Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 2401 / 2024. R.G. , promossa da:
rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Di Parte_1 C.F._1
GIACOMO STEFANO e DI GIACOMO ANTONINO ed elett.te dom.to/a come in atti
Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. ROMANO Controparte_1
VINCENZO ed elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :Altre ipotesi
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.02.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
davanti all'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:“Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2021/2022 o delle diverse annualità che verranno accertate in corso di giudizio, conseguentemente condannare il – in p.M.p.t. al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- In via subordinata,
al pagamento della somma di €1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di
[...]
giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. - In ogni caso con condanna alle spese e compensi, tenuto conto della maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali, a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari oltre al rimborso del contributo unificato” Precisava parte ricorrente di essere inserita nelle graduatorie GPS;
- che in precedenza ha svolto servizio per i periodi come sotto specificati: A.S. 2021/2022: contratto dal 26.10.2021 al 30.06.2022, per n. 2 ore di servizio settimanali presso I. C. 64 Rodari Moscati
– NAIC8DG006; contratto dal 27.10.2021 al 30.06.2022, per n. 6 ore di servizio settimanali presso I.S.I.S. MELISSA BASSI – NAIS11100C; A.S. 2019/2020: contratto dal 20.11.2019 al
30.06.2020, per n. 2 ore di servizio settimanali presso I.S.I.S. MELISSA BASSI –
NAIS11100C; contratto dal 01.09.2019 al 30.06.2020, per n. 4 ore di servizio settimanali presso
I.S. L.C. ITCG “ROSMINI” - NAIS11600G; contratto dal 29.08.2019 al 29.08.2019, per n. 3 ore di servizio settimanale presso I.S. L.C. ITCG “ROSMINI” - NAIS11600G; A.S. 2018/2019: contratto dal 15.11.2018 al 30.06.2019, per n. 3 ore di servizio settimanali presso I.S. L.C. ITCG
“ROSMINI” –NAIS11600G.Esponeva quindi, di non aver ricevuto per ciascuna annualità
l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1 comma 12 della Legge 13/07/2015 n.107 (c.d. carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo dell'istituzione di ogni ordine e grado) pari ad €.500,00. Argomentava, quindi, richiamando gli interventi della
Giurisprudenza, comunitaria, amministrativa e civile l'illegittimità della normativa nazionale laddove riconosceva la carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e formazione ai soli docenti di ruolo.
Si costituiva il regolarmente citato presso l'avvocatura Controparte_1 distrettuale. Eccepiva il difetto di giurisdizione, l'infondatezza della domanda nel merito, contestava la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/C e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.e in relazione alla disparità di trattamento tra docenti di ruolo e a tempo determinato affermando la diversità di mansioni, impossibilità a trasformare la carta docente in equivalente in danaro.
Eccepiva prescrizione in relazione all'anno scolastico 2018/2019. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito del deposito delle note dopo la trattazione disposta in sostituzione dell' udienza del 06.02.2025 la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito illustrati
In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'AGO in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo CP_1
svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, alla luce del condivisibile costante orientamento dei Giudici di Legittimità, che detta tipologia di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass.
SS.UU. n. 3032/2011)
Appare, quindi, utile delineare il quadro normativo di riferimento.
L' art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 ha disposto che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di Euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...".
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121". Il D.P.C.M. n. 32313 del
23 settembre 2015
(che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta) ha statuito, all'art. 2, che la somma di Euro 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova".
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che "la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all' articolo 514 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 , e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica (che può essere utilizzata per: l'acquisto di libri e di testi;
di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
di hardware e software;
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ecc.) anche se assunti con contratto a tempo parziale e anche laddove non vengano dichiarati idonei e confermati in ruolo ed infine, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
Il ricorrente, invece, per gli anni scolastici in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, come illustrato e documentato in atti, di durata superiore a 180 giorni fino al termine delle attività didattiche (30.06), pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo, ed essendo stati sottoposti agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica destinato allo sviluppo delle competenze professionali dei docenti.
Va, quindi, accertata la compatibilità della norma interna (art. 1 comma 121 della L. n. 107 del
2015) con quella sovrannazionale (art. 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di
Giustizia).
Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842/2022 del 16 marzo
2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che come detto aveva individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) ritenendo il diverso trattamento dei docenti assunti a tempo indeterminato rispetto ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
La questione della compatibilità della normativa con il diritto eurounitario è stata, inoltre, sottoposta alla CGUE che, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, (causa C-450/21) ha ritenuto che: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Nel percorso motivazionale la Corte afferma che: "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, ... tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il .... il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, CP_1
dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa ... 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione
è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili .... 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi
e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46-Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per se una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- ... la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva". Accertato, pertanto, alla luce dell'orientamento della CGUE, il contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro della normativa interna, e procedendo ad un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124 della L. n. 107 del 2015 , il Consiglio di Stato, con la citata sentenza che questo giudicante condivide, ritiene non corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della L. n. 107 del 2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N. L. del 29 novembre 2007 in materia di formazione del personale docente, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, inclusa la Carta del docente, così ampliando la platea individuata dall'art. 1, comma 121 della L. n. 107 del 2015.
Ed, infatti, va ribadito che non si ravvisano ragioni che possano giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale, che, oltre a risultare irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, dando luogo ad una inammissibile disparità di trattamento, finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione
è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro.
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati e, quindi, del relativo bonus di Euro 500 per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato allegati in atti e per i quali
è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente.
All'uopo si precisa che il ricorrente risulta inserito nelle graduatorie GPS, quindi, nel circuito scolastico.
La fondatezza del diritto rivendicato dal docente ricorrente appare da ultimo avvalorato da quanto disposto dal D.L. n. 69 del 2023 pubblicato il 13 giugno 2023 (cd S. infrazioni) che, all'art. 15, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari sia pure per il solo anno scolastico 2023 e a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31.08, nonché dall'intervento della S.C. con l'ordinanza n. 29961/2023. Questa ha quindi precisato il diritto dei docenti a tempo determinato, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
Ciò implica, pertanto, la permanenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. anche se il rapporto di lavoro non è più in essere.
In conclusione, l'Amministrazione scolastica sarà onerata di attivare, quale obbligazione accessoria e meramente strumentale, le modalità tecniche utili ed alle stesse condizioni con cui
è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato anche al fine di impedire la c.d.
“discriminazione alla rovescia”, per consentire l'adempimento dell'obbligazione principale, salvo, come detto, di procedere, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro secondo le vie ordinarie.
Non si pongono neppure questioni di decadenza dal diritto alla utilizzazione degli importi fruibili mediante la Carta.
Ed infatti, la previsione di un termine massimo per poter utilizzare gli importi accreditati sulla carta (come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata ai sensi dell'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre
2016) non attiene al diritto azionato bensì, semmai, ad una facoltà di esercizio dello stesso.
Appare evidente, quindi, che la mancata attivazione della carta, con il conseguente mancato accredito degli importi, non potrebbe giammai determinare la decorrenza del termine per l'esercizio della relativa facoltà di spesa.
Va accolta, poi, l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal in CP_1 relazione all'anno scolastico 2018/2019 non essendovi atti interruttivi.
Per tutti i motivi addotti il ricorso e fondato e merita di essere accolto nei termini innanzi precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., parzialmente compensante al 50%, sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tabellari, attesa la serialità della controversia, tenuto conto del valore della carta (Euro 500,00 annui), dell'attività effettivamente svolta, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del GOP dr.ssa Adele
Di Lorenzo, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accoglie parzialmente la domanda ed accerta il diritto del ricorrente ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui
è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il Controparte_1 alla relativa attivazione con l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
2. Condanna il , in persona del pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le CP_2 CP_3
spese processuali liquidate in complessivi Euro 400,00 -per compensi di avvocato-oltre
IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
Napoli addì 07.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo