendosi fare applicazione dell'art. 1892 cod.civ. per la reticenza dell'assicurato il quale, all'atto della stipula del contratto di assicurazione in data 28 febbraio
2018, era al corrente della causazione del danno nei confronti della parte ricorrente ed aveva omesso di pagina 6 di 15 riferire le circostanze relative alle complicanze verificatesi dopo l'intervento chirurgico eseguito, evidenzianti la sua responsabilità.
In subordine, la compagnia assumeva la sussistenza di una esclusiva responsabilità della CP_2
, data la applicabilità della disciplina dettata dalla L. 24/2017 ed il conseguente obbligo
[...] della struttura sanitaria di rispondere anche per le condotte colpose o dolose degli esercenti la professione sanitaria di cui si era avvalsa per l'adempimento delle proprie obbligazioni.
La terza chiamata invocava poi le condizioni di polizza che stabilivano l'operatività della garanzia solo per la quota di responsabilità imputata all'assicurato, l'esclusione dal rischio assicurato dei danni dipendenti dalla mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto, la mancata denuncia del sinistro alla compagnia entro il termine di efficacia del contratto, le clausole sulla franchigia a carico dell'assicurato e la non operatività della garanzia per il credito relativo alla restituzione dei compensi percepiti dall'assicurato.
Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza n. cronologico 5\2025 pubblicata il 2-1-2025, pronunciando sulle domande proposte dalle parti:
1. condannava e in via solidale, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di pagamento in favore di della somma di euro 76.254,16, oltre ad interessi al CP_3 tasso legale dalla data della presente decisione al saldo;
2. condannava i convenuti, in solido, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio e di quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;
3. in parziale accoglimento della domanda di rivalsa avanzata da Controparte_2 condannava a tenere indenne la resistente, in caso di pagamento integrale da parte di CP_1
del risarcimento dovuto alla ricorrente, dal pagamento del 70% delle somme Controparte_2 dovute per capitale ed interessi di cui al capo 1) e di spese di cui al capo 2) del dispositivo;
4. compensava integralmente le spese tra il dott. e;
CP_1 Controparte_2
5. in accoglimento della domanda di manleva avanzata da nei confronti della terza CP_1 chiamata condannava quest'ultima a tenere indenne il resistente dallo Parte_1 stesso dovuto alla ricorrente per capitale, interessi e spese così come determinati ai capi 1 e 2 del dispositivo, dedotta la franchigia del 10%, e/o da quanto eventualmente pagato a Controparte_2
per effetto dall'esercizio dell'azione di rivalsa, dedotta la franchigia del 10%;
[...]
6. condannava la terza chiamata alla rifusione in favore del dott. delle spese del CP_1 giudizio.
pagina 7 di 15 Il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della ctu espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., riteneva dimostrati gli inadempimenti sia relativi all'intervento eseguito dal dott. che CP_1 all'assistenza post operatoria, ciò che comportava la responsabilità di entrambe le parti convenute.
In particolare il tribunale condivideva la valutazione della ctu, secondo cui la scelta di eseguire le procedure di mastopessi e mastoplastica unitamente a quelle di addominoplastica e liposuzione non era stata conforme ai canoni della prudenza, proprio per i maggiori rischi in termini di reazione infiammatoria e di cattivo esito delle procedure cui aveva esposto la paziente ed al contempo, gli interventi non erano stati svolti in maniera corretta.
Secondo il giudice di primo grado, era altrettanto censurabile anche l'assistenza prestata alla paziente dopo l'intervento, data la mancata tempestiva diagnosi della complicazione emorragica, il ritardo nell'esecuzione degli esami ematici necessari alla valutazione delle condizioni della paziente, tutti fattori che avevano determinato il notevole peggioramento delle condizioni della paziente, rendendo necessario il trasferimento presso il ed il suo ricovero nel reparto in terapia Controparte_6 intensiva, l'esecuzione di un nuovo intervento, che aveva ulteriormente inciso negativamente sull'aspetto estetico dell'addome, ed il prolungarsi dell'iter terapeutico.
Quanto alla domanda di rivalsa della nei confronti del dott. il Controparte_2 CP_1 giudice di primo grado ravvisava anzitutto una colpa grave di quest'ultimo, ritenendo, sulla scorta degli accertamenti peritali, che la condotta del sanitario si fosse scostata in modo evidente e rilevante dai canoni della perizia, della diligenza e della prudenza.
Quanto alla misura della rivalsa, il tribunale osservava come, avendo il dott. prestato la CP_1 propria opera all'interno della struttura in regime libero-professionale, ed in esecuzione di un rapporto contrattuale con la paziente, non trovavano applicazione i limiti quantitativi posti dall'art. 9 della legge
24 del 2017.
Rilevava ancora il primo giudice come, seppure dalla ctu erano emerse condotte colpevoli ascrivibili direttamente al personale della , era preponderante la condotta colposa del Controparte_2 dott. al quale andava ascritta una corresponsabilità nella misura del 70%, e pertanto la CP_1 domanda di rivalsa della struttura sanitaria andava accolta, nel caso di pagamento integrale del risarcimento da parte della stessa, nella predetta misura del 70% del danno liquidato.
Quanto alla domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di CP_1 Parte_1
il tribunale rilevava l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla compagnia di assenza di
[...]
pagina 8 di 15 copertura assicurativa, quale conseguenza della violazione da parte dell'assicurato dei doveri di all'art. 1892 cod.civ.
Osservava il giudice di primo grado, da un lato, come la prima richiesta di risarcimento del danno era stata formulata dalla paziente con lettera del maggio 2018, in epoca successiva alla stipula del contratto di assicurazione, vigente dall'1-3-2018, e che anche l'iniziativa assunta dalla paziente in sede penale si collocava in un periodo successivo.
Rilevava ancora il tribunale come seppure dalle dichiarazioni acquisite nel procedimento penale nei confronti del dott. per la predetta vicenda sanitaria, fosse emerso che il dott. nel CP_1 CP_1
2017 aveva proposto alla paziente di eseguire un nuovo intervento correttivo a sue spese, temendo di essere denunciato, era pur vero che all'atto del rinnovo della polizza nel mese di febbraio 2018 nessuna denuncia di sinistro era ancora pervenuta.
Aggiungeva il giudice di primo grado come dalla documentazione prodotta dal resistente emergesse come il dott. fosse stato assicurato con la terza chiamata senza soluzione di continuità negli CP_1 anni precedenti, ciò che, in base all'art. 18 delle condizioni generali di contratto, comportava l'operatività della polizza, posto che con detta pattuizione la compagnia rinunciava ad avvalersi dell'art. 1892 c.c., nell'ipotesi di reticenza dell'assicurato.
La ha impugnato la predetta ordinanza, in forza di cinque motivi di appello. Parte_1
Si sono costituite tutte le parti appellate, chiedendo il rigetto della impugnazione.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, veniva fissata, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 23 settembre 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a quaranta giorni), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 23 settembre 2025, nella camera di consiglio dell'1 ottobre 2025.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione da parte del primo giudice degli artt. 18 c.g. di assicurazione e 1892 c.c., che aveva condotto al rigetto della eccezione di inoperatività della polizza.
Assume l' come entrambe le argomentazioni utilizzate dal primo giudice fossero Parte_1 errate.
pagina 9 di 15 Non era fondato infatti, secondo l'appellante, accertamento compiuto dal tribunale dell'esistenza di precedenti contratti assicurativi in continuità con quello escusso, che ai sensi della clausola n.18 rendeva non invocabile dalla compagnia il disposto di cui all'art. 1892 c.c., ed era parimenti non condivisibile la valutazione di irrilevanza, espressa dal primo giudice, della conoscenza in capo all'assicurato, anteriormente alla stipula del contratto dedotto in giudizio, della minaccia della danneggiata di “denunciarlo” per gli effetti dannosi conseguiti all'intervento.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del tribunale della eccezione di soggezione del rapporto a regime claims made, valendo la garanzia per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia in costanza di rapporto assicurativo, ciò che non si era verificato nel caso di specie, dove il contratto era cessato per recesso della compagnia, con restituzione di parte del premio assicurativo, con effetto dal 10 gennaio 2019, mentre la richiesta alla società di assicurazioni era giunta a questa molto tempo dopo la cessazione del contratto.
Con il terzo motivo l'appellante assume l'erroneità del riparto interno di responsabilità tra casa di cura e medico operatore compiuto dal primo giudice, il quale, una volta ascritto al medico una quota del
70% di responsabilità, avrebbe dovuto suddividere paritariamente questa tra sanitario e casa di cura, che doveva pertanto tenere a proprio carico il 65% delle conseguenze dannose (il 30% per fatto proprio ed il 35% per la quota del medico).
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errata affermazione, da parte del tribunale, dell'obbligo indennitario della compagnia per l'intero risarcimento del danno e non, come specificamente pattuito, entro il limite della quota di responsabilità diretta dell'assicurato.
Con il quinto motivo l'appellante assume l'errata imputazione al titolo risarcitorio dell'obbligo di restituzione dei compensi percepiti dall'assicurato dott. da ascrivere viceversa ad indebito CP_1 oggettivo con conseguente non indennizzabilità della relativa voce, che non riguardava le conseguenze risarcitorie a carico dell'assicurato.
Il primo motivo è fondato.
La clausola n.18 delle condizioni generali della polizza azionata in giudizio n.325029804604, stipulata in data 28-2-2018 con effetto dall'1-3-2018, ha il seguente tenore :” L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla società dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di pagina 10 di 15 validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l'art. 1892 c.c.. Tuttavia se l'assicurato aveva stipulato con e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in Parte_1 successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorchè non denunciati all'atto della stipula della nuova polizza con esclusione della applicazione dell'art. 1892 c.c.”.
Il primo giudice, dopo avere osservato come il dott. risultava, in base alla documentazione CP_1 prodotta, essere stato assicurato con “senza soluzione di continuità in base agli Parte_1 anni precedenti”, riteneva che, in base alla clausola n.18 “la polizza sarebbe stata comunque operativa, essendosi verificato l'evento dannoso nella vigenza della polizza stipulata nel 2017..”.
L'affermazione del primo giudice, appena riportata, è errata.
Osserva anzitutto la Corte che, così come fa rilevare l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, il dott. non abbia prodotto alcuna polizza relativa ad anni precedenti al 2018, mentre nel CP_1 procedimento di istruzione preventiva che aveva preceduto il giudizio di primo grado, il predetto professionista aveva prodotto tre quietanze, relative ad annualità precedenti, relative alla polizza n.130111115, senza tuttavia produrre quest'ultima.
Solo in questo grado di appello il dot. ha prodotto il proprio fascicolo del procedimento di CP_1 atp, ove erano state prodotte le tre quietanze ma, come detto, non la polizza n.130111115.
Anche volendo ritenere che i documenti prodotti dalla parte in sede di ATP siano stati legittimamente utilizzati, come implicitamente ritenuto dal giudice di primo grado, nel successivo giudizio di merito, rileva la Corte come dalle tre quietanze, prodotte in questo grado di appello anche dalla Parte_1 come doc. 11, oltre a non evincersi lo specifico rischio assicurato, emerge come il detto
[...] contratto assicurativo era cessato il 13 gennaio 2018, ben prima quindi della stipulazione, in data 28-2-
2018, della nuova polizza dedotta in questo giudizio.
Il questionario relativo alla polizza n.325029804604, sottoscritto dal dott. prodotto CP_1 dall'appellante in questo grado di appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., applicabile al caso di specie, tenuto conto della rilevanza del documento, attinente all'esistenza della copertura assicurativa pagina 11 di 15 invocata dal dott. e contestata dalla compagnia, conferma che quest'ultimo, al momento della CP_1 stipula della polizza invocata in questo giudizio, non aveva altra copertura assicurativa, con la
, per lo stesso rischio, come dichiarato dal medesimo nel detto questionario. Parte_2
Anche prescindendo dal rilievo che le quietanze non permettono di stabilire se il rischio coperto dalla polizza n. 130111115, fosse il medesimo di quello oggetto della polizza azionata in questo giudizio, dove l'attività dell'assicurato è indicata come “chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica”, l'assenza di continuità temporale tra la polizza emerge dall'esame delle dette quietanze, ed impedisce quindi di fare applicazione della clausola n.18 della polizza azionata in questo giudizio, la cui ratio, all'evidenza, risiede nel fatto che ove le polizze si siano succedute nel tempo, senza soluzione di continuità, ed abbiano avuto ad oggetto lo stesso rischio, il rapporto assicurativo si considera unitario a partire dalla prima polizza, senza che per ognuna delle seguenti risorgano gli obblighi informativi previsti a carico dell'assicurato dall'art. 1892 c.c.
L'operatività della clausola n.18 delle C.G. conduce a ravvisare, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, una violazione, da parte del dott. dei doveri informativi previsti dall'art. 1892 CP_1
c.c.
Risulta accertato dalla stessa sentenza impugnata che dalle indagini compiute nel procedimento penale, instauratosi a carico del dott. a seguito della iniziativa della paziente (e definito con sentenza CP_1 di patteggiamento della pena), era emerso che nel 2017 il aveva proposto alla signora CP_1 [...] di eseguire un nuovo intervento correttivo a sue spese, temendo di essere denunciato dalla CP_3 medesima.
Tale condotta è sufficiente ad integrare una reticenza del dott. che in quel momento era del CP_1 tutto consapevole di avere provocato un danno alla sua paziente, offrendosi di porvi rimedio attraverso l'esecuzione gratuita di un ulteriore intervento chirurgico, perché preoccupato delle conseguenze a suo carico derivanti da una eventuale denuncia della signora CP_3
Non può pertanto dubitarsi del fatto che il dott. già nel 2017, fosse cosciente di aver tenuto CP_1 un comportamento potenzialmente generatore di danno a carico della propria paziente.
Risulta errata, invece, l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui alcun obbligo informativo sarebbe sorto a carico del dott. sino alla formale richiesta risarcitoria avanzata CP_1
pagina 12 di 15 nei suoi confronti dalla paziente, intervenuta, nel caso di specie, molto tempo dopo, addirittura dopo la cessazione del contratto.
Tenuto conto che nelle assicurazioni claims made la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'assicurato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato (Cass. 7890\2025; Cass.
21036\2024, Cass. 12908\2022), e considerato come la clausola n.18, conformemente alla natura del contratto, limitava la garanzia alle richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione -qualunque l'epoca in cui era stato commesso il fatto che aveva dato origine alla richiesta di risarcimento- è allora evidente che l'esistenza di una richiesta risarcitoria al professionista intervenuta prima della stipulazione del contratto non era oggetto di alcuna copertura assicurativa, e la ragione di tale esclusione è evidente, posto che il rischio assicurato si sarebbe già verificato in un momento antecedente alla conclusione del contratto di assicurazione.
Pertanto, la conseguenza della violazione degli obblighi informativi da parte del dott. conduce CP_1 nella fattispecie in esame, ad escludere il diritto dell'assicurato ad essere indennizzato dalla compagnia.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte “in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cass. 7890\2025; Cass. 1166\2020).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinta la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti dell' . CP_1 Parte_1
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento degli altri.
Pertanto, in parziale riforma della ordinanza impugnata, va respinta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
pagina 13 di 15 Quanto alle spese processuali, va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 11423\2016).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, quanto al rapporto processuale tra e Parte_1
che ha visto il rigetto della domanda di manleva di quest'ultimo, sul medesimo CP_1 devono gravare le spese processuali sostenute dall'appellante, liquidate, quanto al primo grado, avuto riguardo al valore della domanda, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), nei valori medi per le fasi studio e introduttiva, nei valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attese le modalità semplificate del procedimento, in euro 5.261,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, utilizzando sempre, nei valori medi, i detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, non risultando celebratasi la fase istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, rimborso
15% per spese forfettarie.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'odierno appellante e va osservato come CP_3 la sentenza di primo grado sia passata in giudicato nei confronti di quest'ultima, che non ha avanzato nel presente giudizio di appello nessuna richiesta, e nei cui confronti nessuna domanda è stata proposta, posto che l'impugnazione è stata notificata solo ai fini della litis denuntiatio.
Come insegna la Suprema Corte, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di
"litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (Cass. 13355\2015; Cass. 2208\2012).
Dette spese sono pertanto irripetibili (Cass. 8491\2023).
Quanto al rapporto processuale tra e , ricorrono, in Parte_1 Controparte_2 relazione all'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento del primo motivo di appello di pagina 14 di 15 e l'assorbimento degli altri, tra i quali quello che riguardava anche la casa di Parte_1 cura, ragioni per disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali di questo grado di appello, dovendo considerarsi come nelle proprie difese la casa di cura abbia comunque contestato la fondatezza dell'appello proposto da nei confronti del pur non Parte_1 CP_1 avendovi un interesse giuridico, come confermato dal fatto che l'accoglimento della impugnazione non ha inciso sui capi della ordinanza che hanno riguardato la medesima.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della predetta CP_1 compagnia di assicurazioni;
b)ferme nel resto le altre statuizioni della sentenza di primo grado;
c)condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 5.261,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, in euro
6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie;
d)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra l'appellante e;
Controparte_2
e)dichiara irripetibili le spese processuali, relative al presente grado di appello, di CP_3
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio dell'1 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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