TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3711/2025 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Addolorata Maria Bono e Rocco Luigi
Corvaglia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zacheo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt_1 e il CP_1 , unitisi in matrimonio concordatario in data 21.7.1988, hanno generato due figlie, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti;
la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto del 4.7.2011 R.G. n. 5532/2010. Nell'udienza di comparizione le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, avendo il CP_1 rinunciato all'unica domanda accessoria formulata in sede di costituzione inerente all'adempimento del patto convenuto in sede di separazione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
21.7.1988 in Martano (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 16 Parte 2 Serie
A Anno 1988, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.11.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo - Giudice est. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3711/2025 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Addolorata Maria Bono e Rocco Luigi
Corvaglia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zacheo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La Pt_1 e il CP_1 , unitisi in matrimonio concordatario in data 21.7.1988, hanno generato due figlie, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti;
la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto del 4.7.2011 R.G. n. 5532/2010. Nell'udienza di comparizione le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, avendo il CP_1 rinunciato all'unica domanda accessoria formulata in sede di costituzione inerente all'adempimento del patto convenuto in sede di separazione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
21.7.1988 in Martano (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 16 Parte 2 Serie
A Anno 1988, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.11.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)