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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1359/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 23 settembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. DUVA CRISTIANO. Per l'avv. DONVITO ANTONIO, CP_1 oggi sostituito dall'avv. ALQUATI CARLO.
L'avv. Duva precisa le conclusioni nel merito come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e con riferimento alle istanze istruttorie come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.. L'avv. Alquati precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], in proprio e quali soci illimitatamente responsabili, amministratori e legali rappresentanti pro tempore di Controparte_2
(C.F. ), corrente in Dovera alla via Lago D'Iseo n. 5,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. CRISTIANO DUVA (c.f. ), e domiciliati presso C.F._3
il suo Studio in Crema alla Piazza Marconi 1;
ATTORI/OPPONENTI contro
(c.f. ), con sede legale in via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (c.f. CP_1
, p. IVA , con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, in persona P.IVA_3 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DONVITO (c.f.
), presso il cui studio sito in Milano, Via Paolo Andreani n. 4 ha eletto C.F._4
domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e Parte_1 Parte_2 quali soci illimitatamente responsabili, amministratori e legali rappresentanti pro tempore di
[...]
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 420/2024 (RG n. 992/2024) emesso dal Tribunale di Cremona in favore di e Controparte_3
pagina 2 di 6 per essa la mandataria chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via CP_1 preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, la esecuzione e/o la efficacia esecutiva e/o esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 420/2024 del 14 giugno 2024, repert. n. 504/2024 di pari data, reso dal Tribunale di Cremona (dott. Andrea Milesi), in esito al procedimento monitorio R.G.
992/2024; dichiarare nullo e/o revocare il decreto opposto in quanto emesso da giudice territorialmente competente;
dichiarare, in forza dell'art. 15.3 del contratto di conto corrente siccome modificato nel 2016, la propria incompetenza territoriale, e la competenza esclusiva del Tribunale di
Bergamo (o in subordine, Treviso, o in ulteriore subordine Verona); in ogni caso disporre la mediazione obbligatoria in relazione al rapporto bancario in contesa, assumendo ogni provvedimento di legge;
dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle opposte;
nel merito accertare e dichiarare:
1) la inesistenza e/o comunque la mancata prova e/o la nullità (anche ai sensi dell'art. 117 TUB), di un valido contratto fra le parti che, prima del 31 luglio 2012, consentissero addebito di interessi e commissioni, capitalizzazione e ius variandi;
2) la nullità, annullabilità e/o inefficacia della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale (art. 3 contratto di apertura di credito) dal luglio 2012, per difetto di reciprocità degli interessi capitalizzabili e per le altre ragioni di cui in narrativa;
3) l'illecita capitalizzazione di interessi e di commissioni quali Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Istruttoria Veloce;
4) la invalidità, comunque nominata, degli articoli 1 e 5 del contratto di apertura di credito;
5) la illiceità e non debenza, in ogni caso: a) di tutti gli interessi e cms, stante l'usura genetica, e comunque degli interessi antecedenti il 31 luglio 201 e relativi frutti, per le ragioni esposte nella opposizione (o, in subordine, apportare la sostituzione con gli interessi legali di cui al paragrafo
10); b) delle commissioni di massimo scoperto e dei frutti sugli stessi;
c) dei maggiori importi derivanti dalla applicazione dello ius variandi;
d) della capitalizzazione degli interessi;
e) della commissione di istruttoria veloce;
6) in ogni caso, la sussistenza dei vizi e problematiche tutti di cui alla narrativa, ivi compresa la illiceità del recesso e della richiesta di immediato rientro, non potendo la giusta causa derivare da un incremento del rischio accordato dalla Banca;
annullare, in ogni caso, per violenza e per mancanza di libero consenso le clausole di cui in narrativa, tra cui gli articoli art. 3 e 5 del contratto di apertura di credito e, ove ritenuta provata la formalizzazione ex art. 118 TUB, le modifiche unilaterali succedutesi nel tempo;
e per l'effetto dell'accoglimento di una o più delle domande sopra svolte revocare il decreto ingiuntivo opposto;
assolvere in tutto o in parte gli opponenti da qualsivoglia pretesa, domanda, richiesta, azione o diritto nei suoi confronti svolta da CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (in proprio e quale mandataria di
[...] [...]
e in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarando CP_3 Controparte_3 che nulla più è dovuto dagli opponenti alle opposte in ragione del conto corrente e del contratto di apertura di credito, e in generale per i rapporti oggetto di causa: caducare, disporre e ordinare la cancellazione di qualsiasi atto esecutivo, iscrizione o trascrizione effettuati dalle opposte nei confronti degli opponenti, a cura e spese delle opposte stesse;
disporre e ordinare la cancellazione, a cura e spese delle opposte di tutte le ipoteche iscritte a garanzia del contratto di apertura di credito e aventi per oggetto immobili di proprietà degli opponenti, e in particolare: 1) iscrizione del 1 agosto 2012, reg. part. 2045, reg. gen. 11437, nei confronti di avente per oggetto i seguenti Parte_1 beni: a) nel Comune di Dovera, gli immobili così identificati nel relativo catasto fabbricati: Foglio 15, particella 326, sub 3; ➢ Foglio 15, particella 326, sub 501; ➢ Foglio 15, particella 326, sub 1; ➢
Foglio 15, particella 326, subalterno 2; ➢ Foglio 15, particella 326, natura EU, consistenza 12 are;
b)
pagina 3 di 6 nel Comune di Torlino Vimercati, gli immobili così identificati nel relativo catasto fabbricati: ➢
Foglio 6, particella 207; ➢ Foglio 6, particella 208, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 211, sub 502; ➢
Foglio 6, particella 212, sub 501; ➢ Foglio 6, particella 212, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 213, sub
501; ➢ Foglio 6, particella 213, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 228, sub 502; ➢ Foglio 6, particella
228, sub 503; ➢ Foglio 6, particella 228, sub 501; ➢ Foglio 15, particella 865; 2) iscrizione del 1 agosto 2012, reg. part. 2046, reg. gen. 11438, nei confronti di avente per oggetto i Parte_1 seguenti beni: a) nel Comune di Dovera, gli immobili così identificati nel relativo catasto fabbricati:
➢ Foglio 15, particella 326, sub 3; ➢ Foglio 15, particella 326, sub 501; ➢ Foglio 15, particella
326, sub 1; ➢ Foglio 15, particella 326, subalterno 2; ➢ Foglio 15, particella 326, natura EU, consistenza 12 are;
b) nel Comune di Torlino Vimercati, gli immobili così identificati nel relativo catasto fabbricati: ➢ Foglio 6, particella 207; ➢ Foglio 6, particella 208, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 211, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 212, sub 501; ➢ Foglio 6, particella 212, sub 502; ➢
Foglio 6, particella 213, sub 501; ➢ Foglio 6, particella 213, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 228, sub
502; ➢ Foglio 6, particella 228, sub 503; ➢ Foglio 6, particella 228, sub 501; ➢ Foglio 15, particella 865; accertare e dichiarare, inoltre, la inesistenza di ulteriori debiti garantiti dalle iscrizioni ipotecarie di cui al contratto di apertura di credito;
condannare in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore (in proprio e quale mandataria di e Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a ripetere e/o Controparte_3 rimborsare e/o risarcire e/o indennizzare, e in ogni caso a restituire agli opponenti, in regime di solidarietà attiva, qualsivoglia importo escusso o pagato in ragione delle pretese di cui al decreto opposto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della ricezione del pagamento da parte delle opposte sino alla effettiva restituzione agli esponenti. Spese, compensi professionali, oltre
IVA e CPA, e rimborso spese del 15% refusi”.
Si è costituito in giudizio parte convenuta e per essa la mandataria Controparte_3 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “voglia l'Ill.mo Tribunale di
[...]
Cremona, previo rigetto dell'avversa domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, reiectis contraris, - rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale, in quanto inammissibile, prima ancora che manifestamente infondata per le ragioni tutte indicate nella parte narrativa del presente atto;
- concedere termine all'opposta per la instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione ex art 5 D. Lgs 8/2010, posticipando, se e per quanto necessario, la prima udienza di comparizione;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo e tutte le domande con la stessa formulate, in quanto infondate in fatto ed immotivate in diritto, per le ragioni indicate nella narrativa che precede, con conseguente conferma del provvedimento monitorio impugnato;
- per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare Parte_1 Parte_3 di al pagamento in favore di dell'importo di €.
[...] Parte_1 Controparte_3
236.269,40, ovvero del maggiore o minore importo che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con ordinanza emessa all'udienza del 6/3/2025, il Giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti il termine di 15 giorni dalla data odierna per la presentazione della domanda di mediazione.
pagina 4 di 6 Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 23/9/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha pubblicato, ai sensi della predetta norma, la presente decisione.
L'opposizione proposta merita accoglimento, in quanto deve essere accolta l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bergamo.
Invero, il Tribunale di Cremona non era competente (per l'emissione del decreto ingiuntivo) in quanto risulta stipulata tra le parti convenzione di elezione in via esclusiva, quale foro competente ai sensi dell'art. 29 c.p.c., del foro della sede legale della CP_4
Tale pattuizione è contenuta espressamente sia nel contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia fondiaria stipulato in data 27 luglio 2012 (v. doc. 3 fasc. mon., in cui all'art. 9 è eletto quale
“unico” foro competente quello della sede della salvo che i contraenti siano consumatori, ma CP_4 non è questo il caso che ci occupa) sia nel contratto di rinnovazione in data 24/10/2016 del contratto di conto corrente n. 004/400513 acceso nl 1988 (v. doc. 5, art. 15.3 Condizioni generali di contratto), cui l'apertura di credito è stata “appoggiata”. E' pacifico dunque che si è Controparte_5 fusa per incorporazione nel Controparte_6
, banca cedente – nella prospettazione di parte opposta, pur contestata anche sul punto – del
[...] credito azionato in via monitoria.
Secondo la giurisprudenza “la clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio (…) interpretata, appunto, in base alle regole generali di ermeneutica contrattuale non può non spiegarsi come attributiva della competenza convenzionale al giudice ove abbia sede la banca al momento della proposizione della domanda” (v. Cass. n. 18724/2017; Cass. n. 34090/2022) per cui il riferimento deve individuarsi nella sede legale della società incorporante e non di quella incorporata, posto che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata (v. Cass. S.U. n. 21970/2021).
Parte opposta ha a sua volta eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza formulata, in quanto essa non avrebbe argomentato anche sui possibili fori alternativi applicabili, e (solo nella seconda memoria n. 2) ha rilevato l'invalidità della clausola, non essendo pattuita espressamente la competenza esclusiva.
I rilievi predetti risultano tuttavia infondati, in quanto a) come chiarito dalla Suprema Corte, la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (v.
Cass. n. 34215/2022); b) entrambe le clausole esaminate contengono riferimenti espressi all'esclusività del foro eletto (utilizzando parole come “unico” ed “in via esclusiva”).
Per le suesposte ragioni, ne deriva la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bergamo, nella cui circoscrizione ricade la sede legale della banca cedente successivamente all'incorporazione ). CP_6
Non è invece applicabile il foro della società cessionaria, avendo espressamente pattuito le parti quale foro esclusivo quello della presso cui è stato stipulato il contratto di conto corrente. CP_4
pagina 5 di 6 Con riguardo alla forma del presente provvedimento, chiarisce la giurisprudenza che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del
Giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto opposto, con la conseguenza che non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c. bensì la forma della sentenza (Cass. n. 14594/2012).
Infine, in ordine alle spese del presente giudizio, la Suprema Corte ha statuito che, in tutti quei casi in cui il Giudice provveda a declinare la propria competenza, egli deve altresì provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio (c.f.r. Cass. n. 7010/2017; Cass., ord. n. 21565/2011; Cass. n.
23359/2011; Cass. n. 1191/2012), che pertanto seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.
1359/2024 R.G.:
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Cremona ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Bergamo.
DICHIARA la nullità e REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 420/2024 (RG n. 992/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.
ASSEGNA termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale territorialmente competente (Tribunale di
Bergamo, per le ragioni di cui in premessa).
CONDANNA e per essa la mandataria a rimborsare a parte Controparte_3 CP_1 opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 406,50 per spese documentate (C.U. e marca da bollo) ed Euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 23 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1359/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 23 settembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. DUVA CRISTIANO. Per l'avv. DONVITO ANTONIO, CP_1 oggi sostituito dall'avv. ALQUATI CARLO.
L'avv. Duva precisa le conclusioni nel merito come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e con riferimento alle istanze istruttorie come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.. L'avv. Alquati precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1359/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], in proprio e quali soci illimitatamente responsabili, amministratori e legali rappresentanti pro tempore di Controparte_2
(C.F. ), corrente in Dovera alla via Lago D'Iseo n. 5,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. CRISTIANO DUVA (c.f. ), e domiciliati presso C.F._3
il suo Studio in Crema alla Piazza Marconi 1;
ATTORI/OPPONENTI contro
(c.f. ), con sede legale in via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (c.f. CP_1
, p. IVA , con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, in persona P.IVA_3 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DONVITO (c.f.
), presso il cui studio sito in Milano, Via Paolo Andreani n. 4 ha eletto C.F._4
domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e Parte_1 Parte_2 quali soci illimitatamente responsabili, amministratori e legali rappresentanti pro tempore di
[...]
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 420/2024 (RG n. 992/2024) emesso dal Tribunale di Cremona in favore di e Controparte_3
pagina 2 di 6 per essa la mandataria chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via CP_1 preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, la esecuzione e/o la efficacia esecutiva e/o esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 420/2024 del 14 giugno 2024, repert. n. 504/2024 di pari data, reso dal Tribunale di Cremona (dott. Andrea Milesi), in esito al procedimento monitorio R.G.
992/2024; dichiarare nullo e/o revocare il decreto opposto in quanto emesso da giudice territorialmente competente;
dichiarare, in forza dell'art. 15.3 del contratto di conto corrente siccome modificato nel 2016, la propria incompetenza territoriale, e la competenza esclusiva del Tribunale di
Bergamo (o in subordine, Treviso, o in ulteriore subordine Verona); in ogni caso disporre la mediazione obbligatoria in relazione al rapporto bancario in contesa, assumendo ogni provvedimento di legge;
dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle opposte;
nel merito accertare e dichiarare:
1) la inesistenza e/o comunque la mancata prova e/o la nullità (anche ai sensi dell'art. 117 TUB), di un valido contratto fra le parti che, prima del 31 luglio 2012, consentissero addebito di interessi e commissioni, capitalizzazione e ius variandi;
2) la nullità, annullabilità e/o inefficacia della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale (art. 3 contratto di apertura di credito) dal luglio 2012, per difetto di reciprocità degli interessi capitalizzabili e per le altre ragioni di cui in narrativa;
3) l'illecita capitalizzazione di interessi e di commissioni quali Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Istruttoria Veloce;
4) la invalidità, comunque nominata, degli articoli 1 e 5 del contratto di apertura di credito;
5) la illiceità e non debenza, in ogni caso: a) di tutti gli interessi e cms, stante l'usura genetica, e comunque degli interessi antecedenti il 31 luglio 201 e relativi frutti, per le ragioni esposte nella opposizione (o, in subordine, apportare la sostituzione con gli interessi legali di cui al paragrafo
10); b) delle commissioni di massimo scoperto e dei frutti sugli stessi;
c) dei maggiori importi derivanti dalla applicazione dello ius variandi;
d) della capitalizzazione degli interessi;
e) della commissione di istruttoria veloce;
6) in ogni caso, la sussistenza dei vizi e problematiche tutti di cui alla narrativa, ivi compresa la illiceità del recesso e della richiesta di immediato rientro, non potendo la giusta causa derivare da un incremento del rischio accordato dalla Banca;
annullare, in ogni caso, per violenza e per mancanza di libero consenso le clausole di cui in narrativa, tra cui gli articoli art. 3 e 5 del contratto di apertura di credito e, ove ritenuta provata la formalizzazione ex art. 118 TUB, le modifiche unilaterali succedutesi nel tempo;
e per l'effetto dell'accoglimento di una o più delle domande sopra svolte revocare il decreto ingiuntivo opposto;
assolvere in tutto o in parte gli opponenti da qualsivoglia pretesa, domanda, richiesta, azione o diritto nei suoi confronti svolta da CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (in proprio e quale mandataria di
[...] [...]
e in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarando CP_3 Controparte_3 che nulla più è dovuto dagli opponenti alle opposte in ragione del conto corrente e del contratto di apertura di credito, e in generale per i rapporti oggetto di causa: caducare, disporre e ordinare la cancellazione di qualsiasi atto esecutivo, iscrizione o trascrizione effettuati dalle opposte nei confronti degli opponenti, a cura e spese delle opposte stesse;
disporre e ordinare la cancellazione, a cura e spese delle opposte di tutte le ipoteche iscritte a garanzia del contratto di apertura di credito e aventi per oggetto immobili di proprietà degli opponenti, e in particolare: 1) iscrizione del 1 agosto 2012, reg. part. 2045, reg. gen. 11437, nei confronti di avente per oggetto i seguenti Parte_1 beni: a) nel Comune di Dovera, gli immobili così identificati nel relativo catasto fabbricati: Foglio 15, particella 326, sub 3; ➢ Foglio 15, particella 326, sub 501; ➢ Foglio 15, particella 326, sub 1; ➢
Foglio 15, particella 326, subalterno 2; ➢ Foglio 15, particella 326, natura EU, consistenza 12 are;
b)
pagina 3 di 6 nel Comune di Torlino Vimercati, gli immobili così identificati nel relativo catasto fabbricati: ➢
Foglio 6, particella 207; ➢ Foglio 6, particella 208, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 211, sub 502; ➢
Foglio 6, particella 212, sub 501; ➢ Foglio 6, particella 212, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 213, sub
501; ➢ Foglio 6, particella 213, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 228, sub 502; ➢ Foglio 6, particella
228, sub 503; ➢ Foglio 6, particella 228, sub 501; ➢ Foglio 15, particella 865; 2) iscrizione del 1 agosto 2012, reg. part. 2046, reg. gen. 11438, nei confronti di avente per oggetto i Parte_1 seguenti beni: a) nel Comune di Dovera, gli immobili così identificati nel relativo catasto fabbricati:
➢ Foglio 15, particella 326, sub 3; ➢ Foglio 15, particella 326, sub 501; ➢ Foglio 15, particella
326, sub 1; ➢ Foglio 15, particella 326, subalterno 2; ➢ Foglio 15, particella 326, natura EU, consistenza 12 are;
b) nel Comune di Torlino Vimercati, gli immobili così identificati nel relativo catasto fabbricati: ➢ Foglio 6, particella 207; ➢ Foglio 6, particella 208, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 211, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 212, sub 501; ➢ Foglio 6, particella 212, sub 502; ➢
Foglio 6, particella 213, sub 501; ➢ Foglio 6, particella 213, sub 502; ➢ Foglio 6, particella 228, sub
502; ➢ Foglio 6, particella 228, sub 503; ➢ Foglio 6, particella 228, sub 501; ➢ Foglio 15, particella 865; accertare e dichiarare, inoltre, la inesistenza di ulteriori debiti garantiti dalle iscrizioni ipotecarie di cui al contratto di apertura di credito;
condannare in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore (in proprio e quale mandataria di e Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a ripetere e/o Controparte_3 rimborsare e/o risarcire e/o indennizzare, e in ogni caso a restituire agli opponenti, in regime di solidarietà attiva, qualsivoglia importo escusso o pagato in ragione delle pretese di cui al decreto opposto, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della ricezione del pagamento da parte delle opposte sino alla effettiva restituzione agli esponenti. Spese, compensi professionali, oltre
IVA e CPA, e rimborso spese del 15% refusi”.
Si è costituito in giudizio parte convenuta e per essa la mandataria Controparte_3 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “voglia l'Ill.mo Tribunale di
[...]
Cremona, previo rigetto dell'avversa domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, reiectis contraris, - rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale, in quanto inammissibile, prima ancora che manifestamente infondata per le ragioni tutte indicate nella parte narrativa del presente atto;
- concedere termine all'opposta per la instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione ex art 5 D. Lgs 8/2010, posticipando, se e per quanto necessario, la prima udienza di comparizione;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo e tutte le domande con la stessa formulate, in quanto infondate in fatto ed immotivate in diritto, per le ragioni indicate nella narrativa che precede, con conseguente conferma del provvedimento monitorio impugnato;
- per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare Parte_1 Parte_3 di al pagamento in favore di dell'importo di €.
[...] Parte_1 Controparte_3
236.269,40, ovvero del maggiore o minore importo che risulterà di giustizia ad istruttoria ultimata. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con ordinanza emessa all'udienza del 6/3/2025, il Giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti il termine di 15 giorni dalla data odierna per la presentazione della domanda di mediazione.
pagina 4 di 6 Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 23/9/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha pubblicato, ai sensi della predetta norma, la presente decisione.
L'opposizione proposta merita accoglimento, in quanto deve essere accolta l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bergamo.
Invero, il Tribunale di Cremona non era competente (per l'emissione del decreto ingiuntivo) in quanto risulta stipulata tra le parti convenzione di elezione in via esclusiva, quale foro competente ai sensi dell'art. 29 c.p.c., del foro della sede legale della CP_4
Tale pattuizione è contenuta espressamente sia nel contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia fondiaria stipulato in data 27 luglio 2012 (v. doc. 3 fasc. mon., in cui all'art. 9 è eletto quale
“unico” foro competente quello della sede della salvo che i contraenti siano consumatori, ma CP_4 non è questo il caso che ci occupa) sia nel contratto di rinnovazione in data 24/10/2016 del contratto di conto corrente n. 004/400513 acceso nl 1988 (v. doc. 5, art. 15.3 Condizioni generali di contratto), cui l'apertura di credito è stata “appoggiata”. E' pacifico dunque che si è Controparte_5 fusa per incorporazione nel Controparte_6
, banca cedente – nella prospettazione di parte opposta, pur contestata anche sul punto – del
[...] credito azionato in via monitoria.
Secondo la giurisprudenza “la clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio (…) interpretata, appunto, in base alle regole generali di ermeneutica contrattuale non può non spiegarsi come attributiva della competenza convenzionale al giudice ove abbia sede la banca al momento della proposizione della domanda” (v. Cass. n. 18724/2017; Cass. n. 34090/2022) per cui il riferimento deve individuarsi nella sede legale della società incorporante e non di quella incorporata, posto che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata (v. Cass. S.U. n. 21970/2021).
Parte opposta ha a sua volta eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza formulata, in quanto essa non avrebbe argomentato anche sui possibili fori alternativi applicabili, e (solo nella seconda memoria n. 2) ha rilevato l'invalidità della clausola, non essendo pattuita espressamente la competenza esclusiva.
I rilievi predetti risultano tuttavia infondati, in quanto a) come chiarito dalla Suprema Corte, la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (v.
Cass. n. 34215/2022); b) entrambe le clausole esaminate contengono riferimenti espressi all'esclusività del foro eletto (utilizzando parole come “unico” ed “in via esclusiva”).
Per le suesposte ragioni, ne deriva la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bergamo, nella cui circoscrizione ricade la sede legale della banca cedente successivamente all'incorporazione ). CP_6
Non è invece applicabile il foro della società cessionaria, avendo espressamente pattuito le parti quale foro esclusivo quello della presso cui è stato stipulato il contratto di conto corrente. CP_4
pagina 5 di 6 Con riguardo alla forma del presente provvedimento, chiarisce la giurisprudenza che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del
Giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto opposto, con la conseguenza che non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279 c.p.c. bensì la forma della sentenza (Cass. n. 14594/2012).
Infine, in ordine alle spese del presente giudizio, la Suprema Corte ha statuito che, in tutti quei casi in cui il Giudice provveda a declinare la propria competenza, egli deve altresì provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio (c.f.r. Cass. n. 7010/2017; Cass., ord. n. 21565/2011; Cass. n.
23359/2011; Cass. n. 1191/2012), che pertanto seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.
1359/2024 R.G.:
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Cremona ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Bergamo.
DICHIARA la nullità e REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 420/2024 (RG n. 992/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.
ASSEGNA termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale territorialmente competente (Tribunale di
Bergamo, per le ragioni di cui in premessa).
CONDANNA e per essa la mandataria a rimborsare a parte Controparte_3 CP_1 opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 406,50 per spese documentate (C.U. e marca da bollo) ed Euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 23 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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