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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8264/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Laura C.F._1
D'AMBROSIO, presso il cui studio a Anzola dell'Emilia (BO), via Santa Clelia Barbieri, n. 3, è elettivamente domiciliata RICORRENTE e
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Tulcea Parte_1 CP_1
(Romania) il 2 agosto 2003. Dall'unione è nata , il [...]. Persona_1
Il nucleo familiare ha stabilito la residenza in Bologna, via Alberto Trauzzi, n. 6.
***** Con ricorso depositato il 20 giugno 2025 la signora ha Parte_1 domandato che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) all'esito del pagina 1 di 4 passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione e fermi il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio;
c) sia posto a carico del padre un contributo mensile complessivo di 450,00 euro per il mantenimento di;
d) le sia Persona_1 assegnata la casa coniugale. Nell'udienza del 21 ottobre 2025 si è presentata che ha Parte_1 confermato il contenuto dei propri atti. E' inoltre comparso, seppure non costituito, il signor personalmente, il quale è stato avvertito dalla giudice CP_1 dell'opportunità di costituirsi con un difensore al fine di esercitare appieno il diritto di difesa. Il resistente ha dichiarato di abitare ancora nella casa coniugale e di lavorare sia come autista per la “GEDDO s.r.l.” guadagnando tra i 1.400,00 e i 1.700,00 euro mensili (tredicesima inclusa), sia quattro o cinque giorni al mese a chiamata per la
[...]
percependo 65,00 euro a chiamata. Ha affermato, infine, che l'anno scorso ha CP_2 contratto un finanziamento quinquennale per l'acquisto della macchina e di pagare mensilmente 400,00 euro di rata. La Giudice designata ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dal ricorrente e dal resistente di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti, su proposta della Giudice, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Persona_1
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I coniugi dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Romania) il 9 ottobre 1978 e , nato a [...] il 18 giugno CP_1
1980, unitisi in matrimonio a Tulcea (Romania) il 2 agosto 2003; B) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) assegna la casa coniugale alla moglie, alloggio erp Acer sito a Bologna, in via Alberto Trauzzi, n. 6;
3) con decorso da l° giorno in cui il signor lascerà la casa familiare, pone a Pt_1 carico dello stesso l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di 250,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della ragazza (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 4) con decorso dal giorno in cui il signor lascerà la casa familiare dispone che i Pt_1 genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 3 di 4 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
C) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio scioglimento del matrimonio;
D) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 29 ottobre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Laura C.F._1
D'AMBROSIO, presso il cui studio a Anzola dell'Emilia (BO), via Santa Clelia Barbieri, n. 3, è elettivamente domiciliata RICORRENTE e
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: separazione personale tra i coniugi
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21 ottobre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Tulcea Parte_1 CP_1
(Romania) il 2 agosto 2003. Dall'unione è nata , il [...]. Persona_1
Il nucleo familiare ha stabilito la residenza in Bologna, via Alberto Trauzzi, n. 6.
***** Con ricorso depositato il 20 giugno 2025 la signora ha Parte_1 domandato che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
b) all'esito del pagina 1 di 4 passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione e fermi il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio;
c) sia posto a carico del padre un contributo mensile complessivo di 450,00 euro per il mantenimento di;
d) le sia Persona_1 assegnata la casa coniugale. Nell'udienza del 21 ottobre 2025 si è presentata che ha Parte_1 confermato il contenuto dei propri atti. E' inoltre comparso, seppure non costituito, il signor personalmente, il quale è stato avvertito dalla giudice CP_1 dell'opportunità di costituirsi con un difensore al fine di esercitare appieno il diritto di difesa. Il resistente ha dichiarato di abitare ancora nella casa coniugale e di lavorare sia come autista per la “GEDDO s.r.l.” guadagnando tra i 1.400,00 e i 1.700,00 euro mensili (tredicesima inclusa), sia quattro o cinque giorni al mese a chiamata per la
[...]
percependo 65,00 euro a chiamata. Ha affermato, infine, che l'anno scorso ha CP_2 contratto un finanziamento quinquennale per l'acquisto della macchina e di pagare mensilmente 400,00 euro di rata. La Giudice designata ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
***** La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tenore degli atti difensivi, alle dichiarazioni delle parti e alla volontà espressa dal ricorrente e dal resistente di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti, su proposta della Giudice, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Persona_1
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I coniugi dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Romania) il 9 ottobre 1978 e , nato a [...] il 18 giugno CP_1
1980, unitisi in matrimonio a Tulcea (Romania) il 2 agosto 2003; B) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) assegna la casa coniugale alla moglie, alloggio erp Acer sito a Bologna, in via Alberto Trauzzi, n. 6;
3) con decorso da l° giorno in cui il signor lascerà la casa familiare, pone a Pt_1 carico dello stesso l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma complessiva di 250,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della ragazza (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 4) con decorso dal giorno in cui il signor lascerà la casa familiare dispone che i Pt_1 genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 3 di 4 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
C) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio scioglimento del matrimonio;
D) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 29 ottobre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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