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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano
in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1910 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Anna Maria Guerriero - -, C.F._2
ATTRICE
E
-, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTA CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Parte_1
nei confronti della società per chiederne la condanna al risarcimento del CP_2 danno in suo favore per l'occupazione sine titulo del fondo di sua proprietà sito nel
Comune di Contrada alla via Salzani, identificato in Catasto Terreni al foglio 4, particelle 245, 660 e 856, quale seminativo arborato.
Riferiva che la compagnia aveva proceduto ad apporre sul suo appezzamento di terreno sei pali di sostegno di una linea telefonica per servire utenze di terzi, senza autorizzazione alcuna, procurando nocumento e limitazioni all'esercizio del suo diritto di proprietà ed alla coltura del terreno. Asseriva pure che l'occupazione illegittima aveva comportato un significativo deprezzamento del terreno. A sostegno delle proprie ragioni allegava consulenza di parte comprovante le limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà.
Deduceva, dunque, che controparte con il suo operato né autorizzato né lecito aveva violato la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. rendendosi responsabile di un illecito di carattere permanente. Chiedeva condannarsi la compagnia telefonica al risarcimento del danno che quantificava in complessivi euro 9.939,52, di cui euro 7.663,20 a titolo di indennità di occupazione ed euro 1.676,32 per il danno da immissione.
La società , nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, CP_1
restava contumace.
Il giudizio veniva istruito e poi rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. All'udienza del 25/2/2025 la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente, c'è da dire che l'art. 231 del d.p.r. n. 156/1973 (codice postale Par e delle telecomunicazioni) consente alla di “… appoggiare su proprietà private antenne e sostegni senza il consenso del proprietario, al quale non è dovuta alcuna indennità, se ciò soddisfa le richieste dello stesso proprietario ovvero dei condomini dello stabile interessato”. La norma, dunque, consente l'appoggio e il passaggio, senza il consenso del proprietario e senza corrispondergli alcuna indennità, soltanto se le opere da svolgere siano ricollegate all'utenza del proprietario stesso ovvero degli inquilini del medesimo stabile, ma non anche quando siano ricollegabili ad esigenze di
2 utenti terzi. In tal caso opera la norma di cui all'art. 233 della citata legge che richiama una procedura ablatoria che prevede la possibilità di pervenire ad un accordo bonario con il privato gravato, con l'offerta di un'indennità, o, in caso di mancato accordo,
l'imposizione di una servitù ad opera del prefetto seguita dal pagamento di un'indennità commisurata all'effettiva diminuzione di valore del fondo, all'onere imposto ed al contenuto della servitù.
Il legislatore, con il D.p.r. n. 327/2001, successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 302/2002, all'art. 44, dispone anche che “è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”.
Occorre poi rilevare che, in tema di occupazione della proprietà privata, la giurisprudenza di recente ha chiarito che, in assenza di provvedimenti ablatori adeguati o del consenso del proprietario, l'installazione sul bene di infrastrutture, quali cavi telefonici, a servizio di utenze di terzi, costituisce un illecito permanente. L'illegalità dell'azione persiste nel tempo, finché la situazione non viene regolarizzata o rimossa. In tali circostanze, il proprietario dell'immobile ha diritto a richiedere un risarcimento per il danno subìto a causa dell'occupazione non autorizzata del suo spazio, in ragione del mancato godimento della proprietà.
Anche di recente, la Cassazione, con l'ordinanza n. 701/2023, ha osservato che
“la realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta” (in senso conforme Cass. ordinanza n.
788/2022).
Venendo al caso di specie, c'è da dire che l'attrice ha documentato di essere proprietaria del bene oggetto di causa producendo in giudizio i titoli di acquisto.
Dalle risultanze processuali risulta che la convenuta ha proceduto CP_1 all'installazione sul fondo della di sei pali di sostegno di una linea telefonica Parte_1
serventi utenze di terzi senza alcuna autorizzazione o, comunque, in mancanza di un
3 atto autoritativo della pubblica amministrazione, procurando, quindi, limitazioni all'esercizio del suo diritto di proprietà.
Lo stato dei luoghi è ritratto nella documentazione fotografica allegata alla perizia di parte prodotta in giudizio dall'attrice. Dall'elaborato si evince, infatti, che “sui pali è presente un unico cavo conduttore di linea telefonica, che attraversa la proprietà per ml 50,00”.
Del resto, non essendosi costituita in giudizio la convenuta, non vi è prova dell'esistenza di una servitù sul fondo, né dell'avvenuto espletamento della procedura ablatoria prevista in tali casi dalla legge ai fini della legittimità dell'occupazione.
Neppure dagli atti risulta che la linea telefonica serviva anche l'utenza della Parte_1
L'attrice ha, dunque, subìto una grave violazione del suo diritto di proprietà a causa dell'installazione abusiva dei pali telefonici da parte della convenuta a servizio di utenze estranee, senza ricevere alcun indennizzo.
Questo Tribunale, con la sentenza n. 1905/2024, depositata in data 11/11/2024, ha accolto la domanda di risarcimento danni avente ad oggetto i medesimi presupposti di fatto e di diritto di cui al presente giudizio.
Tirando le fila, la domanda attorea è da accoglie in quanto l'occupazione di parte del suolo e dello spazio aereo sovrastante con l'apposizione dei pali telefonici ha comportato l'imposizione e l'esercizio di una servitù di fatto. Tale perdurante utilizzazione senza titolo provoca alla un pregiudizio permanente che deve Parte_1
essere risarcito.
Venendo alla determinazione del danno da occupazione illegittima, c'è da dire che lo stesso va quantificato in via equitativa, in ragione del grado di invasività dei manufatti apposti (sei pali, con unico cavo) e tenendo conto dell'entità della superficie asservita rispetto alla dimensione totale (50 ml), nonché del deprezzamento del fondo.
Alla luce di tali argomentazioni, è da ritenersi congruo riconoscere all'attore a titolo di risarcimento del danno, per i disagi e i pregiudizi patiti a causa della illegittima installazione della linea, la complessiva somma, già liquidata all'attualità e ogni posta ricompresa in euro 3.000,00.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la responsabilità di Controparte_3
nella causazione del pregiudizio al fondo di proprietà dell'attrice;
[...]
2) condanna al risarcimento del danno subìto dall'attrice, in Controparte_3
ragione dell'illecito di cui al capo che precede, che quantifica in euro 3.000,00;
3) condanna a pagare a le spese di lite, che Controparte_3 Parte_1
si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 1.600,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato Anna Maria Guerriero, dichiaratasi antistataria.
Così deciso, in Avellino il 10 aprile 2025.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
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