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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4383/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4383/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 26 novembre 2025 E' presente l'avv. Giovanni D'Urso, per delega dell'avv. Ugolino Giovanni, il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione in appello ed a quanto con essa dedotto, prodotto, eccepito e concluso. Impugna l'avverso atto di appello, infondato in fatto e diritto. In caso di accoglimento dell'appello per l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, si chiede la compensazione delle spese di lite per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti a seguito dell'introduzione dell'art. 3 bis D.L. n. 146/2021.Conclude come da comparsa di costituzione e risposta, le cui conclusioni, per brevità, qui si abbiano per trascritte e riportate. Si chiede che la causa venga decisa. E' presente per l'Avv. Mariarosaria Controparte_1
Sarcone per delega dell'Avv. Giuseppe Mariani la quale si riporta all'atto di appello insistendo per l'accoglimento dello stesso e chiede che la causa sia decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 4383/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)“ e vertente TRA
1 R.G. n. 4383/2022
, con sede in Roma, alla Via Parte_1 Giuseppe Grezar, 14 - C.F. e P.I. – il quale, a far data dal 1° luglio 2017, subentra P.IVA_1 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in forza del disposto dell'art. 1, co. 3, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in persona di NT IS (CF in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio C.F._1 Campania, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_1
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Portici (NA) al Corso Umberto I n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mariani C.F. – P. IVA che rappresenta e difende giusta C.F._2 P.IVA_2 procura allegata in atti;
Appellante E
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Ugolino (C.F. ), presso il cui C.F._4 studio elett.te domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla via L. Ariosto n. 22;
- appellato E
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis C.F._5 domicilia, in via Armando Diaz 11;
- appellata
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la Sentenza n. 586/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lauro nella causa iscritta al n. 618/2021 R.G., pubblicata il 7 settembre 2022 e non notificata. L'appellante premetteva, quanto al giudizio di primo grado: che con Controparte_2 atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc evocava dinanzi al Giudice di Pace di Lauro essa e la , impugnando Parte_1 Controparte_3 l'estratto di ruolo relativo alla cartella n. 01220130011142562000, della quale lamentava l'omessa notifica, chiedendo all'adito Giudice di “in via preliminare e cautelare, dichiarare la propria competenza e giurisdizione per i motivi esposti in atto e, attesa la illegittimità delle cartelle n. 01220130011142562 000, nonché la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, disporre conseguentemente l'immediata sospensione dell'esecutività delle cartelle impugnate;
nel merito, per i motivi esposti in premessa, dichiarare nulla e/o comunque
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improduttiva di effetti giuridici le cartelle di pagamento n. 01220130011142562 000 emesse dall' , per conto della , nonché ogni atto Controparte_4 Controparte_3 ad esso presupposto, connesso e/o conseguente. Con vittoria di spese, rimborso forfettario e compensi professionali.”; il Giudice di Pace, all'esito del giudizio, con l'impugnata sentenza n. 586/2022, così provvedeva “1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara prescritto il diritto dei convenuti ad agire in executiviis per il recupero forzoso dei crediti contenuti nella cartella esattoriale nr. O 1220130011142562 000; 2) Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 550,00 di cui euro 150,00 per spese ed il resto per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”. Anzitutto, l'appellante riproponeva tutte le difese, eccezioni ed argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO. ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA:
[...]
” osservando l'appellante che il Giudice di Pace investito del Controparte_5 giudizio di primo grado avesse ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo disattendendo la regola e principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, avendo la giurisprudenza reiteratamente escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo e l'accesso alla tutela giurisdizionale “anticipata” ovvero “diretta”, mediante l'impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall' al debitore richiedente, senza attendere la notifica Controparte_6 dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene, inoltre facendo rilevare che l'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo fosse stata sancita nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 in vigore dal 21/12/2021, rilevava, inoltre, che, dimostrata la notifica della cartella esattoriale n. 01220130011142562000 intimante il pagamento del credito menzionato nell'estratto di ruolo impugnato da controparte, la domanda fosse inammissibile;
“ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO. ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E/O OMESSA PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA AMMESSA ED ACQUISTA”, deducendo l'appellante che parimenti errata ed ingiusta fosse la dichiarazione di prescrizione del credito portato dal ruolo opposto, atteso il tempestivo deposito di documentazione comprovante la puntuale e regolare notifica della cartella esattoriale e dei successivi avvisi di intimazione;
“Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI Parte_1
È STATA ILLEGITTIMAMENTE CONDANNATA ALLA RIFUSIONE
[...]
DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA”, essendo erronea la condanna alle spese. L'appellante indicava, quindi, le parti del provvedimento che intendeva appellare, le circostanze da cui derivava la violazione della Legge e concludeva chiedendo “nel richiamare tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino in funzione di Giudice di secondo grado così provvedere: riformare in toto la sentenza di primo grado impugnata n. 586/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lauro in persona della Dott.ssa Annamaria Cicala nella causa iscritta al n. 618/2021 R.G., pubblicata il 7 settembre 2022 e non notificata, tra le parti sopra indicate con l'accoglimento integrale delle conclusioni già formulate da
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, Controparte_1
3 R.G. n. 4383/2022
dichiarando inammissibile, illegittima ed infondata la domanda proposta dal Sig. CP_2
nonché con l'accoglimento delle richieste di modifica così come formulate nel presente
[...] atto, ex art. 342 c.p.c. n. 1, accertando e dichiarando: l'inammissibilità della domanda proposta dal Sig. avverso un mero estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire Controparte_2 ex art. 100 c.p.c. nonché ex art. art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973; la regolarità e legittimità dell'operato di e, per l'effetto, il mancato spirare del termine Parte_1 di prescrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e C.P.A., di entrambi i gradi di giudizio.”. In data 23/02/2023 si costituiva in giudizio, con apposita Comparsa, la parte appellata
, per associarsi all'atto di appello notificato dall' , Controparte_3 Controparte_6 rilevando la fondatezza dell'appello, insistendo per il suo accoglimento e per la conseguente riforma della sentenza di prime cure e richiamando all'uopo giurisprudenza;
in subordine, con riferimento alle avverse censure, relative a vizi propri della procedura riscossiva, faceva presente che la cartella fosse atto predisposto dall'Agente della riscossione ed era, quindi, quest'ultimo a dover rispondere in ordine ad eventuali suoi vizi, ne conseguiva che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle prospettazioni attoree, la condanna alle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., dovesse essere disposta solo dell'Agente della Riscossione, in quanto l'intervenuta prescrizione era ascrivibile solo ed esclusivamente ad un comportamento del concessionario, laddove esso non dia prova di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione e a cui, dunque, è addebitabile l'esito del giudizio. L'appellata concludeva “Voglia l'On.le Giudice accogliere l'appello di e CP_7 condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite anche nei confronti della;
CP_3 in subordine, in caso di rigetto dell'appello, condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione, essendo i vizi dedotti da controparte afferenti alla sola fase della riscossione.”. In data 2/3/2023 si costituiva in giudizio a mezzo di apposita Comparsa l'appellato
, eccependo “INAMMISSIBILITA' DELL' APPELLO PER INESISTENZA Controparte_2 DELLA PROCURA ALLE LITI E CONSEGUENTE PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA IMPUGNATA;
” facendo rilevare che la procura alle liti versata agli atti da parte avversa e notificata unitamente all'atto di appello risultasse priva della sottoscrizione (anche digitale) della parte, determinando la totale inesistenza della procura conferita insuscettibile di sanatoria ex art 182 cpc;
“INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI APPELLO PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 342 C.P.C.”; “Nel merito - SULLA ASSERITA CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE – INFONDATEZZA;
” facendo rilevare che oggetto del giudizio di opposizione ex art 615 c.p.c. fosse l'accertamento della estinzione dell'obbligazione per avvenuta prescrizione del credito tributario di cui alla cartella di pagamento indicata nel ruolo esattoriale versato agli atti, che, essendo stato richiesto senza riscontro in via amministrativa, l'annullamento per avvenuta prescrizione del credito portato in cartella, sussistesse l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., che, contestandosi la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, per esempio la prescrizione, fosse ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c. senza limiti di tempo, che il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento, regolarmente notificate, al fine di ottenerne l'annullamento per prescrizione e il ricorrente eccepiva che dopo la regolare notifica delle cartelle, era decorso il termine di prescrizione quinquennale e che gli enti impositori e l'agente per la riscossione non avevano dato riscontro alla richiesta di sgravio avanzata in via di autotutela, nell'ambito del giudizio, l' richiedeva Controparte_1 l'applicazione del nuovo art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973, ritenendo impropriamente riconosciuto applicabile anche nei giudizi in corso dalla sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022 n. 26283, per lamentare come il giudizio in questione non fosse altro che una impugnazione contro l'estratto di ruolo, da ritenersi ormai impossibile alla luce del sopravvenuto dato normativo, il Tribunale di Torino, tuttavia, aveva chiarito che l'art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973 non fosse applicabile al caso di specie atteso che esso aveva per oggetto cartelle
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regolarmente notificate, mentre la norma in questione riguardava esclusivamente il caso di cartelle mai notificate o non ritualmente notificate, circostanza confermata anche dalle stesse Sezioni Unite, nel caso di specie, si verteva in una tipica ipotesi di accertamento negativo del credito, in relazione al quale sussiste l'interesse ad agire del contribuente, data la situazione di obiettiva incertezza e che in caso di cartelle regolarmente notificate (a prescindere dalla natura tributaria o meno del debito), l'art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973 non si applicasse;
“FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PRIMO GRADO – PRESCRIZIONE ESTINTIVA QUINQUENNALE DEL CREDITO PORTATO DALLA CARTELLA ESATTORIALE IMPUGNATA;
” evidenziando che il credito portato dalla cartella esattoriale oggetto di impugnativa risultasse estinto per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale. L'appellato concludeva “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per inesistenza Parte_1 della procura alle liti;
- Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ; - Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;
”. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, stima il Tribunale che l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa appellata di inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura alle liti sia infondata. Difatti, è agevole constatare come all'Atto di appello dell' Parte_1 risulti allegato, nella relativa produzione telematica di parte, un file denominato
“ProcuraAlleLiti_20221028170031988.pdf” consistente nella procura alle liti conferita all'Avv. Giuseppe Mariani il 2/11/2022 da NT IS, nella qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Campania, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Persona_1 rilasciata da e firmata digitalmente da quest'ultimo. Parte_1 Ancora, in limine litis, quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, proposta dalla parte appellata ex art. 342 c.p.c., giova poi notare come, secondo la giurisprudenza prevalente, detta norma non esiga né un progetto di sentenza alternativo a quello di cui alla pronuncia gravata, né la trascrizione della stessa, ma soltanto la chiara ed inequivoca indicazione delle contestazioni a questa rivolte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10916/2017; v. anche Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Discende che, nel caso di specie, l'indicazione dei motivi di appello, di cui all'atto introduttivo, vada giudicata rituale, atteso che risultano ben individuabili le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, le relative doglianze e le modifiche della Sentenza di primo grado richieste. Tanto chiarito, può ora passarsi all'esame del merito dell'impugnazione. Ai fini di una corretta disamina del caso di specie, occorre preliminarmente chiarire le vicende del primo grado, come emergenti dagli atti di causa. Dall'esame dell'atto introduttivo di primo grado risulta che avesse Controparte_2 impugnato, con citazione notificata in data 15/6/2021, la cartella di pagamento n. 0122013001142562000, asseritamente conosciuta a seguito di ruolo in data 24.5.2021, contestando espressamente “mancata e/o irregolarità della notifica della cartella di pagamento” impugnata, deducendo che, mancando la notifica al contribuente della cartella di pagamento, dovesse dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria;
e la “prescrizione della pretesa impositiva”, prescritta perché afferente al mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate nell'anno 2012, a cui si applicava il termine di prescrizione quinquennale (v. Citazione I grado, prod. appellato).
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Si verteva, dunque, in fattispecie di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza l'opponente assumeva di essere venuto a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo (v. ancora premessa dell'Atto di citazione I grado, prod. appellato). Ebbene, risulta dalla produzione di primo grado dell' , nonché, a ben Parte_1 vedere, dalla stessa Sentenza di primo grado che la resistente avesse Parte_1 provato la notifica della cartella in questione, avvenuta in data 14.01.2014 (v. prod. appellante). Pertanto, come eccepito dalla difesa appellante, avrebbe dovuto trovare applicazione la giurisprudenza secondo cui “In materia di tributaria, è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21289 del 05/10/2020; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022 “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.”). Per altra via, parimenti utile ai fini dell'accertamento dell'inammissibilità dell'opposizione di primo grado è il richiamo alla sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. In proposito, di recente (v. Cass. civile sez. III, 06/07/2023, n.19165), la giurisprudenza di legittimità, richiamando tali ultimi interventi normativi e la nota statuizione delle Sezioni Unite del 2022, ha ancor meglio chiarito che “L'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione.” (v. anche in parte motiva “Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza la ricorrente assume essere venuta a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell'ammissibilità della opposizione non può prescindere dall'incidenza sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215). Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis,
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rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia. Con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata". I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: - l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
- l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;
- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire. Circa quest'ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che "l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio". Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta. Esso, infatti, non può scorgersi - diversamente da quanto opinato dalla ricorrente in memoria - nella formulazione di un'eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta. Come questa Corte ha già reiteramente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618).”. Alla luce della recente giurisprudenza come appena sopra compendiata, il cui richiamo è utile anche al fine di superare la diversa prospettazione offerta dalla difesa dell'appellato CP_2 e considerata, per un verso, l'accertata rituale notifica della cartella di pagamento, nonché e comunque, che l'attore in primo grado, odierna parte appellata, non aveva dimostrato alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, va accolto il primo motivo di appello proposto da e la gravata Sentenza di primo grado n. Parte_1 586/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Lauro, deve essere, dunque, integralmente
7 R.G. n. 4383/2022
riformata, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da CP_2
avverso la cartella n. 01220130011142562000 e relativo estratto di ruolo.
[...] Ogni altro motivo, questione ed eccezione resta assorbito. La riforma della Sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). Stima il Tribunale che la peculiarità della fattispecie, la complessità delle questioni giuridiche controverse, la novità della questione e la circostanza dell'essere stato il giudizio di primo grado introdotto prima della richiamata sopravvenienza normativa e del successivo intervento nomofilattico possano consentire, in deroga al principio della soccombenza e tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 integrale riforma della Sentenza appellata n. 586/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lauro nella causa iscritta al n. 618/2021 R.G., pubblicata il 7 settembre 2022, dichiara inammissibile l'opposizione e le domande proposte in primo grado da . Controparte_2 B. Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 26 novembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4383/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 26 novembre 2025 E' presente l'avv. Giovanni D'Urso, per delega dell'avv. Ugolino Giovanni, il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione in appello ed a quanto con essa dedotto, prodotto, eccepito e concluso. Impugna l'avverso atto di appello, infondato in fatto e diritto. In caso di accoglimento dell'appello per l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, si chiede la compensazione delle spese di lite per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti a seguito dell'introduzione dell'art. 3 bis D.L. n. 146/2021.Conclude come da comparsa di costituzione e risposta, le cui conclusioni, per brevità, qui si abbiano per trascritte e riportate. Si chiede che la causa venga decisa. E' presente per l'Avv. Mariarosaria Controparte_1
Sarcone per delega dell'Avv. Giuseppe Mariani la quale si riporta all'atto di appello insistendo per l'accoglimento dello stesso e chiede che la causa sia decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 26 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 4383/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)“ e vertente TRA
1 R.G. n. 4383/2022
, con sede in Roma, alla Via Parte_1 Giuseppe Grezar, 14 - C.F. e P.I. – il quale, a far data dal 1° luglio 2017, subentra P.IVA_1 a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in forza del disposto dell'art. 1, co. 3, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in persona di NT IS (CF in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio C.F._1 Campania, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_1
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Portici (NA) al Corso Umberto I n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mariani C.F. – P. IVA che rappresenta e difende giusta C.F._2 P.IVA_2 procura allegata in atti;
Appellante E
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Ugolino (C.F. ), presso il cui C.F._4 studio elett.te domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla via L. Ariosto n. 22;
- appellato E
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis C.F._5 domicilia, in via Armando Diaz 11;
- appellata
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la Sentenza n. 586/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lauro nella causa iscritta al n. 618/2021 R.G., pubblicata il 7 settembre 2022 e non notificata. L'appellante premetteva, quanto al giudizio di primo grado: che con Controparte_2 atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc evocava dinanzi al Giudice di Pace di Lauro essa e la , impugnando Parte_1 Controparte_3 l'estratto di ruolo relativo alla cartella n. 01220130011142562000, della quale lamentava l'omessa notifica, chiedendo all'adito Giudice di “in via preliminare e cautelare, dichiarare la propria competenza e giurisdizione per i motivi esposti in atto e, attesa la illegittimità delle cartelle n. 01220130011142562 000, nonché la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, disporre conseguentemente l'immediata sospensione dell'esecutività delle cartelle impugnate;
nel merito, per i motivi esposti in premessa, dichiarare nulla e/o comunque
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improduttiva di effetti giuridici le cartelle di pagamento n. 01220130011142562 000 emesse dall' , per conto della , nonché ogni atto Controparte_4 Controparte_3 ad esso presupposto, connesso e/o conseguente. Con vittoria di spese, rimborso forfettario e compensi professionali.”; il Giudice di Pace, all'esito del giudizio, con l'impugnata sentenza n. 586/2022, così provvedeva “1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara prescritto il diritto dei convenuti ad agire in executiviis per il recupero forzoso dei crediti contenuti nella cartella esattoriale nr. O 1220130011142562 000; 2) Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 550,00 di cui euro 150,00 per spese ed il resto per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”. Anzitutto, l'appellante riproponeva tutte le difese, eccezioni ed argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO. ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA:
[...]
” osservando l'appellante che il Giudice di Pace investito del Controparte_5 giudizio di primo grado avesse ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo disattendendo la regola e principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, avendo la giurisprudenza reiteratamente escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo e l'accesso alla tutela giurisdizionale “anticipata” ovvero “diretta”, mediante l'impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall' al debitore richiedente, senza attendere la notifica Controparte_6 dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene, inoltre facendo rilevare che l'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo fosse stata sancita nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 in vigore dal 21/12/2021, rilevava, inoltre, che, dimostrata la notifica della cartella esattoriale n. 01220130011142562000 intimante il pagamento del credito menzionato nell'estratto di ruolo impugnato da controparte, la domanda fosse inammissibile;
“ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO. ERRONEA, CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E/O OMESSA PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA AMMESSA ED ACQUISTA”, deducendo l'appellante che parimenti errata ed ingiusta fosse la dichiarazione di prescrizione del credito portato dal ruolo opposto, atteso il tempestivo deposito di documentazione comprovante la puntuale e regolare notifica della cartella esattoriale e dei successivi avvisi di intimazione;
“Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI Parte_1
È STATA ILLEGITTIMAMENTE CONDANNATA ALLA RIFUSIONE
[...]
DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA”, essendo erronea la condanna alle spese. L'appellante indicava, quindi, le parti del provvedimento che intendeva appellare, le circostanze da cui derivava la violazione della Legge e concludeva chiedendo “nel richiamare tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino in funzione di Giudice di secondo grado così provvedere: riformare in toto la sentenza di primo grado impugnata n. 586/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lauro in persona della Dott.ssa Annamaria Cicala nella causa iscritta al n. 618/2021 R.G., pubblicata il 7 settembre 2022 e non notificata, tra le parti sopra indicate con l'accoglimento integrale delle conclusioni già formulate da
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, Controparte_1
3 R.G. n. 4383/2022
dichiarando inammissibile, illegittima ed infondata la domanda proposta dal Sig. CP_2
nonché con l'accoglimento delle richieste di modifica così come formulate nel presente
[...] atto, ex art. 342 c.p.c. n. 1, accertando e dichiarando: l'inammissibilità della domanda proposta dal Sig. avverso un mero estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire Controparte_2 ex art. 100 c.p.c. nonché ex art. art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973; la regolarità e legittimità dell'operato di e, per l'effetto, il mancato spirare del termine Parte_1 di prescrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e C.P.A., di entrambi i gradi di giudizio.”. In data 23/02/2023 si costituiva in giudizio, con apposita Comparsa, la parte appellata
, per associarsi all'atto di appello notificato dall' , Controparte_3 Controparte_6 rilevando la fondatezza dell'appello, insistendo per il suo accoglimento e per la conseguente riforma della sentenza di prime cure e richiamando all'uopo giurisprudenza;
in subordine, con riferimento alle avverse censure, relative a vizi propri della procedura riscossiva, faceva presente che la cartella fosse atto predisposto dall'Agente della riscossione ed era, quindi, quest'ultimo a dover rispondere in ordine ad eventuali suoi vizi, ne conseguiva che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle prospettazioni attoree, la condanna alle spese processuali, ex art. 91 c.p.c., dovesse essere disposta solo dell'Agente della Riscossione, in quanto l'intervenuta prescrizione era ascrivibile solo ed esclusivamente ad un comportamento del concessionario, laddove esso non dia prova di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione e a cui, dunque, è addebitabile l'esito del giudizio. L'appellata concludeva “Voglia l'On.le Giudice accogliere l'appello di e CP_7 condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite anche nei confronti della;
CP_3 in subordine, in caso di rigetto dell'appello, condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione, essendo i vizi dedotti da controparte afferenti alla sola fase della riscossione.”. In data 2/3/2023 si costituiva in giudizio a mezzo di apposita Comparsa l'appellato
, eccependo “INAMMISSIBILITA' DELL' APPELLO PER INESISTENZA Controparte_2 DELLA PROCURA ALLE LITI E CONSEGUENTE PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA IMPUGNATA;
” facendo rilevare che la procura alle liti versata agli atti da parte avversa e notificata unitamente all'atto di appello risultasse priva della sottoscrizione (anche digitale) della parte, determinando la totale inesistenza della procura conferita insuscettibile di sanatoria ex art 182 cpc;
“INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI APPELLO PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 342 C.P.C.”; “Nel merito - SULLA ASSERITA CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE – INFONDATEZZA;
” facendo rilevare che oggetto del giudizio di opposizione ex art 615 c.p.c. fosse l'accertamento della estinzione dell'obbligazione per avvenuta prescrizione del credito tributario di cui alla cartella di pagamento indicata nel ruolo esattoriale versato agli atti, che, essendo stato richiesto senza riscontro in via amministrativa, l'annullamento per avvenuta prescrizione del credito portato in cartella, sussistesse l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., che, contestandosi la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, per esempio la prescrizione, fosse ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c. senza limiti di tempo, che il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento, regolarmente notificate, al fine di ottenerne l'annullamento per prescrizione e il ricorrente eccepiva che dopo la regolare notifica delle cartelle, era decorso il termine di prescrizione quinquennale e che gli enti impositori e l'agente per la riscossione non avevano dato riscontro alla richiesta di sgravio avanzata in via di autotutela, nell'ambito del giudizio, l' richiedeva Controparte_1 l'applicazione del nuovo art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973, ritenendo impropriamente riconosciuto applicabile anche nei giudizi in corso dalla sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022 n. 26283, per lamentare come il giudizio in questione non fosse altro che una impugnazione contro l'estratto di ruolo, da ritenersi ormai impossibile alla luce del sopravvenuto dato normativo, il Tribunale di Torino, tuttavia, aveva chiarito che l'art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973 non fosse applicabile al caso di specie atteso che esso aveva per oggetto cartelle
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regolarmente notificate, mentre la norma in questione riguardava esclusivamente il caso di cartelle mai notificate o non ritualmente notificate, circostanza confermata anche dalle stesse Sezioni Unite, nel caso di specie, si verteva in una tipica ipotesi di accertamento negativo del credito, in relazione al quale sussiste l'interesse ad agire del contribuente, data la situazione di obiettiva incertezza e che in caso di cartelle regolarmente notificate (a prescindere dalla natura tributaria o meno del debito), l'art. 12 comma 4-bis del DPR 602/1973 non si applicasse;
“FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PRIMO GRADO – PRESCRIZIONE ESTINTIVA QUINQUENNALE DEL CREDITO PORTATO DALLA CARTELLA ESATTORIALE IMPUGNATA;
” evidenziando che il credito portato dalla cartella esattoriale oggetto di impugnativa risultasse estinto per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale. L'appellato concludeva “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: - in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' per inesistenza Parte_1 della procura alle liti;
- Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti specificatamente richiamati dalla richiamata normativa a “pena di inammissibilità” ; - Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
- Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;
”. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così brevemente riassunti gli atti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, stima il Tribunale che l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa appellata di inammissibilità dell'appello per inesistenza della procura alle liti sia infondata. Difatti, è agevole constatare come all'Atto di appello dell' Parte_1 risulti allegato, nella relativa produzione telematica di parte, un file denominato
“ProcuraAlleLiti_20221028170031988.pdf” consistente nella procura alle liti conferita all'Avv. Giuseppe Mariani il 2/11/2022 da NT IS, nella qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Campania, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Persona_1 rilasciata da e firmata digitalmente da quest'ultimo. Parte_1 Ancora, in limine litis, quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, proposta dalla parte appellata ex art. 342 c.p.c., giova poi notare come, secondo la giurisprudenza prevalente, detta norma non esiga né un progetto di sentenza alternativo a quello di cui alla pronuncia gravata, né la trascrizione della stessa, ma soltanto la chiara ed inequivoca indicazione delle contestazioni a questa rivolte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10916/2017; v. anche Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Discende che, nel caso di specie, l'indicazione dei motivi di appello, di cui all'atto introduttivo, vada giudicata rituale, atteso che risultano ben individuabili le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, le relative doglianze e le modifiche della Sentenza di primo grado richieste. Tanto chiarito, può ora passarsi all'esame del merito dell'impugnazione. Ai fini di una corretta disamina del caso di specie, occorre preliminarmente chiarire le vicende del primo grado, come emergenti dagli atti di causa. Dall'esame dell'atto introduttivo di primo grado risulta che avesse Controparte_2 impugnato, con citazione notificata in data 15/6/2021, la cartella di pagamento n. 0122013001142562000, asseritamente conosciuta a seguito di ruolo in data 24.5.2021, contestando espressamente “mancata e/o irregolarità della notifica della cartella di pagamento” impugnata, deducendo che, mancando la notifica al contribuente della cartella di pagamento, dovesse dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria;
e la “prescrizione della pretesa impositiva”, prescritta perché afferente al mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate nell'anno 2012, a cui si applicava il termine di prescrizione quinquennale (v. Citazione I grado, prod. appellato).
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Si verteva, dunque, in fattispecie di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza l'opponente assumeva di essere venuto a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo (v. ancora premessa dell'Atto di citazione I grado, prod. appellato). Ebbene, risulta dalla produzione di primo grado dell' , nonché, a ben Parte_1 vedere, dalla stessa Sentenza di primo grado che la resistente avesse Parte_1 provato la notifica della cartella in questione, avvenuta in data 14.01.2014 (v. prod. appellante). Pertanto, come eccepito dalla difesa appellante, avrebbe dovuto trovare applicazione la giurisprudenza secondo cui “In materia di tributaria, è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21289 del 05/10/2020; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022 “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.”). Per altra via, parimenti utile ai fini dell'accertamento dell'inammissibilità dell'opposizione di primo grado è il richiamo alla sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. In proposito, di recente (v. Cass. civile sez. III, 06/07/2023, n.19165), la giurisprudenza di legittimità, richiamando tali ultimi interventi normativi e la nota statuizione delle Sezioni Unite del 2022, ha ancor meglio chiarito che “L'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione.” (v. anche in parte motiva “Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza la ricorrente assume essere venuta a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell'ammissibilità della opposizione non può prescindere dall'incidenza sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215). Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con l'introduzione del comma 4 bis,
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rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia. Con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata". I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: - l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
- l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;
- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire. Circa quest'ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che "l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio". Nel caso in esame, parte ricorrente, originaria opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta. Esso, infatti, non può scorgersi - diversamente da quanto opinato dalla ricorrente in memoria - nella formulazione di un'eccezione di prescrizione del credito verificatasi dopo la cartella opposta. Come questa Corte ha già reiteramente chiarito, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618).”. Alla luce della recente giurisprudenza come appena sopra compendiata, il cui richiamo è utile anche al fine di superare la diversa prospettazione offerta dalla difesa dell'appellato CP_2 e considerata, per un verso, l'accertata rituale notifica della cartella di pagamento, nonché e comunque, che l'attore in primo grado, odierna parte appellata, non aveva dimostrato alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, va accolto il primo motivo di appello proposto da e la gravata Sentenza di primo grado n. Parte_1 586/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Lauro, deve essere, dunque, integralmente
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riformata, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da CP_2
avverso la cartella n. 01220130011142562000 e relativo estratto di ruolo.
[...] Ogni altro motivo, questione ed eccezione resta assorbito. La riforma della Sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). Stima il Tribunale che la peculiarità della fattispecie, la complessità delle questioni giuridiche controverse, la novità della questione e la circostanza dell'essere stato il giudizio di primo grado introdotto prima della richiamata sopravvenienza normativa e del successivo intervento nomofilattico possano consentire, in deroga al principio della soccombenza e tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 integrale riforma della Sentenza appellata n. 586/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lauro nella causa iscritta al n. 618/2021 R.G., pubblicata il 7 settembre 2022, dichiara inammissibile l'opposizione e le domande proposte in primo grado da . Controparte_2 B. Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 26 novembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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