Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 02373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02150/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2150 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alice Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI BRESSO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatella Ruggieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
del Comune di Bresso al risarcimento dei danni subiti dal sig. -OMISSIS- in relazione al ritardo nell'emanazione dell'accertamento di conformità inerente alla pratica edilizia n. 16/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bresso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è titolare di un’azienda che svolge un’attività imprenditoriale avente ad oggetto il servizio di -OMISSIS- L’attività viene svolta in una struttura sita nel territorio del Comune di Bresso.
In data 15 giugno 2007, il medesimo ricorrente ha presentato al predetto Comune domanda di permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto quindici boxes destinati al ricovero degli animali per i quali l’amministrazione aveva in precedenza ordinato la demolizione in quanto ritenuti abusivi.
Il Comune di Bresso ha accolto l’istanza con provvedimento del 23 gennaio 2018.
Con il ricorso in esame, l’interesso riferisce che il ritardo con il quale l’Amministrazione ha risposto alla sua istanza ha reso impossibile, per un periodo di oltre dieci anni, l’utilizzazione dei boxes che ne costituivano oggetto, procurandogli così un danno economico che viene quantificato in euro 223.200,00 per lucro cessante (mancati ricavi) ed in euro 42.383,91 per danno emergente (maggiori spese che si dovranno sostenere per procedere alla sostituzione dei boxes e della tettoia nel frattempo divenuti inservibili). Viene pertanto proposta domanda risarcitoria.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Bresso.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta decisione in esito all’udienza telematica del 29 maggio 2025.
Come anticipato, con il ricorso in esame, viene proposta domanda risarcitoria riguardante i danni che il Comune di Bresso avrebbe cagionato al ricorrente per il ritardo con il quale è stata data risposta ad una domanda di accertamento di conformità da egli presentata.
In proposito si osserva che, in base all’art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, l’accertamento di conformità consente la sanatoria degli interventi edilizi realizzati senza titolo o in totale difformità dallo stesso qualora detti interventi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda. Il terzo comma della medesima norma stabilisce che <<Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata>>.
Come si vede, quest’ultima disposizione ha fissato un termine per provvedere pari a sessanta giorni, ed ha altresì stabilito che, una volta decorso questo termine senza che sia intervenuta una risposta espressa, si forma un provvedimento tacito di rigetto del tutto assimilabile, quanto ad effetti, ad un provvedimento esplicito di diniego (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 688).
La giurisprudenza ha pertanto chiarito che, proprio in quanto il silenzio serbato sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento ma di silenzio rigetto, una volta decorso il relativo termine, non sussiste per l’amministrazione un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza (cfr. Consiglio di Stato , sez. VII , 2 aprile 2024 , n. 2990; id., sez. VI, 10 marzo 2023, n. 2567; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 ottobre 2024, n. 5378).
Il provvedimento che interviene dopo la formazione del silenzio-rigetto costituisce dunque espressione del potere di autotutela che, come noto, consente all’amministrazione di rivedere le decisioni già assunte intervenendo su atti già formati.
Queste considerazioni portano inevitabilmente a ritenere che, in caso di formazione di silenzio-rigetto, non sia configurabile il danno da ritardo. Il danno da ritardo si configura infatti quando l’amministrazione, violando l’obbligo di provvedere, pone l’interessato in una posizione di incertezza che gli impedisce di conseguire tempestivamente il bene della vita anelato.
Come visto, con la formazione del silenzio-rigetto viene meno l’obbligo per l’amministrazione di provvedere; l’interessato inoltre non versa in una posizione di incertezza posto che il bene della vita viene negato con il provvedimento tacito formatosi con il decorso del termine procedimentale, provvedimento tacito che l’interessato ha l’onere di impugnare tempestivamente anche per ottenere il risarcimento dei danni.
Ciò precisato diviene agevole rilevare che, siccome il decorso del termine di sessanta giorni ha determinato la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di accertamento di conformità presentata in data 15 giugno 2007, il ricorrente non può ora proporre domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da ritardo. Il medesimo ricorrente avrebbe tutt’al più potuto ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo diniego di sanatoria ma, a tal fine, avrebbe come detto dovuto tempestivamente impugnare il suddetto provvedimento tacito.
Né si può ritenere che il riconoscimento dell’illegittimità di tale tacito provvedimento, effettuato dalla stessa amministrazione (che con atto del 23 gennaio 2018 ha alla fine accolto la domanda di sanatoria), possa portare a conclusioni diverse.
Il fatto che l’Amministrazione, esercitando il potere di autotutela, abbia rivisto la propria tacita determinazione negativa, non fa venir meno la natura provvedimentale del silenzio-rigetto e la conseguente impossibilità di configurare il danno ritardo. Si ribadisce pertanto che il ricorrente, per tutelare i suoi interessi, aveva l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento tacito formatosi a seguito del decorso del termine procedimentale e che, quindi, il danno che egli in questa sede lamenta è imputabile anche alla sua inerzia.
In proposito si richiama pure l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. il quale stabilisce che il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso gli strumenti di tutela previsti.
Per tutte queste ragioni il ricorso va respinto.
La particolarità della situazione di fatto giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.