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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3829/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001633362000 BOLLO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964250039353 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1, con ricorso datato 20 settembre 2025 e depositato in pari data, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione
e alla Regione Campania, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250001633362000, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019.
Ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 964250039353, assunto notificato il 16 agosto 2022, aggiungendo di averne ricevuto conoscenza soltanto dopo la sua istanza di accesso agli atti, in data 23 maggio 2024, scoprendo che la Regione Campania l'avrebbe notificato con il sistema della compiuta giacenza nell'indirizzo di Casapesenna Indirizzo_1 dal quale l'istante ha dichiarato l'avvenuto trasferimento già dal 12 gennaio 2022 verso via don Nominativo_1 del medesimo Comune.
Per dimostrare la bontà della sua allegazione ha prodotto certificato di residenza storico.
Ha quindi concluso perché la successiva cartella, prova del prodromico atto, sia annullata, con favorevole regolamento di spese.
Si è costituita con doppio difensore la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione, proponendo eccezioni di rito e merito. A.d.E.R. che costituendosi ha eccepito l'incompetenza territoriale della Corte Tributaria di
Caserta adita, per essere competente la consorella in Napoli, ha poi osservato la tardiva impugnazione, documentando l'avvenuta notifica della cartella in data 7 aprile 2025.
La causa è stata decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tardivo e dunque inammissibile in quanto eseguito violando il termine già dell'art. 21 del d.lgs. n.
546/1992 a mente del quale esso “… deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso presente A.d.E.R. ha documentato la notifica della cartella in data 7 aprile 2025 mentre il ricorso reca la data del 20 settembre 2025. Dalla notifica il suddetto termine di sessanta giorni ha iniziato a decorrere, venendo a scadere il 6 giugno 2025 .
Né esso può dirsi sospeso dalla richiesta di accesso agli atti della Regione Campania in data 23 maggio
2025, in quanto essa non ha effetto interruttivo del termine previsto dalla legge per la proposizione del ricorso.
La domanda, quindi, va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese all'Agenzia delle Entrate - Riscossione che liquida in € 125,00 omnia
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3829/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001633362000 BOLLO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964250039353 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1, con ricorso datato 20 settembre 2025 e depositato in pari data, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione
e alla Regione Campania, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250001633362000, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019.
Ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 964250039353, assunto notificato il 16 agosto 2022, aggiungendo di averne ricevuto conoscenza soltanto dopo la sua istanza di accesso agli atti, in data 23 maggio 2024, scoprendo che la Regione Campania l'avrebbe notificato con il sistema della compiuta giacenza nell'indirizzo di Casapesenna Indirizzo_1 dal quale l'istante ha dichiarato l'avvenuto trasferimento già dal 12 gennaio 2022 verso via don Nominativo_1 del medesimo Comune.
Per dimostrare la bontà della sua allegazione ha prodotto certificato di residenza storico.
Ha quindi concluso perché la successiva cartella, prova del prodromico atto, sia annullata, con favorevole regolamento di spese.
Si è costituita con doppio difensore la sola Agenzia delle Entrate – Riscossione, proponendo eccezioni di rito e merito. A.d.E.R. che costituendosi ha eccepito l'incompetenza territoriale della Corte Tributaria di
Caserta adita, per essere competente la consorella in Napoli, ha poi osservato la tardiva impugnazione, documentando l'avvenuta notifica della cartella in data 7 aprile 2025.
La causa è stata decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tardivo e dunque inammissibile in quanto eseguito violando il termine già dell'art. 21 del d.lgs. n.
546/1992 a mente del quale esso “… deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso presente A.d.E.R. ha documentato la notifica della cartella in data 7 aprile 2025 mentre il ricorso reca la data del 20 settembre 2025. Dalla notifica il suddetto termine di sessanta giorni ha iniziato a decorrere, venendo a scadere il 6 giugno 2025 .
Né esso può dirsi sospeso dalla richiesta di accesso agli atti della Regione Campania in data 23 maggio
2025, in quanto essa non ha effetto interruttivo del termine previsto dalla legge per la proposizione del ricorso.
La domanda, quindi, va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese all'Agenzia delle Entrate - Riscossione che liquida in € 125,00 omnia