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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 345 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. CLAUDIO LALLI ) C.F._2
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti ILARIA CP_1 P.IVA_1
RAFFANTI ( ) ed ALBERTO FUOCHI C.F._3
( C.F._4
appellato
OGGETTO: Prestazione: malattia
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 144/2024 pubblicata in data 12/06/2024 il Tribunale di
Massa, in accoglimento del ricorso di , ha condannato Parte_1
l' a pagare al suddetto la somma di € 15.668,45 a titolo di indennizzo CP_1
per malattia in relazione al periodo 24.9.2021/30.11.2021.
Le spese di lite sono state poste a carico dell e liquidate, “fase CP_1
istruttoria esclusa”, in € 2.500,00 oltre contributo unificato, rimborso forfettario, iva e cpa.
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 Parte_1
propone appello lamentando l'erroneità del mancato riconoscimento, nella liquidazione delle spese di lite, della voce di tariffa relativa alla fase istruttoria, considerato che detta fase va riconosciuta anche solo per la
“trattazione della causa”, che nella fattispecie si era svolta “nelle varie udienze prima della decisione”. In ogni caso, anche senza la fase di istruttoria/trattazione, parte appellante afferma che le spese di lite andavano liquidate in € 6.580,00, considerato il valore indeterminabile della controversia e l'inderogabilità delle tariffe, i cui valori medi potevano essere disattesi unicamente dandone adeguata motivazione.
L' resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 e decisa nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è infondato.
Deve in primo luogo ritenersi che la controversia decisa in primo grado non sia ascrivibile tra quelle di valore indeterminabile, avendo ad oggetto uno specifico evento avente una determinata durata temporale (malattia del lavoratore) cui consegue un altrettanto specifico diritto, che infatti è stato pag. 2/4 azionato con l'indicazione di un petitum determinato, frutto di un calcolo i cui termini sono stati peraltro illustrati nel ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto dello scaglione di riferimento, ha liquidato un valore intermedio tra il minimo ed il massimo, il che deve ritenersi congruo considerata la natura non complessa delle questioni trattate.
Ha inoltre correttamente escluso la fase istruttoria. E' ben vero che il procedimento di primo grado si è svolto attraverso due udienze, ma entrambe hanno avuto ad oggetto la discussione della controversia, che il primo giudice, all'esito della prima udienza, ha ritenuto di differire accogliendo la richiesta di rinvio fatta dal procuratore dell' , cui parte CP_1
ricorrente non si è opposto (cfr. verbali di udienza del 28.6.2023 e del
20.9.2023, fascicolo di primo grado).
L'appello viene pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori minimi, stante la minima complessità della controversia.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.984,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a..
pag. 3/4 Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 345 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. CLAUDIO LALLI ) C.F._2
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti ILARIA CP_1 P.IVA_1
RAFFANTI ( ) ed ALBERTO FUOCHI C.F._3
( C.F._4
appellato
OGGETTO: Prestazione: malattia
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 144/2024 pubblicata in data 12/06/2024 il Tribunale di
Massa, in accoglimento del ricorso di , ha condannato Parte_1
l' a pagare al suddetto la somma di € 15.668,45 a titolo di indennizzo CP_1
per malattia in relazione al periodo 24.9.2021/30.11.2021.
Le spese di lite sono state poste a carico dell e liquidate, “fase CP_1
istruttoria esclusa”, in € 2.500,00 oltre contributo unificato, rimborso forfettario, iva e cpa.
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 Parte_1
propone appello lamentando l'erroneità del mancato riconoscimento, nella liquidazione delle spese di lite, della voce di tariffa relativa alla fase istruttoria, considerato che detta fase va riconosciuta anche solo per la
“trattazione della causa”, che nella fattispecie si era svolta “nelle varie udienze prima della decisione”. In ogni caso, anche senza la fase di istruttoria/trattazione, parte appellante afferma che le spese di lite andavano liquidate in € 6.580,00, considerato il valore indeterminabile della controversia e l'inderogabilità delle tariffe, i cui valori medi potevano essere disattesi unicamente dandone adeguata motivazione.
L' resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025 e decisa nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è infondato.
Deve in primo luogo ritenersi che la controversia decisa in primo grado non sia ascrivibile tra quelle di valore indeterminabile, avendo ad oggetto uno specifico evento avente una determinata durata temporale (malattia del lavoratore) cui consegue un altrettanto specifico diritto, che infatti è stato pag. 2/4 azionato con l'indicazione di un petitum determinato, frutto di un calcolo i cui termini sono stati peraltro illustrati nel ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto dello scaglione di riferimento, ha liquidato un valore intermedio tra il minimo ed il massimo, il che deve ritenersi congruo considerata la natura non complessa delle questioni trattate.
Ha inoltre correttamente escluso la fase istruttoria. E' ben vero che il procedimento di primo grado si è svolto attraverso due udienze, ma entrambe hanno avuto ad oggetto la discussione della controversia, che il primo giudice, all'esito della prima udienza, ha ritenuto di differire accogliendo la richiesta di rinvio fatta dal procuratore dell' , cui parte CP_1
ricorrente non si è opposto (cfr. verbali di udienza del 28.6.2023 e del
20.9.2023, fascicolo di primo grado).
L'appello viene pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori minimi, stante la minima complessità della controversia.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.984,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a..
pag. 3/4 Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 4/4